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d) Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 91)2)
Territorio e paesaggio

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 12 luglio 2018, n. 28.
2)
Per l'entrata in vigore vedi l'art. 107 commi 1 e 2 della presente legge.

Art. 24 (Zona mista)

(1) La zona mista è destinata prevalentemente alla residenza e alle destinazioni d’uso con essa compatibili che non superano i limiti di emissione fissati dalla Giunta provinciale.

(2) Nella zona mista almeno il 60 per cento della volumetria e della superficie deve essere destinato ad uso residenziale, salvo che la volumetria venga utilizzata per l’ampliamento di un’azienda già esistente nell’area interessata. In assenza di pianificazione attuativa, tale rapporto deve sussistere con riferimento a ciascun lotto oggetto di intervento. Con ogni intervento di nuova costruzione su aree inedificate si deve realizzare almeno l’80 per cento della capacità edificatoria disponibile per il lotto. Per lotto si intende una porzione continua di suolo a cui si riferisce il titolo edilizio che si trova nella disponibilità del/della richiedente. Il lotto può risultare anche dall’aggregazione di più particelle catastali. Nelle aree per le quali, in base alla presente legge o al piano comunale, è prescritta l’elaborazione di un piano di attuazione, fino all’approvazione dello stesso sono ammissibili unicamente gli interventi di cui all’articolo 62, comma 1, lettere a), b), c) e d). 45)

(3) Fatte salve la disposizione particolare relativa alla detrazione delle superfici di edifici già legittimamente esistenti ai sensi dell’articolo 19, comma 3, e le disposizioni dell’articolo 20, il Comune deve in ogni caso garantire che almeno il 60 per cento della volumetria prevista sull’area di nuova individuazione della zona mista venga riservata all’edilizia agevolata, inclusa l’edilizia residenziale pubblica e sociale, e/o ad abitazioni a prezzo calmierato. Almeno il 40 per cento della volumetria totale prevista sull’area di nuova individuazione della zona mista deve essere in ogni caso riservato a persone che soddisfano i requisiti per l’assegnazione di terreno edificabile sovvenzionato ai sensi dell’articolo 82, comma 5, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e/o all’edilizia residenziale pubblica e sociale. Gli obblighi indicati nei periodi precedenti non sorgono, se l’80 per cento dell’indice di edificabilità territoriale stabilito è già stato esaurito e almeno la metà della volumetria esistente ha la destinazione d’uso di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a). Per le aree riservate all’edilizia residenziale agevolata e/o per le abitazioni a prezzo calmierato si annota nel libro fondiario il vincolo di cui all’articolo 39. Per le aree di edilizia agevolata, oltre al vincolo di cui all’articolo 39 si annota, sulla base della delibera di assegnazione, il vincolo sociale di cui alla legge sull’edilizia agevolata. Gli obblighi di cui all’articolo 38 riguardano le aree che non sono destinate all’edilizia agevolata o ad abitazioni a prezzo calmierato. 46) 47)

(3-bis) In accordo con i soggetti proprietari, nel piano di attuazione può essere riservata all’edilizia agevolata o alle abitazioni a prezzo calmierato una quota di superficie e cubatura maggiore rispetto a quanto previsto all’articolo 19, comma 3. Se il piano di attuazione prevede l’espropriazione di tale quota di terreno superiore alla misura di cui all’articolo 19, comma 3, l’indennità di espropriazione per la parte eccedente di terreno è pari al valore di mercato del bene. 48)

(3-ter) Se un’area mista comprende terreni di proprietà del Comune o di un altro ente pubblico, l’area di tali terreni deve essere riservata interamente all’edilizia agevolata, ad abitazioni a prezzo calmierato e/o a opere di urbanizzazione secondaria. Per consentire un uso razionale delle aree, il piano di attuazione può prevedere che fino al 15 per cento della volumetria sia destinata al commercio al dettaglio, ad attività di servizio o alle attività di esercizio pubblico. 49)

(4) Per la zona mista il piano comunale deve prevedere un indice di edificabilità territoriale (densità edilizia) non inferiore a 1,50 m3 per metro quadrato, salvo che il raggiungimento di predetto indice risulti impossibile per motivi di tutela dei beni culturali, del paesaggio o degli insiemi. Gli edifici esistenti vincolano le superfici pertinenziali in base all’indice di edificabilità territoriale vigente al momento del rilascio del nuovo titolo abilitativo per l’attività edilizia, a prescindere dal frazionamento del lotto originario o dall’alienazione di parti dello stesso. Se non diversamente previsto dal piano di attuazione, le aree destinate all’edilizia residenziale all’interno della medesima zona mista devono garantire lo stesso indice di edificabilità fondiaria. Se per la zona o per parti di essa è prescritta una pianificazione attuativa, l’indice di edificabilità territoriale è inteso come rapporto tra la volumetria fuori terra ammissibile, riferita all’intera area oggetto della pianificazione attuativa, e la relativa superficie territoriale. Se non è prescritta una pianificazione attuativa, l’indice di edificabilità territoriale è inteso come l’indice di edificabilità fondiaria di ciascun lotto oggetto di intervento. La pianificazione attuativa può prevedere che la cubatura prescritta venga realizzata in più tappe ai fini della convivenza multigenerazionale. 50)

(5) I Comuni possono definire i cambiamenti di destinazione d’uso nella zona mista non soggetti a titolo abilitativo.

(6) Fatto salvo le norme previste da questa legge e dalla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, riguardanti il trasferimento di aree destinate all’edilizia agevolata, gli immobili situati in una zona mista possono essere anche espropriati per impedire l’accumulazione di terreno edificabile, se la zona resta inutilizzata o inedificata per più di 20 anni a partire dalla sua destinazione d’uso come zona mista. 51)

45)
L'art. 24, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17, e successivamente così modificato dall'art. 7, comma 2, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.
46)
L'art. 24, comma 3, è stato prima modificato dall'art. 8, comma 1, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15, e successivamente così sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
47)
Vedi anche l'art. 32, comma 2, (norme transitorie) della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
48)
L'art. 24, comma 3-bis, è stato inserito dall'art. 8, comma 2, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
49)
L'art. 24, comma 3-ter, è stato inserito dall'art. 8, comma 2, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
50)
L'art. 24, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 8, comma 3, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
51)
Vedi anche l'art. 32, comma 1, (norme transitorie) della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
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