(1) Il transito con cavalli per fini diversi da quelli agricoli e forestali sui terreni dati in gestione all’Demanio provinciale è vietato senza speciale autorizzazione rilasciata dal direttore/dalla direttrice.
(2) Per la violazione della disposizione di cui al comma 1 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 31,00 per cavallo.
(3) Qualora il transito di cui al comma 1 avvenga su organizzazione di una scuola di equitazione, del fatto risponde l'istruttore/l’istruttrice o chi abbia organizzato l'escursione e soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 186,00 maggiorata di Euro 31,00 per cavallo.