(1) Possono essere rilasciate concessioni inerente il patrimonio indisponibile, nel rispetto delle destinazioni del piano urbanistico comunale, e qualora esso non sia occorrente al Demanio provinciale. È data preferenza al Centro di sperimentazione Laimburg, alle scuole agrarie ed altri centri di ricerca. Possono essere dati in concessione anche Immobili e infrastrutture.
(2) Concessioni di aree con una superficie fino a 30 m2 o quelle il cui valore massimo viene stabilito dalla Giunta provinciale, possono essere rilasciate anche solo sotto forma di autorizzazione.
(3) Per appartamenti e alloggi di servizio si applicano la normativa vigente e le tariffe della Provincia o dei contratti collettivi in vigore per operai agricoli e florovivaisti. Per l’alloggio di tirocinanti o per brevi periodi di occupazione il comitato dei prezzi di cui all’articolo 15 può stabilire apposite tariffe. 12)
(4) I concessionari devono versare il canone e l'eventuale deposito cauzionale, fissati nell'atto di concessione, prima dell'inizio dei lavori o del godimento della concessione. Gli importi delle concessioni e l'ammontare delle cauzioni sono stabiliti dalla Giunta provinciale.
(5) Tramite concessione il Demanio provinciale mette a disposizione aree e risorse per le attività istituzionali del Centro di Sperimentazione Laimburg e le coltiva secondo le indicazioni del Centro che è tenuto a pagare il corrispettivo per il servizio ed i minori introiti.
(6) Le concessioni hanno una durata massima di 29 anni. In casi straordinari la Giunta provinciale può autorizzare durate maggiori.