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Delibera 21 dicembre 2009, n. 3088
Modalità per la registrazione dei rifiuti e per la redazione del formulario di identificazione dei rifiuti e della conferma scritta

Allegato

Modalità per la registrazione dei rifiuti e per la redazione del formulario di identificazione dei rifiuti e della conferma scritta

Articolo 1
Formulario di identificazione dei rifiuti

1. I formulari di identificazione dei rifiuti di cui all’articolo 19 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, sono individuati nell’allegato A e sono predisposti dalle tipografie autorizzate ai sensi dell’articolo 11 del decreto ministeriale 29.11.1978. I formulari devono essere numerati e vidimati dalla camera di commercio o dall’Agenzia delle Entrate e la fattura di acquisto del formulario deve essere registrata sul registro IVA. Il formulario di identificazione dei rifiuti può essere tenuto anche mediante strumenti informatici su carta a modulo continuo o su fogli singoli.

2. Il formulario di identificazione dei rifiuti deve essere redatto in quattro esemplari, deve essere emesso dal produttore o dal detentore o dal trasportatore dei rifiuti e compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore e le altre tre, controfirmate e datate dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e una dal trasportatore e la quarta copia viene trasmessa da quest’ultimo entro tre mesi al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

3. 9Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri. In questo caso il gestore dell’impianto di trattamento deve rilasciare una conferma scritta ai sensi dell’articolo 3.

4. In deroga alla circolare del 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, punto 1) lettera n) ultimo periodo, il trasporto di rifiuti urbani effettuato tra gli impianti di trattamento rifiuti pubblici (centri di riciclaggio, centri di raccolta comprensoriali, stazioni di trasbordo, discariche, ecc.) non deve essere accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti.

Articolo 2
Registro dei rifiuti

1. I soggetti di cui all’articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, hanno l’obbligo di tenere un registro secondo l’allegato B e C. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) da chiunque svolge operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti;

b) da chiunque effettua attività di raccolta e di trasporto di rifiuti entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;

c) dal commerciante e intermediario di rifiuti entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;

d) dal produttore e detentore di rifiuti pericolosi entro 10 giorni lavorativi dalla produzione/detenzione nonché dall’asporto dei rifiuti.

2. Il registro dei rifiuti è tenuto presso l’impianto di produzione, di recupero e di smaltimento di rifiuti o, previa comunicazione all’ufficio gestione rifiuti, presso la sede dell’impresa nella provincia di Bolzano, o presso la sede dell’impresa di trasporto o presso la sede dei commercianti e degli intermediari.

3. Il registro può essere tenuto mediante strumenti informatici e la stampa (su carta a modulo continuo o su fogli singoli) dello stesso deve essere effettuata con la cadenza prevista per le diverse categorie di operatori dal comma 1.

4. I produttori possono adempiere all’obbligo della tenuta del registro dei rifiuti tramite terzi, che devono assolvere a tale compito nella Provincia autonoma di Bolzano e provvedono ad annotare i dati entro 30 giorni dalla produzione nonché dall’asporto dei rifiuti, mantenendo presso il produttore copia dei dati trasmessi. L a tenuta del registro dei rifiuti tramite terzi deve essere preventivamente comunicato all’ufficio gestione rifiuti.

5. I produttori di rifiuti pericolosi, ad esclusione di enti ed imprese, adempiono all’obbligo della tenuta del registro dei rifiuti attraverso la conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di identificazione (prima e quarta copia) o della conferma scritta ai sensi dell’articolo 1 comma 3. Questa disposizione si applica anche alle imprese agricole.

6. I registri dei rifiuti integrati con i formulari di identificazione dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'ufficio gestione rifiuti.

7. In deroga al comma 1 i centri di riciclaggio sono esonerati dalla registrazione dei rifiuti urbani in entrata; la registrazione dei rifiuti urbani deve essere effettuata solo all’uscita degli stessi.

Articolo 3
Conferma scritta

1. La conferma scritta di cui all’articolo 1 comma 3, riportata in allegato “E”, deve contenere i seguenti dati: produttore, destinatario, denominazione, codice dei rifiuti e quantità dei rifiuti accettati, data, firma del destinatario. La conferma scritta viene emessa in duplice copia, una copia rimane presso il destinatario e l’altra viene consegnata al produttore. La conferma scritta può essere sostituita anche da altri documenti a condizione che siano riportati i dati sopraindicati.

2. La conferma scritta deve essere conservata per 5 anni dalla data di compilazione.

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