(1) È istituita l'Agenzia Demanio provinciale, di seguito denominata Demanio provinciale, mediante scorporo dell'Amministrazione fondiaria dal Centro di Sperimentazione Agrario Laimburg e incorporazione nell'Agenzia provinciale Foreste e Demanio nonché mediante riorganizzazione di quest’ultima.
(2) Il Demanio provinciale è un ente dipendente dalla Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale. Essa è sottoposta alla vigilanza della Giunta provinciale.
(3) Il Demanio provinciale mantiene l’emblema dell'Agenzia provinciale Foreste e Demanio.