(1) Il Demanio provinciale si avvale di personale messo a disposizione dalla Provincia.
(2) Il Demanio provinciale può assumere personale per le proprie attività, a tempo determinato e tempo indeterminato, o stagionale, attenendosi ai contratti collettivi vigenti.
(3) Le retribuzioni dei lavoratori/delle lavoratrici e degli impiegati/delle impiegate possono essere adeguate a quelle del personale della Provincia in funzioni paragonabili, salvo le disposizioni dei singoli contratti collettivi. Il personale tecnico può essere inquadrato come il personale provinciale di riferimento.
(4) Il Demanio provinciale predispone proprie linee guida per il suo personale, tenendo conto del contratto collettivo, incluse quelle per l'assunzione del personale e la sua retribuzione ottica tenendo conto del mercato del lavoro e della retribuzione del personale della Provincia.