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Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
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In vigore al: 26/10/2022
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Sentenze della Corte costituzionale
1990
Corte costituzionale - Sentenza N. 139 del 26.03.1990
Corte costituzionale - Sentenza N. 139 del 26.03.1990
Sistema statistico nazionale
Attendere, processo in corso!
Sentenza (7 marzo) 26 marzo 1990 n. 139; Pres. Saja - Red. Baldassarre
Ritenuto in fatto:
1. Le Regioni a statuto ordinario Toscana ed Emilia-Romagna, le Province autonome di Bolzano e di Trento, nonché la Regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige e la Regione a statuto ordinario Lombardia hanno presentato distinti ricorsi con i quali sollevano numerose questioni di legittimità costituzionale nei confronti di vari articoli del d.lgs. 6 settembre 1989 n. 322, intitolato « Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 l. 23 agosto 1988 n. 440 ».
Le Province autonome di Bolzano e di Trento, oltreché la Regione Trentino-Alto Adige, contestano la legittimità costituzionale dell'art. 5 comma 1, in quanto lederebbe le competenze assicurate alla Regione dagli artt. 4, 5 e 16 e alle Province degli artt. 8, 9 e 16 st. spec. Trentino-Alto Adige e dalle relative norme in attuazione (spec. d.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017; d.P.R. 24 marzo 1981 n. 228 e d.P.R. 28 marzo 1975 n. 474), anche in riferimento agli artt. 13, 14, 15 e 16
l. 11 marzo 1972 n. 118
.Ad avviso delle ricorrenti - posto che l'informazione statistica costituisce un « potere implicito » nelle competenze materiali ad esse assegnate e che, pertanto, rientra fra le potestà di livello primario come « potere statistico » esplicitamente riconosciuto da varie norme di attuazione e concretamente esercitato, fra l'altro, con la costituzione di istituti provinciali di statistica -, una disposizione di legge statale, la quale afferma che « spetta a ciascuna Regione ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano istituire con propria legge uffici di statistica » (art. 5 comma 1), appare contrastare con le norme costituzionali che attribuiscono alle ricorrenti stesse i medesimi poteri, non potendo questi essere attribuiti o tolti con leggi ordinarie.
La Regione Emilia-Romagna dubita della legittimità costituzionale dell'art. 5 comma 2, il quale riafferma la competenza del Consiglio dei Ministri sugli atti di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. d) l
.
n. 400 del 1988, al fine di « assicurare unicità di indirizzo dell'attività statistica di competenza delle Regioni e delle Province autonome », in quanto, in contrasto con gli artt. 117 comma 1, e 118 comma 1 Cost., istituirebbe un potere governativo di indirizzo e coordinamento assolutamente generico e indeterminato, lesivo del principio di legalità ed invasivo delle competenze regionali per la totale mancanza di interessi pubblici cui finalizzare quella funzione. Più in particolare, la Regione osserva che, se la previsione della l. n. 400 del 1988 poteva essere interpretata come norma procedurale e non innovativa (v. sent. n. 242 del 1989), ciò non sarebbe più possibile in relazione alla legge impugnata, cioè a una legge di settore che, se non si riferisse alla concreta istituzione di poteri di indirizzo e coordinamento, risulterebbe, per la parte considerata, del tutto vuota di contenuto normativo. Se così fosse, continua la Regione, i relativi poteri sarebbero illegittimi in quanto assolutamente generici e indeterminati, dato che l'art. 5 comma 2, non ne determina l'oggetto e la portata, limitandosi a stabilirne la finalizzazione in modo che, peraltro, appare illegittimamente preclusivo di autonomi indirizzi regionali laddove esige una « unicità » di indirizzo. Ma, conclude la Regione, anche se si limitasse a richiedere un livello minimo di unicità di indirizzo, la norma impugnata sarebbe egualmente illegittima in quanto il potere così conferito sarebbe del tutto privo di riferimenti oggetti vi a discapito di quelle esigenze di legalità dell'esercizio per via amministrativa della funzione di indirizzo e coordinamento riconosciute da questa Corte sin dalla sent. n. 150 del 1982. Del resto, aggiunge la ricorrente, posto che le scelte politico-amministrative sono riservate al programma statistico nazionale e le scelte tecniche all'ISTAT, non vi sarebbe oggettivamente spazio per alcuna funzione di indirizzo e coordinamento da svolgere nei confronti delle Regioni.
Oggetto di varie censure è anche l'art. 3, nei commi 3, 4 e 5. La Regione Trentino-Alto Adige dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3 comma 3, in riferimento agli artt. 4 nn. 7 e 8, 5 n. 1, e 16 st. spec. per il Trentino-Alto Adige e alle relative norme di attuazione (spec. art. 2 d.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017; art. 2 d.P.R. 28 marzo 1975 n. 474). Secondo la ricorrente, la disposizione impugnata - nello stabilire che le attività e le funzioni degli uffici statistici sono regolate dalla l. 16 novembre 1939 n. 1823 e che « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli enti locali, ivi comprese le unità sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto, istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile » e nel disporre analogo obbligo con effetto immediato per i Comuni con più di centomila abitanti - lederebbe le competenze legislative della Regione a disciplinare l'ordinamento delle USL, delle Camere di commercio e dei Comuni, non trattandosi di norme di principio in grado di vincolare le competenze concorrenti (Comuni) e, tantomeno, quello esclusive. Le Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna impugnano, inoltre, l'art. 3 comma 4, il quale dispone che le Prefetture assicurino « il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici »: per la prima, tale disposizione escluderebbe le Regioni dal loro ruolo naturale di sedi di coordinamento a livello regionale e locale e precluderebbe alle stesse la possibilità di disporre dei dati statistici; per la seconda, invece, l'illegittimità non risiederebbe nella previsione del coordinamento e della interconnessione delle fonti pubbliche, ma piuttosto nell'omissione di procedure consensuali per la determinazione delle relative direttive quando queste ultime riguardino fonti regionali o rappresentate da enti operanti in materia di competenza regionale. Infine, la sola Regione Emilia-Romagna chiede l'annullamento anche dell'art. 3 comma 5, il quale, nel disporre che gli uffici di statistica prima indicati (e quindi anche quelli dei Comuni e delle USL) esercitano le proprie attività secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal Comitato di coordinamento dell'ISTAT, escluderebbe il potere della Regione di dettare norme e indirizzi per le indagini statistiche di proprio interesse.
Tutte le ricorrenti contestano la legittimità costituzionale dell'art. 21 lett. c), che, nel definire gli oggetti degli atti di indirizzo di cui all'art. 17 stesso d.lgs., vi include anche « i criteri organizzativi e la funzionalità » degli enti e degli uffici statistici facenti parte del sistema statistico nazionale, e quindi di quelli delle Regioni (o delle Province autonome) o, comunque, assoggettati alle competenze di queste stesse. Tuttavia, anche se tutte le ricorrenti lamentano in sostanza l'esorbitanza dei poteri così definiti dai confini del c.d. indirizzo e coordinamento tecnico, molte di esse impugnano il citato art. 21 lett. c), in combinato disposto con altre norme.
Le Regioni Emilia-Romagna e Toscana ritengono che a ledere le proprie competenze in materia di ordinamento degli uffici regionali (art. 117 Cost.) sia il citato art. 21 lett. c), in connessione con l'art. 17 comma 6 (il quale dispone che il Comitato dell'ISTAT emana atti di indirizzo nei confronti degli uffici facenti parte del Servizio statistico nazionale ) e con l'art. 15 comma 1 lett. c) (secondo il quale l'ISTAT provvede all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti e degli uffici facenti parte del Servizio statistico nazionale). Secondo tali Regioni, la lesione dell'autonomia costituzionale ad esse garantita deriverebbe dal fatto che il complesso di norme ora indicate farebbe riferimento non solo alle metodologie statistiche, ma anche all'organizzazione degli uffici come tali, senza che possa intravvedersi a giustificazione di simile ingerenza alcun apprezzabile interesse unitario. Con analoghe argomentazioni la Regione Lombardia impugna le medesime disposizioni, cui aggiunge anche l'art. 21 lett. a e b), che, estendendo l'ambito degli indirizzi in questione agli « atti di esecuzione del programma statistico nazionale » e alle « iniziative per l'attuazione del predetto programma », concorrerebbe a configurare un potere di indirizzo e coordinamento politico-amministrativo contrastante con i requisiti costituzionali, e in particolare con l'esigenza che a determinarne il contenuto sia il Governo, con il principio di legalità e con il carattere non di dettaglio dei relativi indirizzi. Con motivi dello stesso tipo le Province autonome di Bolzano e di Trento contestano la legittimità costituzionale dell'art. 21 lett. c) - come pure la Regione Trentino-Alto Adige, che, però, l'impugna in combinato disposto con gli artt. 3 comma 5, e 17 comma 6 - invocando, ovviamente, parametri diversi, quali gli artt. 8, 9 e 16 (Province) e 4 nn. 1, 7 e 8, 5 n. 1 e 16 (Regione) dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione, oltreché gli artt. 13, 14, 15 e 16
l. n. 118 del 1972
.
Gli stessi parametri da ultimo menzionati sarebbero violati, a giudizio delle Province di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino-Alto Adige, anche dall'art. 26 comma 1, che impone alle amministrazioni e agli enti previsti negli artt. 3 e 4 - e quindi anche alle Province, ai Comuni, alle Camere di commercio e alle USL - di inviare entro tre mesi una relazione alla Presidenza del Consiglio sulla situazione degli uffici statistici esistenti e di provvedere, entro i successivi tre mesi, alla riorganizzazione o alla istituzione di uffici statistici, anche sulla base delle eventuali direttive della Presidenza del Consiglio. Ove questa disposizione, come sembrerebbe dal suo collegamento con l'art. 3, intendesse radicare nella predetta Presidenza un potere di direttiva relativo alla riorganizzazione o alla istituzione di uffici statistici rientranti nei campi di competenza delle ricorrenti, essa sarebbe incostituzionale in quanto lesiva dei poteri delle stesse ricorrenti sull'ordinamento dei propri uffici e sulla svolgimento delle attività statistiche di loro interesse (poteri, peraltro, già esercitati), nonché dei requisiti costituzionali propri della funzione governativa di indirizzo e coordinamento (nel caso che così venisse definito quel potere di direttiva vincolante e puntuale).
La Regione Toscana contesta la legittimità costituzionale dell'art. 15 comma 1 lett. d), in quanto, nel sottoporre gli uffici regionali di statistica alla valutazione da parte dell'ISTAT circa « l'adeguatezza dell'attività di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale », violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost.
Le Regioni Toscana e Lombardia contestano la legittimità costituzionale dell'art. 9, il quale dispone che i dati raccolti dagli uffici statistici facenti parte del Sistema statistico nazionale « non possono essere comunicati, se non in forma aggregata sulla base di dati individui non nominativi, ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione ». Ove tale disposizione dovesse essere riferita anche agli uffici statistici delle Regioni (come, per la verità, sembrerebbe escluso dall'art. 21 lett. d, che richiama soltanto il rispetto del segreto d'ufficio ex art. 8, e non già i limiti di cui all'art. 9, nell'interscambio dei dati fra gli uffici facenti parte del Servizio statistico nazionale), risulterebbero lese le potestà regionali in materia statistica, in quanto, se le Regioni potessero ricevere dall'ISTAT solo dati aggregati, ne deriverebbe l'impossibilità per le stesse di effettuare qualsiasi autonoma elaborazione avente come base necessaria i dati individuali o aggregazioni di questi diverse da quelli effettuate dall'ISTAT per i suoi fini.
Alcune questioni concernono, poi, il principio di cooperazione fra Stato e Regioni in materia di competenza statale interferenti con materie riservate alle Regioni stesse. La sola Regione Emilia-Romagna contesta la legittimità costituzionale dell'art. 13 commi 3 e 4, « in quanto, a fronte del pieno inserimento delle Regioni nel programma statistico nazionale e nella sua attuazione, non garantisce la collaborazione e la partecipazione regionale nella fase di formazione e approvazione del programma stesso ». Secondo la ricorrente, infatti, la mancanza della garanzia di « una misura di partecipazione e di collaborazione » dei soggetti regionali nella predetta fase darebbe vita a un sistema gravemente sbilanciato dato che le Regioni si troverebbero a non poter influire in nessun modo sulle decisioni relative alle indagini statistiche anche inerenti alle materie di loro interesse e attribuzione, nonché sulle decisioni relative all'attuazione delle stesse indagini, attuazione cui pur esse sono chiamate a partecipare. Le Regioni Toscana e Lombardia contestano la legittimità costituzionale dell'art. 17 comma 2, il quale, nel definire la composizione del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, prevede, in un Collegio di ventidue membri (di cui quattordici di estrazione statale), un solo rappresentante regionale, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra Stato e Regioni. Secondo le ricorrenti, si avrebbe, così, un evidente e assurdo squilibrio - dato che la rappresentanza regionale sarebbe pari a un terzo di quella assicurata all'associazione dei Comuni e un quinto di quella complessiva degli enti locali - che si tradurrebbe in una lesione della posizione costituzionale delle Regioni, le quali dovrebbero avere un ruolo primario nel sistema nazionale e sarebbero comunque colpite dalle determinazioni del Comitato di cui di discute.
Infine, la Regione Toscana impugna l'art. 26 comma 3, il quale, con l'escludere i finanziamenti necessari per l'istituzione degli uffici statistici imposti dall'art. 5 del medesimo decreto legislativo, contravverrebbe ai princìpi stabiliti dagli artt. 119 e 81 comma 4 Cost., palesando, fra l'altro, un irragionevole contrasto all'interno dello stesso complesso normativo.
2. Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri per chiedere che alcune questioni siano dichiarate inammissibili e altre non fondate.
Riguardo alle censure mosse all'art. 5 comma 1, dalle Province di Trento e di Bolzano, nonché dalla Regione Trentino-Alto Adige, l'Avvocatura dello Stato contesta, in generale, che si possa parlare, se non in poche situazioni, di esercizio di una pubblica funzione o di un potere in materia statistica o, addirittura, di una attribuzione costituzionalmente garantita alle Regioni o alle Province autonome, trattandosi piuttosto di un servizio integrato in una rete nazionale e internazionale, che, pertanto, presupporrebbe un'elaborazione di metodi e di classificazioni diretta a un più informato esercizio delle proprie competenze materiali e ad assicurare l'imparzialità tecnica del servizio e la compatibilita dei dati raccolti dalle Regioni (o dalle Province autonome) con quelli nazionali e internazionali. Ciò posto come premessa generale, l'Avvocatura ritiene che sia inammissibile la questione relativa all'art. 5 comma 1. in quanto si risolverebbe in una questione di interpretazione, e perciò non attuale », che, peraltro, sarebbe agevolmente risolvibile in base al parere reso dalla Prima Commissione della Camera dei deputati, secondo il quale l'articolo impugnato « deve essere inteso nel senso che le Regioni e le Province autonome non sono obbligate a istituire gli uffici in questione, ma che, qualora intendano provvedere in tal senso, debbono farlo con legge ». Tanto più ciò vale, secondo l'Avvocatura, in quanto le ricorrenti non porrebbero una questione di portata generale in tema di posizione ad opera dello Stato di norme sulla produzione legislativa delle Regioni e Province autonome, nel senso che non sosterrebbero che « al legislazione statale ordinario sarebbe inibito porre disposizioni che comunque abbiano ad ampliare od a confermare od a comprimere l'ambito di competenza legislativa delle Regioni e Province autonome ». In ogni caso, la questione proposta dalle ricorrenti sarebbe, per l'Avvocatura, infondata, dato che l'art. 5 comma 1, non contrasterebbe con nessuno dei parametri invocati, alcuni dei quali (artt. 10 d.P.R. n. 1017 e 1, 2 e 3 d.P.R, n. 228 del 1981), anzi, avrebbero in qualche misura anticipato i criteri organizzativi del « sistema statistico nazionale ».
Sulla questione posta dalla Regione Emilia-Romagna riguardo all'art. 5 comma 2, l'Avvocatura dello Stato replica che essa sarebbe, per un verso, inammissibile, in quanto, nel censurare la totale mancanza di un interesse nazionale a giustificazione della prevista funzione di indirizzo e coordinamento, sembrerebbe richiedere un requisito di « utilità prevedibile » dell'esercizio della stessa; per altro verso, sarebbe comunque infondata, poiché la disposizione impugnata non creerebbe, essa stessa, la funzione di indirizzo e coordinamento (basata, com'è noto, sulla Costituzione) ma ne specificherebbe oggetto e finalità, identificando, il primo, nell'attività statistica e, le seconde, nel « sistematico collegamento e (nell'interconnessione di tutte le fonti pubbliche » (come si esprime la legge di delega, all'art. 24 comma 1 lett. a), e lo stesso art. 1 del decreto impugnato).
L'Avvocatura dello Stato contesta la fondatezza della richiesta di illegittimità costituzionale avanzata dalla Regione Trentino-Alto Adige nei confronti dell'art. 3 comma 3, basandosi sul rilievo che le attività statistiche delle Camere di commercio, come quelle dei Comuni e delle USL, sarebbero, ai sensi dell'art. 10 d.P.R, n. 1017 del 1978, « delegate » alle Province di Trento e di Bolzano, che le esercitano mediante propri uffici, dei quali « si avvale » l'ISTAT. Quanto alle censure mosse dalle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia all'art. 3 comma 4, l'Avvocatura dello Stato ritiene che siano infondate, dal momento che le disposizioni impugnate affiderebbero alle Prefetture un ruolo palesemente esecutivo o, al più, di vigilanza, diretto ad assicurare che, al livello provinciale, « il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione » siano in concreto realizzati ed attuati nei modi e nella misura indicati dal Governo o dall'ISTAT. Sicché apparirebbero ingiustificate tanto la richiesta di un inserimento additivo di un'intesa con la Regione, quanto la pretesa che siano le Regioni a coordinare l'intera attività statistica di livello regionale o locale e a gestire i relativi dati. Identica conclusione dovrebbe valere, secondo l'Avvocatura, per l'art. 3 comma 2, che prevedrebbe un potere di indirizzo ricompreso nel più penetrante potere di direttiva vincolante di cui all'art. 17 (peraltro non impugnato, sotto questo aspetto, dalla Regione Emilia-Romagna) e giustificabile costituzionalmente con gli stessi argomenti che questa Corte ha più volte usato, per quanto riguarda le USL, in ordine alle strutture operative del Servizio sanitario nazionale.
Riguardo alle contestazioni mosse dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna relativamente all'art. 21 lett. c), in connessione con gli artt. 15 comma 1 lett. c), e 17 comma 6, l'Avvocatura dello Stato osserva che la nozione di indirizzo e coordinamento « tecnico » non potrebbe esaurirsi nell'incidenza sulle metodologie, poiché l'applicazione di queste ultime potrebbe pervenire a risultati sterili o ingannevoli per effetto di disarmonie organizzative o funzionali: tra « procedure tecniche » ed « organizzazioni » vi sarebbe, infatti, un collegamento strettissimo, dato che il « buon andamento » di un'attività, come quella statistica, per sua natura oggettiva e non frazionabile (nel senso che una parte condiziona il tutto), coinvolgerebbe necessariamente le une e l'altra. In ogni caso, precisa l'Avvocatura replicando alle analoghe censure della Regione Lombardia, l'art. 21 lett. e), deve essere raccordato con l'art. 17 comma 6, che opera una separazione fra i destinatari delle « direttive » e quelli degli « atti di indirizzo », e con l'art. 5 commi 2 e 3, che « filtra » la norma impugnata nel duplice senso degli indirizzi politico-amministrativi e di quelli tecnici. Inoltre, nel respingere la censura della Lombardia all'art. 21 comma 1 lett. a) e b), l'Avvocatura aggiunge che, fermo restando che i « vincoli » discendono dal programma, con la disposizione impugnata si intende stabilire l'interesse di chi formula il programma con le indisgiungibili fasi dell'attuazione e dell'esecuzione dello stesso. Con argomenti analoghi a quelli formulati in replica alle Regioni appena considerate, l'Avvocatura dello Stato respinge anche le censure proposte dalle Province di Trento e di Bolzano e dalla Regione Trentino-Alto Adige, aggiungendo, in particolare, che direttive « eccedenti il carattere tecnico » sono già previste dall'art. 10 delle norme di attuazione contenute nel d.P.R, n. 1017 del 1978, che, anzi, restringerebbe ancor di più lo spazio a favore delle ricorrenti.
Del pari infondata sarebbe la censura proposta dalla Regione Toscana contro l'art. 15 comma 1 lett. d), nel quale sarebbero previste solo attività meramente conoscitive, e non provvedimentali, vòlte tutt'al più, a innescare iniziative governative.
Quanto alle censure prospettate dalle Province di Trento e di Bolzano e dalla Regione Trentino-Alto Adige verso l'art. 26 comma 1, l'Avvocatura osserva che, a parte l'inammissibilità di censure riguardanti disposizioni già contenute
in nuce
nella norma di delega (art. 24 l. n. 400 del 1988), esse sarebbero infondate in quanto l'insieme dell'art. 24 cit. e di quello ora impugnato costituirebbe un'importante riforma, ispirata ad esigenze oggettivamente unitarie e non frazionabili.
Riguardo alle censure mosse dalle Regioni Toscana e Lombardia all'art. 9, l'Avvocatura osserva che tale articolo, il quale è posto a difesa del segreto statistico, non è fondatamente sospettabile d'illegittimità costituzionale, tanto più che una cosa sono le disaggregazioni anche particolareggiate e altra cosa la normatività dei dati.
Relativamente alla pretesa lesione del principio di cooperazione prospettata dalla Regione Emilia-Romagna in ordine all'art. 13 commi 3 e 4, l'Avvocatura osserva che essa sarebbe, innanzitutto, inammissibile, in quanto chiede una pronuncia additiva diretta a introdurre un « meccanismo idoneo » a rappresentare le istanze regionali senza precisare quale sia, fra i molti ipotizzabili, quello ipoteticamente conforme a Costituzione. In ogni caso, la questione sarebbe infondata, in quanto, rispetto al Programma statistico nazionale, che concerne le rilevazioni giustificate da un interesse infrazionabile e gli obiettivi generali del sistema statistico nazionale, la partecipazione regionale potrebbe essere utile (ma non necessaria) nella fase della « predisposizione » dello stesso da parte dell'ISTAT, mentre dovrebbe escludersi nella fase di approvazione, di esclusiva spettanza dello Stato, quale espressione unitaria della collettività nazionale anche nei rapporti internazionali.
Anche le censure formulate dalla Toscana e dalla Lombardia avverso l'art. 17 comma 2, a parere dell'Avvocatura, sarebbero, innanzitutto, inammissibili, in quanto si risolverebbero in una richiesta di rideterminare la quantità dei rappresentanti in seno al Comitato ivi previsto. In ogni caso, esse sarebbero anche infondate, in quanto non si potrebbe individuare alcuna norma costituzionale a sostegno della pretesa irragionevolezza della norma impugnata.
Non fondata, secondo l'Avvocatura, sarebbe pure la questione relativa all'art. 26 comma 3, proposta dalla Regione Toscana, in quanto l'attività statistica delle Regioni sarebbe, per queste ultime, attività « normale », ai sensi dell'art. 119 comma 2 Cost. Essa, però, sarebbe pure inammissibile, sia perché quella impugnata sarebbe una mera certificazione burocratica, sia perché gli oneri « non addossati allo Stato » sarebbero quelli stanziati per il funzionamento dell'ISTAT, sia perché sarebbe frutto di
aberratio ictus.
3. In prossimità dell'udienza hanno presentato memorie le Regioni Toscana, Lombardia, Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le quali, oltre a ribadire quanto già prospettato nei primi scritti difensivi, formulano nuovi argomenti.
Riguardo alla censura relativa all'art. 5 comma 1, le Province autonome di Trento e di Bolzano precisano che la reiterazione o la conferma di un'attribuzione di competenza, già prevista da norme costituzionali, ad opera di disposizioni di legge ordinaria, configurerebbero un vizio di costituzionalità, in quanto presuppongono chiaramente il potere del legislatore ordinario di disporre della competenza regionale o provinciale stabilita con legge costituzionale.
In replica agli argomenti addotti dall'Avvocatura dello Stato contro le contestazioni mosse all'art. 3 comma 4, la Regione Lombardia osserva che la difesa del Governo trascurerebbe di considerare, per un verso, che le Prefetture non possono essere titolari di poteri di indirizzo e di coordinamento e, per altro verso, che le Regioni, in virtù del « potere implicito » in materia statistica ad esse riconosciuto, non potrebbero svolgere le proprie rilevazioni su base regionale in mancanza del potere di coordinare le attività statistiche degli enti locali.
In ordine alle questioni sollevate avverso l'art. 21 lett. c), la Regione Toscana, dopo aver osservato che il raccordo con l'art. 17 comma 6, operato dall'Avvocatura, confermerebbe che il Comitato ivi previsto potrebbe porre atti di indirizzo nei confronti delle Regioni anche sui «criteri organizzativi e la funzionalità » degli uffici regionali, afferma che la disposizione impugnata sarebbe palesemente illegittima ove si riferisse all'indirizzo e coordinamento politico-amministrativo, ma lo sarebbe anche ove concernesse l'indirizzo e coordinamento tecnico, in quanto configurerebbe una norma inutile e caratterizzata da una globale irrazionalità. Né, sempre ad avviso della ricorrente, si potrebbe ipotizzare, come fa invece l'Avvocatura, che l'organizzazione amministrativa sia inscindibilmente collegata con il coordinamento tecnico, poiché questa ipotesi sarebbe doppiamente smentita dall'art. 5 comma 3, che circoscrive quest'ultimo alle metodologie statistiche e dall'art. 17 comma 2 lett. c), che, nell'indicare il rappresentante regionale, esige che sia scelto « tra i propri membri » dalla Conferenza Stato-Regioni, che non svolge certo compiti di coordinamento tecnico. Riguardo allo stesso ari. 21 lett. c), le Province autonome di Trento e di Bolzano affermano che la tesi dell'Avvocatura relativa al « filtraggio » degli indirizzi ivi previsti in virtù dell'art. 5 commi 2 e 3, sarebbe contraddetta dal fatto che tali indirizzi, collegandosi a una funzione di indirizzo e coordinamento in senso stretto, non si presterebbero ad essere depurati dagli atti indicati nelle ricordate disposizioni dell'art. 5 ed esorbiterebbero dalle finalità di unificazione delle metodologie statistiche. Quanto al richiamato all'art. 10 delle norme di attuazione contenute nel d.P.R. n. 1017 del 1978 e all'affermazione dell'Avvocatura che quell'articolo conterrebbe già indirizzi esterni al momento tecnico, le Province autonome, insieme alla Regione Trentino-Alto Adige, sottolineano che l'art. 10 concerne soltanto attività statistiche delegate.
Relativamente all'art. 26 comma 1, le stesse Province, preso atto che, anche secondo l'Avvocatura dello Stato, le direttive ivi previste non riguardano gli uffici di statistica delle medesime Province, insistono per la dichiarazione di incostituzionalità tanto per l'esorbitanza del potere di direttiva rispetto a quello d'indirizzo quanto per la violazione dei princìpi relativi al potere di indirizzo e coordinamento. Nello stesso tempo, la Provincia di Bolzano mantiene la censura, nei suoi termini originari, per quanto riguarda gli uffici di statistica delle USL di Bolzano. In relazione allo stesso ari. 26 comma 1, la Regione Trentino-Alto Adige replica all'Avvocatura che la disposizione impugnata non potrebbe esser qualificata come « norma fondamentale di riforma economico-sociale », trattandosi di norma puntuale che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri un potere di direttiva in ordine a competenze riservate alla Regione.
A proposito dell'art. 15 comma 1 lett. d), la Regione Toscana replica all'Avvocatura dello Stato che la disposizione impugnata non implicherebbe solo attività conoscitive, ma comporterebbe un sindacato sui contenuti e sui risultati dell'attività degli uffici in riferimento ai criteri formulati dal Comitato di cui all'art. 17, attribuendo così all'ISTAT, in combinato disposto con quest'ultimo articolo, un complesso di poteri esorbitanti l'art. 24 l. n. 400 del 1988.
La stessa Regione Toscana, riguardo all'art. 9 comma 2, precisa che il divieto, ivi contenuto, di esternare i dati raccolti, se non in forma aggregata, anche all'interno del circuito costituito dal Sistema statistico nazionale precluderebbe agli uffici regionali la possibilità di svolgere autonomamente l'attività statistica loro propria. Nello stesso ordine di idee, anche la Regione Lombardia replica all'Avvocatura dello Stato che, perché le Regioni possano elaborare le aggregazioni più rispondenti ai loro bisogni e intendimenti, non sarebbe sufficiente chiedere e ottenere determinate disaggregazioni di dati, ma occorrerebbe disporre dei dati di partenza.
Considerato in diritto:
1. Con distinti ricorsi le Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia, le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché la Regione Trentino-Alto Adige, hanno sollevato numerose questioni di legittimità costituzionale nei confronti di varie disposizioni contenute nel d.lgs. 6 settembre 1989 n. 322, dal titolo « Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 l. 23 agosto 1988 n. 400 ». A causa dell'identità o della connessione oggettiva delle questioni proposte, i relativi giudizi vanno riuniti per essere discussi insieme e per essere decisi con un'unica sentenza.
2. L'art. 5 comma 1, per il quali « spetta a ciascuna Regione ed alle Province autonome di Trento e Bolzano istituire con propria legge uffici di statistica », è oggetto di contestazione da parte delle Province di Trento e di Bolzano, oltreché della Regione Trentino-Alto Adige. Ad avviso delle ricorrenti, posto che l'attività statistica costituisce esercizio di un « potere implicito » nelle competenze materiali costituzionalmente garantite alle Regioni e alle Province autonome, l'art. 5 comma 1 cit., si porrebbe in contrasto con le attribuzioni ad esse assegnate dagli artt. 4, 5 e 16 (limitatamente alla Regione Trentino-Alto Adige) ed 8, 9 e 16 (limitatamente alle Province autonome) dello statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) e relative norme di attuazione, oltreché con gli artt. 13, 14, 15 e 16
l. 11 marzo 1972 n. 118
. Il contrasto consisterebbe nel fatto che la disposizione di legge ordinaria impugnata, nel confermare la spettanza alle Regioni e alle Province autonome di competenze già affidate alle stesse dalle norme dello statuto speciale, presupporrebbe illegittimamente che il legislatore ordinario abbia il potere di disporre di competenze stabilite con norme di rango costituzionale.
Secondo l'Avvocatura dello Stato, tale questione, prima che infondata, sarebbe inammissibile, in quanto diretta a porre dubbi meramente interpretativi.
2.1. Va respinta l'eccezione d'inammissibilità presentata dalla difesa dello Stato.
Le ricorrenti prospettano un contrasto tra una disposizione di legge ordinaria, diretta all'istituzione di uffici di statistica nelle amministrazioni delle Regioni (o delle Province autonome) o all'interno di enti sottoposti alle competenze di queste ultime, e le disposizioni di rango costituzionale, che attribuiscono alle stesse Regioni (e Province autonome) le competenze legislative e amministrative in varie materie e, specialmente, in tema di ordinamento dei propri uffici o degli uffici o enti sottoposti alle competenze regionali. Poiché questa Corte ha già precisato che le diverse attività racchiuse nel complesso concetto di attività statistica sono il prodotto di un « potere implicito » collegato alle varie competenze materiali attribuite ai soggetti e agli organi pubblici (sent. n. 242 del 1988), la prospettazione, ai fini dell'esame di costituzionalità, di un raffronto tra le norme costituzionali regolatrici delle competenze assegnate alle Regioni (e alle Province autonome) e una norma di legge ordinaria diretta all'istituzione di uffici di statistica all'interno delle amministrazioni delle stesse Regioni (o Province autonome) o degli enti sottoposti alle competenze di queste ultime, non appare,
prima facie,
priva di un legame ragionevole con la gamma delle possibilità applicative riconducibili alle disposizioni dedotte in giudizio. Per tali motivi, i ricorsi in esame non pongono, sotto i profili considerati, questioni astratte o del tutto pretestuose, sicché non possono essere ritenuti, per queste ragioni, inammissibili: v. ancora sentt. n. 242 del 1988, nonché nn. 517 del 1987 e 998 del 1988).
2.2. La questione non è fondata nei sensi di cui in motivazione. L'art. 5 comma 1, pone una norma tutt'altro che chiara e precisa, tanto che le ricorrenti, da un lato, e l'Avvocatura dello Stato, dall'altro, l'interpretano in modo radicalmente diverso. Per le prime, la disposizione impugnata tenderebbe a porre una norma sulla competenza materiale delle Regioni e delle Province autonome che, se pur diretta a confermare attribuzioni di cui le ricorrenti sono già investite, sarebbe comunque espressione di un potere che non rientra fra quelli propri del legislatore ordinario. Per la verità, se dovesse essere così interpretata, la disposizione sarebbe, di certo, costituzionalmente illegittima, poiché non rientra nei limiti della potestà legislativa ordinaria disporre di competenze stabilite con norme di rango costituzionale. Al contrario, secondo l'Avvocatura dello Stato, l'art. 5 comma 1, dovrebbe essere interpretato nel senso che pone una regola sulla produzione normativa delle Regioni o delle Province autonome, in modo da vincolare queste ultime a provvedere con legge, qualora decidano, secondo il loro libero apprezzamento, di istituire propri uffici di statistica. In realtà, anche se così interpretata, la disposizione impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui si riferisce all'ipotetico vincolo del legislatore statale nei confronti della Regione (o delle Province autonome) in ordine alla necessità di provvedere esclusivamente con legge per istituire i predetti uffici (v., in un ordine analogo di idee, la sent. n. 407 del 1989). Inoltre, quest'ultima interpretazione, anche nella parte in cui qualifica la ricordata istituzione come una mera facoltà, appare difficilmente compatibile tanto con la detta disposizione impugnata (laddove l'uso dell'indicativo presente rivela piuttosto l'intenzione di porre un obbligo), quanto, soprattutto, con la complessiva orditura del d.lgs. n. 322 del 1989, che, essendo diretta a stabilire un sistema statistico integrato e interconnesso su base nazionale, suppone logicamente che in ogni Regione (o Provincia autonoma), oltreché in ognuno degli enti previsti nell'art. 2, sia messo in funzione un ufficio di statistica.
Ed, invero, in base a un'interpretazione sistematica del complessivo d.lgs., l'art. 5 comma 1, appare rivolto ad imporre alle Regioni e alle Provincie autonome l'istituzione di un ufficio di statistica nell'ambito delle proprie amministrazioni. Nello stabilire questo obbligo, concernente esclusivamente l'istituzione di tali uffici, la disposizione impugnata, laddove precisa che « spetta alle Regioni e alle Province autonome » provvedere a ciò, intende affermare che saranno queste ultime a costituire i predetti uffici in base alle norme regolatrici delle loro competenze, dal momento che il successivo inciso « con propria legge » è semplicemente diretto a richiamare il principio costituzionale della riserva (relativa) di legge in materia di ordinamento degli uffici pubblici (art. 97 Cost.).
Così interpretato, l'art. 5 comma 1, non appare incompatibile con le invocate disposizioni dello statuto per il Trentino-Alto Adige, in quanto trova piena giustificazione nell'interesse nazionale - peraltro strettamente legato a obblighi internazionali e comunitari - sotteso all'istituzione di un sistema statistico integrato e interconnesso su base nazionale. Si tratta di un rilevante interesse di tutta la comunità statale, che, come ha giustamente osservato l'Avvocatura dello Stato, ha un indiscutibile carattere di infrazionabilità e di imperatività, in quanto non può darsi un sistema statistico integrato su base nazionale, né comunque può pensarsi che esso possa funzionare adeguatamente, in mancanza di uffici di statistica operanti al livello delle Regioni o delle Province autonome. Poiché, dunque, il vincolo imposto all'autonomia regionale (o provinciale) è in effetti strettamente strumentale alla soddisfazione di un interesse nazionale imperativo e infrazionabile, esso supera quel rigoroso scrutinio che legittima la compressione dell'autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni (o alle Province autonome) in nome di un superiore interesse nazionale (v. sentt. nn. 49 e 304 del 1987, 177, 217 e 633 del 1988, 407 del 1989).
3. La Regione Emilia-Romagna contesta la legittimità costituzionale dell'art. 5 comma 2, il quale afferma che « il Consiglio dei Ministri adotta atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. d) 1. 23 agosto 1988 n. 400, per assicurare unicità di indirizzo all'attività statistica di competenza delle Regioni e delle Province autonome ». Secondo la ricorrente tale disposizione - istituendo un potere generico, indeterminato, assolutamente preclusivo di autonomi indirizzi politici regionali e privo della dovuta copertura legale - violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost. e, in particolare, difetterebbe dei requisiti costituzionalmente richiesti per l'esercizio della funzione governativa di indirizzo e coordinamento.
La questione non è fondata.
Contrariamente a quanto suppone la ricorrente, la disposizione impugnata si limita a richiamare l'applicabilità dell'art. 2 comma 3 lett. d) l. n. 400 del 1988 all'attività statistica. Essa, in altre parole, non è rivolta a istituire un determinato e particolare potere di indirizzo e coordinamento, ma, più semplicemente, ribadisce che l'esercizio di tale funzione governativa esige la deliberazione del Consiglio dei Ministri. Né può valere in senso contrario il rilievo che la previsione ora discussa sia contenuta in un atto legislativo di settore, dal momento che, al fine di decidere se una determinata norma intenda istituire un nuovo potere di indirizzo e coordinamento, la
sedes materiae
non può certo rilevare più della natura effettiva della norma contestata. E, poiché quest'ultima si limita a ribadire il requisito procedurale della deliberazione del Consiglio dei Ministri e le finalità generali che ogni atto di indirizzo e coordinamento non può non avere (e, cioè, l'uniformità e l'omogeneità dell'indirizzo politico-amministrativo generale), appare chiara la volontà del legislatore ordinario di non innovare o di non arrecare deroghe alle norme vigenti in materia di esercizio della relativa funzione governativa.
4. La Regione Trentino-Alto Adige ritiene che le proprie competenze legislative e amministrative in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri, di ordinamento della Camere di commercio e di ordinamento dei Comuni (artt. 4 nn. 7 e 8; 5 n. 1; 16 st. spec. e relative norme di attuazione) risultino lese dall'art. 3 comma 3 d.lgs. n. 322 del 1989, il quale impone alle USL, alle Camere di commercio e ai Comuni con più di centomila abitanti di istituire uffici di statistica da inserire nel Sistema statistico nazionale.
La questione non è fondata nei sensi di cui in motivazione. Il vincolo imposto dall'art. 3 comma 3 alle USL, alle Camere di commercio e ai Comuni con più di centomila abitati, relativo all'istituzione di un ufficio di statistica da porre al servizio del funzionamento del Sistema statistico nazionale, si giustifica, sotto il profilo della legittimità costituzionale, con le medesime ragioni più ampiamente illustrate nel punto 2.2., che si riassumono, sinteticamente, nel carattere strettamente strumentale di quel vincolo all'interesse nazionale sotteso all'istituzione e al fondamento di un sistema statistico integrato su base nazionale.
5. Le Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna contestano la legittimità costituzionale dell'art. 3 comma 4, il quale dispone che « gli uffici di statistica costituiti presso le Prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del Commissario del Governo previste dall'art. 13 comma 1 lett. c) 1. 23 agosto 1988 n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT ». Per la Lombardia, l'illegittimità di tale disposizione deriverebbe dal fatto che essa sottrarrebbe alle Regioni il coordinamento di attività degli enti pubblici sub-regionali e configurerebbe un potere di indirizzo e coordinamento proveniente da una sede non governativa. Per l'Emilia-Romagna, invece, la stessa disposizione violerebbe il principio di cooperazione tra Stato e Regioni, in quanto ometterebbe di prevedere procedure consensuali per le ipotesi in cui i poteri delle Prefetture riguardassero attività pubbliche ricadenti nell'ambito delle competenze regionali.
Le questioni non sono fondate.
La Regione Lombardia contesta i poteri di coordinamento delle Prefetture sulla base dell'erroneo presupposto che questi abbiano ad oggetto o possano avere ad oggetto attività rientranti nelle competenze regionali. In realtà, la disposizione impugnata, come gran parte di quelle contenute nel d.lgs. n. 322 del 1989, concerne attività statistiche di interesse nazionale, le quali sono svolte dagli uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Come era già stabilito nell'art 24 l. n. 400 del 1988 (v. sent. n. 242 del 1989), ove tali uffici taccino parte dell'amministrazione statale (anche ad ordinamento autonomo), essi sono sottoposti, per quanto riguarda la raccolta e l'elaborazione dei dati, alle dipendenze funzionali dell'ISTAT (v. art. 3 comma 1). Ove, invece, tali uffici facciano parte dell'amministrazione regionale, provinciale o degli enti locali, al fine di stabilire la natura giuridica dei rapporti che li legano all'ISTAT, occorre distinguere se si tratta di attività statistiche di interesse nazionale o di attività statistiche di interesse regionale: mentre in quest'ultima ipotesi, avendosi a che fare con lo svolgimento di competenze proprie delle Regioni (o delle Province autonome), l'ISTAT può esercitare soltanto poteri di indirizzo e coordinamento tecnici, vòlti a rendere omogenee le metodologie applicate dagli uffici competenti (art. 5 comma 3), nell'altra ipotesi, invece, trattandosi di attività statistiche di interesse nazionale rientranti nel campo d'azione del Sistema statistico nazionale, l'ISTAT « si avvale » degli uffici regionali, provinciali, comunali o degli enti locali (art. 15 comma 3) al fine di svolgere attività o servizi che, essendo d'interesse nazionale, fuoriescono dall'ambito delle competenze di questi enti.
E chiaro che i poteri di coordinamento delle Prefetture, i quali sono oggetto della contestazione ora esaminata, si inseriscono nella rete dei rapporti propria delle attività statistiche d'interesse nazionale, fungendo da tramite tra i vari soggetti periferici del Sistema statistico nazionale e l'ISTAT. Essi, in altre parole, anche quando riguardano gli uffici di statistica delle Regioni (o delle Province autonome), delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, hanno ad oggetto esclusivamente le attività statistiche di rilievo nazionale che quegli enti svolgono in ragione del loro « utilizzo » da parte dell'ISTAT.
Su tali basi, non solo è fuor di luogo prospettare una lesione delle competenze regionali in materia di attività statistiche d'interesse regionale), ma non si può neppure riconoscere alcun fondamento alla pretesa di coinvolgimento delle Regioni stesse in sede di determinazione delle misure di coordinamento previste dall'art. 3 comma 4. In realtà, le uniche possibilità di coinvolgimento delle Regioni nell'esercizio delle suddette attività d'interesse nazionale sono legate alle regole che presiedono l'« avvalimento » degli uffici regionali da parte dello Stato (v. spec. sent. n. 996 del 1988, nonché sentt. nn. 35 del 1972, 74 e 216 del 1987), regole che, comunque, presuppongono l'inserimento di procedure d'intervento regionale a livelli diversi da quelli coinvolti nella censura ora esaminata.
6. Per ragioni identiche a quelle appena esposte va rigettata anche la questione sollevata dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti dell'art. 3 comma 5 del quale la ricorrente lamenta l'illegittimità costituzionale, in quanto prevedrebbe l'assoggettamento degli uffici appartenenti al Sistema statistico nazionale agli indirizzi deliberati dal Comitato di coordinamento dell'ISTAT (art. 17), anziché a quelli della Regione. Anche in tal caso, infatti, si tratta di attività statistica d'interesse nazionale, che sono svolte da uffici appartenenti ad amministrazioni statali (anche ad ordinamento autonomo) ovvero da uffici regionali, provinciali, comunali o di altri enti locali con i quali l'ISTAT instaura un rapporto di « avvalimento ». Rispetto ad esse, pertanto, è fuor di luogo pretendere l'estensione dei poteri normativi o di indirizzo delle Regioni.
7. Tutte le ricorrenti contestano la legittimità costituzionale dell'art. 21 lett. c), ora da solo (Province autonome di Trento e di Bolzano), ora in combinato disposto con gli artt. 17 comma 6, e 15 comma 1 lett. c) (Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia), ovvero con gli artt. 3 comma 5, e 17 comma 6 (Regione Trentino-Alto Adige). In ogni caso, ciascuna delle ricorrenti lamenta la violazione delle norme costituzionali poste a tutela della propria autonomia legislativa e amministrativa - vale a dire degli artt. 117 e 118 (Regioni a statuto ordinario), degli artt. 4, nn. 1, 7 e 8, dell'art. 5, n. 1, e dell'art. 16 st. spec. e relative norme di attuazione, in riferimento agli 13, 14, 15 e 16
l. n. 118 del 1972
(Regione Trentino-Alto Adige), degli artt. 8, 9 e 16 stesso statuto e relative norme di attuazione, in riferimento ai medesimi articoli della
l. n. 118 del 1972
(Province autonome di Trento e di Bolzano) - dal momento che le disposizioni impugnate prevedrebbero poteri di indirizzo e di coordinamento, imputati al « Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica », i quali non avrebbero ad oggetto le metodologie statistiche, ma « i criteri organizzativi e la funzionalità degli uffici di statistica (...) degli enti (...) facenti parte del Sistema statistico nazionale » e, quindi, anche delle Regioni, delle Province autonome, delle Province, dei Comuni, delle USL e delle Camere di commercio. Nei termini di seguito precisati la questione non è fondata. L'art. 21 lett. c), va interpretato alla luce dell'art. 5 commi 2 e 3, che - sulla base della norma di delega contenuta nell'art. 24 l. n. 400 del 1988, nell'interpretazione datane dalla sent. n. 242 del 1989 di questa Corte - distingue l'indirizzo e coordinamento « tecnico » da quello politico-amministrativo. Mentre quest'ultimo, il quale è esercitato dal legislatore statale o dal Governo, concerne l'indirizzo politico delle amministrazioni regionali (o delle Province autonome), quello « tecnico », invece, consiste in indirizzi e criteri vòlti allo scopo di rendere omogenee le metodologie statistiche applicate dagli uffici di statistica delle Regioni (o delle Province autonome) la cui determinazione è riservata all'ISTAT. Questa distinzione, posta in via generale dall'art. 5 nei commi indicati, è poi sviluppata, per quanto riguarda l'indirizzo e coordinamento tecnico, dall'art. 17 e dall'art. 21. Il primo - dopo aver definito il « Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica » come l'organo collegiale, a composizione mista, che esercita le funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di statistica previsti nell'art. 3 - imputa al predetto Comitato tanto il potere di direttiva vincolante nei confronti degli uffici di statistica statali e, « nella parte applicabile », nei confronti di quelli provinciali, comunali e delle Camere di commercio, quanto il potere di indirizzo nei confronti degli uffici di statistica delle Regioni e delle Province autonome o degli enti sottoposti alle competenze di queste ultime. L'art. 21, invece, determina gli oggetti dei poteri di direttiva e di indirizzo tecnici appena menzionati, includendovi tra l'altro, alla lett. c), « i criteri organizzativi e la funzionalità degli uffici di statistica », vale a dire criteri e regole che alle ricorrenti sembrano illegittimamente esorbitare dalla nozione di indirizzo e coordinamento tecnico.
Interpretata entro la cornice normativa ora delineata, l'espressione usata dall'art. 21 lett. c), non può essere intesa come se si riferisse all'organizzazione amministrativa o alla distribuzione del personale negli uffici di statistica delle Regioni e delle Province autonome. Questa materia rientra a pieno titolo nelle competenze regionali nei limiti stabiliti dalla Costituzione e, per le Regioni e le Province ad autonomia differenziata, dai rispettivi statuti, limiti fra i quali vanno annoverati anche i poteri di indirizzo e coordinamento politico-amministrativo spettanti al legislatore statale e/o al Governo. Al contrario, proprio perché il tema dell'art. 21 è l'indirizzo e coordinamento tecnico, l'espressione usata nella lett. c) dello stesso articolo - cioè « i criteri organizzativi e la funzionalità degli uffici » - dev'essere interpretata in relazione alla finalità per la quale è stata posta e che l'art. 5 comma 3, definisce come lo scopo di rendere omogenee le metodologie statistiche applicate dai vari uffici di statistica delle Regioni e delle Province autonome. Sicché la parte di disposizione contestata va, in realtà, intesa nel senso che si riferisce ai criteri per l'organizzazione tecnica del lavoro statistico, vale a dire ai criteri che presiedono alla scelta e alle modalità di applicazione delle metodologie statistiche, nonché ai criteri vòlti a rendere tale applicazione più efficiente e produttiva.
Né, in verità, si può dire, come sostiene l'Avvocatura dello Stato, che vi sia un rapporto di necessaria coimplicazione tra indirizzi sulle metodologie statistiche e indirizzi sull'organizzazione amministrativa degli uffici di statistica (e del relativo personale), poiché è vero, invece, che tra i due poteri sussiste una reciproca autonomia logica, fermi restando il per sé stante obbligo costituzionale delle Regioni (e delle Province autonome) di organizzare gli uffici di statistica in modo da assicurare il loro « buon andamento » (art. 97 Cost.) e l'altrettanto autonoma possibilità dell'ISTAT di suggerire alle Regioni (o alle Province autonome), in forza della sua qualificazione tecnica, gli interventi in materia di organizzazione e di gestione amministrativa ritenuti più convenienti in ordine al perseguimento del fine di un più efficiente funzionamento degli uffici di statistica regionali.
Infine, per quanto riguarda le censure proposte dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, va precisato che l'art. 21 lett. c), interpretato nel modo indicato, non interferisce minimamente con l'art. 10 delle norme di attuazione contenute nel d.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017, che delega alle predette Province le funzioni statali in materia di statistica, ivi comprese quelle di coordinamento, attribuite agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e agli uffici di corrispondenza per il territorio provinciale previsti dalla l. 6 agosto 1966 n. 628. Tale articolo, anzi, ha anticipato, per le Province autonome, alcuni punti cardinali posti dal decreto legislativo impugnato, come, appunto, la distinzione tra indirizzo e coordinamento politico-amministrativo (di spettanza del Governo) e quello tecnico (di spettanza dell'ISTAT), nonché la possibilità per l'ISTAT di avvalersi degli uffici provinciali per lo svolgimento di proprie rilevazioni statistiche (v. i commi 2 e 3).
8. Con motivi in qualche modo connessi a quelli appena formulati, va dichiarata non fondata la censura proposta nei confronti dell'art. 21 lett. a) e b), dalla Regione Lombardia, per la quale tali disposizioni, nel ricomprendere fra gli oggetti dei poteri di indirizzo del Comitato dell'ISTAT anche gli atti di esecuzione del programma statistico nazionale e le iniziative per l'attuazione del predetto programma, concorrerebbero a configurare una funzione di indirizzo e coordinamento politico-amministrativo non riferibile al Governo e, più in generale, non rispettosa dei requisiti costituzionali propri di questa funzione.
Come si è precisato nel numero precedente, l'art. 21, nell'insieme delle sue disposizioni, non concerne l'indirizzo e coordinamento politico-amministrativo che il legislatore statale o il Governo possono esercitare, entro determinati limiti, nei confronti delle Regioni, ma riguarda, piuttosto, i poteri di direttiva e di indirizzo tecnici di cui è titolare l'ISTAT e che, per conto di quest'ultimo, sono esercitati dal Comitato previsto dall'art. 117 d.lgs. impugnato. Per quanto riguarda le lett. a) e b), occorre, anzi, precisare che gli indirizzi sugli atti di esecuzione e sulle iniziative di attuazione del programma statistico nazionale, a differenza di quelli relativi all'organizzazione tecnica del lavoro statistico negli uffici regionali (lett. c), esaminati al punto precedente, concernono soltanto le attività statistiche di interesse nazionale che gli uffici da ultimo menzionati svolgono nell'ambito del ricordato rapporto di « avvalimento » con l'ISTAT (art. 15 comma 3). Essi, pertanto, non incontrano neppure i limiti che l'indirizzo tecnico ha di fronte a sé quando è rivolto nei confronti di attività statistiche di interesse regionale, pur sempre riconducibili alla autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni.
9. Strettamente legata con le questioni ora esaminate è anche la censura che la Regione Toscana propone nei confronti dell'art. 15 comma 1 lett. d), per la quale tale disposizione lederebbe l'autonomia garantita alle Regioni dagli artt. 117 e 118 Cost., laddove assoggetta gli uffici regionali di statistica alla valutazione, da parte dell'ISTAT, « dell'adeguatezza dell'attività di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale ».
La questione non è fondata.
La disposizione impugnata concerne poteri dell'ISTAT, aventi un contenuto di vigilanza e di conoscenza, che sono strettamente legati al potere dello stesso istituto di predisporre il programma statistico nazionale (art. 15 comma 1 lett. a). Si tratta, dunque, di attività di controllo concernente l'attuazione del programma relativo alle statistiche d'interesse nazionale, cui sono soggetti tutti gli enti facenti parte del Sistema statistico nazionale (art. 2) e che, per quanto riguarda gli uffici di statistica sottoposti alle competenze regionali, si riferisce alle attività che questi compiono nell'ambito del rapporto di « avvalimento » che essi hanno con l'ISTAT (art. 15 comma 3). Posto tutto ciò e premesso che la valutazione dell'adeguatezza delle attività dei predetti uffici in riferimento agli obiettivi del programma statistico nazionale, di per sé, non è legata, come osserva l'Avvocatura dello Stato, ad alcun intervento attivo e non comporta, quindi, alcun mutamento nell'ordinaria ripartizione delle competenze fra Stato e Regioni, non si vede in che modo la disposizione impugnata possa considerarsi lesiva dell'autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni.
10. La Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano ritengono che l'autonomia costituzionalmente garantita loro, rispettivamente, dagli artt. 4, nn. 1, 7 e 8, 5, n. 1, e 16, e degli artt. 8, 9 e 16 st. spec. Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione, in riferimento anche agli artt. 13, 14, 15 e 16
l. n. 118 del 1972
, risulti violata dall'art. 26 comma 1, nella parte in cui questo dispone che, entro tre mesi dall'invio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di una relazione sulla situazione degli uffici di statistica esistenti e sui provvedimenti necessari per il loro adeguamento alle norme del d.lgs. n. 322 del 1989, le amministrazioni e gli enti di cui agli artt. 3 e 4 provvedono, anche sulla base di eventuali direttive della predetta Presidenza del Consiglio, alla riorganizzazione o alla istituzione degli uffici di statistica secondo quanto disposto dal citato decreto legislativo. Secondo le ricorrenti, ove dovesse essere interpretata nel senso di prevedere un potere di direttiva nei confronti dell'organizzazione degli uffici di statistica operanti nelle amministrazioni sottoposte alle proprie competenze, la disposizione impugnata lederebbe le attribuzioni riservate alle Province di Trento e di Bolzano e alla Regione Trentino-Alto Adige e contrasterebbe con i requisiti costituzionali propri della funzione governativa di indirizzo e coordinamento, tanto più che l'art. 26 comma 1, fa espresso riferimento al potere di direttiva (vincolante) che l'art. 17 comma 6 distingue dal potere di indirizzo.
Nei termini di seguito precisati la questione non è fondata. Il punto della disposizione impugnata che le ricorrenti considerano lesivo della sfera di autonomia costituzionalmente loro riservata è dato dall'obbligo di provvedere, « anche sulla base delle eventuali direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla riorganizzazione o costituzione degli uffici di statistica, secondo le norme del presente decreto ». In realtà, la censura ora esaminata muove da un presupposto interpretativo erroneo. L'obbligo stabilito dalle disposizioni impugnate, infatti, non può riferirsi ad altro che agli uffici di statistica appartenenti alle amministrazioni statali, dal momento che il collegamento della riorganizzazione e della costituzione degli uffici posto dall'art. 26 comma 1, con il potere di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri induce, per un verso, a definire quest'ultimo come un potere di natura politico-amministrativa e, per altro verso, a circoscrivere gli uffici o gli enti da esso interessati soltanto a quelli giuridicamente sottoponibili ai poteri di direttiva del Presidente del Consiglio. Così interpretato, l'art. 26 comma 1, appare estraneo alla tematica della funzione governativa di indirizzo e coordinamento e, in ogni caso, non lesivo delle attribuzioni riservate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alla Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento degli uffici appartenenti agli enti sottoposti alle proprie competenze.
11. Oggetto di contestazione da parte delle Regioni Toscana e Lombardia è l'art. 9 comma 2, il quale dispone che « i dati raccolti nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica (...) non possono essere comunicati, se non in forma aggregata sulla base di dati individuali non nominativi, ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione ». Secondo le ricorrenti, se tra gli uffici da ultimo menzionati dovessero essere ricompresi anche quelli regionali, ne risulterebbero lese le competenze che le Regioni possono esercitare, a norma dell'art. 117 Cost., riguardo alle attività statistiche, dal momento che, con la mancata disponibilità dei dati di partenza, verrebbe ad esse preclusa la possibilità di svolgere statistiche d'interesse regionale secondo i propri bisogni e intendimenti.
La questione non è fondata.
La disposizione impugnata fa sistema con quella contenuta nel comma precedente, per la quale i dati statistici raccolti « non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici ». Insieme alle norme appena citate, che riguardano la « divulgazione » e la « pubblicazione » dei dati, quelle oggetto dell'impugnazione esaminata, che a loro volta concernono la « comunicazione » a soggetti esterni al Sistema statistico nazionale dei medesimi dati, formulano i princìpi a tutela della
privacy
individuale, che sono diffusi, pressoché in forma analoga, in tutti gli ordinamenti giuridici delle nazioni più civili. La
ratio
di tali princìpi sta nel prevenire qualsiasi rischio che i dati raccolti siano conosciuti all'esterno nel loro riferimento nominativo o individuale ovvero in modo tale che siffatto riferimento possa esser ricostruito pur in presenza di dati anonimi e/o aggregati. Lo scopo di tale principio è duplice, in quanto, senza siffatte garanzie, da un lato, potrebbero essere messi in pericolo beni individuali strettamente connessi al godimento di libertà costituzionali e, addirittura, di diritti inviolabili. Per tali motivi, il legislatore delegato ha stabilità in modo preciso e rigoroso il divieto di diffondere o di comunicare all'esterno del Servizio statistico nazionale i dati individuali o quelli comunque riferibili a soggetti individuali.
Il punto fatto valere dalle ricorrenti è che tale divieto non dovrebbe applicarsi alle Regioni quando queste intendano svolgere attività statistiche nell'esercizio delle competenze, per il fatto che il loro inserimento nel Servizio statistico nazionale dovrebbe legittimarle a disporre dei dati statistici raccolti nell'ambito di quel Servizio anche allorché svolgano statistiche d'interesse regionale. In realtà, questa interpretazione non può essere accolta, dal momento che la Regione, come soggetto di attività statistiche svolte nel proprio interesse, è esterna al Servizio statistico nazionale, il quale si riferisce soltanto all'espletamento delle operazione relative alle statistiche di interesse nazionale, operazioni cui gli uffici di statistica delle Regioni partecipano solo in conseguenza del fatto che di essi si avvale l'ISTAT a norma dell'art. 15 comma 3. Considerata in questa veste, alla Regione, pertanto, non possono applicarsi le norme sull'interscambio e sulla circolazione di dati statistici, cui si riferiscono gli artt. 6 comma 1, e 21 lett. d), dal momento che tali norme concernono gli uffici di statistica delle Regioni (o delle Province autonome) soltanto i riferimento alle attività che esse svolgono per il Servizio statistico nazionale.
Né può dirsi che l'applicazione anche nei confronti delle Regioni del divieto di cui all'art. 9 comma 2, comporti un'indebita interferenza nei poteri che le stesse Regioni posseggono in relazione allo svolgimento di statistiche di loro interesse. In proposito, deve considerarsi che ciascun sistema statistico, avendo il proprio fondamento in competenze costituzionalmente distinte - e, cioè, essendo esercizio di poteri impliciti nelle norme costituzionali che stabiliscono le rispettive competenze materiali - consta di funzioni e di procedimenti a sé stanti, sicché non può pretendersi in via di principio che i soggetti del sistema statistico nazionale siano giuridicamente tenuti a scambiare i dati informativi iniziali con i soggetti di un sistema statistico regionale, e viceversa.
Questa separazione, operante come regola, è, tuttavia, significativamente limitata dal principio costituzionale del buon andamento (art. 97 Cost.), il quale imponendo una collaborazione fra le varie amministrazioni pubbliche, comprese quelle statali e quelle regionali nei loro reciproci rapporti, al fine di prevenire inutili duplicazioni o sprechi nelle attività delle predette amministrazioni pubbliche - comporta che le Regioni, non soltanto abbiano un « accesso diretto » al Servizio statistico nazionale (art. 24 lett. e) l. n. 400 del 1988), ma soprattutto possano utilizzare nel modo più produttivo possibile per le statistiche d'interesse regionale i dati informativi raccolti in attuazione dei programmi di rilevazione di interesse nazionale. Ma, in ordine al perseguimento di quest'ultimo fine, non è di particolare ausilio, per le Regioni, avere a disposizione i dati informativi nella stessa forma e allo stesso modo in cui sono stati prestati dai soggetti intervistati o censiti (c.d. dato elementare grezzo). Per raggiungere quel fine, infatti, è sufficiente e, anzi, più produttivo che le Regioni dispongano degli stessi dati dopo che questi siano stati depurati da qualsiasi riferimento nominativo o individuale ovvero da qualsiasi elemento che possa permettere quel riferimento e siano stati emendati da errori materiali di rilevazione o da incompatibilità logiche (c.d. dato elementare revisionato) o, meglio ancora, dopo che quei dati siano stati composti nella loro aggregazione più elementare o più semplice. Queste possibilità sono pienamente ammesse dalla disciplina normativa esaminata, la quale si preoccupa soltanto di prevedere le garanzie essenziali a tutela dei diritti dei singoli individui. Si tratta, anzi, di possibilità che già oggi il Servizio statistico nazionale è in grado di soddisfare e, di fatto, soddisfa senza oneri particolari, in relazione alle più varie materie e in vista dei fini più diversi.
12. La Regione Emilia-Romagna contesta la legittimità costituzionale dell'art. 13 commi 3 e 4, in quanto, nel disciplinare le procedure di approvazione del programma statistico nazionale e dei relativi aggiornamenti, non prevedrebbe alcuna forma di compartecipazione regionale, violando così, a suo giudizio, il principio costituzionale di cooperazione fra Stato e Regioni. Lo stesso principio è invocato dalle Regioni Toscana e Lombardia al fine di sostenere la richiesta d'illegittimità costituzionale dell'art. 17 comma 2, che - nello stabilire la composizione del « Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica », il quale, ai sensi del sesto comma dello stesso articolo, delibera il programma statistico nazionale - prevedrebbe una rappresentanza regionale insufficiente, essendo questa limitata a un solo membro, su ventidue, nominato, a norma dell'art. 4 d.P.R. 16 dicembre 1989 n. 418, dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome. Poiché il significato sostanziale delle due distinte censure è il medesimo, esse possono essere discusse congiuntamente.
Le questioni non sono fondate.
Quando alla Corte cost. si chiede di verificare se un certo meccanismo di cooperazione fra Stato e Regioni risponda, nella sua natura o nella sua composizione, ai princìpi costituzionali che ne stanno a fondamento, in realtà si chiede di verificare se tra il meccanismo prescelto dal legislatore o la sua conformazione, da un lato, e l'interferenza prodotta del potere statale in questione nei confronti delle competenze regionali, dall'altro, non sussista una irragionevole sproporzione. Nel caso della determinazione del programma statistico nazionale, il d.lgs. n. 322 del 1989 ha ritenuto sufficiente, ai fini della garanzia dei princìpi costituzionali sulla cooperazione tra Stato e Regioni, la presenza di un solo rappresentante regionale nell'organo collegiale a composizione mista che ha il potere di deliberare il predetto programma. Tale scelta discrezionale del legislatore non può essere ritenuta irragionevole, considerato che il grado di interferenza della programmazione delle statistiche nazionali sull'effettuazione o sulla programmazione delle statistiche d'interesse regionale e, in genere, sull'esercizio delle competenze delle Regioni medesime non è, certo, rilevante. D'altra parte, ove pure si consideri l'importanza degli uffici di statistica regionali nel circuito all'interno del quale si svolgono le statistiche nazionali, non si può certo dire che il ruolo da essi ricoperto sia più rilevante di quello proprio degli uffici di statistica dei Comuni, delle Province o delle Camere di commercio: sicché, anche sotto questo profilo, il minor numero di rappresentanti regionali nell'organo dove si determina la programmazione delle statistiche nazionali non può considerarsi frutto di una scelta legislativa irragionevole o arbitraria.
Nè, in verità, può essere accolta l'ulteriore prospettazione della presunta irragionevolezza delle disposizioni impugnate che le ricorrenti formulano in relazione all'asserito squilibrio interno alla disciplina legislativa, la quale, per un verso, prevedrebbe il « pieno inserimento delle Regioni nel programma statistico nazionale e nella sua attuazione » e, per altro verso, escluderebbe le stesse Regioni da una compartecipazione di qualche significato nella fase della determinazione dell'anzidetto programma. In realtà, le ricorrenti muovono da una raffigurazione del quadro normativo che non corrisponde all'effettivo significato della disciplina posta dal d.lgs. n. 322 del 1989. L'inserimento delle Regioni nel Servizio statistico nazionale non è, infatti, giustificato dai motivi addotti dalle stesse ricorrenti - e cioè dal fatto che il programma possa determinare indagini statistiche che concernono anche materie assegnate alle competenze regionali - ma si collega al ruolo che le stesse Regioni hanno come componenti della comunità nazionale, le quali sono chiamate a rappresentare i loro interessi e le loro opzioni nell'ambito di quell'interesse generale e infrazionabile della collettività statale che porta a determinare il programma delle priorità delle rilevazioni statistiche d'interesse nazionale. Ed è proprio in ragione di questa giustificazione che il coinvolgimento delle Regioni anche nella fase di attuazione del programma statistico nazionale e nelle procedure di rilevazione non è affatto « pieno », come affermano le ricorrenti, ma è, in realtà, limitato all'«utilizzo » o all'« avvalimento », da parte dell'ISTAT, degli uffici di statistica regionali per le attività di raccolta ed, eventualmente, per la prima elaborazione dei dati informativi necessari per le statistiche di interesse nazionale.
13. Un'ultima censura è proposta dalla Regione Toscana nei confronti dell'art. 26 comma 3, il quale, nell'affermare che « le disposizioni recate dal presente decreto non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato », per un verso, si porrebbe in irragionevole contrasto con altri articoli dello stesso decreto legislativo che chiaramente comportano spese in relazione ad attività d'interesse nazionale (come, ad esempio, l'art. 20), e, per altro verso, violerebbe le norme costituzionali sull'autonomia finanziaria delle Regioni (artt. 119 e 81 comma 4 Cost.), in quanto addosserebbe al bilancio regionale spese per attività rientranti nelle competenze statali. La questione non è fondata nei sensi di cui in motivazione.
Posto che, come ammettono concordemente le parti in giudizio, l'attuazione di numerose norme del d.lgs. n. 322 del 1989 comporta erogazioni di denaro pubblico, è tutt'altro che agevole attribuire alla disposizione oggetto dell'attuale impugnazione un significato plausibile e non incompatibile con la Costituzione. Non c'è dubbio che non si può riconoscere all'art. 26 comma 2, senza porsi in diametrale contrasto con l'autonomia finanziaria costituzionalmente garantita alle Regioni (v. sentt. nn. 245 del 1984, 452 del 1989), il significato che debbano essere addossate ai bilanci regionali le spese comportate dalle rilevazioni di interesse nazionale che, ai sensi del decreto legislativo impugnato, sono attuate attraverso l'« utilizzo » da parte dell'ISTAT degli uffici di statistica regionali. Né, d'altra parte, si può ipotizzare che gli oneri relativi all'istituzione e al complessivo funzionamento degli uffici di statistica regionali - i quali operano tanto per rilevazioni di interesse nazionale quanto per indagini di interesse regionale - debbano essere addossati tutti al bilancio statale o a quello dell'ISTAT. Sicché, di fronte a una disposizione che esclude recisamente di porre a carico del bilancio statale gli oneri derivanti dall'applicazione del decreto legislativo impugnato e che, nello stesso tempo, non può esigere che le Regioni finanzino attività d'interesse nazionale, l'unico significato accettabile e non incompatibile con i princìpi costituzionali ricordati è quello, peraltro prospettato dalla stessa difesa dello Stato, secondo il quale le spese occorrenti per le attività di rilevazione che gli uffici di statistica regionali sono tenuti a compiere per il Servizio statistico nazionale, ove non siano altrimenti coperte (ad esempio, con fondi comunitari e con erogazioni previste da leggi speciali), vadano ricomprese tra gli stanziamenti effettuati per il funzionamento dell'ISTAT e consistano, pertanto, in erogazione finalizzate, addossate al bilancio di tale ente.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 comma 1 d.lgs. 6 settembre 1989 n. 322, dal titolo « Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 l. 23 agosto 1988 n. 400 », sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Trentino-Alto Adige, in riferimento agli artt. 4, 5 e 16 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige), e relative norme di attuazione (d.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017; d.P.R. 24 marzo 1981 n. 228 e d.P.R. 28 marzo 1975 n. 474 ), nonché agli artt. 13, 14, 15 e 16
l. 11 marzo 1972 n. 118
, e, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, 9 e 16 del medesimo d.P.R. n. 670 del 1972, e alle suddette norme di attuazione, nonché agli artt. 13, 14, 15 e 16
l. 11 marzo 1972 n. 118
;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 comma 2 d.lgs. n. 322 del 1989, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 comma 3 d.lgs. n. 322 del 1989, sollevata dalla Regione Trentino-Alto Adige, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt.
4
nn. 7 e 8; 5 n. 1, e 16 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e relative norme di attuazione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 comma 4 d.lgs. n. 322 del 1989, sollevata dalle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 lett.
c)
d.lgs. n. 322 del 1989, sollevata dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento agli artt. 8, 9 e 16 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e relative norme di attuazione, nonché agli artt. 13, 14, 15 e 16
l. 11 marzo 1972 n. 118
;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 21 lett. c), 17 comma 6, e 15 comma 1 d.lgs. n. 322 del 1989, sollevata dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia, con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 21 lett.
c),
3 comma 5, e 17 comma 6 d.lgs. n. 322 del 1989, sollevata dalla Regione Trentino-Alto Adige, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt.
4
nn. 1, 7 e 8, 5 n. 1, e 16 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e relative norme di attuazione, nonché agli artt. 13, 14, 15 e 16
l. 11 marzo 1972 n. 118
;
dichara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 lett.
a)
e
b)
d.lgs. n. 322 del 1989, sollevata dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 comma 1 lett. d), d.lgs. n. 322 del 1989, sollevata dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 comma 1 d.lgs. n. 322 del 1989, sollevata dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Regione Trentino-Alto Adige, con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento rispettivamente, agli artt. 8, 9 e 16, e
4
nn. 1, 7 e 8, 5 n. 1, e 16 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e relative norme di attuazione, anche in relazione agli artt. 13, 14, 15 e 16
l. 11 marzo 1972 n. 118
;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 commi 2 d.lgs. n. 322 del 1989, sollevata dalle Regioni Lombardia e Toscana, con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 117 Cost.;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 commi 3 e
4
d.lgs. n. 322 del 1989, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 comma 2 d.lgs. n. 322 del 1989, sollevata dalle Regioni Toscana e Lombardia, con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 comma 3 d.lgs. n. 322 del 1989, sollevata dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 119 e 81 comma
4
Cost.
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 3/bis
Art. 4
Art. 4/bis
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
Art. 1
Art. 1/bis
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
Art. 1
Art. 2
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
55) Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
98) Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162
99) Legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1
100) Legge 27 dicembre 2017, n. 205
101) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 236
102) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 237
103) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 9
104) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 10
105) Decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 18
106) Legge 19 dicembre 2019, n. 157
107) Legge 27 dicembre 2019, n. 160
108) Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1
109) Legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1
110) Decreto legislativo 4 ottobre 2021, n. 150
111) Decreto legislativo 18 ottobre 2021, n. 176
112) Legge 30 dicembre 2021, n. 234
113) Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1
114) Legge 27 aprile 2022, n. 34
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
A Partecipazioni provinciali
B Tributi provinciali
C Finanze locali
D Bilancio provinciale
b) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
c) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
d) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
e) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
f) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 5
g) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
h) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
i) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
j) Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
k) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
l) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
m) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
n) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 11
o) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
p) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
q) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
r) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
s) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
t) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
u) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
v) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
v) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
x) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
y) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
z) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
a') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
b') Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
c') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
d') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
e') Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2015, n. 13
f') Legge provinciale 24 settembre 2015, n. 10
Art. 1 (Entrate)
Art. 2 (Spese)
Art. 3 (Conto di amministrazione)
Art. 4 (Situazione patrimoniale)
Art. 5 (Approvazione del rendiconto generale)
Art. 6 (Entrata in vigore)
Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014
g') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11
h') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 12
i') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18
j') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19
k') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20
l') Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2
m') Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6
n') Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13
Art. 1 (Variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese)
Art. 2 (Allegato)
Art. 3 (Modifiche agli allegati al bilancio previsione)
Art. 4 (Entrata in vigore)
Allegato A (art. 2)
Allegato B (art. 3)
Allegato C (art. 3)
o') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 16
p') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 17
Art. 1 (Modifica della , “La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo”)
Art. 2 (Modifica della , “Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige”)
Art. 3 (Modifica della , “Istituzione dei consultori familiari”)
Art. 4 (Adeguamento della dotazione organica dell’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
Art. 5 (Disposizioni connesse all’esito della consultazione referendaria del 12 giugno 2016)
[
Art. 6 (Abbattimento del debito dei comuni)
Art. 7 (Disposizioni per l’implementazione del progetto di potenziamento del sistema ferroviario, trasformazione urbanistica, riorganizzazione e riqualificazione delle aree ferroviarie di Bolzano)
Art. 8 (Modifica alla , “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”)
Art. 9 (Modifica della , “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (Legge finanziaria 2015)”)
Art. 10 (Disposizioni finanziarie)
Art. 11 (Copertura finanziaria)
Art. 12 (Entrata in vigore)
ALLEGATO A
ALLEGATO B
ALLEGATO C
ALLEGATO D
ALLEGATO E
q') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 18
r') Legge provinciale 13 ottobre 2016, n. 20
s') Legge provinciale 2 dicembre 2016, n. 23
Art. 1 (Variazioni allo stato di previsione delle entrate)
Art. 2 (Variazioni allo stato di previsione delle spese)
Art. 3 (Allegati)
Art. 4 (Autorizzazione)
Art. 5 (Partecipazioni a società)
Art. 6 (Modifiche della “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”, della “Costituzione di fondi di rotazione per l'incentivazione delle attività economiche” e della “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017„)
Art. 7 (Subentro e relativo accollo di mutui dell’Agenzia per lo Sviluppo Sociale ed Economico)
Art. 8
(
Entrata in vigore
)
Allegato A - art. 3
Allegato B - art. 3
t') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27
Art. 1 (Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998,
n. 13, “Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata”)
Art. 2 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997,
n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
Art. 3 (Interpretazione autentica della legge
provinciale 23 ottobre 2014, n. 10, “Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura”)
Art. 4 (Modifica della legge provinciale 16 marzo 2012,
n. 7, “Liberalizzazione dell’attività commerciale”)
Art. 5 (Modifica della legge provinciale 1° luglio 1993,
n. 11, “Disciplina del volontariato e della promozione sociale”)
Art. 6 (Modifica della legge provinciale
17 maggio 2013, n. 8, “Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige”)
Art. 7 (Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997,
n. 4, “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia”)
Art. 8 (Determinazione della dotazione organica
complessiva della Provincia)
Art. 9 (Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000,
n. 12, “Autonomia delle scuole”)
Art. 10
Art. 11 (Modifica della , “Interventi di politica attiva del lavoro”)
Art. 12 (Modifica della , “Servizi pubblici locali”)
Art. 13 (Estinzione dei fondi regionali per l'erogazione
di mutui agli enti locali)
Art. 14 (Modifiche della legge provinciale 19 marzo 1991,
n. 5, ”Promozione dell'attività di cooperazione e della cultura di pace e di solidarietà”)
Art. 15 (Modifica della legge provinciale 10 dicembre 1992,
n. 44, ”Interventi della Provincia autonoma di Bolzano in favore della ricerca e dello sviluppo nel settore industriale”)
Art. 16 (Modifica della legge provinciale
16 luglio 2008, n. 5, “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”)
Art. 17 (Modifica della , „Istituzione di una Convenzione per la riforma dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige”)
Art. 18 (Disposizione finanziaria)
Art. 19 (Entrata in vigore)
u') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28
v') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29
w') Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 7
x') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 10
y') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 11
z') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 12
a'') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 13
b'') Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 16
c'') Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 20
d'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 22
e'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23
f'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24
g'') Legge provinciale 15 marzo 2018, n. 3
Art. 1 (Variazioni allo stato di previsione delle entrate)
Art. 2
(
Variazioni allo stato di previsione della spesa
)
Art. 3 (Allegati)
Art. 4
(
Autorizzazione
)
Art. 5
(
Modifica della , „Servizi pubblici
locali e partecipazioni pubbliche“
)
Art. 6
(
Stabilimento „Solland Silicon“ di Merano
)
Art. 7
(
Entrata in vigore
)
Allegato A
Allegato B
Allegato E/1
Allegato H
Allegato 5
h'') Legge provinciale 15 maggio 2018, n. 7
i'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 14
j'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 15
k'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 16
l'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 17
Art.
1
(
Modifiche alla , “Legge di stabilità provinciale per l’anno 2018 (legge di stabilità 2018)”
)
Art. 2
(
Stato di previsione dell’entrata
)
Art. 3
(
Stato di previsione della spesa
)
Art. 4
(
Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2018- 2020
)
Art. 5
(
Allegati all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020
)
Art. 6
(
Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni collegate alla presente legge
)
Art. 7
(
Modifica della , “Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”
)
Art. 8
(
Equilibri generali di bilancio
)
Art. 9
(
Entrata in vigore
)
Assestamento del Bilancio di Previsione 2018 - 2020
m'') Legge provinciale 18 settembre 2018, n. 19
n'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 20
o'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 21
p'') Legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2
q'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 4
r'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 5
s'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 6
t'') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 9
Art. 1
(
Variazioni allo stato di previsione delle entrate
)
Art. 2
(
Variazioni allo stato di previsione delle spese
)
Art. 3
(
Allegati
)
Art. 4
(
Autorizzazione
)
Art. 5
(
Entrata in vigore
)
ALLEGATI
u'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15
v'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16
w'') Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1
x'') Legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3
y'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 6
z'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 7
a''') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 8
b''') Legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9
c''') Legge provinciale 13 ottobre 2020, n. 12
d''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17
Art. 1
(
Stato di previsione dell’entrata
)
Art. 2
(
Stato di previsione della spesa
)
Art. 3
(
Allegati al bilancio di previsione
)
Art. 4
(
Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
)
Art. 5
(
Entrata in vigore
)
ALLEGATI
e''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16
f''') Legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1
g''') Legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3
h''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 6
i''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 7
j''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8
k''') Legge provinciale 19 agosto 2021, n. 9
l''') Legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 11
m''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15
n''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16
o''') Legge provinciale 10 gennaio 2022, n. 1
Art. 1 (Modifica della legge provinciale
14 dicembre 1999, n. 10, “Disposizioni
urgenti nel settore dell'agricoltura”
)
Art. 2 (Modifica della legge provinciale
28 novembre 2001, n. 17,
“Legge sui masi chiusi”
)
Art. 3 (Modifica della legge provinciale
8 maggio 1990, n. 10, “Norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto
a vincolo idrogeologico”
)
Art. 4 (Modifiche della legge provinciale
10 luglio 2018, n. 9,
“Territorio e paesaggio”
)
Art. 5 (Modifiche alla legge provinciale
12 maggio 2010, n. 6, ‘Legge di tutela
della natura e altre disposizioni’
)
Art. 6 (Modifiche alla legge provinciale
18 gennaio 1995, n. 3, “Approvazione
del piano provinciale di sviluppo
e di coordinamento territoriale”
)
Art. 7 (Modifica della legge provinciale 23 luglio 2021,
n. 5, “Modifiche a leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, cultura, enti locali, uffici provinciali e personale, formazione
professionale, istruzione, utilizzo delle acque
pubbliche, agricoltura, tutela del paesaggio e dell’ambiente, territorio e paesaggio, servizio
antincendio e protezione civile, difesa del suolo
e opere idrauliche, ordinamento forestale, esercizi pubblici, commercio, artigianato, guide alpine
e guide sciatori, appalti, igiene e sanità, banda larga, trasporti, politiche sociali, assistenza e
beneficienza, edilizia abitativa”
)
Art. 8 (Modifiche della legge provinciale
14 dicembre 1988, n. 58,
“Norme in materia di esercizi pubblici”
)
Art. 9 (Modifica della legge provinciale
21 dicembre 2011, n. 15, “Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione per
l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)”
Art. 10 (Modifiche della legge provinciale
5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento
del servizio sanitario provinciale”
)
Art. 11 (Modifiche della legge provinciale
30 aprile 1991, n. 13, “Riordino dei servizi
sociali in provincia di Bolzano”
Art. 12 (Modifica della legge provinciale 3 agosto 2021,
n. 8, “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”
)
Art. 13 (Modifica della legge provinciale
12 giugno 1980, n. 16, “Amministrazione
dei beni di uso civico”
)
Art. 14
(
Modifica della legge provinciale
20 marzo 1991, n. 7, “Ordinamento
delle comunità comprensoriali”
)
Art. 15 (Modifica della legge provinciale
21 gennaio 1987, n. 2, “Norme per
l'amministrazione del patrimonio
della Provincia autonoma di Bolzano”
)
Art. 16 (Modifica della legge provinciale
14 febbraio 1992, n. 6, “Disposizioni
in materia di finanza locale”
)
Art. 17 (Modifica della legge provinciale
29 gennaio 2002, n. 1, “Norme in materia
di bilancio e di contabilità della Provincia
Autonoma di Bolzano”
)
Art. 18 (Modifiche della legge provinciale
28 ottobre 2011, n. 12, “Integrazione delle
cittadine e dei cittadini stranieri”
)
Art. 19 (Modifiche della legge provinciale
7 giugno 1982, n. 22, “Disciplina dei
rifugi alpini – Provvidenze a favore
del patrimonio alpinistico provinciale”
)
Art. 20 (Modifiche della legge provinciale
15 novembre 2002, n. 14, “Norme per
la formazione di base, specialistica
e continua nonché altre norme
in ambito sanitario”
)
Art. 21 (Modifiche della legge provinciale
17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento
dell'edilizia abitativa agevolata”
)
Art. 22 (Modifiche alla legge provinciale
12 ottobre 2007, n. 9, “Interventi per
l’assistenza alle persone non autosufficienti”
)
Art. 23 (Modifica della legge provinciale
26 gennaio 2015, n. 2, “Disciplina delle
piccole e medie derivazioni d'acqua
per la produzione di energia elettrica”
Art. 24 (Modifica della legge provinciale
26 marzo 1982, n. 10, “Modifica del testo
unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento
dei masi chiusi, della legge provinciale
sull'assistenza creditizia per assuntori
di masi chiusi e della legge provinciale
sull'amministrazione dei beni di uso civico”
)
Art. 25 (Modifiche della legge provinciale
12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia
di assunzione del personale insegnante”
)
Art. 26 (Modifica della legge provinciale
21 giugno 2011, n. 4, “Misure di contenimento dell’inquinamento luminoso ed altre
disposizioni in materia di utilizzo
di acque pubbliche, procedimento
amministrativo ed urbanistica”
)
Art. 27 (Modifica della legge provinciale
7 luglio 2010, n. 9, “Disposizioni
in materia di risparmio energetico,
energie rinnovabili e tutela del clima”
)
Art. 28 (Modifica della legge provinciale
21 ottobre 1996, n. 21,
“Ordinamento forestale”
Art. 29 (Modifica della legge provinciale
4 luglio 2012, n. 12,
“Ordinamento dell'apprendistato”
)
Art. 30 (Modifica della legge provinciale
16 luglio 2008, n. 5, “Obiettivi formativi
generali ed ordinamento della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione”
)
Art. 31 (Modifica della legge provinciale
16 aprile 2020, n. 3, “Variazioni
al bilancio di previsione della
Provincia autonoma di Bolzano
per gli esercizi 2020, 2021 e 2022
e altre disposizioni”
)
Art. 32 (Modifica della legge provinciale
22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina
del procedimento amministrativo”
)
Art. 33 (Modifica della legge provinciale
19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento
del personale della Provincia”
)
Art. 34 (Disposizione finanziaria)
Art. 35 (Entrata in vigore)
p''') Legge provinciale 14 marzo 2022, n. 2
q''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 7
r''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 8
s''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 9
t''') Legge provinciale 18 ottobre 2022, n. 13
E - Debito fuori bilancio
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
A Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (RAS)
B Provvidenze per attività culturali
C Tutela dei beni culturali
D Istituzioni culturali
a) Legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27 —
b) Legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25
c) Legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5 —
d) Legge provinciale 29 ottobre 1991, n. 31
e) Legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6 —
f) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 gennaio 2000, n. 3
g) Decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2008, n. 26
h) Decreto del Presidente della Provincia 1 luglio 2014, n. 23
i) Decreto del Presidente della Provincia 25 novembre 2015, n. 31
j) Decreto del Presidente della Provincia 25 novembre 2015, n. 30
k) Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 6
n) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 maggio 1997, n. 2210
o) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 settembre 1997, n. 4611
s) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 settembre 1999, n. 3886
v) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 settembre 2003, n. 3272
w) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 dicembre 1990, n. 7617
DELL'ISTITUTO LADINO DI CULTURA "ISTITUT LADIN MICURÀ DE RÜ"
x) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 2003, n. 4246
E Archivio provinciale
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 novembre 1968, n. 67
a) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11
b) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 22 —
c) LEGGE PROVINCIALE 26 maggio 1976, n. 18 —
d) LEGGE PROVINCIALE 24 marzo 1977, n. 11
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 giugno 1978, n. 10
f) LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1983, n. 20 —
g) LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1988, n. 27
h) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1988, n. 41
i) Legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26
j) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1988, n. 15
j) Legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12
k) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2001, n. 31
Art. 1 (Parco autoveicoli e motoveicoli provinciale)
Art. 2 (Categorie di autoveicoli e di motoveicoli)
Art. 3 (Approvvigionamento di autoveicoli e motoveicoli)
Art. 4 (Utilizzo)
Art. 5 (Distintivi)
Art. 6 (Rifornimento di carburante)
Art. 7 (Libretto del veicolo)
Art. 8 (Pulizia e parcheggio dei veicoli)
Art. 9 (Riparazioni)
Art. 10 (Assicurazione ed incidenti)
Art. 11 (Abrogazioni)
l) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 marzo 2004, n. 8
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
Legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6
a) LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 1967, n. 15
Art. 1-7.
Il personale addetto alla formazione professionale agricola
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15-22.
Tabella A-B
b) LEGGE PROVINCIALE 10 gennaio 1973, n. 3
c) LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
d) Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
e) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 34 —
f) LEGGE PROVINCIALE 21 maggio 1981, n. 11 —
g) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1988, n. 54 —
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 dicembre 1988, n. 37 —
i) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 1991, n. 27
Art. 1
Art. 2-3.
Art. 4
Art. 5
Art. 6 (Mobilità del personale tra il Consiglio provinciale e l'amministrazione provinciale: risconoscimento del servizio)
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10-11.
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15 (Gestore dell'istituto provinciale all'infanzia)
Art. 16-17.
Art. 18
Art. 19-20.
Art. 21
Art. 22-23.
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27 (Abrogazione di norme)
Art. 28-29.
ALLEGATO 1
ALLEGATO 2
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 giugno 1992, n. 23 —
k) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36
l) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1994, n. 9
m) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1995, n. 31
n) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 1995, n. 57
o) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 ottobre 1996, n. 4817
p) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1999, n. 34
q) Decreto del Presidente della Provincia 23 marzo 2001, n. 11
r) Legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16
s) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6
t) Decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3
v) Legge provinciale 9 febbraio 2018, n. 1
w) Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2018, n. 27
E Contratti collettivi
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
d) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
e) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
f) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
g) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
h) Contratto di comparto
i) Contratto collettivo 28 agosto 2001 —
j) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
j) Contratto collettivo 25 marzo 2002
k) Contratto di comparto 4 luglio 2002
k) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
l) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
l) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
m) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
m) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
n) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
(sottoscritto in data 18 dicembre 1998)
Art. 1
n) Contratto collettivo 13 marzo 2003
o) Testo unico del 23 aprile 2003
o) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
p) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
p) Contratto collettivo 16 maggio 2003
q) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
r) Contratto di comparto 5 novembre 2003
r) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
s) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
s) Contratto collettivo 13 luglio 2004
t) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
t) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
u) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
u) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
v) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
v) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
w) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
w) Contratto collettivo 4 agosto 2005
x) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
x) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
z) Contratto collettivo 8 marzo 2006
z) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
a') Contratto collettivo 21 giugno 2006
b') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
b') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') Contratto collettivo 6 ottobre 2006
d') Contratto collettivo 5 luglio 2007
d') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
e') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
e') Contratto collettivo 8 agosto 2007
f') Contratto collettivo 8 agosto 2007
g') Contratto collettivo 8 agosto 2007
h') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
h') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
i') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
i') Contratto collettivo 23 novembre 2007
j') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
j') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
k') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
k') Contratto collettivo 22 aprile 2008
l') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
m') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
m') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
n') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
n') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
o') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
p') Contratto di comparto 11 novembre 2009
q') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
q') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
r') Contratto collettivo 24 novembre 2009
s') Accordo24 novembre 2009
t') Contratto collettivo 13 giugno 2013, n. 01
t') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
u') Contratto di comparto 27 giugno 2013
v') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
w') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
w') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
x') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
y') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
z') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
a'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
b'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
b'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
c'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
d'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
d'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
e'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
f'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
g'') Contratto collettivo 13 dicembre 2016, n. 001
g'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
h'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
h'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
i'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
j'') Contratto collettivo 5 febbraio 2018
k'') Contratto di comparto 20 febbraio 2018, n. 0
l'') Contratto collettivo intercompartimentale 19 giugno 2018, n. 0
l'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
Art. 1
Art. 2 (Interruzione dell'aspettativa per il personale con prole e del permesso per motivi educativi)
Art. 3 (Trattamento di fine rapporto)
Art. 4
Art. 5
Art. 6
n'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
n'') Contratto di comparto 27 settembre 2018, n. 00
o'') Contratto di comparto 16 gennaio 2019, n. 0
p'') Contratto di comparto 27 maggio 2019, n. 00
q'') Contratto di comparto 11 giugno 2019, n. 0
r'') Contratto collettivo intercompartimentale 4 dicembre 2019, n. 0
s'') Contratto di comparto 9 gennaio 2020
t'') Contratto collettivo 23 gennaio 2020, n. 23
u'') Contratto di comparto 24 gennaio 2020
v'') Contratto collettivo 7 maggio 2020
w'') Contratto di comparto 16 giugno 2020
w'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
x'') Contratto collettivo 27 agosto 2020
y'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 agosto 2020
z'') Contratto collettivo intercompartimentale 3 dicembre 2020
a''') Contratto collettivo intercompartimentale 10 dicembre 2020
b''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
c''') Contratto collettivo 8 marzo 2021
d''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
e''') Contratto collettivo 15 ottobre 2021
f''') Contratto collettivo 3 dicembre 2021
g''') Contratto di comparto 21 dicembre 2021
h''') Contratto collettivo 7 aprile 2022
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
a) LEGGE PROVINCIALE 21 febbraio 1972, n. 4 —
b) LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1978, n. 14
c) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1979, n. 15
Art. 1-2.
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8-12.
Art. 13
Art. 14-31.
Art. 32
TABELLA A)
d) LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 1983, n. 50
e) LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1986, n. 9 —
f) LEGGE PROVINCIALE 25 gennaio 1988, n. 5
g) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
i) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
A Masi chiusi
B Interventi a favore dell' agricoltura
a) Legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4
b) Legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24
c) Legge provinciale 23 agosto 1973, n. 30
d) Legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83 —
e) Legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1
f) Legge provinciale 11 novembre 1974, n. 20 —
g) Legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2
h) Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 58
i) Legge provinciale 22 maggio 1980, n. 12
j) Legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24
k) Legge provinciale 3 novembre 1981, n. 29
l) Legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8
m) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1986, n. 7
n) Legge provinciale 10 dicembre 1987, n. 31
o) Legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 5
p) Legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23 —
q) Legge provinciale 14 agosto 1996, n. 18
r) Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11
s) Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
t) Legge provinciale 22 giugno 2018, n. 8
u) Decreto del Presidente della Provincia 17 maggio 2021, n. 18
l') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 febbraio 1997, n. 2
C Bonifica e ricomposizione fondiaria
D Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
E Zootecnia
a) LEGGE PROVINCIALE 31 marzo 1988, n. 13
b) Legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1
c) Legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9
Istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento
Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura
d) LEGGE PROVINCIALE 5 novembre 2001, n. 11
e) Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2012, n. 16
f) Decreto del Presidente della Provincia 21 settembre 2015, n. 23
F Igiene dei prodotti alimentari
XXVI Apprendistato
A
B
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 settembre 1983, n. 17
Art. 1 (Cuoco/cuoca)
Art. 2 (Cameriere/cameriera)
Art. 3 (Segretario d'albergo/segretaria d'albergo)
C
D
E
F
G
H
I
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
A Programmi e orari di insegnamento
B Personale insegnante
a) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 9
b) Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12
c) Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 6
d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 28 novembre 2006, n. 68
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Servizi di insegnamento riconoscibili)
Art. 3 (Servizi di insegnamento equiparabili)
Art. 4 (Domanda)
C Organi collegiali
D Assistenza scolastica e universitaria
E Edilizia scolastica
F Disposizioni varie
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
A Provvidenze per l' ecomonia in generale
B Difesa dei consumatori
C Disposizioni varie
a) Legge provinciale 9 ottobre 2007, n. 8
b) Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 11 —
c) Decreto del Presidente della Provincia 28 ottobre 2010 , n. 41
d) Legge provinciale 19 luglio 2011 , n. 6
Art. 1 (Costituzione di un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT))
Art. 2 (Disposizioni finanziarie)
Art. 3 (Entrata in vigore)
e) Legge provinciale 19 luglio 2011 , n. 8
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
a) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
b) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
c) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
e) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
f) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
g) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
h) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
i) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
k) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
l) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
m) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
n) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
DISPOSIZIONI URGENTI
SEMPLIFICAZIONI
ABROGAZIONE DI NORME E DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 5 (Abrogazione)
Art. 6 (Disposizione finanziaria)
o) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
p) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
q) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
r) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
s) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
t) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
u) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
v) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
w) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
x) Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 21
y) Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10
z) Legge provinciale 24 settembre 2019, n. 8
a') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10
b') Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 13
c') Legge provinciale 27 marzo 2020, n. 2
d') Legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5
e') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 14
f') Legge provinciale 16 agosto 2022, n. 10
Delibere della Giunta provinciale
2024
2023
2022
2021
2020
Delibera 14 gennaio 2020, n. 8
Delibera 28 gennaio 2020, n. 49
Delibera 4 febbraio 2020, n. 71
Delibera 11 febbraio 2020, n. 96
Delibera 11 febbraio 2020, n. 105
Delibera 18 febbraio 2020, n. 118
Delibera 21 febbraio 2020, n. 130
Delibera 3 marzo 2020, n. 139
Delibera 3 marzo 2020, n. 141
Delibera 10 marzo 2020, n. 159
Delibera 10 marzo 2020, n. 160
Delibera 10 marzo 2020, n. 170
Delibera 17 marzo 2020, n. 185
Delibera 17 marzo 2020, n. 187
Delibera 17 marzo 2020, n. 198
Delibera 31 marzo 2020, n. 223
Delibera 7 aprile 2020, n. 236
Delibera 7 aprile 2020, n. 239
Delibera 7 aprile 2020, n. 240
Delibera 7 aprile 2020, n. 244
Delibera 7 aprile 2020, n. 246
Delibera 7 aprile 2020, n. 248
Delibera 15 aprile 2020, n. 251
Delibera 15 aprile 2020, n. 258
Delibera 15 aprile 2020, n. 263
Delibera 21 aprile 2020, n. 272
Delibera 21 aprile 2020, n. 274
Delibera 21 aprile 2020, n. 275
Delibera 21 aprile 2020, n. 284
Delibera 28 aprile 2020, n. 295
Delibera 28 aprile 2020, n. 303
Delibera 5 maggio 2020, n. 309
Delibera 12 maggio 2020, n. 327
Delibera 19 maggio 2020, n. 336
Delibera 19 maggio 2020, n. 343
Delibera 19 maggio 2020, n. 348
Delibera 19 maggio 2020, n. 352
Delibera 19 maggio 2020, n. 355
Delibera 19 maggio 2020, n. 356
Delibera 26 maggio 2020, n. 367
Delibera 26 maggio 2020, n. 374
Delibera 26 maggio 2020, n. 378
Delibera 9 giugno 2020, n. 385
Delibera 9 giugno 2020, n. 387
Delibera 9 giugno 2020, n. 389
Delibera 16 giugno 2020, n. 417
Delibera 16 giugno 2020, n. 423
Delibera 16 giugno 2020, n. 433
Delibera 16 giugno 2020, n. 436
Delibera 30 giugno 2020, n. 468
Delibera 30 giugno 2020, n. 482
Delibera 7 luglio 2020, n. 491
Delibera 7 luglio 2020, n. 494
Delibera 14 luglio 2020, n. 513
Delibera 14 luglio 2020, n. 516
Delibera 14 luglio 2020, n. 530
Delibera 14 luglio 2020, n. 532
Delibera 21 luglio 2020, n. 540
Delibera 21 luglio 2020, n. 543
Delibera 21 luglio 2020, n. 544
Delibera 28 luglio 2020, n. 559
Delibera 28 luglio 2020, n. 569
Delibera 11 agosto 2020, n. 584
Delibera 11 agosto 2020, n. 604
Delibera 25 agosto 2020, n. 618
Delibera 2 settembre 2020, n. 661
Delibera 2 settembre 2020, n. 662
Delibera 2 settembre 2020, n. 669
Delibera 2 settembre 2020, n. 678
Delibera 8 settembre 2020, n. 684
Delibera 8 settembre 2020, n. 685
Delibera 8 settembre 2020, n. 692
Delibera 15 settembre 2020, n. 699
Delibera 15 settembre 2020, n. 701
Delibera 15 settembre 2020, n. 705
Delibera 22 settembre 2020, n. 718
Delibera 22 settembre 2020, n. 729
Delibera 6 ottobre 2020, n. 754
Delibera 6 ottobre 2020, n. 761
Delibera 6 ottobre 2020, n. 763
Delibera 13 ottobre 2020, n. 785
Delibera 13 ottobre 2020, n. 789
Delibera 13 ottobre 2020, n. 790
Delibera 13 ottobre 2020, n. 795
Delibera 13 ottobre 2020, n. 796
Delibera 20 ottobre 2020, n. 805
Delibera 27 ottobre 2020, n. 821
Delibera 3 novembre 2020, n. 843
Delibera 3 novembre 2020, n. 849
Delibera 3 novembre 2020, n. 850
Delibera 3 novembre 2020, n. 855
Delibera 3 novembre 2020, n. 858
Delibera 10 novembre 2020, n. 869
Delibera 10 novembre 2020, n. 875
Delibera 10 novembre 2020, n. 887
Delibera 17 novembre 2020, n. 893
Delibera 17 novembre 2020, n. 898
Delibera 24 novembre 2020, n. 942
Delibera 1 dicembre 2020, n. 948
Delibera 1 dicembre 2020, n. 976
Delibera 1 dicembre 2020, n. 980
Delibera 15 dicembre 2020, n. 989
Delibera 15 dicembre 2020, n. 995
Delibera 15 dicembre 2020, n. 998
Delibera 22 dicembre 2020, n. 1025
Delibera 22 dicembre 2020, n. 1028
Delibera 22 dicembre 2020, n. 1043
Delibera 29 dicembre 2020, n. 1085
Delibera 29 dicembre 2020, n. 1096
Delibera 29 dicembre 2020, n. 1103
2019
2018
2017
2016
2015
Delibera 13 gennaio 2015, n. 29
Delibera 20 gennaio 2015, n. 56
Delibera 27 gennaio 2015, n. 94
Delibera 27 gennaio 2015, n. 106
Delibera 3 febbraio 2015, n. 127
Delibera 3 febbraio 2015, n. 128
Delibera 3 febbraio 2015, n. 130
Delibera 3 febbraio 2015, n. 134
Delibera 10 febbraio 2015, n. 166
Delibera 24 febbraio 2015, n. 207
Delibera 3 marzo 2015, n. 229
Delibera 10 marzo 2015, n. 275
Delibera 17 marzo 2015, n. 299
Delibera 24 marzo 2015, n. 347
Delibera 24 marzo 2015, n. 351
Delibera 31 marzo 2015, n. 394
Delibera 14 aprile 2015, n. 419
Delibera 14 aprile 2015, n. 422
Delibera 14 aprile 2015, n. 423
Delibera 14 aprile 2015, n. 435
Delibera 21 aprile 2015, n. 470
Delibera 28 aprile 2015, n. 486
Delibera 28 aprile 2015, n. 505
Delibera 5 maggio 2015, n. 524
Delibera 5 maggio 2015, n. 532
Delibera 12 maggio 2015, n. 543
Delibera 12 maggio 2015, n. 558
Delibera 19 maggio 2015, n. 573
Delibera 9 giugno 2015, n. 651
Delibera 9 giugno 2015, n. 699
Delibera 16 giugno 2015, n. 703
Delibera 16 giugno 2015, n. 712
Delibera 16 giugno 2015, n. 713
Delibera 16 giugno 2015, n. 714
Delibera 16 giugno 2015, n. 721
Delibera 16 giugno 2015, n. 733
Delibera 16 giugno 2015, n. 734
Delibera 23 giugno 2015, n. 743
Delibera 30 giugno 2015, n. 784
Delibera 30 giugno 2015, n. 796
Delibera 7 luglio 2015, n. 808
Delibera 7 luglio 2015, n. 816
Delibera 14 luglio 2015, n. 830
Delibera 14 luglio 2015, n. 832
Delibera 14 luglio 2015, n. 834
Delibera 28 luglio 2015, n. 869
Delibera 28 luglio 2015, n. 873
Delibera 28 luglio 2015, n. 890
Delibera 11 agosto 2015, n. 923
Delibera 25 agosto 2015, n. 979
Delibera 25 agosto 2015, n. 990
Delibera 1 settembre 2015, n. 1004
Delibera 1 settembre 2015, n. 1017
Delibera 8 settembre 2015, n. 1022
Delibera 8 settembre 2015, n. 1027
Delibera 15 settembre 2015, n. 1047
Delibera 15 settembre 2015, n. 1058
Delibera 22 settembre 2015, n. 1100
Delibera 29 settembre 2015, n. 1104
Delibera 29 settembre 2015, n. 1112
Delibera 6 ottobre 2015, n. 1136
Delibera 13 ottobre 2015, n. 1162
Delibera 13 ottobre 2015, n. 1171
Delibera 27 ottobre 2015, n. 1236
Delibera 3 novembre 2015, n. 1251
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 312 del 05.09.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 329 del 20.09.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 332 del 23.09.2005
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 343 del 12.10.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 366 del 03.11.2005
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 236 del 17.09.1996
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08/02/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 febbraio 1978, n. 1
14/06/1978 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 giugno 1978, n. 10
31/07/1978 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 luglio 1978, n. 13
18/09/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 settembre 1978, n. 16
21/09/1978 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 settembre 1978, n. 17
04/10/1978 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 ottobre 1978, n. 18
13/11/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 novembre 1978, n. 21
13/11/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 novembre 1978, n. 22
13/11/1978 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 novembre 1978 , n. 23
11/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 dicembre 1978, n. 24
18/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 dicembre 1978, n. 25
19/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 dicembre 1978, n. 26
20/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 dicembre 1978, n. 27
22/12/1978 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 28
15/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 dicembre 1978, n. 29
24/02/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 febbraio 1978, n. 3
22/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 30
27/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 dicembre 1978, n. 31
28/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 32
29/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 dicembre 1978, n. 33
29/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 dicembre 1978, n. 34
15/03/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 marzo 1978, n. 4
10/04/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 aprile 1978, n. 5
13/04/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 aprile 1978, n. 6
18/04/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 aprile 1978, n. 7
17/05/1978 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 maggio 1978, n. 8
02/06/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 giugno 1978, n. 9
31/07/1978 - Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
31/07/1978 - Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569
31/07/1978 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
31/07/1978 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
06/01/1978 - Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
03/01/1978 - LEGGE PROVINCIALE 3 gennaio 1978, n. 1 —
19/01/1978 - Legge provinciale 19 gennaio 1978, n. 10
24/01/1978 - LEGGE PROVINCIALE 24 gennaio 1978, n. 11
06/03/1978 - Legge provinciale 6 marzo 1978, n. 12
18/03/1978 - Legge provinciale 18 marzo 1978, n. 13
22/05/1978 - LEGGE PROVINCIALE 22 maggio 1978, n. 23
22/05/1978 - LEGGE PROVINCIALE 22 maggio 1978, n. 23
02/01/1978 - Legge provinciale 2 gennaio 1978, n. 4
05/01/1978 - Legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 2
05/01/1978 - Legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3
19/01/1978 - Legge provinciale 19 gennaio 1978, n. 5
19/01/1978 - Legge provinciale 19 gennaio 1978, n. 6
19/01/1978 - Legge provinciale 19 gennaio 1978, n. 7
23/01/1978 - Legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 8
24/01/1978 - Legge provinciale 24 gennaio 1978, n. 9
13/04/1978 - LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1978, n. 14
14/04/1978 - Legge provinciale 14 aprile 1978, n. 15
14/04/1978 - Legge provinciale 14 aprile 1978, n. 16
18/04/1978 - Legge provinciale 18 aprile 1978, n. 17
18/04/1978 - LEGGE PROVINCIALE 18 aprile 1978, n. 18
15/05/1978 - Legge provinciale 15 maggio 1978, n. 19
16/05/1978 - Legge provinciale 16 maggio 1978, n. 20
16/05/1978 - LEGGE PROVINCIALE 16 maggio 1978, n. 21
22/05/1978 - Legge provinciale 22 maggio 1978, n. 22
22/05/1978 - Legge provinciale 22 maggio 1978, n. 23
30/05/1978 - Legge provinciale 30 maggio 1978, n. 24
30/05/1978 - Legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25
05/06/1978 - Legge provinciale 5 giugno 1978, n. 26
08/06/1978 - LEGGE PROVINCIALE 8 giugno 1978, n. 27
20/06/1978 - LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 1978, n. 29
22/06/1978 - Legge provinciale 22 giugno 1978, n. 31
29/06/1978 - Legge provinciale 29 giugno 1978, n. 30
25/07/1978 - Legge provinciale 25 luglio 1978, n. 33
26/07/1978 - Legge provinciale 26 luglio 1978, n. 37
26/07/1978 - LEGGE PROVINCIALE 26 luglio 1978, n. 45
27/07/1978 - Legge provinciale 27 luglio 1978, n. 32
27/07/1978 - LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 36
27/07/1978 - LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 43
29/07/1978 - Legge provinciale vom 29 luglio 1978, n. 35
29/07/1978 - Legge provinciale 29 luglio 1978, n. 38
02/08/1978 - Legge provinciale 2 agosto 1978, n. 40
10/08/1978 - Legge provinciale 10 agosto 1978, n. 44
12/08/1978 - Legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39
12/08/1978 - LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1978, n. 48
23/08/1978 - Legge provinciale 23 agosto 1978, n. 41
23/08/1978 - Legge provinciale 23 agosto 1978, n. 42
23/08/1978 - Legge provinciale 23 agosto 1978, n. 47
23/08/1978 - Legge provinciale 23 agosto 1978, n. 49
24/08/1978 - Legge provinciale 24 agosto 1978, n. 54
23/10/1978 - Legge provinciale 23 ottobre 1978, n. 50
24/10/1978 - LEGGE PROVINCIALE 24 ottobre 1978, n. 55
24/10/1978 - Legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 56
24/10/1978 - Legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 58
24/10/1978 - Legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68
08/11/1978 - Legge provinciale 8 novembre 1978, n. 63
16/11/1978 - Legge provinciale 16 novembre 1978, n. 53
18/11/1978 - Legge provinciale 18 novembre 1978, n. 60
18/11/1978 - Legge provinciale 18 novembre 1978, n. 61
21/11/1978 - Legge provinciale 21 novembre 1978, n. 57
25/11/1978 - Legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52
01/12/1978 - LEGGE PROVINCIALE 1° dicembre 1978, n. 62
02/12/1978 - Legge provinciale 2 dicembre 1978, n. 51
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09/12/1978 - LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1978, n. 65
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10/11/1978 - Legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67
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07/08/1978 - LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 34 —
09/06/1978 - Legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28
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