(1) Per arrivare a una giusta ripartizione, tra proprietario/proprietaria e titolare, degli oneri e vantaggi derivanti dall’applicazione del piano di attuazione, il sindaco/la sindaca, sulla base dello schema allegato al piano di attuazione ai sensi dell’articolo 57, comma 4, lettera e), provvede, per le aree che vanno a formare una zona mista, alla costituzione della comunione e/o divisione materiale dei terreni ai sensi e agli effetti degli articoli 79 e 80 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche.