(1) Gli immobili situati in una zona produttiva possono essere espropriati:
(2) Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), l'esproprio può essere avviato anche immediatamente dopo l’individuazione delle aree come zona produttiva. Nel caso di cui alla lettera d), il Comune assegna ai soggetti proprietari un congruo termine entro il quale le aree dovranno essere utilizzate in conformità alla loro destinazione urbanistica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune può avviare le necessarie procedure di esproprio.
(3) L’insediamento di imprese su immobili di proprietà di enti pubblici avviene mediante una procedura ad evidenza pubblica, salvo i casi di cui al comma 1, lettere b) e c). L’insediamento avviene mediante vendita, locazione o costituzione di un diritto di superficie.
(4) L’utilizzo temporaneo di aree di proprietà della Provincia può essere concesso a privati ed istituzioni pubbliche nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di esecuzione.