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Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
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In vigore al: 26/10/2022
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Sentenze della Corte costituzionale
1990
Corte costituzionale - Sentenza N. 224 del 04.05.1990
Corte costituzionale - Sentenza N. 224 del 04.05.1990
Nuove piante organiche del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette
Attendere, processo in corso!
Sentenza (8 maggio) 4 maggio 1990 n. 224; Pres. Saja - Red. Baldassarre
Ritenuto in fatto
: 1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato questioni di legittimità costituzionale nei confronti degli artt. 1 comma 1, 3 e 7 l. 10 ottobre 1989 n. 349, ritenendoli contrari agli artt. 52 comma ultimo, 89, 100 e 107 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (t.u. delle leggi costituzionali sullo statuto del Trentino-Alto Adige), e alle relative norme di attuazione contenute nel d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752.
Nel prevedere all'art. 1 comma 1, una delega al Governo « ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale (...) e di quelle sull'organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e sull'ordinamento del relativo personale » secondo i princìpi e i criteri direttivi rispettivamente indicati negli artt. 2 e 3, la legge impugnata, a giudizio della ricorrente, pur esercitando un potere di indubbia spettanza dello Stato, ignorerebbe del tutto la speciale disciplina posta dallo statuto per il Trentino-Alto Adige a tutela delle minoranze linguistiche esistenti nella Provincia.
In particolare, una prima violazione concernerebbe l'art. 107 dello statuto, il quale esige che le norme di attuazione dello stesso statuto siano emanate o modificate con decreti legislativi dopo che sia stato espresso il parere obbligatorio, ma non vincolante, della speciale « Commissione paritetica ».
Inoltre, sempre secondo la ricorrente, lo statuto risulterebbe violato dagli artt. 1 comma 1, 3 e 7 comma 2 l. n. 349 del 1989, che, nel prevedere l'eliminazione del ruolo locale attualmente stabilito dalla tabella n. 5, allegata al d.P.R. n. 752 del 1976, in ordine alla determinazione dei posti dell'amministrazione periferica del Ministero delle finanze, e, in particolare, nel prevedere la riduzione delle direzioni compartimentali da 45 a 15 violerebbe gli obblighi stabiliti dagli artt. 89 e 100 dello statuto e dalle connesse norme di attuazione (d.P.R, n. 752 del 1976), relativi alla c.d. proporzionale etnica e alla conoscenza delle lingue italiana e tedesca negli uffici pubblici.
Un'ulteriore violazione statutaria è individuata dalla ricorrente nell'art. 3 comma 1, lett. b), n. 6, che prevede la possibilità di deroghe ai vincoli di permanenza minima degli impiegati in alcune zone del territorio al fine di favorire la mobilità del personale. Tale disposizione, ad avviso della ricorrente, contrasterebbe con l'art. 89 comma 5 dello statuto (che garantisce la stabilità di sede nella Provincia del personale), nonché con le norme di attuazione contenute degli artt. 1 comma 1 (che stabilisce un vincolo decennale per i trasferimenti a domanda dai ruoli locali al ruolo generale), 11 comma 2 (che prevede il divieto assoluto di trasferimenti dal ruolo generale a quello locale), e 15 (che ammette la possibilità di deroga al principio della stabilità della sede solo sulla base di « gravi e motivate esigenze di servizio » e al fine di consentire una « destinazione temporanea » del personale dei ruoli locali fuori dalla Provincia di Bolzano, e non già trasferimenti) del d.P.R, n. 752 del 1976.
Infine, l'art. 3 comma 1, lett. h), della legge impugnata, nel prevedere che per la copertura dei posti vacanti saranno adottate « procedure rapide (...) anche mediante concorsi basati sulla valutazione dei titoli professionali e di cultura, salvi i casi di procedure ulteriormente semplificate previste dalle disposizioni generali sul pubblico impiego », contrasterebbe con l'art. 89 dello statuto, come attuato dagli artt. 12 ss. d.P.R. n. 752 del 1976, che, nel disciplinare le procedure concorsuali per la copertura dei posti dei ruoli locali nel rispetto dei princìpi statutari della proporzionale etnica e del bilinguismo, non prevede semplificazioni o abbreviazioni delle procedure concorsuali, ma consente espressamente soltanto che nelle more dell'espletamento dei concorsi possa essere temporaneamente « comandato » presso gli uffici della Provincia di Bolzano personale dei ruoli generali.
2. Si è regolarmente costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale eccepisce, innanzitutto, l'inammissibilità del ricorso.
A sostegno della propria richiesta, il resistente osserva che il carattere non-astratto del giudizio di costituzionalità comporta che il ricorso alla Corte possa ammettersi soltanto in presenza di lesioni concrete e attuali, lesioni che potrebbero riscontrarsi unicamente a seguito dell'emanazione dei decreti delegati, e non già di fronte a leggi di delega che si limitano a indicare le linee generali per la futura normazione che il Governo è tenuto ad adottare. Inoltre, un secondo motivo di inammissibilità deriverebbe dal fatto che il legislatore delegante non potrebbe indicare tra i princìpi e i criteri direttivi della delega anche norme di rango costituzionale, sicché la mancata previsione del rispetto dei princìpi della c.d. proporzionale etnica e del bilinguismo non pregiudicherebbe l'applicabilità dei medesimi.
In ogni caso, ad avviso del Presidente del Consiglio dei Ministri, le questioni sollevate sarebbero infondate.
Innanzitutto, nulla autorizzerebbe a ritenere, sulla base delle disposizioni impugnate, che la modifica delle piante organiche dei singoli uffici, da attuarsi con decreti ministeriali secondo le norme generali sul pubblico impiego, possa contrastare con lo statuto per il Trentino-Alto Adige, considerato che la stessa legge delega, con il limitare il numero dei compartimenti doganali a 15, non ne implicherebbe la riduzione del numero, poiché attualmente esso è fissato a 13 (e non a 45) in base al d.m. 18 dicembre 1972.
Inoltre, l'insussistenza di qualsiasi violazione dell'art. 89 dello statuto deriverebbe, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, dalla errata contrapposizione tra « ruolo unico e « ruoli locali », nel senso che questi ultimi dovrebbero essere più correttamente definiti come « piante organiche locali », poiché gli impiegati statali insediati in Alto Adige continuano ad appartenere ai ruoli di inquadramento in base al testo unico del pubblico impiego. In altri termini, l'accezione del termine « ruolo » data dalla legge impugnata sarebbe quella di inquadramento giuridico-funzionale, non già di collocazione nella sede di servizio.
Anche la censura relativa alla mobilità del personale presupporrebbe, ad avviso del resistente, una lettura scorretta della norma, in quanto là possibilità di deroga alla permanenza minima prevista dall'art. 3 comma 1, lett. b), n. 6, si riferirebbe, non già alla situazione alto-atesina, ma ai casi per i quali vale l'obbligo di prestare servizio per almeno tre anni nella sede di prima immissione (art. 12 comma 3, t.u. 23 gennaio 1973 n. 43).
Infine, quanto alle censure sulle modalità di copertura dei posti vacanti, l'Avvocatura dello Stato osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la mancata previsione della proporzionale etnica e del bilinguismo non impedisce l'applicazione di tali princìpi.
3. In prossimità dell'udienza hanno presentato memoria sia la Provincia autonoma di Bolzano, sia il Presidente del Consiglio dei Ministri.
La ricorrente, nel contestare l'eccezione d'inammissibilità del resistente, concorda con quest'ultimo che alla Corte cost. non possono essere poste questioni astratte, ma, nello stesso tempo, nega che non possa configurarsi una lesione concreta e immediata delle competenze costituzionalmente garantite alla Provincia nell'ipotesi di una legge che delega al Governo l'istituzione di nuovi uffici periferici, la revisione dell'ordinamento e della ripartizione territoriale degli uffici esistenti, l'introduzione di un ruolo unico e una disciplina unitaria sulla mobilità del personale. In altre parole, la mancata salvezza nella legge di delega delle competenze della Provincia costituirebbe di per se stessa una violazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige e vincolerebbe il Governo a una legislazione delegata per tale aspetto incostituzionale. Il carattere dell'immediatezza e della concretezza della lesione sarebbe, poi, evidente nel caso di vizi formali della legge delega e, in particolare, in relazione alla violazione dell'art. 52 comma ult. (obbligo del Consiglio dei Ministri di sentire il presidente della Giunta regionale quando si trattino questioni riguardanti la Provincia), e dell'art. 107 (obbligo di richiedere il parere della Commissione paritetica per l'emanazione o la modifica delle norme di attuazione) dello statuto per il Trentino-Alto Adige.
Nella sua memoria il Presidente del Consiglio dei Ministri insiste sull'eccezione di inammissibilità del ricorso, adducendo che il giudizio di costituzionalità non può concernere atti, come la legge di delega, che sono ritenuti insuscettibili di produrre immediati effetti innovativi sull'ordinamento prima che sia esercitata la funzione delegata. Così ha, del resto, già ritenuto questa Corte nelle sentt. nn. 111 del 1972 e 91 del 1974, con le quali, partendo dalla premessa che la legge di delegazione abbia un valore solo « preliminare » e sia una fonte unicamente per il potere governativo di normazione, ha affermato che il controllo di legittimità sulla legge delega è strumentale a quello sul decreto delegato e non può essere pertanto promosso come fine a sé stante, tanto più che non si può escludere che il termine della delegazione trascorra inutilmente. In altre parole, i princìpi e i criteri direttivi contenuti nella legge delega sarebbero precetti « per » una legislazione statale, ma non princìpi « della » stessa legislazione. Queste affermazioni, secondo l'Avvocatura dello Stato, sarebbero in sintonia con la prevalente dottrina, per la quale la legge di delegazione nasce con i caratteri di mera legge formale sulla produzione, i cui effetti ricadono soltanto all'interno del rapporto tra Parlamento e Governo, e si trasforma in legge sostanziale di produzione allorché venga emanata la legge delegata.
Per quanto attiene al merito, il Presidente del Consiglio dei Ministri osserva, in ordine alla pretesa violazione dell'art. 107 dello statuto, che la determinazione dei « princìpi e criteri direttivi » lascerebbe al Governo un'ampia discrezionalità di scelta sia sul piano normativo che su quello procedimentale, sicché ben potrebbe il Governo avvalersi, nell'esercizio della delega, del parere della « Commissione paritetica ». Del resto, come ha già affermato questa Corte (v. ad es. sent n. 156 del 1987), la mancata previsione di quel parere nella legge di delega non esclude che il delegato sia, comunque, tenuto al rispetto di procedure e di garanzie previste da altre fonti, specie se di rango costituzionale. In secondo luogo, il resistente, oltre a insistere sul rilievo che il « ruolo unico » potrebbe coesistere con il « ruolo locale » (istituito ai soli fini dell'art. 89 dello statuto), osserva che quest'ultimo è di tipo « derivato » e, perciò, modificabile per effetto di una revisione dell'ordinamento e della ripartizione territoriale degli uffici statali, previa richiesta del parere di cui all'art 107 dello statuto, allorché saranno stabilite le piante organiche. Infine, quanto al rispetto della c.d. proporzionale etnica, il resistente, oltre a ribadire che questa si applica anche in mancanza di una espressa previsione legislativa, ricorda che questa Corte ha già affermato che quel principio debba essere applicato con la dovuta « progressività ».
4. Nel corso della pubblica udienza le parti hanno approfondito ulteriormente il punto dell'ammissibilità. Mentre la difesa della Provincia ha affermato che la ricostruzione della legge di delegazione operata dall'Avvocatura generale dello Stato, oltre ad essere contestata dalla più recente dottrina, porterebbe all'assurdo di ritenere che una stessa legge si trasformi, per effetto di accadimenti ad essa esterni (approvazione del decreto delegato), da legge meramente formale a legge materiale, la difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri, invece, ha insistito sulla configurazione della legge di delegazione come atto produttivo di effetti riferibili unicamente alla sfera dell'organizzazione e dei rapporti tra delegante e delegato e, pertanto, ha rinnovato la richiesta di una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse attuale della Provincia ricorrente.
Considerato in diritto
: 1. La Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale nei confronti degli artt. 1 comma 1, 3 e 7 l. 10 ottobre 1989 n. 349, contenente una delega al Governo ad adottare norme volte, fra l'altro, alla riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette. I predetti articoli sono impugnati per violazione degli artt. 52 comma ult., 89, 100 e 107 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (t.u. delle leggi costituzionali sullo statuto del Trentino-Alto Adige), e, in connessione con questi, degli artt. 11 commi 1 e 2 e 15 d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego).
Contro il ricorso della Provincia di Bolzano ha proposto un'eccezione d'inammissibilità il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale, sul presupposto che la legge di delegazione debba esser configurata come un atto preliminare o preparatorio della concreta disciplina legislativa successivamente posta dal decreto delegato e debba essere quindi concepita come un atto regolante esclusivamente i rapporti (« interni ») tra Parlamento e Governo, contesta che la ricorrente possa fondatamente lamentare una lesione concreta ed attuale delle sue competenze costituzionali e possa quindi avere un interesse al giudizio di legittimità costituzionale prima dell'adozione dei decreti delegati.
2. Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di inammissibilità. In base agli artt. 76 e 77 comma 1 Cost., la delegazione al Governo della funzione legislativa può avvenire, per oggetti definiti e per tempo limitato, attraverso una legge ordinaria contenente i « princìpi » e i « criteri direttivi » cui dovrà attenersi lo stesso Governo nell'esercizio della funzione delegata. Tuttavia, mentre nell'ordinamento anteriore alla Costituzione la legge di delegazione, in coerenza con la « flessibilità » della Carta costituzionale allora vigente e con il conseguente ordine delle fonti normative basato sulla legge (ordinaria), costituiva la fonte del potere di legislazione delegata del Governo (per la qual cosa essa era definita dalla dottrina come legge meramente « formale », diretta a regolare esclusivamente i rapporti « interni » fra delegante e delegato), nell'ordinamento costituzionale attuale, invece, in armonia con la « rigidità » della Costituzione e con il conseguente principio che ogni atto normativo con valore di legge può avere la propria fonte soltanto in norme di rango costituzionale, costituisce, più semplicemente, il presupposto che condiziona l'esercizio dei poteri delegati del Governo e ne delimita lo svolgimento della relativa funzione, come riconosciuta e determinata dalla Costituzione stessa.
In conseguenza di ciò la legge di delega, pur se rappresenta una deroga costituzionalmente stabilita al principio per il quale « la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere » (art. 70) e pur se è attribuita alla competenza riservata delle Assemblee parlamentari (art. 72 comma ult.), non contiene, nella sua qualità di atto-fonte, caratteri differenziali tali da comportare un regime d'impugnazione diverso da quello proprio delle altre leggi. Sotto il profilo formale, infatti, la legge delega è il prodotto di un procedimento di legiferazione ordinaria a sé stante e in sé compiuto e, pertanto, non è legata ai decreti legislativi da un vincolo strutturale che possa indurre a collocarla, rispetto a questi ultimi, entro una medesima e unitaria fattispecie procedimentale. Sotto il profilo del contenuto, essa è un vero e proprio atto normativo, nel senso che è un atto diretto a porre, con efficacia
erga omnes,
norme (legislative) costitutive dell'ordinamento giuridico: norme che hanno la particolare struttura e l'efficacia proprie dei « princìpi » e dei « criteri direttivi », ma che, per ciò stesso, non cessano di possedere tutte le valenze tipiche delle norme legislative (come, ad esempio, quella di poter essere utilizzate, a fini interpretativi, da qualsiasi organo o soggetto chiamato a dare applicazione alle leggi). Pertanto, come non può essere contestata l'idoneità delle disposizioni contenute nella legge delega a concorrere a formare, quali norme interposte (v., ad esempio, sentt. nn. 243 del 1976, 158 del 1985, 48 e 128 del 1986), così non può essere negata, in linea di principio, l'impugnabilità
ex se
della legge di delegazione.
Più in particolare, occorre precisare che i « princìpi e criteri direttivi » presentano nella prassi una fenomenologia estremamente variegata, che oscilla da ipotesi in cui la legge delega pone finalità dai confini molto ampi e sostanzialmente lasciate alla determinazione del legislatore delegato a ipotesi in cui la stessa legge fissa « princìpi » a basso livello di astrattezza, finalità specifiche, indirizzi determinati e misure di coordinamento definite o, addirittura, pone princìpi inestricabilmente frammisti a norme di dettaglio disciplinatrici della materia o a norme concretamente attributive di precise competenze. Nelle ipotesi da ultimo menzionate non si può negare che la legge di delegazione possa contenere un principio di disciplina sostanziale della materia o una regolamentazione parziale della stessa ovvero possa stabilire norme attributive di competenza, da cui potrebbe derivare una diretta e immediata incidenza sulle attribuzioni costituzionalmente garantite alle Regioni o alle Province autonome. In altre parole, ai fini della valutazione della ricorrenza dell'interesse ad agire delle Regioni (o delle Province autonome) nei giudizi di costituzionalità in via principale, decisivo è il particolare contenuto normativo dei « princìpi e criteri direttivi » di volta in volta considerati, nel senso che non può escludersi che, in ragione del loro grado di determinatezza e di inequivocità, ricorrano ipotesi normative sufficientemente precise e tali da poter dar luogo ad effettive lesioni delle competenze regionali (o provinciali). In casi del genere, come non si può contestare che le Regioni (o le Province autonome) abbiano interesse a ottenere una pronuncia d'illegittimità costituzionale delle norme di delegazione e a impedire, quindi, che siano adottati decreti legislativi conseguentemente invalidi e ulteriormente lesivi delle proprie competenze, così non si può non sottolineare che sarebbe profondamente irragionevole ritenere che questa Corte non possa eliminare tempestivamente eventuali illegittimità costituzionali, ma debba attendere che i relativi vizi siano riprodotti o, addirittura, ampliati nei successivi decreti delegati.
Pur se questa conclusione non collima con le motivazioni addotte in alcuni lontani precedenti di questa Corte (v. sentt. nn. 3 del 1957, 13 del 1964, 11 del 1972, 91 del 1974), non di meno essa risponde all'orientamento complessivo risultante dall'insieme delle decisioni della stessa Corte, la quale, mentre in alcuni casi, in conseguenza della precisione e univocità dei princìpi e dei criteri in esse contenuti, non ha esitato a giudicare direttamente della legittimità costituzionale delie norme di delegazione (v. sentt. nn. 37 del 1966, 39 del 1971 e 242 del 1989), in altre occasioni, invece, ha ritenuto che non vi fosse nella legge delega una manifestazione di volontà sufficientemente determinata o definitiva e, pertanto, ha dichiarato inammissibili le relative questioni (v. sent. n. 111 del 1972). In altri termini, i limiti di ammissibilità di un ricorso di costituzionalità proposto dalle Regioni (o dalle Province autonome) avverso disposizioni di delegazione legislativa coincidono con i più generali limiti posti a garanzia della « non astrattezza » del giudizio di legittimità costituzionale. Di modo che, ove il ricorso riguardi una certa disposizione di legge ordinaria esistente nell'ordinamento, il cui significato sia sufficientemente determinato e plausibile in ordine alla prospettazione di un puntuale contrasto con parametri costituzionali precisamente indicati, non si dovrebbe dubitare, sotto il profilo considerato, della ricorrenza dei requisiti di ammissibilità del giudizio.
Del resto, in senso contrario non si potrebbe affermare che i princìpi, gli indirizzi, i criteri e le disposizioni di cui consta la legge di delegazione, essendo principalmente diretti a orientare e delimitare l'attività decisionale del legislatore delegato, debbano essere configurati come norme ad efficacia differita, dalle quali, si asserisce, non potrebbero derivare lesioni attuali delle competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni (o alle Province autonome). In realtà, diversamente da quanto accade nei giudizi di legittimità sui provvedimenti amministrativi o nei conflitti di attribuzione aventi per oggetto i medesimi, l'attualità dell'interesse a ricorrere nei giudizi di legittimità costituzionale sulle leggi dev'esser valutata, non già in relazione alla effettiva producibilità di effetti delle singole disposizioni e, tantomeno, alla concreta applicabilità delle stesse nei rapporti della vita, ma, piuttosto, in relazione all'esistenza giuridica delle disposizioni impugnate nell'ordinamento giuridico. Ed è perciò che l'art. 2 comma 1, l. cost. 9 febbraio 1948 n. 1 (Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte), e l'art. 32 comma 2 l. 11 marzo 1953 n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte), fanno decorrere il termine per la promozione dell'azione di legittimità costituzionale « dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge », e non già dal momento in cui le disposizioni in esse contenute diventano concretamente efficaci nei rapporti della vita (v. in tal senso, in relazione alla legge delega, sentt. nn. 75 del 1957, 37 del 1966, 242 del 1989, nonché,
a contrario,
sent. n. 39 del 1971).
3. Sulla base dei princìpi enunciati non si può dubitare dell'ammissibilità del ricorso della Provincia autonoma di Bolzano nei confronti della l. di delega n. 349 del 1989. Tutte le disposizioni impugnate contengono princìpi e criteri direttivi dotati di un grado di determinatezza tale da non poter escludere, a una valutazione
ex ante
operata
in limine litis,
la prefigurabilità di un possibile contrasto con le norme statutarie invocate e con le relative norme di attuazione (v. sent. n. 1012 del 1988).
Non v'è dubbio, infatti, che il principio della proporzionalità etnica (art. 89 dello statuto speciale) potrebbe essere plausibilmente ritenuto violato dalla norma di delegazione che demanda al Governo la riduzione su scala nazionale delle direzioni compartimentali delle dogane da 45 a 15 (art. 3 comma 1, lett. b, n. 1), allo stesso modo in cui potrebbero contrastare con le norme di attuazione esistenti in materia sia le deroghe che il legislatore delegato dovrà disporre ai vincoli di permanenza minima degli impiegati in determinate zone del territorio nazionale (art. 3 comma 1, lett. b, n. 6), sia la previsione di un ruolo unico del personale addetto ai servizi centrali e periferici dei dipartimenti da istituire con i decreti delegati (art. 3 comma 1, lett. f), sia, infine, la previsione che i posti vacanti saranno coperti con procedure rapide « anche concorsi basati sulla valutazione dei titoli professionali e di cultura » (art. 3 comma 1, lett. h).
A fortiori,
poi, è, ipotizzabile un contrasto della legge impugnata con le disposizioni statutarie e di attuazione che esigono la richiesta del parere della c.d. Commissione paritetica nel caso di modificazione delle norme di attuazione e che impongono l'obbligo di sentire il presidente provinciale in occasione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri relative ad atti riguardanti la Provincia di Bolzano.
4. Non fondata, nei sensi di cui in motivazione, è la questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 3 comma 1, lett. b
,
n. 1, nella parte in cui vincola il Governo a istituire « non più di quindici direzioni compartimentali ».
Secondo la ricorrente, la predetta riduzione dei compartimenti doganali a non più di quindici, dai quarantacinque oggi esistenti, comporterebbe l'eliminazione del compartimento di Bolzano, con conseguente lesione dell'art. 89 dello statuto, relativo al principio della proporzionale etnica, nell'attuazione datane dalla tabella n. 5, allegata al d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752. In realtà, questa interpretazione non può essere condivisa, poiché il principio costituzionale della proporzionale etnica, come ha più volte affermato questa Corte (sentt, nn. 571, 768 e 1145 del 1988, 85 del 1990), trova applicazione indipendentemente dal fatto che sia richiamato dalle singole leggi che regolano un certo settore, tanto più se si tratta di leggi che stabiliscono una disciplina generale. La stessa Corte, anzi, in un caso che presenta significative analogie con quello esaminato, ha ammessa l'applicabilità del medesimo principio anche in relazione a leggi di riorganizzazione generale di un certo settore che comportano una ridefinizione sul piano nazionale del numero degli uffici e, quindi, una potenziale alterazione della ripartizione dei posti stabilita nelle tabelle annesse alle citate « norme di attuazione » (v. sent. n. 585 del 1989). In altre parole, in mancanza di una chiara manifestazione di volontà diretta a escludere l'applicazione del principio della proporzionale etnica, non si può interpretare una norma volta a stabilire una disciplina generale come se fosse rivolta a derogare a quel principio. L'applicabilità di quest'ultimo s'impone da sé, mentre le modalità e l'estensione di tale applicazione sono stabilite, finché non sono modificate con il procedimento costituzionalmente richiesto, dalle tabelle allegate alle ricordate « norme di attuazione » e, in particolare, per quanto riguarda gli uffici doganali, dalla tabella n. 5. E, poiché questa prevede tuttora che vi sia un ufficio compartimentale doganale a Bolzano, la norma impugnata, finché la tabella resterà in vigore in tali termini, dovrà essere interpretata e attuata in modo, da escludere che Bolzano resti priva di un ufficio di quel tipo.
Questa interpretazione, proprio perché non è direttamente contraddetta dalla legge delega impugnata, si impone anche al legislatore delegato, dai momento che non è ipotizzabile che quest'ultimo possa validamente derogare a norme di attuazione dello statuto speciale, espressione di una competenza legislativa atipica il cui ambito è precluso alle comuni leggi ordinarie e agli atti a queste equiparati.
5. Non fondata, nei sensi di cui in motivazione, è, inoltre, la questione di legittimità costituzionale sollevata, per contrasto con l'art. 89 comma 5, dello statuto, con gli artt. 11, 14 e 15 d.P.R. n. 752 del 1976 e con la tabella n. 5 allegata allo stesso decreto, nei confronti dell'art. 3 comma 1, lett. b), n. 6, nella parte in cui prevede procedure di trasferimento necessario per la copertura delle nuove piante organiche « anche in deroga ai vincoli di permanenza minima degli impiegati in determinate zone del territorio nazionale ».
Ad avviso della ricorrente, la disposizione impugnata contrasterebbe con una serie di norme statutarie e di attuazione che stabiliscono, a favore dei dipendenti statali nella Provincia di Bolzano, garanzie particolari concernenti la stabilità di sede e i limiti al trasferimento. In realtà le disposizioni impugnate, come ha correttamente affermato l'Avvocatura dello Stato, si riferiscono a ipotesi diverse da quelle disciplinate dalle norme invocate come parametro di questo giudizio e, in particolare, riguardano i casi per i quali vale l'obbligo di prestare servizio per almeno tre anni nella sede di prima immissione (v. art. 12 comma 3 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale). Pertanto, la questione va rigettata in quanto le norme impugnate non si applicano alla Provincia di Bolzano.
6. Non fondata è la questione di legittimità costituzionale sollevata, per contrasto con gli stessi parametri indicati nel paragrafo n. 4, nei confrónti dell'art. 3 comma 1, lett. f), nella parte in cui dispone che « sarà previsto un ruolo unico del personale addetto ai servizi centrali e periferici del dipartimento ».
Secondo la ricorrente, tale disposizione violerebbe il principio della proporzionale etnica (art. 89 dello statuto), come attuato dalla citata tabella n. 5, in quanto quest'ultima risulterebbe illegittimamente derogata dall'istituzione del ruolo unico nazionale e dalla conseguente eliminazione del ruolo locale stabilito dall'anzidetta tabella. In realtà, come ha correttamente sottolineato l'Avvocatura generale dello Stato, le tabelle allegate al d.P.R, n. 752 del 1976 non prevedono un vero e proprio ruolo locale, cioè un particolare inquadramento giuridico-funzionale del personale addetto agli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano, ma, seppure quel termine sia contenuto nel d.P.R, n. 752 del 1976, con esso si vuol indicare, piuttosto, le piante organiche locali, vale a dire la distribuzione dei posti di ruolo negli uffici statali della dogana localizzati a Bolzano. Da ciò risulta con tutta evidenza che l'istituzione di un ruolo unico nazionale non può collidere in alcun modo con i parametri invocati.
7. Parimenti infondata è la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 3 comma 1, lett. h), nella parte in cui dispone che « saranno previste procedure rapide di copertura dei posti vacanti, anche mediante concorsi basati sulla valutazione di titoli professionali e di cultura, salvi i casi di procedure ulteriormente semplificate previste dalle disposizioni generali sul pubblico impiego ».
Ad avviso della ricorrente, tale disposizione contrasterebbe coli l'art. 89 dello statuto, come attuato dagli artt. 12 ss. d.P.R. n. 752 del 1976, i quali, nello stabilire la disciplina delle procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti nella Provincia di Bolzano, non prevederebbero semplificazioni o abbreviazioni delle procedure stesse. Anche in tal caso non può condividersi l'interpretazione che delle « norme di attuazione
»
fornisce la ricorrente, poiché tali norme pongono alcune prescrizioni a salvaguardia della proporzionale etnica e della peculiarità dell'autonomia di Bolzano senza precludere l'applicabilità nella stessa Provincia di procedure concorsuali semplificate o abbreviate. Naturalmente resta fermo, come ha ammesso la stessa Avvocatura dello Stato, che anche a queste ultime procedure si applicano le norme particolari predisposte, a tutela della proporzionale etnica, dagli artt. 12 ss. d.P.R, n. 752 del 1976.
8. Non fondata è, altresì, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 comma 1, 3 (nelle disposizioni indicate nelle censure esaminate nei paragrafi precedenti) e 7, i quali mirerebbero ad arrecare modifiche o deroghe alle norme di attuazione dello statuto precedentemente ricordate senza che sia stata sentita, in occasione della loro
approvazione, la speciale commissione paritetica prevista dall'art. 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Come si è precisato nei paragrafi precedenti, nessuna delle disposizioni impugnate è diretta a modificare le citate norme di attuazione o ad apportarvi implicitamente deroghe. Sicché non può riconoscersi alcun fondamento alla richiesta della ricorrente.
9. Non fondata è, infine, la questione di legittimità costituzionale relativa agli articoli della l. n. 349 del 1989 citati nel numero immediatamente precedente per violazione dell'art. 52 comma ult., dello statuto, il quale dispone che il presidente della Giunta provinciale « interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la Provincia ».
Come questa Corte ha affermato (v. sentt. nn. 544 e 545 del 1989, ma anche sentt. nn. 34 e 166 del 1976, 627 del 1988), la ricordata partecipazione del presidente provinciale alle sedute del Consiglio dei Ministri, anche in occasione della deliberazione di disegni di legge, si rende necessaria soltanto nelle ipotesi in cui l'interesse regionale sul quale viene a incidere la disciplina statale in discussione sia qualificato come un interesse differenziato e dotato di una particolare rilevanza o intensità ». Poiché nel caso si tratta di una legge che mira a una riorganizzazione generale degli uffici doganali su tutto il territorio nazionale, manca evidentemente il presupposto principale (interesse differenziato) per l'applicazione al caso di specie della norma statutaria invocata.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 comma 1, lett. b), n. 1, l. 10 ottobre 1989 n. 349, contenente, fra l'altro, delega al Governo ad adottare norme per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette, nella parte in cui vincola il Governo a istituire « non più di quindici direzioni compartimentali », sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 89 e 100 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (t.u. delle leggi costituzionali sullo statuto del Trentino-Alto Adige), e alle relative norme di attuazione contenute nel d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752, tabella n. 5;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 comma 1, lett. b), n. 6, l. 10 ottobre 1989 n. 349, nella parte in cui prevede procedure di trasferimento necessario per la copertura delle nuove piante organiche « anche in deroga ai vincoli di permanenza minima degli impiegati in determinate zone del territorio nazionale », sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 89 comma 5 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e alle relative norme di attuazione contenute negli artt. 11, 14 e 15 d.P.R, n. 752 del 1976 e nella tabella 5 allegata al suddetto decreto;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 comma 1, lett. f), l. 10 ottobre 1989 n. 349, nella parte in cui dispone che «sarà previsto un ruolo unico del personale addetto ai servizi centrali e periferici del dipartimento », sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 89 e 100 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e alle relative norme di attuazione contenute nel d.P.R. n. 752 del 1976, tabella n. 5;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 comma 1, lett. h), l. 10 ottobre 1989 n. 349, nella parte in cui dispone che « saranno previste procedure rapide di copertura dei posti vacanti, anche mediante concorsi basati sulla valutazione dei titoli professionali e di cultura, salvi i casi di procedure ulteriormente semplificate previste dalle disposizioni generali sul pubblico impiego », sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 89 e 100 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e alle norme di attuazione contenute negli artt. 12 ss. d.P.R, n. 752 del 1976;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 comma 1, 3 comma 1, lett. b) nn. 1 e 6, lett. f) e lett. h) e 7, l. 10 ottobre 1989 n. 349, sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli indicati nel capoverso precedente della l. 10 ottobre 1989 n. 349, sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 52 comma ult., dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
Art. 1
Art. 1/bis
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 3/bis
Art. 4
Art. 4/bis
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
55) Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
98) Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162
99) Legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1
Art. 1 (Modifica all'articolo 27 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al , in materia di sessioni del Consiglio regionale)
Art.
2
(Modifica all'articolo 49 del , in materia di norme applicabili ai Consigli provinciali
)
Art. 3
(
Modifiche all'articolo 50 del , in materia di composizione della Giunta provinciale di Bolzano
)
Art. 4 (Modifiche all'articolo 62 del , in materia di composizione degli organi di vertice degli enti pubblici di rilevanza provinciale e degli enti locali intermedi)
Art. 5
(
Modifiche all'articolo 84 del , in materia di procedura per l'esame dei capitoli di bilancio e per la loro votazione per gruppi linguistici
)
Art. 6
(
Modifiche all'articolo 89 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, in materia di trasferimento fuori
provincia del personale di lingua ladina e di
ripartizione proporzionale dei posti nei ruoli
speciali della magistratura in provincia di
Bolzano
)
Art. 7 (Modifica all'articolo 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, in materia di integrazione delle
Sezioni del Consiglio di Stato investite dei
ricorsi avverso le decisioni dell'autonoma
sezione di Bolzano del tribunale regionale di
giustizia amministrativa)
Art. 8
(
Modifica all'articolo 102 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, in materia di tutela delle minoranze
linguistiche
)
Art. 9
(
Modifiche all'articolo 107 del , in materia di composizione della commissione paritetica per il parere al Governo sugli schemi di decreto recanti norme di attuazione dello statuto
)
Art. 10
(
Disposizioni finanziarie
)
Art. 11
(
Entrata in vigore
)
100) Legge 27 dicembre 2017, n. 205
101) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 236
102) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 237
103) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 9
104) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 10
105) Decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 18
106) Legge 19 dicembre 2019, n. 157
107) Legge 27 dicembre 2019, n. 160
108) Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1
109) Legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1
110) Decreto legislativo 4 ottobre 2021, n. 150
111) Decreto legislativo 18 ottobre 2021, n. 176
112) Legge 30 dicembre 2021, n. 234
113) Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1
114) Legge 27 aprile 2022, n. 34
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
A Partecipazioni provinciali
a) LEGGE PROVINCIALE 5 luglio 1963, n. 7
b) LEGGE PROVINCIALE 14 settembre 1973, n. 50
c) LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 36
d) Legge provinciale 28 novembre 1979, n. 17
e) Legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33
f) LEGGE PROVINCIALE 25 marzo 1983, n. 9
g) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1984, n. 9
h) LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 1986, n. 17
Art. 1
Art. 2
i) LEGGE PROVINCIALE 16 aprile 1987, n. 9
j) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1991, n. 2
k) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1992, n. 34
Art. 1-5.
Art. 6 (Partecipazione alla società "Airport Bolzano- Bozen S.p.A.")
Art. 7-8.
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16 (Modifica della : compensi ai componenti di commissioni, comitati, ecc.)
Art. 17-18.
Art. 19
Art. 20
Art. 21 (Clausola d'urgenza)
l) Legge provinciale 12 dicembre 1997, n. 17
m) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1998, n. 1 —
n) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 8
o) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 9
p) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
q) Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
r) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
s) LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2003, n. 12
t) Legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1
u) LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 2004, n. 1
u) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
v) Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
v) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
w) Legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13
x) LEGGE PROVINCIALE 20 luglio 2006, n. 7 —
y) LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2006, n. 15
B Tributi provinciali
C Finanze locali
D Bilancio provinciale
b) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
c) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
d) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
e) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
f) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 5
Art. 1 (Variazioni alle previsioni di entrata)
Art. 2 (Variazioni alle previsioni di spesa)
Art. 3 (Variazioni al bilancio pluriennale 2007-2009)
Art. 4 (Entrata in vigore)
Allegati A, B e C
g) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
h) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
i) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
j) Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
k) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
l) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
m) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
n) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 11
o) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
p) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
q) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
r) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
s) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
t) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
u) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
v) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
v) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
x) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
y) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
z) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
a') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
b') Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
c') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
d') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
e') Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2015, n. 13
f') Legge provinciale 24 settembre 2015, n. 10
g') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11
h') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 12
i') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18
j') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19
k') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20
l') Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2
m') Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6
n') Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13
o') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 16
p') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 17
q') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 18
r') Legge provinciale 13 ottobre 2016, n. 20
s') Legge provinciale 2 dicembre 2016, n. 23
t') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27
Art. 1 (Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998,
n. 13, “Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata”)
Art. 2 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997,
n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
Art. 3 (Interpretazione autentica della legge
provinciale 23 ottobre 2014, n. 10, “Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura”)
Art. 4 (Modifica della legge provinciale 16 marzo 2012,
n. 7, “Liberalizzazione dell’attività commerciale”)
Art. 5 (Modifica della legge provinciale 1° luglio 1993,
n. 11, “Disciplina del volontariato e della promozione sociale”)
Art. 6 (Modifica della legge provinciale
17 maggio 2013, n. 8, “Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige”)
Art. 7 (Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997,
n. 4, “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia”)
Art. 8 (Determinazione della dotazione organica
complessiva della Provincia)
Art. 9 (Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000,
n. 12, “Autonomia delle scuole”)
Art. 10
Art. 11 (Modifica della , “Interventi di politica attiva del lavoro”)
Art. 12 (Modifica della , “Servizi pubblici locali”)
Art. 13 (Estinzione dei fondi regionali per l'erogazione
di mutui agli enti locali)
Art. 14 (Modifiche della legge provinciale 19 marzo 1991,
n. 5, ”Promozione dell'attività di cooperazione e della cultura di pace e di solidarietà”)
Art. 15 (Modifica della legge provinciale 10 dicembre 1992,
n. 44, ”Interventi della Provincia autonoma di Bolzano in favore della ricerca e dello sviluppo nel settore industriale”)
Art. 16 (Modifica della legge provinciale
16 luglio 2008, n. 5, “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”)
Art. 17 (Modifica della , „Istituzione di una Convenzione per la riforma dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige”)
Art. 18 (Disposizione finanziaria)
Art. 19 (Entrata in vigore)
u') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28
v') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29
w') Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 7
x') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 10
y') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 11
z') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 12
a'') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 13
b'') Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 16
c'') Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 20
d'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 22
e'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23
f'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24
g'') Legge provinciale 15 marzo 2018, n. 3
h'') Legge provinciale 15 maggio 2018, n. 7
i'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 14
j'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 15
k'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 16
l'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 17
m'') Legge provinciale 18 settembre 2018, n. 19
n'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 20
o'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 21
p'') Legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2
q'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 4
r'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 5
s'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 6
t'') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 9
u'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15
v'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16
w'') Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1
x'') Legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3
y'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 6
z'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 7
a''') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 8
Art. 1 (Modifiche della (legge di stabilità 2020))
Art. 2 (Stato di previsione dell’entrata)
Art. 3 (Stato di previsione della spesa)
Art. 4 (Aggiornamento degli allegati
al bilancio di previsione della Provincia
autonoma di Bolzano 2020 – 2022
)
Art. 5
(
Allegati all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 – 2022
)
Art. 6 (Equilibri generali di bilancio)
Art. 7 (Ristrutturazione dell’indebitamento)
Art.
8
(
Entrata in vigore
)
Allegato A1
Allegato B1
Allegato C1
Allegato E1
Assestamento del Bilancio di Previsione 2020-2022
b''') Legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9
c''') Legge provinciale 13 ottobre 2020, n. 12
d''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17
e''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16
f''') Legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1
g''') Legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3
h''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 6
i''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 7
j''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8
k''') Legge provinciale 19 agosto 2021, n. 9
l''') Legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 11
m''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15
n''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16
o''') Legge provinciale 10 gennaio 2022, n. 1
p''') Legge provinciale 14 marzo 2022, n. 2
q''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 7
r''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 8
s''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 9
t''') Legge provinciale 18 ottobre 2022, n. 13
E - Debito fuori bilancio
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
A Assistenza agli anziani
B Servizio consultoriale per le famiglie
C Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
D Famiglia, donne e gioventù
E Provvidenze per le persone disabili
F Interventi in materia di dipendenze
G Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
H Assistenza economica di base
a) LEGGE PROVINCIALE 26 ottobre 1973, n. 69 —
b) LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1974, n. 36 —
c) LEGGE PROVINCIALE 16 gennaio 1976, n. 4 —
d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 maggio 1979, n. 25
e) LEGGE PROVINCIALE 23 luglio 1982, n. 26 —
f) Decreto del Presidente della Provincia 18 marzo 2014, n. 5
g) Legge provinciale 13 marzo 2018, n. 2
I Cooperazione allo sviluppo
J Servizi sociali
K Previdenza integrativa
L Volontariato
M Emigrati
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
A Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (RAS)
B Provvidenze per attività culturali
a) Legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41
b) LEGGE PROVINCIALE 13 marzo 1987, n. 5
c) Legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18
d) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1990, n. 17
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° aprile 1992, n. 15
Disposizioni generali
Norme relative alle biblioteche interscolastiche, biblioteche di grandi scuole e alle scuole consorziate per la conduzione del servizio di biblioteca
Norme relative ai direttori di biblioteca e al personale amministrativo delle biblioteche scolastiche
Norma finale
f) LEGGE PROVINCIALE 20 aprile 1993, n. 9
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 marzo 1996, n. 13
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 aprile 2004, n. 14
i) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2
j) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2012, n. 38
k) Legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9
C Tutela dei beni culturali
D Istituzioni culturali
E Archivio provinciale
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10
a) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1994, n. 8
b) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2012, n. 33
c) Decreto del Presidente della Provincia 8 ottobre 2012, n. 37
d) Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2014, n. 17
e) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9
f) Decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2017, n. 22
g) Decreto del Presidente della Provincia 24 agosto 2017, n. 31
h) Decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2018, n. 12
i) Decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2018, n. 26
j) Decreto del Presidente della Provincia 22 novembre 2018, n. 29
k) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2019, n. 1
l) Decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2019, n. 3
m) Decreto del Presidente della Provincia 7 febbraio 2019, n. 4
Art. 1 (Oggetto)
Art. 2 (Denominazione dei dipartimenti)
Art. 3 (Segreteria generale della Provincia)
Art. 4 (Direzione generale della Provincia)
Art. 5 (Dipartimento Europa, Sport, Innovazione e Ricerca)
Art. 6 (Dipartimento Cultura italiana, Ambiente e Energia)
Art. 7 (Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Beni culturali)
Art. 8 (Dipartimento Cultura tedesca, Diritto allo Studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro, Integrazione)
Art. 9 (Dipartimento Famiglia, Anziani, Sociale e Edilizia abitativa)
Art. 10 (Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative)
Art. 11 (Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio)
Art. 12 (Adeguamenti)
Art. 13 (Entrata in vigore)
n) Decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 2019, n. 15
o) Decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2019, n. 21
p) Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2019, n. 26
q) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2019, n. 38
r) Decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2020, n. 7
s) Decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 10
t) Decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2020, n. 14
u) Decreto del Presidente della Provincia 15 dicembre 2020, n. 47
v) Decreto del Presidente della Provincia 3 agosto 2021, n. 22
w) Decreto del Presidente della Provincia 14 febbraio 2022, n. 5
x) Decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2022, n. 17
y) Legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
Legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6
a) LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 1967, n. 15
b) LEGGE PROVINCIALE 10 gennaio 1973, n. 3
c) LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
d) Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
e) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 34 —
f) LEGGE PROVINCIALE 21 maggio 1981, n. 11 —
g) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1988, n. 54 —
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 dicembre 1988, n. 37 —
i) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 1991, n. 27
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 giugno 1992, n. 23 —
k) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36
l) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1994, n. 9
m) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1995, n. 31
n) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 1995, n. 57
o) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 ottobre 1996, n. 4817
p) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1999, n. 34
q) Decreto del Presidente della Provincia 23 marzo 2001, n. 11
r) Legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16
s) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6
t) Decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3
v) Legge provinciale 9 febbraio 2018, n. 1
w) Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2018, n. 27
E Contratti collettivi
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
d) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
e) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
f) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
g) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
h) Contratto di comparto
i) Contratto collettivo 28 agosto 2001 —
j) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
j) Contratto collettivo 25 marzo 2002
k) Contratto di comparto 4 luglio 2002
k) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
l) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
l) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
m) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
m) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
n) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
n) Contratto collettivo 13 marzo 2003
o) Testo unico del 23 aprile 2003
o) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
p) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
p) Contratto collettivo 16 maggio 2003
q) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
r) Contratto di comparto 5 novembre 2003
r) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
s) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
s) Contratto collettivo 13 luglio 2004
t) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
t) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
u) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
u) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
v) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
v) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
Art. 1 (Ambito di applicazione ed oggetto)
Art. 2 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e della previdenza complementare)
Art. 3 (Calcolo del TFR)
Art. 4 (Effetti sulla retribuzione del passaggio a TFR)
Art. 5 (Adesione ai fondi di previdenza complementare)
Art. 6 (Ammontare delle contribuzioni ai fondi di previdenza complementare)
Art. 7 (Destinazione quote TFR ai fondi)
w) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
w) Contratto collettivo 4 agosto 2005
x) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
x) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
z) Contratto collettivo 8 marzo 2006
z) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
a') Contratto collettivo 21 giugno 2006
b') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
b') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') Contratto collettivo 6 ottobre 2006
d') Contratto collettivo 5 luglio 2007
d') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
e') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
e') Contratto collettivo 8 agosto 2007
f') Contratto collettivo 8 agosto 2007
g') Contratto collettivo 8 agosto 2007
h') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
h') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
i') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
i') Contratto collettivo 23 novembre 2007
j') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
j') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
k') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
k') Contratto collettivo 22 aprile 2008
l') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
m') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
m') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
n') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
n') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
o') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
p') Contratto di comparto 11 novembre 2009
q') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
q') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
r') Contratto collettivo 24 novembre 2009
s') Accordo24 novembre 2009
t') Contratto collettivo 13 giugno 2013, n. 01
t') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
u') Contratto di comparto 27 giugno 2013
v') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
w') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
w') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
x') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
y') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
z') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
a'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
b'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
b'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
c'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
d'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
d'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
e'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
f'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
g'') Contratto collettivo 13 dicembre 2016, n. 001
g'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
h'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
h'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
i'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
Disposizioni generali
Art. 1 (Ambito di applicazione ed oggetto)
Art. 2 (Durata e decorrenza del contratto collettivo di comparto)
Riordinamento dei profili professionali, dei ranghi di carriera e delle qualifiche funzionali
Organizzazione dell’orario di lavoro
Trattamento economico accessorio
Profili professionali, mansioni, requisiti di accesso e ranghi di carriera
Profili professionali e ranghi - Tabella di corrispondenza
j'') Contratto collettivo 5 febbraio 2018
k'') Contratto di comparto 20 febbraio 2018, n. 0
l'') Contratto collettivo intercompartimentale 19 giugno 2018, n. 0
l'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
n'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
n'') Contratto di comparto 27 settembre 2018, n. 00
o'') Contratto di comparto 16 gennaio 2019, n. 0
p'') Contratto di comparto 27 maggio 2019, n. 00
Disposizioni generali
Profilo professionale “educatore / educatrice sociale della scuola”
Ulteriori disposizioni per il profilo professionale e disciplina transitoria
q'') Contratto di comparto 11 giugno 2019, n. 0
r'') Contratto collettivo intercompartimentale 4 dicembre 2019, n. 0
s'') Contratto di comparto 9 gennaio 2020
Art. 1
(
Modifiche concernenti il lavoro a tempo parziale
)
Art. 2
(
Modifiche concernenti l’attestato di bilinguismo
)
Art. 3
(
Modifiche concernenti i trasferimenti
)
Art. 4
(
Integrazioni concernenti l’orario di lavoro
)
Art. 5
(
Abrogazione di disposizioni
)
t'') Contratto collettivo 23 gennaio 2020, n. 23
u'') Contratto di comparto 24 gennaio 2020
v'') Contratto collettivo 7 maggio 2020
w'') Contratto di comparto 16 giugno 2020
w'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
x'') Contratto collettivo 27 agosto 2020
y'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 agosto 2020
z'') Contratto collettivo intercompartimentale 3 dicembre 2020
a''') Contratto collettivo intercompartimentale 10 dicembre 2020
b''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
c''') Contratto collettivo 8 marzo 2021
d''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
e''') Contratto collettivo 15 ottobre 2021
f''') Contratto collettivo 3 dicembre 2021
g''') Contratto di comparto 21 dicembre 2021
h''') Contratto collettivo 7 aprile 2022
F Dotazioni organiche e ruoli
a) LEGGE PROVINCIALE 31 luglio 1970, n. 17 —
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 ottobre 1970, n. 37
c) LEGGE PROVINCIALE 7 settembre 1973, n. 33
d) LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1977, n. 37
e) Legge provinciale 18 ottobre 1988, n. 40
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
f) LEGGE PROVINCIALE 15 aprile 1991, n. 11
g) Legge provinciale 16 gennaio 1992, n. 5
h) Legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1
i) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 gennaio 1996, n. 195
i) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10 —
j) LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 2005, n. 5
j) Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
k) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2005, n. 13 —
l) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
m) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2005, n. 13
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
a) LEGGE PROVINCIALE 21 febbraio 1972, n. 4 —
b) LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1978, n. 14
c) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1979, n. 15
Art. 1-2.
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8-12.
Art. 13
Art. 14-31.
Art. 32
TABELLA A)
d) LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 1983, n. 50
e) LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1986, n. 9 —
f) LEGGE PROVINCIALE 25 gennaio 1988, n. 5
g) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
i) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
A Finanziamento di opere pubbliche
B Espropriazioni per causa pubblica utilità
C Disposizioni procedurali
a) Legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25
c) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41
d) Decreto del Presidente della Provincia 6 maggio 2002, n. 14
e) Decreto del Presidente della Provincia25 marzo 2004, n. 11
f) Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12
g) Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009 , n. 48
h) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 3
i) Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16
j) Legge provinciale 27 gennaio 2017, n. 1
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 luglio 2001, n. 41
k) Legge provinciale 9 luglio 2019, n. 3
l) Legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
A
B
C
D
E
F
G
H
I
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 luglio 1993, n. 26
a) LEGGE PROVINCIALE 22 maggio 1978, n. 23
Art. 1-15.
Art. 16-19.
Art. 20
Art. 21
Art. 22
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
A Provvidenze per l' ecomonia in generale
B Difesa dei consumatori
C Disposizioni varie
a) Legge provinciale 9 ottobre 2007, n. 8
b) Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 11 —
c) Decreto del Presidente della Provincia 28 ottobre 2010 , n. 41
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Attività di solarium)
d) Legge provinciale 19 luglio 2011 , n. 6
e) Legge provinciale 19 luglio 2011 , n. 8
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
A
a) Legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27
b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13
c) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 14
d) Legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5
B
C
D
E
F
G
H
I
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
a) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
b) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
c) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
e) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
f) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
g) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
h) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
i) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
Art. 1 (Modifica del Capo I della legge provinciale
11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
Art. 2 (Modifica del Capo II della legge provinciale
11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
Art. 3 (Modifica del Capo III della legge provinciale
11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
Art. 4 (Modifica del Capo IV della legge provinciale
11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
Art. 5 (Modifica del Capo V della legge provinciale
11 agosto 1997, n. 13,“Legge urbanistica provinciale”)
Art. 6 (Modifica del Capo VI della legge provinciale
11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
Art. 7 (Modifica del Capo VII della legge provinciale
11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
Art. 8 (Modifica del Capo VIII della legge provinciale
11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
Art. 9 (Modifica del Capo IX della legge provinciale
11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
Art. 10 (Modifica del Capo X della legge provinciale
11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
Art. 11 (Modifica della legge provinciale
25 luglio 1970, n. 16, “Tutela del paesaggio”)
Art. 12 (Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996,
n. 21, “Ordinamento forestale”)
Art. 13 (Modifica della , “Legge di riforma dell’edilizia abitativa”)
Art. 14 (Modifica della , “Norme in materia di bonifica”)
Art. 15 (Modifica della legge provinciale 11 maggio 1995,
n. 12, “Disciplina dell’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie”)
Art. 16 (Modifica della legge provinciale 15 aprile 1991,
n. 10, “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”
Art. 17 (Modifica della legge provinciale
7 gennaio 1959, n. 2, “Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie, comunità agrarie, ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni”)
Art. 18 (Modifica della legge provinciale
22 gennaio 2001, n. 1, “Contrassegnazione di alimenti con caratteristiche "non OGM"”)
Art. 19 (Modifica della legge provinciale 15 maggio 2000,
n. 9, recante “Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo”)
Art. 20 (Modifica della legge provinciale
17 febbraio 2000, n. 7, “Nuovo ordinamento del commercio”)
Art. 21 (Modifica della legge provinciale
16 marzo 2012, n. 7, “Liberalizzazione dell'attività commerciale”)
Art. 22 (Modifica della , “Disposizioni in materia d’inquinamento acustico”)
Art. 23 (Norme transitorie)
Art. 24 (Abrogazione di norme)
[
Art. 25 (Disposizione finanziaria)
Art. 25/bis (Disposizione finanziaria)
Art. 26 (Entrata in vigore)
k) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
l) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
m) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
Misure urgenti
Semplificazioni
Abrogazioni e disposizione finanziaria
Art. 14 (Abrogazioni)
Art. 15 (Disposizione finanziaria)
Art. 16 (Entrata in vigore)
n) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
o) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
p) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
q) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
r) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
s) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
t) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
u) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
v) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
w) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
x) Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 21
y) Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10
z) Legge provinciale 24 settembre 2019, n. 8
a') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10
b') Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 13
c') Legge provinciale 27 marzo 2020, n. 2
d') Legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5
e') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 14
f') Legge provinciale 16 agosto 2022, n. 10
Delibere della Giunta provinciale
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Delibera 14 gennaio 2020, n. 8
Delibera 28 gennaio 2020, n. 49
Delibera 4 febbraio 2020, n. 71
Delibera 11 febbraio 2020, n. 96
Delibera 11 febbraio 2020, n. 105
Delibera 18 febbraio 2020, n. 118
Delibera 21 febbraio 2020, n. 130
Delibera 3 marzo 2020, n. 139
Delibera 3 marzo 2020, n. 141
Delibera 10 marzo 2020, n. 159
Delibera 10 marzo 2020, n. 160
Delibera 10 marzo 2020, n. 170
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Delibera 17 marzo 2020, n. 187
Delibera 17 marzo 2020, n. 198
Delibera 31 marzo 2020, n. 223
Delibera 7 aprile 2020, n. 236
Delibera 7 aprile 2020, n. 239
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Delibera 7 aprile 2020, n. 244
Delibera 7 aprile 2020, n. 246
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Delibera 3 novembre 2020, n. 855
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Delibera 3 febbraio 2015, n. 128
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Allegato
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Corte costituzionale - Sentenza N. 186 del 04.06.2003
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Corte costituzionale - Sentenza N. 228 del 04.07.2003
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Corte costituzionale - Sentenza N. 224 del 04.05.1990
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 5 del 08.01.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 6 del 08.01.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 7 del 08.01.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 18 del 15.01.2007
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 24 vom 16.01.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 32 del 19.01.2007
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 50 vom 08.02.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 51 del 08.02.2007
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 66 vom 21.02.2007
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 67 vom 21.02.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 69 del 23.02.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 71 del 27.02.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 75 del 28.02.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 95 del 13.03.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 102 del 13.03.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 103 del 14.03.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 115 del 28.03.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 116 del 28.03.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 117 del 29.03.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 29.03.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 119 del 30.03.2007
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 122 vom 03.04.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 256 del 07.04.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 138 del 11.04.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 143 del 17.04.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 156 del 02.05.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 168 del 08.05.2007
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 139 vom 09.05.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 181 del 22.05.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 186 del 22.05.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 187 del 22.05.2007
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 210 del 03.08.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 213 vom 27.08.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 225 del 30.08.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 226 del 30.08.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 229 vom 30.08.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 236 del 17.09.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 241 del 18.09.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 242 del 18.09.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 254 vom 30.09.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 257 del 30.09.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 04.10.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 270 vom 09.10.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 274 del 22.10.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 279 del 23.10.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 309 del 04.11.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 311 del 05.11.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 341 del 20.11.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 343 del 21.11.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 360 del 17.12.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 362 del 18.12.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 370 vom 20.12.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 379 del 30.12.1996
1989
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