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Delibera 9 ottobre 2018, n. 1027
Valutazione delle alunne e degli alunni delle scuole professionali e disciplina degli esami di diploma (modificata con delibera n. 271 del 26.04.2022)

Allegato A

Articolo 1
Disposizioni generali

1. Le scuole professionali rilasciano i seguenti titoli:

a) dopo una formazione triennale una qualifica professionale (livello 3 EQF);

b) dopo una formazione quadriennale un diploma professionale (livello 4 EQF).

2. Le scuole professionali rilasciano quale idoneità professionale iniziale e risultato di una formazione almeno triennale le seguenti qualifiche:

a) La “Qualifica Professionale integrabile”: si tratta di una abilitazione del terzo o quarto livello EQF a seconda del piano formativo che abilita all’esercizio delle attività di una figura professionale. Viene attribuito il titolo “Operatore qualificato”, “Operaio qualificato”.

Dopo la “Qualifica Professionale integrabile” è possibile accedere ad ulteriori percorsi formativi quali i corsi annuali di specializzazione delle scuole professionali o l’apprendistato professionalizzante.

b) Le Direzioni provinciali Formazione professionale decidono se prevedere una “Qualifica Professionale non integrabile”: questa è una abilitazione (livello 3 EQF) per l’esercizio delle attività di una figura professionale nonostante in alcune discipline/aree di competenza non rilevanti professionalmente sia stato svolto un piano formativo differenziato rispetto agli obiettivi formativi della classe e orientato alle competenze minime per l’esercizio della professione. Viene attribuito il titolo “Operatore qualificato”, “Operaio qualificato”.

Dopo il rilascio di una “Qualifica Professionale non integrabile” l’accesso ad ulteriori percorsi formativi quali i corsi annuali di specializzazione delle scuole professionali o l’apprendistato professionalizzante può darsi solo dopo che si sia verificato con prove adeguate che i deficit di apprendimento nelle discipline/aree di competenza differenziate sia stato superato.

c) La “Qualificazione Parziale” consiste in una abilitazione all’esercizio di attività per alcuni ambiti della figura professionale.

Dopo la “Qualificazione Parziale” non è possibile ottenere nessuna qualifica in ulteriori percorsi formativi quali i corsi annuali di specializzazione delle scuole professionali o l’apprendistato professionalizzante.

3. Le scuole professionali, al termine di un successivo percorso formativo come i corsi annuali di specializzazione delle scuole professionali o l’apprendistato professionalizzante, rilasciano i seguenti titoli:

a) Diploma professionale (4 livello EQF): come esito di una formazione perlomeno quadriennale viene rilasciato il titolo di: “Tecnico”, “Operatore specializzato” o “Conduttore”;

b) Il Diploma a conclusione dell’Esame di Stato di scuola superiore.

4. Le scuole professionali, al termine dei percorsi di prima qualificazione, di scuola superiore professionale, di specializzazione o perfezionamento rilasciano, sulla base dei presupposti dei piani di studio, che definiscono le competenze attese, il livello della formazione e la tipologia della certificazione, rilasciano anche altri attestati di abilitazione a conclusione di qualificazioni, di percorsi delle scuole superiori di specializzazione, percorsi di specializzazione o perfezionamento collegati al titolo “Assistente”, “Operatore”, “Operatore specializzato” “Operaio specializzato” “Tecnico”.

CAPO I
Valutazione delle studentesse e degli studenti delle scuole professionali

Articolo 2
Finalità e oggetto della valutazione

1. La valutazione delle studentesse e degli studenti contribuisce al loro successo formativo, persegue da un lato il rafforzamento delle competenze, abilità, conoscenze acquisite e dall’altro consolida gli apprendimenti, favorisce l’autostima, migliora il livello della formazione e delle competenze rafforza o corregge i comportamenti cognitivi.

2. Ogni studentessa e ogni studente ha il diritto ad una valutazione trasparente comunicata puntualmente in modo chiaro. La valutazione si basa su processi sia formativi che sommativi, ha un valore educativo ed ha per oggetto la verifica del raggiungimento delle competenze.

3. La valutazione sia nella forma individuale che collegiale è espressione della libertà di insegnamento e della autonomia didattica delle scuole professionali.

4. I metodi e gli strumenti della valutazione sono scelti in modo da rendere possibile una valida interazione tra auto ed etero valutazione.

5. Il Consiglio di classe dispone la valutazione periodica e annuale, l’ammissione alla classe successiva, l’ammissione agli esami alla fine dei percorsi professionali nonché l’ammissione all’Esame di Stato.

Articolo 3
Oggetto e articolazione della valutazione

1. Oggetto della valutazione sono i processi di apprendimento, le competenze acquisite così come formulate nei rispettivi piani formativi, le abilità, le conoscenze, i progressi dell’apprendimento e il comportamento delle studentesse e degli studenti.

2. La valutazione fa riferimento ai piani formativi e ai curricoli scolastici in vigore e coinvolge tutte le discipline/aree di competenza e tutte le altre attività didattiche durante l’intero periodo di insegnamento.

3. La valutazione è un processo costante e continuato nel tempo. Assume forme collegiali periodiche, intermedie e a conclusione dell’anno formativo.

4. Le verifiche circa le prestazioni sono predisposte in modo da corrispondere ai contenuti dell'insegnamento impartito e consentono di valutare i progressi delle studentesse e degli studenti in riferimento alle loro possibilità e alla posizione di partenza.

Articolo 4
Compiti del Collegio docenti

1. Al fine di garantire l'uniformità, la trasparenza e l'uguaglianza nella valutazione di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, Il Collegio dei docenti adotta, sulla base delle disposizioni di questa deliberazione, i criteri generali e le procedure per la valutazione delle studentesse e degli studenti compresa la valutazione del comportamento e le deroghe relative alla validità dell'anno scolastico di cui all'articolo 8.

2. La deliberazione del Collegio dei docenti sui criteri e le modalità della valutazione delle studentesse e degli studenti è pubblicata sul sito della scuola.

Articolo 5
Compiti dei docenti

1. I docenti valutano i processi d’apprendimento, le competenze acquisite, le abilità e conoscenze delle studentesse e degli studenti durante il corso di tutto l’anno formativo per tutte le discipline, aree disciplinari, aree di apprendimento e per tutte le altre attività didattiche effettuate. La valutazione tiene conto delle diverse aree di competenza e abilità, si basa su verifiche scritte, grafiche, orali e/o pratiche nonché su altri appropriati elementi di valutazione e utilizza idonei metodi e strumenti di verifica.

2. I docenti hanno l'obbligo di effettuare un numero adeguato di valutazioni durante un periodo di valutazione e di registrarle nei documenti scolastici pertinenti, in modo che la valutazione periodica e annuale delle studentesse e degli studenti possa essere chiaramente giustificata.

3. I docenti sono obbligati ad osservare e documentare periodicamente con regolarità il comportamento delle studentesse e degli studenti ed i livelli di acquisizione delle competenze trasversali e dei risultati di apprendimento. I criteri e le forme corrispondenti sono definiti dal collegio dei docenti in conformità con la pianificazione nel curricolo scolastico.

Articolo 6
Composizione e funzioni del Consiglio di classe in sede di valutazione

1. Il consiglio di classe per la valutazione delle studentesse e degli studenti è composto da:

a) il dirigente scolastico o la dirigente scolastica oppure il suo sostituto o la sua sostituta, oppure un insegnante della classe incaricato che presiede il consiglio;

b) i docenti delle discipline curricolari/aree di competenza delle rispettive studentesse e dei rispettivi studenti; nei casi in cui una disciplina oppure un’area di apprendimento sia insegnata da più docenti la decisione se ognuno dei docenti formulerà un voto o se questo sarà da formulare unitariamente è demandata al dirigente scolastico;

c) la/il docente di insegnamento individuale assegnata/o alla classe;

d) i collaboratori per l’integrazione partecipano senza diritto di voto, limitatamente alle studentesse e agli studenti loro assegnati.

2. Lo statuto delle scuole autonome può prevedere la partecipazione di ulteriori persone con funzioni pedagogico/didattiche senza diritto di voto per la valutazione delle studentesse e degli studenti.

3. Ogni docente assente allo scrutinio deve essere sostituito da insegnanti di altre classi possibilmente della stessa disciplina; nel caso un insegnante assuma il ruolo di presidente non viene sostituito.

4. Il Consiglio di Classe assume le decisioni di valutazione a maggioranza dei voti, con un solo voto per ogni membro avente diritto al voto. Non sono ammesse astensioni. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del presidente. Deve essere tenuto verbale della seduta del Consiglio di Classe.

5. Le riunioni di valutazione possono avere luogo nel rispetto delle esigenze organizzative delle scuole, immediatamente prima della fine del periodo didattico o dell’anno formativo in questione. Il calendario degli scrutini viene disposto dal dirigente delle scuole professionali e inserito nel Piano triennale dell’offerta formativa.

Articolo 7
Modalità della valutazione

1. La valutazione periodica e quella annuale dei processi di apprendimento e delle prestazioni nelle singole discipline/aree di competenza e la valutazione del comportamento sono espresse in cifra numerica, a questo proposito va utilizzata la seguente scala:

voto 10: le competenze mirate sono state conseguite pienamente e in modo molto convincente; le aspettative attese sono state ampiamente superate;

voto 9: le aspettative professionali sono conseguite ben oltre l'essenziale;

voto 8: le aspettative professionali sono conseguite in misura superiore all'essenziale;

voto 7: le aspettative professionali sono pienamente conseguite nei settori essenziali della materia;

voto 6: le aspettative professionali sono conseguite principalmente nei settori essenziali;

voto 5: le aspettative professionali non sono conseguite per la maggior parte neanche negli ambiti essenziali;

voto 4: le aspettative professionali non sono quasi mai conseguite in nessuno dei settori essenziali.

2. Le scuole professionali possono sviluppare un proprio concetto di valutazione anche rinunciando alla valutazione secondo il modello introdotto dal comma 1. In caso di ammissione all'esame di diploma oppure all’esame della scuola superiore la valutazione deve in ogni caso essere effettuata in cifre. Analogamente la valutazione in cifre è da adottarsi in caso di trasferimento ad altra scuola nel caso la scuola ricevente lo richieda.

3. Per la valutazione annuale sono da considerarsi l’insieme delle prestazioni annuali e lo sviluppo complessivo degli studenti e delle studentesse. A questo fine la media aritmetica è solo un punto di partenza della valutazione.

Articolo 8
Validità dell’anno scolastico

1. Il Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale deve verificare i in primo luogo, per gli studenti e le studentesse la validità dell’anno scolastico, che costituisce requisito per la valutazione annuale.

2. L’anno scolastico è valido se lo studente o la studentessa, sulla base del calendario delle attività, ha frequentato almeno tre quarti delle attività didattiche. Per i percorsi in apprendistato definiti dalla Conferenza Stato-Regioni sono validi i criteri da questa definiti.

3. Sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio Docenti il Consiglio di Classe può riconoscere, in casi eccezionali documentati, la validità dell’anno scolastico anche quando il 3/4 non sono raggiunti a condizione che sussista un congruo numero di fondati elementi di valutazione.

4. La non validità dell’anno scolastico ha per conseguenza la non ammissione alla classe successiva come la non ammissione all’esame finale di diploma oppure di scuola superiore.

Articolo 9
Ammissione alla classe successiva

1. Gli studenti e le studentesse, che hanno ottenuto una valutazione positiva in condotta, possono essere ammessi alla classe successiva o all’esame finale anche se in una o più discipline riportano un voto inferiore a 6/10. Queste valutazioni sono da inserire nella pagella come voti di consiglio. In questi casi di parziale o mancato raggiungimento della sufficienza in una o più discipline il consiglio di classe può ammettere la studentessa o lo studente alla classe successiva o all’esame finale solo con una adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri di valutazione definiti dal Collegio dei docenti. Non sono da prendere in considerazione la valutazione nella disciplina religione cattolica oppure nella disciplina sostitutiva alla religione cattolica.

2. In caso di una o più valutazioni inferiori ai sei decimi il Consiglio di Classe può sospendere la decisione sull’ammissione ed esaminare prima dell’avvio del successivo anno formativo, con adeguate modalità di verifica, l’avvenuto superamento del debito formativo. La data, le modalità e i contenuti sono comunicati alle studentesse e agli studenti e in caso di minorenni a chi ne esercita la potestà genitoriale in forma cartacea o digitale anche per mezzo del registro elettronico.

3. Una stessa classe della stessa scuola professionale può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno.

Articolo 10
Valutazione delle competenze e ammissione alla classe successiva nell‘insegnamento per settori di apprendimento

1. Nell’insegnamento per settori di apprendimento sono promosse e valutate le seguenti aree di competenza:

a) competenza comunicativa;

b) competenza sociale;

c) competenza metodologica, valutazione singola o composta;

d) competenza professionale;

e) lingua tedesca;

f) lingua italiana;

g) lingua inglese;

h) conoscenze storico-sociali;

i) diritto ed economia;

j) matematica e calcolo professionale;

k) educazione fisica;

l) comportamento.

2. Per la valutazione delle quattro competenze di cui alle lettere a, b, c e d del comma 1 si prendono in considerazione conoscenze e saper fare, le capacità e gli atteggiamenti in queste aree di competenza nelle situazioni di lavoro e di vita quotidiana.

3. Il Collegio dei docenti definisce ovvero delega al Consiglio di classe tipologia e numero delle prove di verifica. Parimenti il Collegio Docenti definisce, rispettivamente delega a definire il consiglio di classe, i casi in cui una specifica disciplina/ambito disciplinare non sia da valutare singolarmente ma nell’ambito di un’area di competenza. Il team dei docenti a cui è affidato l‘ambito disciplinare propone la valutazione delle relative competenze. Il Consiglio di Classe conferma o modifica con motivata giustificazione le valutazioni proposte dal docente o dal team di docenti dell’ambito di competenza.

4. Qualora il piano formativo di una disciplina preveda concetti pedagogico-didattici assimilabili all’insegnamento per ambiti di apprendimento e qualora nel piano stesso non sia previsto diversamente, sono valide le disposizioni del presente articolo.

Articolo 11
Valutazione delle studentesse e degli studenti con diagnosi funzionale o referto clinico

1. La valutazione delle competenze, la promozione alla classe successiva e l’ammissione all’esame di qualifica ovvero all’esame finale di scuola superiore di studentesse e studenti con Diagnosi funzionale o referto clinico seguono le disposizioni dell’articolo precedente, secondo il quale bisogna tenere conto fondamentalmente del piano educativo individualizzato.

2. Le verifiche delle competenze sono organizzate in modo tale che siano in linea con le lezioni svolte e adatte a valutare i progressi delle studentesse e degli studenti in relazione alle loro possibilità. Per questo le studentesse e gli studenti hanno diritto a tutte le misure individualizzate e personalizzate, supporti, misure compensative e dispensative, inserite nel piano educativo individualizzato.

3. Nell’adattamento delle verifiche vengono scelte modalità che permettono alle studentesse e agli studenti di dimostrare il livello di competenze realmente raggiunto.

4. Nel verbale dello scrutinio vengono definite le materie/aree di apprendimento che sono differenziate in base al piano educativo individualizzato.

5. Studentesse e studenti con obiettivi differenziati in materie/aree di competenza professionalmente rilevanti possono essere promossi alla classe successiva per l’ottenimento di una qualifica parziale ed essere ammessi all’esame di qualifica.

Articolo 12
Valutazione delle studentesse e degli studenti con piano formativo individualizzato sulla base di una decisione del consiglio di classe

1. Le misure dei paragrafi da 1 a 4 del precedente articolo vengono applicate anche a studentesse e studenti per i quali è stato definito un piano formativo individualizzato sulla base di una decisione del consiglio di classe.

2. Se la Direzione provinciale Formazione professionale ha previsto, in conformità dell’articolo 1, comma 2, una “Qualifica Professionale non integrabile”: le studentesse e gli studenti con obiettivi differenziati in materie professionalmente non rilevanti possono essere promossi alla classe successiva per l’acquisizione di una qualificazione non integrabile ed essere ammessi all’esame di qualifica, se le competenze professionalizzanti sono state raggiunte. Le materie/aree di competenza con obiettivi differenziati vengono evidenziate in pagella e in un allegato alla pagella vengono descritte le competenze necessarie per il raggiungimento di un esame finale ampliabile. Al superamento dell’esame di diploma ottengono un attestato di qualificazione non integrabile (livello 3 EQF).

3. Studentesse e studenti con background migratorio, che non possono dimostrare il superamento delle classi inferiori o di un titolo equivalente, possono essere ammessi con un piano formativo differenziato nelle materie/aree di competenza professionalmente rilevanti alla classe successiva per il raggiungimento di una qualifica parziale ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c ed essere ammessi all’esame di diploma.

Articolo 13
Valutazione delle studentesse e degli studenti che frequentano temporaneamente una scuola del secondo ciclo di istruzione e formazione con altra lingua di insegnamento in Alto Adige

1. Le studentesse e gli studenti che ai sensi della normativa vigente frequentano temporaneamente una scuola del secondo ciclo di istruzione e formazione dell’Alto Adige con altra lingua di insegnamento sono valutati sulla base dei criteri del Collegio dei docenti e degli obiettivi della scuola che frequentano.

2. Le valutazioni periodiche e quelle annuali sono adottate dal consiglio di classe della scuola frequentata dalla studentessa o dallo studente. Nel caso di frequenza temporanea di una scuola del secondo ciclo di istruzione e formazione dell’Alto Adige con altra lingua di insegnamento il consiglio di classe prende in considerazione non solo la pagella rilasciata dal consiglio di classe della scuola frequentata in precedenza ma anche la valutazione delle competenze la stessa che viene trasmessa al consiglio di classe della scuola di frequenza.

3. L’ammissione alla classe successiva disposta dal consiglio di classe della scuola frequentata è vincolante per la scuola di origine anche se i piani di studio non corrispondono completamente. Al fine di consentire la prosecuzione dello studio nelle discipline/aree di competenza non frequentate la scuola offre consulenza.

CAPO II
Disposizioni riguardanti l’esame finalizzato al conseguimento del diploma ed esame finale

Articolo 14
Disposizioni generali

1. Le offerte formative per il conseguimento di una qualificazione professionale, una specializzazione o una abilitazione si concludono con un esame finalizzato al conseguimento del diploma.

Articolo 15
Ammissione all’esame finale

1. Per essere ammessi all‘esame finalizzato al conseguimento del diploma le studentesse o gli studenti devono ottenere una valutazione positiva in tutte le discipline, gli ambiti disciplinari ed i rispettivamente ambiti di competenza. Non è necessaria una valutazione positiva della materia “religione cattolica” ovvero nell’ora alternativa alla religione cattolica per l’ammissione all’esame per il conseguimento del diploma. In caso di uno o più voti negativi l’ammissione all’esame può essere consentita con decisione motivata dal Consiglio di classe.

2. Nei percorsi formativi che prevedono tirocini pratici di durata superiore al 20% dell’orario annuale complessivo, l’ammissione all’esame finalizzato al conseguimento del diploma è possibile solo con valutazione positiva anche del tirocinio.

Articolo 16
Commissione d’esame

1. Per lo svolgimento degli esami finalizzati al conseguimento del diploma viene nominata una commissione di esame. Nella formazione professionale italiana la commissione è nominata con decreto del direttore o della direttrice provinciale. La commissione di esame è composta dai seguenti membri:

a) il o la dirigente della scuola professionale o un suo o una sua rappresentante in qualità di presidente;

b) i docenti, membri del consiglio di classe, delle materie oggetto dell’esame;

c) il docente di insegnamento individuale;

d) un’esperta o un esperto ovvero un rappresentante di un’organizzazione professionale individuato e nominato dalla o dal dirigente della scuola professionale. L’esame finalizzato al conseguimento del diploma può essere articolato anche per sottocommissioni.

2. Il numero legale della commissione d’esame è dato se sono presenti almeno quattro quinti dei suoi membri.

3. La commissione d’esame può avere un'altra composizione se previsto da norme speciali.

Articolo 17
Esame finalizzato al conseguimento del diploma

1. L’esame finalizzato al conseguimento del diploma accerta se la candidata o il candidato possieda le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie all’esercizio della professione. A questo proposito la candidata o il candidato deve dimostrare le proprie capacità decisionali, di analisi, di pianificazione, di controllo, di valutazione, di risoluzione di problemi nonché le capacità di realizzazione pratica di incarichi di lavoro, anche mediante prove pratiche, grafiche o scritte. Sono verificate anche capacità nel settore delle competenze linguistico-comunicative e socio-relazionali.

2. Il Direttore o la Direttrice provinciale della Formazione Professionale definisce, sulla base dei piani formativi in vigore e del presente regolamento le direttive per i programmi e lo svolgimento dell’esame. Su questa base il Collegio dei Docenti definisce le indicazioni di riferimento generali. La commissione d‘esame può definire i seguenti contenuti e le seguenti procedure:

a) le aree di apprendimento, le aree di competenza, le discipline, le aree disciplinari o i moduli che sono oggetto d’esame;

b) le modalità di svolgimento dell’esame;

c) il numero di giornate e la durata dell’esame.

3. Possono essere utilizzate le seguenti modalità di svolgimento dell’esame:

a) prove di lavoro/simulazioni (esecuzione di opere complete o di parti, o situazioni di lavoro);

b) colloquio disciplinare (anche plurilingue per esempio, tra gli altri, su saperi disciplinari, casistiche professionali significative, riflessioni critiche, sui tirocini in azienda);

c) rappresentazioni grafiche (tra le altre, schizzi, modelli di strutture con o senza uso di applicativi);

d) lavori scritti (tra gli altri dichiarazioni in più lingue, relazioni, lettere, descrizioni di procedure, preventivi e conteggi, risposta a quesiti,);

e) presentazioni (tra l’altro: rappresentazioni di interventi specialistici, argomentazioni, soluzioni, alternative).

4. Le studentesse e gli studenti con piani formativi individualizzati hanno diritto anche nell’ambito delle procedure d’esame a tutte le misure individuali e personalizzate, agli ausili e alle misure compensative e dispensative che sono previste dal piano formativo individualizzato. Particolarmente nelle aree in cui, sulla base del piano formativo individualizzato, si è lavorato con obiettivi non differenziati, sono individuate, con l’adeguamento delle modalità d’esame e dell’impostazione del problema, delle procedure che consentano alle studentesse ed agli studenti di mostrare in maniera effettiva il livello di competenze raggiunto.

5. Gli esami finalizzati al conseguimento del diploma possono di norma iniziare due settimane prima della conclusione delle attività didattiche. La data di inizio degli esami finalizzati al conseguimento del diploma viene pubblicata all’albo della scuola.

6. La commissione d’esame può convocare una seconda sessione d’esame per le candidate o per i candidati che per gravi o validi motivi non possano partecipare alla prima sessione o che non abbiano superato l’esame finalizzato al conseguimento del diploma. La seconda sessione d’esame deve essere convocata con non meno di tre mesi di distanza dalla prima.

7. Per lo svolgimento di singole sessioni la presidente o il presidente della commissione d’esame può formare delle sottocommissioni che devono essere composte da almeno due membri appartenenti alla commissione d’esame.

8. Con il consenso della candidata o del candidato e della commissione possono assistere a parti dell’esame anche persone esterne.

Articolo 18
Esame finalizzato al conseguimento del diploma e valutazione finale

1. Viene rilasciato, in conformità all’articolo 1, il corrispondente titolo di qualifica professionale, di diploma professionale o titolo abilitativo alle candidate ed ai candidati che sulla base dei risultati delle singole prove d’esame raggiungano una valutazione complessiva di almeno sei decimi. La commissione attribuisce, tenuto conto delle valutazioni delle singole prove conseguite nelle prove di esame singolarmente considerate, una valutazione complessiva. La ponderazione delle singole parti d’esame, laddove non già definito nei piani formativi, è da determinare in anticipo, tenuto conto che un quarto della valutazione complessiva è determinato dalla valutazione finale dell’anno formativo.

2. I voti sono espressi in decimali da 4 a 10.

3. La valutazione complessiva, tenuto conto dello sviluppo complessivo della studentessa o dello studente può essere arrotondata all’unità superiore fino a 5 decimi (0,5 di un’unità).

4. La commissione d’esame delibera motivatamente a maggioranza. In caso di parità decide il voto della presidente o del presidente di commissione.

Articolo 19
Progetti pilota

1. Per i percorsi formativi che hanno le caratteristiche di progetti pilota o sperimentazione di nuovi modelli di insegnamento, la prova d’esame può in parte differire dal presente disciplinare. In questo caso le modalità ed i programmi d’esame sono definiti dalla direttrice o dal direttore provinciale della formazione professionale competente.

Articolo 20
Ammissione all’esame di privatiste o privatisti

1. Agli esami possono accedere anche candidate privatiste o candidati privatisti che:

a) possiedano i requisiti per l’ammissione alla formazione in questione da un periodo almeno equivalente alla durata della formazione;

b) abbiano esercitato senza interruzione per un numero di annualità almeno pari a quelle inserite nel piano formativo un’attività professionale nello stesso ambito o una formazione relativa al piano professionale per lo stesso lasso di tempo oppure una formazione assimilabile;

c) siano residenti in Provincia di Bolzano o vi lavorino; il o la dirigente della scuola professionale può ammettere, tenuto conto delle risorse disponibili, anche candidate o candidati che non assolvano alle condizioni di cui al presente punto c).

2. Nel caso in cui tra i requisiti per l’ammissione all’esame ci sia lo svolgimento di un tirocinio la privatista o il privatista deve documentare anche una adeguata esperienza di lavoro.

3. I privatisti e le privatiste devono inoltrare alla direzione della scuola competente entro il 30 novembre la richiesta di ammissione all’esame finalizzato al conseguimento del diploma corredata della necessaria documentazione.

4. Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica decide su proposta del Consiglio di classe oppure su proposta di una commissione nominata dallo stesso o dalla stessa e sulla base della documentazione presentata dal candidato privatista o dalla candidata privatista circa l’ammissione.

5. Le privatiste o i privatisti debbono sostenere un esame di ammissione in tutte le aree di apprendimento, aree di competenza, discipline o aree disciplinari previsti per la classe finale del corso.

6. Il consiglio di classe su proposta della o del dirigente e previa richiesta del candidato o della candidata privatista può consentire l’esonero parziale o totale dalle prove d’esame di ammissione qualora sia in possesso di un diploma corrispondente o affine o di un titolo abilitativo.

Articolo 21
Esami di idoneità ed esami di integrazione

1. Le studentesse o gli studenti in possesso della promozione necessaria per l’iscrizione ad una classe di una determinata scuola professionale che vogliono passare al secondo o terzo anno di un corso diverso devono superare un esame di idoneità.

2. Per poter essere ammessi a sostenere l’esame di idoneità le candidate ed i candidati in possesso dell’esame scolastico conclusivo prescritto al comma 1 (del presente articolo) devono:

a) inviare il programma completo per ogni classe dell‘annualità precedente e quello di cui si chiede l’ammissione nonché, se previsto, dimostrare di avere svolto in maniera positiva il tirocinio;

b) essere in possesso dell’esame scolastico conclusivo menzionato al comma 1 (del presente articolo) per un lasso di tempo che sia corrispondente almeno a quello previsto dal curricolo del corso di studi per l’ammissione alla classe richiesta.

3. Le candidate o i candidati che siano in possesso di diploma o idoneità acquisita nella scuola superiore a carattere statale, nelle scuole professionali provinciali o di altra provincia o regione italiana o in una scuola riconosciuta legalmente di uno Stato estero che vogliono iscriversi alla classe del secondo o terzo anno di una scuola professionale provinciale devono superare un esame di idoneità per la classe precedente a quella richiesta. L’esame di idoneità comprende solo quelle discipline, parti di discipline, aree disciplinari o aree di apprendimento che non sono presenti nei piani di studio del curricolo della scuola di provenienza. È da produrre anche l’attestato di svolgimento con esito positivo del tirocinio.

4. La commissione per gli esami di idoneità e integrativi definisce, sulla base della documentazione presentata dalla candidata o dal candidato in quali discipline aree disciplinari e raggruppamenti disciplinari nonché in quali forme debba sostenere l’esame d’integrazione.

5. Le scadenze per l’invio delle domande di ammissione all’esame di idoneità e all’esame d’integrazione sono stabilite dalla o dal dirigente della scuola professionale interessata.

6. La o il dirigente della scuola professionale o una persona da lei o lui delegata presiede la commissione d’esame competente per lo svolgimento degli esami di idoneità e integrativi. La commissione d’esame, nominata dal o dalla dirigente, è formata da docenti di tutte le discipline sulle quali le candidate o i candidati devono sostenere gli esami.

Articolo 22
Esame di Stato delle scuole superiori

L‘ammissione e lo svolgimento dell’Esame di Stato delle scuole superiori nella formazione professionale si svolge sulla base delle norme statali e provinciali in vigore in tale ambito.

 

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ActionAction Delibera 19 giugno 2018, n. 601
ActionAction Delibera 26 giugno 2018, n. 630
ActionAction Delibera 3 luglio 2018, n. 657
ActionAction Delibera 3 luglio 2018, n. 658
ActionAction Delibera 10 luglio 2018, n. 673
ActionAction Delibera 17 luglio 2018, n. 703
ActionAction Delibera 17 luglio 2018, n. 704
ActionAction Delibera 24 luglio 2018, n. 733
ActionAction Delibera 31 luglio 2018, n. 757
ActionAction Delibera 7 agosto 2018, n. 798
ActionAction Delibera 28 agosto 2018, n. 833
ActionAction Delibera 28 agosto 2018, n. 839
ActionAction Delibera 28 agosto 2018, n. 840
ActionAction Delibera 28 agosto 2018, n. 853
ActionAction Delibera 4 settembre 2018, n. 876
ActionAction Delibera 4 settembre 2018, n. 883
ActionAction Delibera 11 settembre 2018, n. 902
ActionAction Delibera 11 settembre 2018, n. 905
ActionAction Delibera 18 settembre 2018, n. 949
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 957
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 961
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 964
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 965
ActionAction Delibera 25 settembre 2018, n. 968
ActionAction Delibera 2 ottobre 2018, n. 978
ActionAction Delibera 2 ottobre 2018, n. 998
ActionAction Delibera 2 ottobre 2018, n. 1005
ActionAction Delibera 9 ottobre 2018, n. 1015
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ActionAction Delibera 30 ottobre 2018, n. 1120
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