(1) I territori chiusi con più di 50 ettari del patrimonio indisponibile - Foreste ed i terreni inclusi nei territori predetti che hanno una superficie inferiore a 25 ettari costituiscono oasi di protezione faunistica.
(2) I confini di tali territori vengono contrassegnati con le tabelle di cui all’allegato B o con i segni perimetrali del Demanio provinciale in bianco-nero-bianco.
(3) Detti confini seguono i confini particellari delle proprietà con possibilità di conguagli in accordo con le riserve confinanti e nell'interesse di un funzionale servizio di controllo e gestione venatoria.
(4) Catture e abbattimenti in tali territori sono autorizzati dal direttore/dalla direttrice del Demanio provinciale ai soli fini del migliore assestamento venatico e della protezione delle colture.
(5) Dette catture e abbattimenti vengono effettuati dal personale forestale e di vigilanza venatoria del Demanio provinciale o su autorizzazione del direttore/della direttrice del Demanio provinciale, gratuitamente, da persone idonee, sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del personale dell'Azienda.
(6) Aree non boschive e complessi boschivi con una superficie minore a 100 ettari possono essere date in concessione dal direttore/dalla direttrice del Demanio provinciale a riserve di caccia confinanti, dove questi poi possono cacciare ai sensi della legge sulla caccia in vigore.
(7) Il controllo tecnico dell'esercizio venatorio sui territori dati in concessione rimane di competenza del Demanio provinciale .
(8) La non ottemperanza delle condizioni previste dall'atto di concessione comporta la revoca della medesima.
(9) Il Demanio provinciale può effettuare nelle oasi di protezione faunistica ricerche, studi e sperimentazioni interessanti la fauna.