(1) L’attività di commercio al dettaglio è ammessa nelle zone miste nonché nelle zone produttive, nei limiti di cui al presente articolo. Ai fini della tutela del commercio di vicinato può inoltre essere ammessa nelle zone pubbliche, nei limiti stabiliti dalla pianificazione comunale.
(2) Il commercio al dettaglio esercitato nella forma del centro commerciale, come definito dal vigente ordinamento del commercio, è ammesso nelle zone miste, se il sito interessato è disciplinato in un piano di attuazione approvato, previo espletamento di una valutazione ambientale strategica (VAS).
(3) Nelle zone produttive può essere venduta la merce ivi prodotta e gli accessori ad essa strettamente legati.
(4) Nelle zone produttive possono inoltre essere vendute merci ingombranti. Sono considerate merci ingombranti quelle che per dimensioni e caratteristiche, per le difficoltà connesse alla loro movimentazione, nonché a causa di eventuali limitazioni al traffico, non possono essere offerte nelle zone residenziali in misura sufficiente a soddisfare la richiesta e il fabbisogno. Tali merci sono:
- veicoli, incluse le macchine edili;
- macchinari e prodotti per l’agricoltura;
- materiali edili;
- macchine utensili;
- combustibili;
- mobili;
- bevande in confezioni formato all’ingrosso.
(5) Nelle zone produttive possono essere altresì venduti in forma non prevalente in termini di superficie di vendita gli accessori alle merci di cui al comma 4. Gli accessori sono determinati dalla Giunta provinciale.
(6) Per i fini di cui ai commi 3, 4 e 5 la Giunta provinciale determina ulteriori criteri e, di concerto con il Consiglio dei Comuni, il numero di posti macchina necessari in relazione alla superficie di vendita. La Giunta provinciale determina inoltre i criteri per la vendita dei prodotti di fabbrica.
(7) Nelle zone produttive è altresì ammesso il commercio al dettaglio di prodotti agricoli nelle cooperative di produzione agricola o nei locali di società controllate dalle stesse. Tali prodotti sono determinati dalla Giunta provinciale.
(8) Per l’esercizio del commercio al dettaglio, anche nella forma del centro commerciale, di merci diverse da quelle di cui ai commi 3, 4, 5 e 7, nelle zone produttive, sono individuate apposite aree nel piano comunale per il territorio e il paesaggio secondo la procedura di cui all’articolo 53, commi 11, 12, 13 e 14, purché non esistano aree disponibili e di adeguate dimensioni all’interno del centro storico, delle zone residenziali e delle zone di riqualificazione urbanistica del Comune o dei Comuni interessati dai relativi impatti.
(9) Se le aree di cui al comma 8 sono state assegnate a prezzi ridotti o se per l’acquisto delle stesse, anche in forma di leasing, sono stati concessi degli aiuti, prima dell’individuazione definitiva nel piano comunale per il territorio e il paesaggio deve essere pagata all’ente assegnante la somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato al momento dell’individuazione e il prezzo di cessione pagato all’ente assegnante, ovvero devono essere restituiti all’ente concedente gli aiuti concessi. I rispettivi importi sono rivalutati sulla base delle variazioni dell’indice del costo della vita risultanti dalle rilevazioni dell’Istituto nazionale di statistica.
(10) Nelle aree destinate al commercio al dettaglio in zone produttive la quota parte del contributo di concessione commisurato al costo di costruzione è pari al dieci per cento del costo di costruzione.
(11) Le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 non si applicano agli esercizi di commercio al dettaglio siti in zona produttiva che vendono merci diverse da quelle di cui ai commi 3, 4, 5 e 7, e che prima del 12 novembre 2014 hanno già iniziato legittimamente la loro attività, salvo che intendano ampliare, trasferire o concentrare le relative attività.