(1) All’interno dell’area insediabile, la trasformazione di volumetria esistente in volumetria con altre destinazioni d’uso è ammessa dopo la cancellazione degli eventuali vincoli per scopi turistici, ove compatibile con i vigenti strumenti di pianificazione. In caso di interventi edilizi di cui all’articolo 62, comma 1, lettere c) e d), nelle zone miste la volumetria esistente destinata ad abitazioni, ad attività di servizio o al commercio al dettaglio di cui all’articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c), può essere in ogni caso trasformata nell’ambito delle predette categorie di destinazione d’uso. La volumetria oggetto di trasformazione è assoggettata alla disciplina di cui all’articolo 38. All'interno di un edificio deve essere destinato ad uso abitativo almeno il 60 per cento della volumetria. 74)
(2) Nel titolo abilitativo deve essere prevista la demolizione della parte della volumetria esistente al momento del rilascio del titolo che non può essere trasformata ai sensi del comma 1. In casi motivati, il Consiglio comunale ovvero la Giunta municipale nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, previo parere della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio, può ammettere la trasformazione totale o parziale della volumetria. In questa ipotesi è dovuto un pagamento compensativo per la deroga agli strumenti di pianificazione, determinato secondo i criteri di cui all’articolo 19. Il pagamento compensativo non è dovuto nel caso in cui si tratti di edifici soggetti al vincolo di tutela storico-artistica e, secondo il parere della Soprintendenza provinciale ai beni culturali, la demolizione della cubatura che supera l’indice di edificabilità fondiaria non sia possibile. 75)
(3) All’esterno dell’area insediabile la volumetria con la destinazione d’uso di attività di esercizio pubblico non può avere destinazione d'uso diversa, anche in caso di demolizione e successiva ricostruzione.
(4) Gli esercizi ricettivi presenti all’esterno dell’area insediabile, con un massimo di 25 posti letto alla data del 7 agosto 2013, possono essere trasformati in abitazioni riservate ai residenti e, fatto salvo il relativo vincolo, possono essere utilizzati in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 39 per l’affitto di camere e appartamenti ammobiliati per ferie nonché per attività di agriturismo. 76)