1. Nell’insegnamento per settori di apprendimento sono promosse e valutate le seguenti aree di competenza:
a) competenza comunicativa;
b) competenza sociale;
c) competenza metodologica, valutazione singola o composta;
d) competenza professionale;
e) lingua tedesca;
f) lingua italiana;
g) lingua inglese;
h) conoscenze storico-sociali;
i) diritto ed economia;
j) matematica e calcolo professionale;
k) educazione fisica;
l) comportamento.
2. Per la valutazione delle quattro competenze di cui alle lettere a, b, c e d del comma 1 si prendono in considerazione conoscenze e saper fare, le capacità e gli atteggiamenti in queste aree di competenza nelle situazioni di lavoro e di vita quotidiana.
3. Il Collegio dei docenti definisce ovvero delega al Consiglio di classe tipologia e numero delle prove di verifica. Parimenti il Collegio Docenti definisce, rispettivamente delega a definire il consiglio di classe, i casi in cui una specifica disciplina/ambito disciplinare non sia da valutare singolarmente ma nell’ambito di un’area di competenza. Il team dei docenti a cui è affidato l‘ambito disciplinare propone la valutazione delle relative competenze. Il Consiglio di Classe conferma o modifica con motivata giustificazione le valutazioni proposte dal docente o dal team di docenti dell’ambito di competenza.
4. Qualora il piano formativo di una disciplina preveda concetti pedagogico-didattici assimilabili all’insegnamento per ambiti di apprendimento e qualora nel piano stesso non sia previsto diversamente, sono valide le disposizioni del presente articolo.