(1) Le zone a destinazione particolare sono destinate specificatamente ed esclusivamente ad una tipologia di attività che, per la sua localizzazione, dimensione o per specifiche esigenze infrastrutturali, necessita di una particolare considerazione pianificatoria. Zone a destinazione particolare possono essere previste, tra l’altro, per lo sviluppo del turismo ai sensi dell’articolo 34, per la produzione di energia, cooperative agricole o per impianti per la lavorazione della ghiaia.
(2) Nelle zone a destinazione particolare si applica la disciplina degli alloggi di servizio prevista per le zone produttive, in quanto compatibile.
(3) La Giunta provinciale determina d’intesa con il Consiglio dei Comuni i casi in cui possono essere realizzati impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili senza un’apposita destinazione urbanistica. 59)