(1) Le modalità di vendita, i prezzi minimi per i prodotti, i canoni di concessione, i parametri per le compensazioni interne ed i prezzi sono stabiliti periodicamente, almeno due volte all'anno, da un comitato dei prezzi costituito da tre membri. Ai componenti del collegio spettano, oltre al rimborso delle spese di missione, i gettoni di presenza previsti dalla vigente normativa provinciale per i revisori dei conti. La nomina avviene da parte della Giunta provinciale ed un membro è proposto dal Centro di Sperimentazione Laimburg. Il comitato dei prezzi viene incaricato per tre anni d’esercizio, e può essere rinnovato.
(2) Per i prodotti che vengono consegnati ai consorzi e al Centro di sperimentazione, i prezzi vengono esaminati e valutati dal comitato e la relativa relazione è trasmessa al Collegio dei revisori.