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h) Decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 361)
Istituzione dell‘Agenzia Demanio provinciale

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1)
Pubblicato nel supplemento straordinario n. 1 del B.U. 28 dicembre 2016, n. 52.

Art. 2 (Compiti)

(1)  Il Demanio provinciale svolge i seguenti compiti:

  1. messa a coltura ed a disposizione di terreni e risorse per la ricerca e formazione, in particolare per il Centro di sperimentazione Laimburg così come per altri centri di ricerca e per le scuole;
  2. coltivazione, miglioramento ed incremento del patrimonio indisponibile della Provincia ed impiego di tutte le risorse naturali;
  3. difesa del suolo, mantenimento e ripristino dell’equilibrio idrogeologico e bioecologico nei territori di sua competenza;
  4. organizzazione di attività di istruzione nei settori delle foreste, della caccia, ambiente, dell’ economia del legno e la sicurezza sul lavoro; in particolare organizza la formazione e dell’aggiornamento del personale forestale, degli operai forestali, delle guardie venatorie, dei cacciatori e degli operai di segheria, oltre ad organizzare e tenere i corsi di sicurezza sul lavoro nei singoli settori previsti dalla legge vigente in materia;
  5. conduzione dei giardini di Castel Trauttmansdorff;
  6. coltivazione dei propri frutteti, vigneti, masi, giardinerie, vivai forestali e le foreste e vendita dei loro prodotti; 2)
  7. regolamentazione e controllo del prelievo faunistico nelle oasi di protezione; 3)
  8. gestione del Centro Tutela Specie Acquatiche, il cui obiettivo è la produzione di pesci da ripopolamento e la messa a disposizione di aree, infrastrutture e risorse, ed eventuale vendita dei relativi prodotti; 4)
  9. manutenzione ordinaria e straordinaria e costruzione (nuova costruzione, adattamento o ampliamento) degli immobili di cui all’articolo 3. 5)

(2)  Il Demanio provinciale può collaborare con altri enti pubblici e privati, imprese nazionali ed estere, così come con centri di ricerca e sperimentazione e avvalendosi dei loro servizi dietro rimborso o conguaglio delle spese.

(3)  Il Demanio provinciale può eseguire lavori, servizi, costruzioni, pareri e interventi per conto di terzi mediante fatturazione.

(4)  Il Demanio provinciale attua per la Ripartizione provinciale Foreste i progetti in economia predisposti ed autorizzati dalla Ripartizione stessa e si avvale a tale scopo delle relative strutture. Il controllo sulla legittima realizzazione dei progetti rimane in capo alla Ripartizione.

(5)  Di norma il Centro di Sperimentazione Laimburg svolge direttamente le proprie attività amministrative. Il Demanio provinciale può svolgere per il Centro le attività amministrative definite e disciplinate con apposito accordo di cooperazione. 6)

(6)  La Giunta provinciale può delegare compiti e attività istituzionali previsti dalla legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, nonché da altre norme, al Demanio provinciale, mettendo a disposizione le necessarie risorse. La messa a disposizione di personale del corpo forestale è disciplinata con apposito accordo.

(7)  Qualora occorra il Demanio provinciale può avvalersi delle prestazioni, dei servizi e delle infrastrutture dell’amministrazione provinciale.

2)
Il testo tedesco della lettera f) del art. 2, comma 1, è stata modificata dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 13 aprile 2018, n. 9.
3)
La lettera g) dell'art. 2, comma 1, è stata così modificata dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 13 aprile 2018, n. 9.
4)
La lettera h) dell'art. 2, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 4, del D.P.P. 13 aprile 2018, n. 9.
5)
La lettera i) dell'art. 2, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 4, del D.P.P. 13 aprile 2018, n. 9.
6)
L'art. 2, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 22 marzo 2019, n. 9.
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ActionActionArt. 1 (Agenzia Demanio provinciale)
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ActionActionArt. 3 (Patrimonio, risorse e finanziamento)
ActionActionArt. 4 (Organi dell'Agenzia)
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