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h) Decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 361)
Istituzione dell‘Agenzia Demanio provinciale

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1)
Pubblicato nel supplemento straordinario n. 1 del B.U. 28 dicembre 2016, n. 52.

Art. 5 (Il Direttore/La Direttrice)

(1)  Il direttore/La direttrice del Demanio provinciale è nominato/nominata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del personale della Provincia. Al direttore/Alla direttrice è attribuita la massima responsabilità dirigenziale per tutti gli ambiti di competenza del Demanio provinciale La sua posizione economica e giuridica corrisponde a quella del direttore/della direttrice di ripartizione ai sensi della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

(2)  Il direttore/La direttrice è il/la rappresentante legale del Demanio provinciale e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

  1. definisce, consultandosi con i/le dirigenti competenti, gli obiettivi annuali del Demanio provinciale e ne verifica l’attuazione;
  2. esercita tutte le funzioni amministrative nelle materie di competenza del Demanio provinciale, escluse quelle per le quali è espressamente prevista una diversa disciplina;
  3. esercita i compiti e le funzioni del direttore/della direttrice di ripartizione per il personale provinciale messo a disposizione del Demanio provinciale e gestisce il personale assunto dalla stessa;
  4. propone alla Giunta provinciale la dotazione complessiva dei posti dei/delle dipendenti provinciali e del personale da assumere presso il Demanio provinciale ai sensi della legge provinciale 15 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche;
  5. sottopone all’approvazione della Giunta provinciale il budget annuale, le variazioni di budget ed il bilancio d’esercizio e ne controlla l’attuazione;
  6. stipula contratti in nome del Demanio provinciale e ne garantisce la realizzazione e l’esecuzione;
  7. sottopone all’approvazione della Giunta provinciale tutti i programmi delle attività nonché le eventuali modifiche degli stessi ed è responsabile della loro attuazione;
  8. è responsabile dell’amministrazione e della gestione del patrimonio trasferito o messo a disposizione del Demanio provinciale e nomina i consegnatari/le consegnatarie e sub-consegnatari/sub-consegnatarie dello stesso;
  9. adotta tutte le ulteriori misure connesse alla gestione del Demanio provinciale.

(3)  In caso di assenza o impedimento del direttore/della direttrice, le funzioni sono esercitate dal sostituto/dalla sostituta.

(4)  Il direttore/La Direttrice può delegare singole funzioni ai/alle dirigenti del Demanio provinciale o ai/alle dipendenti preposti ad un settore omogeneo.

(5)  Il personale dirigente e coordinatore può delegare singole funzioni di gestione amministrativa e contabile al personale subordinato.

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