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d) Legge provinciale 10 luglio 2018, n. 91)2)
Territorio e paesaggio

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 12 luglio 2018, n. 28.
2)
Per l'entrata in vigore vedi l'art. 107 commi 1 e 2 della presente legge.

Art. 37 (Attività agricola)     delibera sentenza

(1) È considerata attività agricola l’attività dell’imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e del coltivatore diretto, anche in forma associata, di collaborazione interaziendale o di reti di imprese ai sensi della legge 9 aprile 2009, n. 33, con eccezione del commercio di bestiame. Ai sensi di questa legge l’allevamento professionale di animali da reddito è considerato attività agricola, purché siano rispettate le disposizioni sulla tutela delle acque.

(2) All’interno e al di fuori dell’area insediabile possono essere realizzati fabbricati rurali nella misura necessaria per la razionale conduzione dell’azienda agricola. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, i fabbricati rurali costituiscono parte inscindibile dell’azienda agricola. Ai fini del dimensionamento dei fabbricati rurali sono determinanti il tipo di attività agricola effettivamente esercitata e, ad eccezione dell’apicoltura, anche la dimensione delle superfici coltivate. Queste possono anche essere ubicate in un Comune direttamente confinante con il territorio provinciale. Le superfici devono comunque essere idonee alla conduzione razionale dell’azienda. Possono essere considerati anche i fondi detenuti in affitto sulla base di un contratto con una durata minima di 5 anni e permanentemente coltivati dal/dalla titolare dell’azienda agricola. Le superfici coltivate non possono essere considerate ai fini della determinazione del fabbisogno di un altro fabbricato rurale per un periodo di 10 anni. 77)

(2-bis) Ove espressamente previsto nel piano paesaggistico è ammessa la realizzazione di apiari, apiari didattici, legnaie e depositi di legname  con tettoie. La Giunta provinciale approva le relative direttive e stabilisce la dimensione massima delle costruzioni. 78)

(3) Se l’azienda agricola è gestita dal proprietario/dalla proprietaria di un maso chiuso, nei fabbricati rurali annessi alla sede dell'azienda agricola può essere esercitata un'attività economica secondaria. Qualora il fabbricato rurale non consenta l'esercizio di tale attività, esso può essere ampliato fino ad un massimo di 130 m² di superficie lorda.

(4) Ferme restando le dimensioni minime delle superfici agricole ai fini della costituzione di un maso chiuso e salvo prescrizioni contrastanti del piano paesaggistico, l’imprenditore agricolo/l’imprenditrice agricola o un coltivatore diretto/una coltivatrice diretta che è proprietario/proprietaria di un maso chiuso ai sensi della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, può realizzare nella sede dell’azienda agricola nel verde agricolo una volumetria massima complessiva di 1.500 m³ con destinazione d’uso residenziale. La realizzazione di una nuova casa d’abitazione nel caso della costituzione di un maso chiuso ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, in un Comune diverso da quello in cui si trova la maggior parte delle superfici agricole incluse nella costituzione, è ammessa soltanto se la locale commissione per i masi chiusi competente per detto Comune esprime parere positivo in merito alla redditività e alla gestione delle superfici agricole nonché alla qualità abitativa. La volumetria realizzata presso la sede dell’azienda agricola non può essere distaccata dal maso chiuso; si può derogare a questo divieto in casi motivati. Questa limitazione non si applica alla volumetria realizzata presso la sede dell’azienda agricola con destinazione d’uso residenziale superiore ai 1.500 m³. Il maso chiuso non può essere svincolato per 20 anni dalla dichiarazione dell’agibilità e il relativo vincolo viene annotato nel libro fondiario. Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione della volumetria nella sede dell’azienda agricola con destinazione d’uso secondo l’articolo 23, comma 1, lettera a), fino alla misura massima di 1.500 m³ è condizionato alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo, con il quale il Comune viene autorizzato a far annotare nel libro fondiario il vincolo di cui al precedente periodo. Sono comunque fatti salvi i diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione comunale all’interno dell’area insediabile. Alla volumetria presso la sede dell’azienda agricola all’interno dell’area insediabile fino a 1.500 m³ e alla volumetria al di fuori dell’area insediabile non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38. Divieti di edificazione esistenti decadono dopo 20 anni dalla loro annotazione nel libro fondiario. 79)

(4-bis) Nella sede del maso chiuso o nelle sedi di altre aziende agricole l’attività di ospitalità è ammissibile esclusivamente ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, ove l’azienda in questione soddisfa le condizioni minime per l’esercizio dell’attività stabilite a livello provinciale ed è iscritta nell’anagrafe provinciale delle imprese agricole ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, e successive modifiche. Fa eccezione l’attività di ospitalità già legalmente esistente in data 1.1.2020. 80)

(5) La dislocazione della sede del maso chiuso o di fabbricati rurali al di fuori della zona mista è ammessa qualora ciò si renda necessario per esigenze aziendali oggettive che non possono essere soddisfatte con un ammodernamento o un ampliamento in loco, anche in deroga alla pianificazione comunale. L’intervento è comunque soggetto al parere vincolante di una commissione composta da un/una rappresentante della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, un/una rappresentante della ripartizione provinciale competente in materia di agricoltura e dal Sindaco/dalla Sindaca competente. Il parere è espresso sulla sussistenza dei motivi aziendali oggettivi e sull’idoneità della nuova ubicazione. La volumetria esistente deve essere destinata ad abitazioni riservate ai residenti ai sensi dell’articolo 39 e può essere distaccata dal maso chiuso. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 33, il Comune può stipulare con l’interessato/interessata un accordo urbanistico riguardante il cambio di destinazione d’uso del pianterreno della sede originaria. La dislocazione è ammessa soltanto per la sede di un maso chiuso coltivato ininterrottamente dal proprietario, dalla proprietaria o da familiari collaboratori nei dieci anni antecedenti la richiesta. La decisione della commissione ha una validità di cinque anni. Prima del rilascio del permesso di costruire, il/la richiedente deve dichiarare che le esigenze aziendali oggettive non sono cambiate dopo la decisione della commissione. Nel caso di trasferimento della sede del maso chiuso in un comune confinante, la commissione competente per il sito originario rilascia il parere vincolante sulla sussistenza dei motivi aziendali oggettivi, mentre la commissione del Comune confinante valuta con parere vincolante l’idoneità della nuova ubicazione.  81)

(5-bis) Lo spostamento della sede di un maso chiuso dall’attuale posizione nel verde agricolo ad un’altra posizione sita nel verde agricolo del medesimo comune è ammesso, salvo i casi di cui all’articolo 17, comma 4, previo nulla osta della commissione di cui al comma 5 del presente articolo, per motivi di tutela delle belle arti, di tutela del paesaggio e degli insiemi, per ragioni di gestione aziendale e di pianificazione del territorio oppure sulla base di esistenti situazioni di pericolo. La vecchia sede del maso chiuso deve in ogni caso essere demolita. 82)

(6) Ai componenti della commissione di cui al comma 5 non spetta alcun compenso.

(7) Nella sede di aziende ortofloricole è consentita la costruzione di alloggi di servizio con la dimensione massima di 160 m² all’interno dell’area insediabile nel caso di aziende esistenti alla data di entrata in vigore della legge Territorio e paesaggio, e con la dimensione massima di 110 m² al di fuori dell’area insediabile. La necessità di costruire un’abitazione deve dipendere dall’esigenza della continuità di presenza di una persona per l’esercizio dell’attività produttiva sopraindicata. L’azienda deve disporre presso la sede di una superficie utile di almeno 5.000 m², di cui almeno 1.000 m² di serre. Almeno la metà delle aree predette deve essere nella proprietà dell’azienda. L’alloggio di servizio costituisce parte inscindibile dell’azienda. Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione dell’alloggio di servizio è condizionato alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo, con il quale il Comune viene autorizzato a far annotare nel libro fondiario il vincolo di cui al periodo precedente. La persona che gestisce l’azienda deve avere esercitato da almeno tre anni l’attività di giardiniere/giardiniera ed essere iscritto/iscritta nell’apposito registro previsto dal relativo ordinamento professionale. 83)

(8) Al di fuori e all’interno dell’area insediabile, la costruzione di nuovi impianti e l’ampliamento di impianti esistenti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la commercializzazione dei prodotti agricoli locali, nonché per la protezione e il miglioramento della produzione da parte di cooperative agricole sono ammessi nelle zone a destinazione particolare.

(9) La Giunta provinciale definisce i criteri per l’ammissibilità dell’esercizio di attività accessorie, incluso il commercio al dettaglio, da parte di cooperative agricole nelle zone a destinazione particolare.

(10) Nei fabbricati rurali esistenti l’imprenditore agricolo/l’imprenditrice agricola può realizzare, nella misura strettamente necessaria, locali destinati esclusivamente ad alloggio temporaneo dei lavoratori stagionali. Rimane comunque ferma la destinazione originaria del fabbricato rurale. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni, definisce gli standard minimi per i locali. 84)

massimeDelibera 10 agosto 2021, n. 693 - Approvazione delle direttive per la realizzazione di depositi di legname, depositi di legname con tettoie e legnaie
massimeDelibera 9 marzo 2021, n. 225 - Direttive per la realizzazione di apiari e apiari didattici
massimeDelibera 3 settembre 2019, n. 751 - Standard minimi per i locali per la sistemazione temporanea di lavoratrici e lavoratori agricoli stagionali
77)
L'art. 37, comma 2, è stato così modificato dall'art. 11, comma 1, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15.
78)
L'art. 37, comma 2-bis, è stato inserito dall'art. 11, comma 2, della L.P. 17. dicembre 2020, n. 15, e successivamente così modificato dall'art. 13, comma 1, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
79)
L'art. 37, comma 4, è stato prima modificato dall'art. 12, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17, successivamente dall'art. 11, commi 3 e 4, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15, ed infine dall’art. 15, comma 4, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
80)
L'art. 37, comma 4-bis, è stato inserito dall'art. 12, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17.
81)
L'art. 37, comma 5, è stato prima  modificato dall'art. 12, commi 3 e 4, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17, e successivamente così sostituito dall'art. 13, comma 2, della L.P. 1 giugno 2023, n. 9.
82)
L'art. 37, comma 5-bis, è stato inserito dall'art. 11, comma 5, della L.P. 20 dicembre 2020, n. 15.
83)
L'art. 37, comma 7, è stato prima sostituito dall'art. 12, comma 5, della L.P. 20 dicembre 2019, n. 17, e successivamente così modificato dall’art. 15, comma 5, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
84)
L'art. 37, comma 10, è stato così modificato dall'art. 11, comma 6, della L.P. 17 dicembre 2020, n. 15.
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