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Delibera della Giunta provinciale
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Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
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In vigore al: 26/10/2022
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Sentenze della Corte costituzionale
1990
Corte costituzionale - Sentenza N. 343 del 20.07.1990
Corte costituzionale - Sentenza N. 343 del 20.07.1990
Reclutamento del personale della scuola
Attendere, processo in corso!
Sentenza (11 luglio) 20 luglio 1990 n. 343; Pres. Saja - Red. Baldassarre
Ritenuto in fatto:
1. Con il ricorso indicato in epigrafe, la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato numerose questioni di legittimità costituzionale nei confronti del d. l. 6 novembre 1989 n. 357 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola), conv., con modif., nella l. 27 dicembre 1989 n. 417.
Una prima questione concerne l'art. 1 d.l. impugnato, il quale, nel disporre nel comma 1 che «i ruoli nazionali del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformati in ruoli provinciali » e nel disciplinare nei commi successivi i criteri di inquadramento del personale nei nuovi ruoli provinciali, violerebbe l'art. 8, nn. 4, 26 e 27, l'art. 9 n. 2, nonché gli artt. 16 comma 1, 19, 87, 89, 100, 102 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in connessione con l'art. 16 d.P.R. 10 febbraio 1983 n. 89, e le relative tabelle approvate con d.P.R. 26 ottobre 1987 n. 510. Il motivo della censura risiede nel fatto che l'impugnato art. 1 non differenzierebbe in alcun modo i ruoli del personale insegnante nella Provincia di Bolzano rispetto a quelli delle altre Province, ponendosi perciò in contrasto con le citate norme di attuazione dello statuto, le quali prevedono che « per il personale direttivo e docente delle scuole secondarie in lingua tedesca e delle scuole secondarie delle località ladine della Provincia di Bolzano sono previsti
appositi ruoli
», indicati poi nelle « tabelle organiche » approvate con il d. del 1987 prima citato.
Una seconda questione di legittimità costituzionale concerne gli artt. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 23, 25 e 28 d. l. n. 357 del 1989, i quali disciplinano analiticamente, anche per la Provincia di Bolzano, tutti gli aspetti del reclutamento del personale scolastico. Secondo la ricorrente, tali articoli porrebbero una disciplina incompatibile con le norme costituzionali che garantiscono l'autonomia della Provincia stessa, in quanto regolerebbero compiutamente profili disciplinati dalle norme di attuazione contenute nel d.P.R. n. 89 del 1983 e nel d.P.R, n. 752 del 1976.
Un'ulteriore questione di legittimità costituzionale riguarda gli artt. 4, 8, 13 e 15 d. l. n. 357 del 1989, i quali disciplinano il reclutamento del personale dei conservatori di musica, le supplenze e i criteri per la formazione della graduatoria degli aspiranti, nonché l'amministrazione del personale dei conservatori. A giudizio della ricorrente, poiché queste norme si applicano al Conservatorio « C. Monteverdi » di Bolzano ed alla scuola media ad esso annessa, esse sarebbero illegittime in quanto porrebbero una disciplina incompatibile con quella prevista dagli artt. 8, nn. 4, 26 e 27, 9, n. 2, 16 comma 1, 19, 87, 89, 100, 102 e 107 statuto T.-A.A., dagli artt. 1, 2, 10, 22, 23 e 24 d.P.R n. 89 del 1983 e dal d.P.R, n. 510 del 1987.
Una quarta questione di legittimità costituzionale concerne l'art. 2 comma 25 d. l. n. 357 del 1989, il quale dispone che le norme dell'art. 2, concernente l'accesso ai ruoli del personale docente delle varie scuole, si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali. Secondo la ricorrente, poiché, come riconosciuto anche da questa Corte sent. n. 797 del 1988, l'ordinamento dei convitti nazionali rientra nella competenza legislativa esclusiva della Provincia autonoma, la disposizione impugnata sarebbe illegittima per contrasto con gli artt. 8 nn. 4 e 27, 9 n. 2, 16 comma 1 dello statuto, 1 e 2 d.P.R, n. 687 del 1973 e 1 e 2 d.P.R, n. 691 del 1973. Né si potrebbe dire, ad avviso della ricorrente, che le disposizioni dell'art. 2, in considerazione del loro contenuto estremamente analitico e dettagliato, potrebbero essere riconosciute come esercizio legittimo della funzione di indirizzo e coordinamento. Infine, non potrebbe tacersi che anche per il personale insegnante dei convitti nazionali valgono le disposizioni poste dalle norme di attuazione di cui al d.P.R, n. 89 del 1983.
Un'altra questione di legittimità costituzionale riguarda gli artt. 5 e 20 d. l. n. 357 del 1989, i quali, stabilendo una analitica disciplina per gli ispettori tecnici e prevedendo in particolare l'istituzione di un ruolo unico, contrasterebbero con l'art. 8 nn. 4, 26 e 27, l'art. 9 n. 2 e gli artt. 16 comma 1, 19, 87, 89, 100, 102 e 107 dello statuto, nonché con l'art. 15 d.P.R, n. 89 del 1983, che prevede una speciale disciplina della funzione ispettiva affidandola a sette
(retius
otto) ispettori periferici scelti mediante apposite procedure
Un'ulteriore questione di legittimità costituzionale ha ad oggetto l'art. 22 d.l. impugnato, il quale, prevedendo un piano di intervento del Ministro della pubblica istruzione al fine di provvedere al ridimensionamento e alla soppressione delle unità scolastiche esistenti, contrasterebbe con i medesimi princìpi statutari più volte citati e, in particolare, con l'art. 4 d.P.R. n. 89 del 1983, che attribuisce i provvedimenti di soppressione o di aggregazione delle scuole alla competenza della Provincia, da esercitare d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione.
Le ultime due questioni poste dalla Provincia autonoma di Bolzano concernono l'intero testo del decreto legge impugnato, Con la prima, la Provincia lamenta la violazione dell'art. 52 comma 4, dello statuto, in quanto il presidente della Giunta provinciale non sarebbe stato invitato a partecipare alla seduta del Consiglio dei Ministri che ha deliberato il decreto-legge impugnato, pur se la disciplina posta da quest'ultimo interessava specificamente la Provincia di Bolzano. Con la seconda, la ricorrente deduce la violazione dei princìpi statutari più volte citati anche in relazione all'art. 77 Cost. Infatti, il d.l. impugnato (che segue due precedenti decreti non convertiti) sarebbe stato adottato al di fuori delle condizioni che legittimano il ricorso alla decretazione d'urgenza e, comunque, sarebbe privo dei requisiti indicati dall'art. 15 comma 3 l. 23 agosto 1988 n. 400.
2. Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale
,
premettendo che il d.l. impugnato introduce, accanto al tradizionale canale di reclutamento del personale della scuola costituito dal concorso per titoli ed esami, un canale di reclutamento più flessibile, per il quale là selezione avviene sulla base dei soli titoli, contesta la fondatezza delle singole questioni prospettate dalla Provincia di Bolzano.
Quanto alle questioni che si fondano sull'asserita incompatibilità del sistema introdotto dal d.l. impugnato con quello previsto dalle norme di attuazione dello statuto, l'Avvocatura osserva, innanzitutto, che la disciplina impugnata ha natura generale e che le norme generali non sono idonee a prevalere su previgenti norme speciali. In secondo luogo, rileva che la normativa posta a tutela delle minoranze linguistiche è destinata ad operare, secondo la giurisprudenza di questa Corte, pur in mancanza di espliciti richiami da parte della normativa successiva.
In ogni caso, osserva l'Avvocatura, la materia disciplinata dalle norme impugnate rientra sicuramente tra quelle riservate alla legislazione statale, come anche risulta dai precedenti normativi (d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417; 1. 9 agosto 1978 n. 463 e l. 20 maggio 1982 n. 270). Anzi, l'art. 15 d.l. impugnato, col prevedere che « continuano ad applicarsi » le disposizioni degli artt. 47 e 48 d.P.R, n. 417 del 1974 - i quali dettano norme per il reclutamento del personale insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento tedesca e delle scuole delle località ladine - confermerebbe il riparto di competenze fissato dal d.P.R, n. 89 del 1983. Del resto, prosegue l'Avvocatura, occorrerebbe sottolineare che il personale direttivo e docente delle scuole della Provincia di Bolzano è pur sempre personale statale, per il quale debbono valere le norme fondamentali che per lo stato giuridico e per il reclutamento valgono per tutto il personale scolastico statale.
Riguardo alla lamentata provincializzazione dei ruoli delle scuole superiori, l'Avvocatura rileva, innanzitutto, che il d.l. impugnato ha introdotto una razionalizzazione del sistema normativo, dal momento che i ruoli degli altri ordini e gradi di scuola, ivi compresi quelli della scuola media, sono provinciali. Inoltre, prosegue l'Avvocatura, dall'applicazione della norma impugnata - che attiene alla definizione del livello territoriale di gestione dei ruoli - non può derivare alcuna incidenza sulla determinazione delle dotazioni organiche e sui meccanismi successivi per la loro formazione.
In relazione alle censure concernenti i ruoli ispettivi, l'Avvocatura osserva che la disposizione impugnata non impedirebbe di applicare le norme specificamente poste per la Provincia di Bolzano, in quanto prevede la riserva, nell'ambito del nuovo ruolo, di un contingente di sette
(rectius:
otto) ispettori per la Provincia stessa, da scegliersi secondo le vigenti procedure.
Sempre ad avviso dell'Avvocatura, resterebbe impregiudicata anche la competenza della Provincia di Bolzano ad adottare, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, i provvedimenti di soppressione e di aggregazione delle scuole operanti nel proprio territorio. L'art. 22 del decreto impugnato, infatti, si limiterebbe soltanto a definire più compiutamente le metodologie programmatorie da seguire nella razionalizzazione degli insediamenti scolastici. Queste stesse considerazioni dovrebbero valere, ancora, secondo l'Avvocatura, per escludere sia la dedotta violazione dell'art. 107 dello statuto (procedure per la modificazione delle norme di attuazione dello statuto), sia la pretesa illegittimità dell'intero d.l. per la mancata partecipazione del presidente della Giunta provinciale alle sedute del Consiglio dei Ministri che lo ha deliberato.
L'Avvocatura contesta, infine, la fondatezza della censura basata sull'art. 77 Cost., dal momento che, quando il decreto è stato deliberato, sarebbero state certamente sussistenti le condizioni che legittimavano il ricorso alla decretazione d'urgenza. I criteri previsti dall'ari. 15 comma 3 l. n. 400 del 1988, del resto, atterrebbero esclusivamente alla tecnica legislativa e non rileverebbero, pertanto, sul piano del riparto delle competenze tra Stato e Province autonome.
3. La Provincia di Bolzano ha presentato una memoria; nella quale sottolinea, innanzitutto, che l'art. 15 del decreto impugnato, laddove prevede che.« le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche al reclutamento del personale insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento tedesca e delle scuole delle località ladine della Provincia di Bolzano », dimostrerebbe che, nelle intenzioni del legislatore, la disciplina del decreto-legge impugnato dovrebbe essere integralmente applicabile anche nel territorio della Provincia stessa. Ne risulterebbe violato, così, l'art. 107 dello statuto, in quanto le disposizioni impugnate sarebbero dirette a modificare norme di attuazione con una procedura diversa da quella statutariamente prevista. Inoltre, l'ultimo comma dell'art. 15, nel far salva l'applicabilità degli artt. 45, 46, 47, 48 e 51 d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, salvaguarderebbe solo le competenze degli intendenti scolastici (ai quali spetta, in base all'art. 19 commi 5 e 6, dello statuto, l'amministrazione delle scuole di lingua tedesca e di quelle delle località ladine), ma non anche le competenze del sovrintendente scolastico, cui l'art. 19 comma 4, dello stesso statuto affida l'amministrazione della scuola di lingua italiana.
Pur riconoscendo che il decreto impugnato disciplina materia in gran parte riservata alla competenza legislativa dello Stato, la ricorrente osserva tuttavia che lo Stato dovrebbe disciplinare la stessa materia nel rispetto dell'art. 107 dello statuto o « comunque con leggi generali che debbono a loro volta essere adottate in conformità alle speciali norme ed alle specifiche competenze provinciali ». Per lo stesso motivo sarebbe illegittima l'istituzione dei « ruoli provinciali », che ha introdotto norme incompatibili con quelle di attuazione senza rispettare le procedure di cui all'art. 107 dello statuto.
Infine, con riferimento al potere del Ministero della pubblica istruzione di disporre l'aggregazione di istituti e di scuole di istruzione secondaria di secondo grado (art. 22 comma 2), la ricorrente insiste nel ritenere che tale previsione, non accompagnata dalla salvezza delle competenze della Provincia di Bolzano in questa particolare materia, costituirebbe una grave lesione delle competenze provinciali.
Considerato in diritto:
1. La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato numerose questioni di legittimità costituzionale in relazione a vari articoli del d. l. 6 novembre 1989 n. 357 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola), conv., con modif., nella l. 27 dicembre 1989 n. 417, per violazione delle norme dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) poste a tutela dell'autonomia legislativa e amministrativa provinciale, con particolare riferimento alle norme statutarie in materia di scuole e di protezione delle minoranze linguistiche, nonché a quelle regolanti il procedimento di approvazione delle norme di attuazione dello statuto stesso.
2. Va, innanzitutto, dichiarata l'inammissibilità delle questioni sollevate in riferimento alla pretesa violazione dell'art. 77 Cost., anche in connessione con l'art. 15 comma 3 l. 23 agosto 1988 n. 400, poiché, per giurisprudenza costante di questa Corte (v., da ultimo, sentt. nn. 243 del 1987, 302 e 1044 del 1988, 544 del 1989), le Regioni o le Province autonome, allorché agiscono nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, non possono far valere vizi di costituzionalità, quali l'assenza dei presupposti di necessità e urgenza o l'adozione di un contenuto normativo non omogeneo, che attengono al procedimento di decretazione d'urgenza e non incidono di per sé sulla sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita alle ricorrenti.
3. Non fondata è la censura proposta dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dell'intero d. l. n. 357 del 1989, per violazione dell'art. 52 comma 4, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, il quale dispone che il presidente della Giunta provinciale « interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la Provincia». È, infatti, affermazione costante di questa Corte (v., sentt. nn. 34 e 166 del 1976, 627 del 1988, 544 e 545 del 1989, 85 e 224 del 1990) che, ai fini dell'attuazione di tale particolare forma di collaborazione, è necessario che le questioni trattate comportino il coinvolgimento di un interesse differenziato della Regione o della Provincia autonoma, sicché ne mancano i presupposti quando, come nel caso in questione, oggetto di deliberazione è una disciplina generale che si riverbera sulle singole Regioni o Province autonome come mera estensione locale della stessa disciplina.
4. Non fondata è la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 1 dell'impugnato d.l., laddove stabilisce che « i ruoli nazionali del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformati in ruoli provinciali » e prevede sia i criteri per l'inquadramento sia là disciplina per l'amministrazione dei ruoli stessi.
Contrariamente a quanto suppone la ricorrente, le disposizioni impugnate non contengono una disciplina incompatibile con le norme di attuazione e, pertanto, non ledono l'autonomia costituzionalmente garantita alla Provincia autonoma di Bolzano dall'art 8 nn. 4, 26 e 27, dall'art. 9 n. 2, dall'art 16 comma 1, dagli artt. 19, 87, 89, 100, 102 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in connessione con l'art. 16 d.P.R. n. 89 del 1983 (e relative tabelle, approvate con d.P.R, n. 510 del 1987). Più in particolare, l'articolo da ultimo menzionato dispone semplicemente che « per il personale direttivo e docente delle scuole secondarie in lingua tedesca e delle scuole secondarie delle località ladine della Provincia di Bolzano sono previsti appositi ruoli ». Appare chiaro, pertanto, che le disposizioni impugnate prevedono, come regola applicabile in tutto il territorio statale, la trasformazione dei ruoli nazionali in ruoli provinciali, senza con ciò incidere minimamente sulla norma di attuazione, la quale prevede « appositi ruoli » per il personale delle scuole secondarie di lingua tedesca e delle località ladine della Provincia di Bolzano. In altre parole, la disciplina speciale disposta dalle norme di attuazione per le scuole da ultimo citate continua a valere nell'ambito del territorio della ricorrente sia per quanto riguarda i ruoli del personale docente, sia per quanto riguarda l'amministrazione degli stessi e l'inquadramento.
5. Non fondata è pure la questione concernente l'art. 2 comma 25 d.l. impugnato, il quale stabilisce che « le norme del presente articolo di applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative ».
Non sussiste, infatti, la pretesa violazione degli artt. 8 nn. 4 e 27, 9 n. 2 e 16 comma 1 dello statuto, nonché degli artt. 1 e 2 d.P.R n. 687 del 1973 e 1 e 2 d.P.R, n. 691 del 1973, per il semplice fatto che nessuna delle disposizioni invocate come parametro di costituzionalità è in grado di fondare le attribuzioni provinciali che si pretendono lese. Al contrario, l'art. 121 d.P.R, n. 417 del 1974, mentre istituisce il ruolo provinciale del personale educativo, attribuisce allo stesso lo
status
di insegnante elementare. Sicché si deve ritenere che la disciplina dello stato giuridico del personale educativo sia, al pari di quella per gli insegnanti elementari, di competenza statale (ferma restando la diretta e autonoma applicabilità delle norme di attuazione sul bilinguismo e la proporzionale etnica nell'assunzione del suddetto personale). Nè può ritenersi alcun valore al richiamo, operato dalla difesa della Provincia, alla sent. n. 797 del 1988 di questa Corte, dal momento che quel giudizio riguardava la materia (di competenza esclusiva) dell'assistenza scolastica in relazione all'indizione dei bandi per i posti gratuiti di convittore nei convitti della Provincia di Bolzano, e non già l'ordinamento o il personale educativo dei convitti stessi.
6. Non fondata è altresì la questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 4, 8, 13 e 15 d. l. n. 357 del 1989, i quali disciplinano il reclutamento del personale dei conservatori di musica, le supplenze e i criteri per la formazione della graduatoria degli aspiranti, nonché l'amministrazione del personale dei conservatori medesimi.
A base della censura ora considerata c'è, infatti, l'erronea premessa che la disciplina dello stato giuridico del personale, docente e non, dei conservatori sia di competenza provinciale. In realtà, mentre l'art. 9 n. 2 dello statuto attribuisce alla Provincia la competenza concorrente in materia di istruzione elementare e secondaria, le norme di attuazione contenute negli artt. 1 e 12 d.P.R, n. 89 del 1983 precisano che è riservata allo Stato la disciplina dello stato giuridico del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole elementari e delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria, ivi comprese quelle di istruzione artistica. Del resto, le stesse norme di attuazione, all'art. 10, si limitano a prevedere che « nel conservatorio di musica di Bolzano possono essere istituiti nuovi corsi d'insegnamento consoni alle tradizioni delle popolazioni locali, per il conseguimento di diplomi diversi da quelli stabiliti dall'ordinamento in vigore », precisando, significativamente, la necessità dell'intesa con il Ministro della pubblica istruzione agli effetti di cui all'art. 4 dello stesso decreto presidenziale, e cioè agli effetti della determinazione degli oneri relativi al personale a carico dello Stato. In ogni caso, sempre ai fini della esclusione della lesione delle competenze provinciali ad opera delle disposizioni che attribuiscono al Ministro della pubblica istruzione determinati poteri dei confronti del personale statale, non è vano ricordare che l'art. 22 d.P.R, n. 89 del 1983 dispone che al sovrintendente scolastico competono le medesime attribuzioni che nel restante territorio nazionale spettano ai provveditori agli studi.
7. Non fondata è anche la questione di legittimità costituzionale riguardante gli artt. 5 e 20 d.l. impugnato, i quali, nel dettare una compiuta e analitica disciplina del ruolo degli ispettori tecnici (prevedendo, fra l'altro, un ruolo unico con una dotazione di seicentonovantasei unità, nonché le procedure per il reclutamento e la contestuale soppressione dei ruoli degli ispettori tecnici centrali e periferici), si porrebbero in contrasto, ad avviso della ricorrente, con gli artt. 8 nn. 4; 26 e 27; 9 n. 2; 16 comma 1; 19, 89, 100, 102 e 107 dello statuto e con l'art. 15 d.P.R, n. 89 del 1983, che contiene una speciale disciplina della funzione ispettiva, affidata, nella Provincia di Bolzano, a sette
(rectius:
otto) ispettori periferici prescelti secondo particolari procedure.
In realtà, come ha correttamente affermato l'Avvocatura dello Stato, la disciplina impugnata non interferisce affatto con quella contenuta nelle citate norme di attuazione, nelle quali sono previsti, all'interno della dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici periferici, specifici posti di ispettore tecnico periferico per le scuole di lingua italiana, per quelle di lingua tedesca e per quelle delle località ladine della Provincia di Bolzano. A questa conclusione conducono sia il rilievo che, al fine del reclutamento del personale ispettivo, l'impugnato art. 5 comma 4, fa salve le disposizioni contenute nel d.P.R, n. 417 del 1974 relative al reclutamento degli ispettori tecnici periferici, sia il fatto che le disposizioni impugnate non possono certamente prevalere sulla specifica determinazione contenuta nelle norme di attuazione. Né va trascurato, in ogni caso, che, poiché l'impugnato art. 5 dispone, comma ult, la soppressione dei ruoli degli ispettori tecnici centrali e periferici e poiché l'art. 15 d.P.R, n. 89 del 1983 individua gli ispettori tecnici periferici che devono operare nell'ambito della Provincia di Bolzano tra quelli appartenenti alla dotazione organica del ruolo ora soppresso, si renderà opportuno, secondo quanto previsto dall'art. 48 delle stesse norme di attuazione, il coordinamento della disciplina posta da queste ultime con la nuova normativa statale.
8. Non fondate sono, poi, le numerose questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti degli artt. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11,12, 15, 23, 25 e 28 per violazione dell'art. 8 nn. 4, 26 e 27, dell'art. 9 n. 2, degli artt. 16 comma 1, 19, 87, 89, 100, 102 e 107 dello statuto, come attuati dai d.P.R. 10 febbraio 1983 n. 89; 26 ottobre 1987 n. 510; e 26 luglio 1976 n. 752.
Priva di qualsiasi plausibilità è, infatti, la prospettazione di una incompatibilità della disciplina posta dalle disposizioni impugnate con le particolari norme stabilite per l'ordinamento scolastico della Provincia di Bolzano. La disciplina ora considerata riguarda, senza alcuna ombra di dubbio, materie di competenza statale, che non interferiscono minimamente ne con norme statutarie, né con quelle di attuazione le quali, come questa Corte ha ripetutamente affermato, si applicano di per sé a prescindere dall'esistenza di espliciti richiami (v., da ultimo sent. n. 224 del 1990). Quest'ultima osservazione vale, in particolare, per l'art. 22 d.P.R, n. 89 del 1983 - che assegna al sovrintendente (per le scuole di lingua italiana site nel territorio provinciale) e agli intendenti scolastici (per le scuole di lingua tedesca e per quelle delle località ladine della Provincia di Bolzano) le attribuzioni riservate ai provveditori agli studi nel restante territorio nazionale - oltreché per le norme poste a tutela del bilinguismo e della proporzionale etnica.
9. Per ragioni analoghe a quelle da ultimo esposte va rigettata, infine, la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 22 d. l. n. 357 del 1989, che attribuisce al Ministro della pubblica istruzione la predisposizione di un piano di interventi al fine di provvedere al ridimensionamento e alla soppressione delle unità scolastiche esistenti, nonché all'aggregazione di istituti e di scuole di istruzione secondaria di secondo grado di diverso ordine e tipo. In particolare, questa disposizione, valevole nell'ambito riservato alla competenza statale, non incide sull'autonoma applicabilità dell'art. 4 delle norme di attuazione contenute nel d.P.R. n. 89 del 1983, che affida la competenza relativa all'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole d'istruzione secondaria, nonché di corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio alla Provincia di Bolzano, la quale è tenuta ad esercitarla sulla base di piani da essa predisposti e d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d. l. 6 novembre 1989 n. 357 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola), conv., con modif., nella l. 27 dicembre 1989 n. 417, sollevata, con il ricorso indicato in. epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in riferimento all'ari. 77 Cost., anche m connessione con l'art. 15 comma 3 l. 23 agosto 1988 n. 400;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, del d. l. 6 novembre 1989 n. 357, conv., con modif., nella I. 27 dicembre 1989 n. 417, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in riferimento all'ari. 52 comma 4 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 d. l. 6 novembre 1989 n. 357, conv. con modif., nella 1. 27 dicembre 1989 n. 417, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 8 nn. 4, 26 e 27; 9 n. 2, 16 comma 1; 19, 87, 89, 100, 102 e 107 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in connessione con l'art. 16 d.P.R. 10 febbraio 1983 n. 89, e con il d.P.R. 26 ottobre 1987 n. 510;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 25 d. l. 6 novembre 1989 n. 357, conv., con modif., nella l. 27 dicembre 1989 n. 417, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 8 nn. 4 e 27; 9 n. 2 e 16 comma 1 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), agli artt. 1 e 2 d.P.R. 1 novembre 1973 n. 687 e agli artt. 1 e 2 d.P.R. 1 novembre 1973 n. 691;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 8, 13 e 15 d. l. 6 novembre 1989 n. 357, conv., con modif.; nella l. 27 dicembre 1989 n. 417, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in riferimento, agli artt. 8 nn. 4, 26 e 27; 9.n. 2; 16 comma 1 19, 87, 89, 100, 102 e 107 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in connessione agli artt. 1, 2, 10, 22, 23 e 24 d.P.R. 10 febbraio 1983 n. 89 e al d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 20 d. l. 6 novembre 1989 n. 357, conv., con modif., nella l. 27 dicembre 1989 n. 417, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 8 n. 4, 26 e 27; 9 n. 2; 16 comma 1, 19, 87, 89, 100, 102 e 107 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) in connessione all'art. 15 d.P.R. 10 febbraio 1983 n. 89;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 23, 25 e 28 d. l. 6 novembre 1989 n. 357, conv., con modif., nella l. 27 dicembre 1989 n. 417, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 8 nn. 4, 26 e 27; 9 n. 2; 16 comma 1, 19, 87, 89, 100, 102 e 107 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), come attuato dal d.P.R. 10 febbraio 1983 n. 89, dal d.P.R. 26 ottobre 1987 n. 510 e dal d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 d. l. 6 novembre 1989 n. 357, conv., con modif., nella l. 27 dicembre 1989 n. 417, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano, , in riferimento agli artt. 8 nn. 4, 26 e 27; 9 n. 2; 16 comma 1, 19, 87, 89, 100, 102 e 107 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) in connessione con l'art. 4 d.P.R. 10 febbraio 1983 n. 89.
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
55) Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
Modifiche al , in materia di trasferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano di beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione
Modifiche al , in materia di utilizzazione delle acque pubbliche e di opere idrauliche
Modifiche al , in materia di produzione e distribuzione di energia
Art. 9-19.
Abrogazioni
Disposizioni finali
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
98) Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162
99) Legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1
100) Legge 27 dicembre 2017, n. 205
101) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 236
102) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 237
103) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 9
104) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 10
105) Decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 18
106) Legge 19 dicembre 2019, n. 157
107) Legge 27 dicembre 2019, n. 160
108) Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1
109) Legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1
110) Decreto legislativo 4 ottobre 2021, n. 150
111) Decreto legislativo 18 ottobre 2021, n. 176
112) Legge 30 dicembre 2021, n. 234
113) Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1
114) Legge 27 aprile 2022, n. 34
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
A Partecipazioni provinciali
B Tributi provinciali
C Finanze locali
D Bilancio provinciale
b) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
c) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
d) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
e) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
f) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 5
g) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
h) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
i) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
j) Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
k) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
l) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
m) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
n) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 11
o) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
p) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
q) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
r) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
s) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
t) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
u) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
v) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
v) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
x) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
y) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
z) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
a') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
b') Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
c') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
d') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
e') Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2015, n. 13
f') Legge provinciale 24 settembre 2015, n. 10
g') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11
h') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 12
Art. 1 (Variazioni alle previsioni di entrata)
Art. 2 (Variazioni alle previsioni di spesa)
Art. 3
(
Modifica dell’allegato n. 8 al bilancio di previsione 2015
)
Art. 4
(
Variazioni al bilancio pluriennale 2015-2017
)
Art. 5
(
Entrata in vigore
)
Allegati
i') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18
j') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19
k') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20
l') Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2
m') Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6
n') Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13
o') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 16
p') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 17
q') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 18
r') Legge provinciale 13 ottobre 2016, n. 20
s') Legge provinciale 2 dicembre 2016, n. 23
t') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27
u') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28
v') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29
w') Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 7
x') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 10
y') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 11
z') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 12
a'') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 13
b'') Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 16
c'') Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 20
d'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 22
e'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23
f'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24
g'') Legge provinciale 15 marzo 2018, n. 3
h'') Legge provinciale 15 maggio 2018, n. 7
i'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 14
j'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 15
k'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 16
l'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 17
m'') Legge provinciale 18 settembre 2018, n. 19
n'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 20
o'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 21
p'') Legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2
q'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 4
r'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 5
s'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 6
t'') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 9
u'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15
v'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16
w'') Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1
x'') Legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3
y'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 6
z'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 7
a''') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 8
b''') Legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9
c''') Legge provinciale 13 ottobre 2020, n. 12
d''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17
e''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16
f''') Legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1
g''') Legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3
h''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 6
i''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 7
j''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8
k''') Legge provinciale 19 agosto 2021, n. 9
l''') Legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 11
m''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15
n''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16
o''') Legge provinciale 10 gennaio 2022, n. 1
p''') Legge provinciale 14 marzo 2022, n. 2
Art. 1
(
Variazioni allo stato di previsione delle entrate
)
Art. 2
(
Variazioni allo stato di previsione delle spese
)
Art. 3
(
Allegati
)
Art. 4
(
Autorizzazione
)
Art. 5
(
Modifiche della , “Debito fuori bilancio”
)
Art. 6
(
Modifiche della , recante “Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all’organizzazione delle XXV Olimpiadi invernali e delle XV Paralimpiadi invernali del 2026”
)
Art. 7
(
Modifica della , “Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni”
)
Art. 8
(
Modalità speciali di reclutamento e assunzione di personale per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
)
Art. 9
(
Modifiche della , “Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”
)
Art. 10
(
Modifica della , “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia”
)
Art. 11
(
Modifiche della , “Legge di stabilità provinciale per l’anno 2022”
)
Art. 12
(
Ulteriore rafforzamento patrimoniale della società “Infranet spa”
)
Art. 13
(
Termini di rendicontazione
)
Art. 14
(
Entrata in vigore
)
Allegati
q''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 7
r''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 8
s''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 9
t''') Legge provinciale 18 ottobre 2022, n. 13
E - Debito fuori bilancio
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
A Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (RAS)
B Provvidenze per attività culturali
a) Legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41
b) LEGGE PROVINCIALE 13 marzo 1987, n. 5
c) Legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18
d) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1990, n. 17
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° aprile 1992, n. 15
f) LEGGE PROVINCIALE 20 aprile 1993, n. 9
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 marzo 1996, n. 13
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 aprile 2004, n. 14
i) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2
j) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2012, n. 38
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Rilievo delle strutture)
Art. 3 (Architettura della rete d’accesso)
Art. 4 (Rilievo delle infrastrutture esistenti)
Art. 5 (Rilievo delle reti in fibra ottica esistenti)
Art. 6 (Stesura del masterplan)
k) Legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9
C Tutela dei beni culturali
D Istituzioni culturali
a) Legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27 —
b) Legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25
c) Legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5 —
d) Legge provinciale 29 ottobre 1991, n. 31
e) Legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6 —
Art. 1 (
Finalità
)
Art. 2 (
Comitato scientifico
)
Art. 3 (
Attribuzioni del comitato scientifico
)
Art. 4 (
Funzioni del direttore/della direttrice della Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta”
)
Art. 5 (
Mezzi finanziari
)
Art. 6 (
Personale
)
f) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 gennaio 2000, n. 3
g) Decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2008, n. 26
h) Decreto del Presidente della Provincia 1 luglio 2014, n. 23
i) Decreto del Presidente della Provincia 25 novembre 2015, n. 31
j) Decreto del Presidente della Provincia 25 novembre 2015, n. 30
k) Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 6
n) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 maggio 1997, n. 2210
o) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 settembre 1997, n. 4611
s) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 settembre 1999, n. 3886
v) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 settembre 2003, n. 3272
w) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 dicembre 1990, n. 7617
x) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 2003, n. 4246
E Archivio provinciale
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 marzo 1980, n. 8
b) Decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22
c) Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2017, n. 10
d) Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2017, n. 11
e) Decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2018, n. 37
i) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 marzo 1998, n. 895
j) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 agosto 1999, n. 3292
z) Contratto collettivo8 marzo 2006
b') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
F Dotazioni organiche e ruoli
a) LEGGE PROVINCIALE 31 luglio 1970, n. 17 —
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 ottobre 1970, n. 37
c) LEGGE PROVINCIALE 7 settembre 1973, n. 33
d) LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1977, n. 37
e) Legge provinciale 18 ottobre 1988, n. 40
f) LEGGE PROVINCIALE 15 aprile 1991, n. 11
g) Legge provinciale 16 gennaio 1992, n. 5
h) Legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1
i) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 gennaio 1996, n. 195
i) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10 —
j) LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 2005, n. 5
j) Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
Disposizioni in materia di entrate
Disposizioni in materia di spesa
Tabella A e B
k) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2005, n. 13 —
l) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
m) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2005, n. 13
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
a) LEGGE PROVINCIALE 21 febbraio 1972, n. 4 —
b) LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1978, n. 14
Art. 1
Art. 2
Norme transitorie
c) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1979, n. 15
d) LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 1983, n. 50
e) LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1986, n. 9 —
f) LEGGE PROVINCIALE 25 gennaio 1988, n. 5
g) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
i) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
a) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
b) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
c) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
e) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
f) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
g) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
h) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
i) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
k) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
l) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
m) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
n) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
o) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
p) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
q) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
r) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
s) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
t) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
u) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
v) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
w) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
x) Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 21
y) Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
E PERSONALE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, SPORT, CULTURA,
ENTI LOCALI, SERVIZI PUBBLICI
TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE, ENERGIA, UTILIZZAZIONE DI ACQUE
PUBBLICHE, CACCIA E PESCA,
PROTEZIONE ANTINCENDI
E CIVILE, URBANISTICA
IGIENE E SANITÀ, POLITICHE SOCIALI,
FAMIGLIA, EDILIZIA SCOLASTICA, TRASPORTI, EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA, LAVORO
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI IGIENE E SANITÀ
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
POLITICHE SOCIALI
Art. 39 (Modifiche della legge provinciale
3 ottobre 2003, n. 15, “Anticipazione
dell’assegno di mantenimento
a tutela del minore”
)
Art. 40 (Modifiche della legge provinciale
13 marzo 2018, n. 2, “Promozione
di iniziative contro lo spreco di prodotti
alimentari e non alimentari”
)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FAMIGLIA
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
EDILIZIA SCOLASTICA
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI TRASPORTI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
ECONOMIA, CAVE E TORBIERE,
ENTRATE, COMMERCIO, TURISMO
E INDUSTRIA ALBERGHIERA,
RIFUGI ALPINI, ARTIGIANATO,
FINANZE, RICERCA
NORME FINALI
z) Legge provinciale 24 settembre 2019, n. 8
a') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10
b') Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 13
c') Legge provinciale 27 marzo 2020, n. 2
d') Legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5
e') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 14
f') Legge provinciale 16 agosto 2022, n. 10
Delibere della Giunta provinciale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Delibera 13 gennaio 2015, n. 29
Delibera 20 gennaio 2015, n. 56
Delibera 27 gennaio 2015, n. 94
Delibera 27 gennaio 2015, n. 106
Delibera 3 febbraio 2015, n. 127
Delibera 3 febbraio 2015, n. 128
Delibera 3 febbraio 2015, n. 130
Delibera 3 febbraio 2015, n. 134
Delibera 10 febbraio 2015, n. 166
Delibera 24 febbraio 2015, n. 207
Delibera 3 marzo 2015, n. 229
Delibera 10 marzo 2015, n. 275
Delibera 17 marzo 2015, n. 299
Delibera 24 marzo 2015, n. 347
Delibera 24 marzo 2015, n. 351
Delibera 31 marzo 2015, n. 394
Delibera 14 aprile 2015, n. 419
Delibera 14 aprile 2015, n. 422
Delibera 14 aprile 2015, n. 423
Delibera 14 aprile 2015, n. 435
Delibera 21 aprile 2015, n. 470
Delibera 28 aprile 2015, n. 486
Delibera 28 aprile 2015, n. 505
Delibera 5 maggio 2015, n. 524
Delibera 5 maggio 2015, n. 532
Delibera 12 maggio 2015, n. 543
Delibera 12 maggio 2015, n. 558
Delibera 19 maggio 2015, n. 573
Delibera 9 giugno 2015, n. 651
Delibera 9 giugno 2015, n. 699
Delibera 16 giugno 2015, n. 703
Delibera 16 giugno 2015, n. 712
Delibera 16 giugno 2015, n. 713
Delibera 16 giugno 2015, n. 714
Delibera 16 giugno 2015, n. 721
Delibera 16 giugno 2015, n. 733
Delibera 16 giugno 2015, n. 734
Delibera 23 giugno 2015, n. 743
Delibera 30 giugno 2015, n. 784
Delibera 30 giugno 2015, n. 796
Delibera 7 luglio 2015, n. 808
Delibera 7 luglio 2015, n. 816
Delibera 14 luglio 2015, n. 830
Delibera 14 luglio 2015, n. 832
Delibera 14 luglio 2015, n. 834
Delibera 28 luglio 2015, n. 869
Delibera 28 luglio 2015, n. 873
Delibera 28 luglio 2015, n. 890
Delibera 11 agosto 2015, n. 923
Delibera 25 agosto 2015, n. 979
Delibera 25 agosto 2015, n. 990
Delibera 1 settembre 2015, n. 1004
Delibera 1 settembre 2015, n. 1017
Delibera 8 settembre 2015, n. 1022
Delibera 8 settembre 2015, n. 1027
Delibera 15 settembre 2015, n. 1047
Delibera 15 settembre 2015, n. 1058
Delibera 22 settembre 2015, n. 1100
Delibera 29 settembre 2015, n. 1104
Delibera 29 settembre 2015, n. 1112
Delibera 6 ottobre 2015, n. 1136
Delibera 13 ottobre 2015, n. 1162
Delibera 13 ottobre 2015, n. 1171
Delibera 27 ottobre 2015, n. 1236
Delibera 3 novembre 2015, n. 1251
Delibera 3 novembre 2015, n. 1274
Delibera 10 novembre 2015, n. 1275
Delibera 10 novembre 2015, n. 1300
Delibera 10 novembre 2015, n. 1301
Delibera 17 novembre 2015, n. 1328
Delibera 24 novembre 2015, n. 1358
Delibera 1 dicembre 2015, n. 1373
Delibera 9 dicembre 2015, n. 1407
Delibera 15 dicembre 2015, n. 1438
Delibera 22 dicembre 2015, n. 1475
Delibera 22 dicembre 2015, n. 1544
Delibera 31 marzo 2015, n. 389
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1993
1992
1991
1990
Sentenze della Corte costituzionale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Corte costituzionale - Ordinanza N. 21 del 16.01.2004
Corte costituzionale - Ordinanza N. 193 del 24.06.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 228 del 16.07.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 236 del 19.07.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 238 del 19.07.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 239 del 19.07.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 258 del 22.07.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 273 del 27.07.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 280 del 28.07.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 283 del 28.07.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 28.10.2004
Corte costituzionale - Ordinanza N. 319 del 04.11.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 345 del 15.11.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 353 del 25.11.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 412 del 23.12.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 425 del 29.12.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 428 del 29.12.2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Corte costituzionale - Sentenza N. 85 del 26.02.1990
Corte costituzionale - Sentenza N. 139 del 26.03.1990
Corte costituzionale - Sentenza N. 224 del 04.05.1990
Corte costituzionale - Sentenza N. 343 del 20.07.1990
Corte costituzionale - Sentenza N. 381 del 31.07.1990
Corte costituzionale - Sentenza N. 525 del 28.11.1990
Corte costituzionale - Sentenza N. 545 del 19.12.1990
Corte costituzionale - Sentenza N. 577 del 20.12.1990
Corte costituzionale - Sentenza N. 345 del 20.07.1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
Sentenze T.A.R.
2009
2008
2007
2006
2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 533 del 18.12.2003
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 2 vom 07.01.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 33 del 07.02.2001
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 28 vom 27.01.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 31 del 28.01.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 32 del 28.01.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 39 vom 03.02.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 40 vom 03.02.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 41 vom 03.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 08.02.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 44 vom 08.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 45 del 09.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 46 del 17.02.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 64 vom 26.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 69 del 28.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 70 del 28.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 74 del 08.03.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 76 vom 10.03.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 93 del 14.03.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 96 del 14.03.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 121 del 31.03.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 135 del 15.04.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 19.04.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 141 del 19.04.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 142 del 19.04.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 143 del 19.04.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 177 vom 21.04.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 159 del 03.05.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 313 del 05.05.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 316 vom 05.05.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 176 del 06.05.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 184 vom 11.05.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 19.05.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 192 del 24.05.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 27.05.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 210 vom 06.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 221 del 07.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 224 del 10.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 225 del 10.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 231 del 13.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 233 del 14.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 243 del 20.06.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 245 vom 20.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 257 del 12.07.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 259 vom 12.07.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 260 del 12.07.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 268 del 18.07.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 301 vom 03.08.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 303 del 16.08.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 312 del 05.09.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 329 del 20.09.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 332 del 23.09.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 334 vom 27.09.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 335 del 28.09.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 343 del 12.10.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 366 del 03.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 368 del 04.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 375 del 08.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 376 del 10.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 381 del 11.11.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 402 vom 22.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 404 del 23.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 409 del 29.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 412 del 30.11.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 414 vom 30.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 421 del 10.12.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 422 del 13.12.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 440 vom 21.12.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 441 del 21.12.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 444 vom 21.12.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 446 del 21.12.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 450 del 22.12.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 451 vom 22.12.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 462 del 27.12.2005
Verfassungsgerichtshof - Urteil Nr. 237 vom 14.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 99 del 15.03.2005
2004
2003
2002
2001
2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 11 vom 19.01.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 28 vom 10.02.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 28 del 10.02.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 17.02.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 36 del 17.02.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 21.02.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 43 del 21.02.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 60 vom 06.03.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 06.03.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 64 del 13.03.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 13.03.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 83 del 28.03.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 86 vom 28.03.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 89 del 05.04.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 107 del 14.04.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 114 vom 18.04.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 122 del 28.04.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 139 del 16.05.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 145 del 22.05.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 146 del 22.05.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 150 del 24.05.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 155 del 25.05.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 31.05.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 05.06.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 167 del 05.06.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 184 del 19.06.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 185 del 19.06.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 25.07.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 228 del 03.08.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 230 del 03.08.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 231 del 07.08.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 239 vom 28.08.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 240 vom 28.08.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 243 del 29.08.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 254 del 05.09.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 257 del 05.09.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 18.09.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 20.09.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 267 del 20.09.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 277 del 30.09.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 279 del 30.09.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 280 del 30.09.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 282 del 30.09.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 283 del 30.09.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 300 del 16.10.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 304 del 26.10.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 309 vom 26.10.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 315 del 26.10.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 319 del 26.10.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 321 del 30.10.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 09.11.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 325 vom 09.11.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 329 vom 18.11.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 329 del 18.11.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 330 del 20.11.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 334 vom 06.12.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 335 vom 07.12.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 5 vom 14.01.2000
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03/04/1978 - Deliberazione della giunta provinciale 3 aprile 1978, n. 2112
08/02/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 febbraio 1978, n. 1
14/06/1978 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 giugno 1978, n. 10
31/07/1978 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 luglio 1978, n. 13
18/09/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 settembre 1978, n. 16
21/09/1978 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 settembre 1978, n. 17
04/10/1978 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 ottobre 1978, n. 18
13/11/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 novembre 1978, n. 21
13/11/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 novembre 1978, n. 22
13/11/1978 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 novembre 1978 , n. 23
11/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 dicembre 1978, n. 24
18/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 dicembre 1978, n. 25
19/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 dicembre 1978, n. 26
20/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 dicembre 1978, n. 27
19/01/1978 - Legge provinciale 19 gennaio 1978, n. 10
24/01/1978 - LEGGE PROVINCIALE 24 gennaio 1978, n. 11
24/02/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 febbraio 1978, n. 3
06/03/1978 - Legge provinciale 6 marzo 1978, n. 12
15/03/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 marzo 1978, n. 4
18/03/1978 - Legge provinciale 18 marzo 1978, n. 13
10/04/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 aprile 1978, n. 5
13/04/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 aprile 1978, n. 6
13/04/1978 - LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1978, n. 14
14/04/1978 - Legge provinciale 14 aprile 1978, n. 15
14/04/1978 - Legge provinciale 14 aprile 1978, n. 16
18/04/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 aprile 1978, n. 7
18/04/1978 - Legge provinciale 18 aprile 1978, n. 17
17/05/1978 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 maggio 1978, n. 8
02/06/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 giugno 1978, n. 9
31/07/1978 - Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569
31/07/1978 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
15/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 dicembre 1978, n. 29
22/12/1978 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 28
22/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 30
27/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 dicembre 1978, n. 31
28/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 32
29/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 dicembre 1978, n. 33
29/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 dicembre 1978, n. 34
06/01/1978 - Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
31/07/1978 - Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
03/01/1978 - LEGGE PROVINCIALE 3 gennaio 1978, n. 1 —
31/07/1978 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
22/05/1978 - LEGGE PROVINCIALE 22 maggio 1978, n. 23
22/05/1978 - LEGGE PROVINCIALE 22 maggio 1978, n. 23
02/01/1978 - Legge provinciale 2 gennaio 1978, n. 4
05/01/1978 - Legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 2
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12/08/1978 - LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1978, n. 48
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23/08/1978 - Legge provinciale 23 agosto 1978, n. 42
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24/08/1978 - Legge provinciale 24 agosto 1978, n. 54
23/10/1978 - Legge provinciale 23 ottobre 1978, n. 50
24/10/1978 - LEGGE PROVINCIALE 24 ottobre 1978, n. 55
24/10/1978 - Legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 56
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08/11/1978 - Legge provinciale 8 novembre 1978, n. 63
16/11/1978 - Legge provinciale 16 novembre 1978, n. 53
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01/12/1978 - LEGGE PROVINCIALE 1° dicembre 1978, n. 62
02/12/1978 - Legge provinciale 2 dicembre 1978, n. 51
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