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In vigore al: 26/10/2022

Delibera N. 2320 del 30.06.2008
Linee guida tecniche per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di pozzi verticali ed orizzontali e la posta in opera di perforazioni

Allegato A

CAPITOLO I

Realizzazione di AFFIORAMENTI DELLA FALDA ACQUIFERA

Art. 1. Generalità

1.L'intercettazione della falda acquifera si manifesta come conseguenza di attività di scavo, a seguito dell'esame della composizione del terreno mediante sondaggio, oppure in seguito alla realizzazione di derivazioni idriche da acque sotterranee, distinguendo gli utilizzi per l'approvvigionamento idrico potabile pubblico da altri utilizzi a scopo potabile.

2.La realizzazione di affioramenti della falda acquifera viene regolamentata a seconda delle quattro seguenti categorie, tenendo presente che l'affioramento della falda acquifera può comportare un aumento del rischio d'inquinamento, mentre il prelievo d'acqua di falda può portare ad una riduzione quantitativa delle utenze idriche circostanti.

Art. 2.  Definizioni

1.   L'intercettazione della falda acquifera: qualora nel corso di lavori di scavo nel sottosuolo vengano intercettati acquiferi (livelli di suolo con presenza d'acqua) a seguito di perforazioni di cunicoli o gallerie, oppure vengano intercettate falde idriche di versante, questi vengono classificati come scavi all'interno della falda acquifera.

2.   Sondaggi esplorativi: trattasi di perforazioni che non hanno come fine l'utilizzazione dell'acqua sotterranea, ma l'esclusiva esplorazione della composizione del sottosuolo, della qualità dell'acqua sotterranea o delle condizioni del suo deflusso sotterraneo.

3.   Realizzazione di pozzi per il prelievo di acqua di falda destinata all'approvvigionamento idropotabile pubblico: trattasi di affioramenti della falda acquifera eseguiti mediante perforazione, con il fine di immettere l'acqua prelevata nella rete idrica pubblica.

4.   Realizzazione di pozzi per il prelievo di acqua di falda non destinata all'approvvigionamento idropotabile pubblico: s'intendono tutti gli affioramenti della falda realizzati mediante perforazione, non destinati all'utilizzo potabile pubblico.

 

CAPITOLO II

SCAVI IN PROSSIMITA' DELLA FALDA ACQUIFERA

Art. 3.  Procedura d'approvazione degli scavi in prossimità della falda acquifera

1.   L'intercettazione della falda acquifera derivante dalla costruzione di edifici ed impianti oppure da lavori di movimento terra, nonché abbassamenti della falda acquifera con una quantità di estrazione d'acqua inferiore a 50 litri al secondo vengono autorizzati dal Sindaco del Comune competente ai sensi dell'art. 19 della Legge provinciale 8/2002.

2.   Per abbassamenti della falda acquifera con una quantità di estrazione d'acqua superiore a 50 litri al secondo è richiesta la concessione al prelievo d'acqua da parte dell'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche secondo l'art. 19 della Legge provinciale 8/2002 nonché, per l'allontanamento di queste acque nel corpo ricettore, l'autorizzazione dell'Ufficio provinciale Tutela acque ai sensi degli art. 38 e 39 delle Legge provinciale 8/2002.

Art. 4.   Esecuzione di scavi in prossimità della falda acquifera

1.   Gli scavi in prossimità della falda acquifera richiedono un parere idrogeologico ai sensi del D.M. 11 marzo 1988. Il geologo incaricato ed abilitato all'esercizio della libera professione valuta gli effetti dei lavori ed interventi previsti sulla qualità e sul deflusso della falda acquifera e prescrive conformemente i metodi di costruzione ed i provvedimenti per l'abbassamento della stessa, assicurandone la priorità alla sua tutela. In questo contesto devono essere rispettati i seguenti principi:

a)  Durante i lavori la falda acquifera deve essere mantenuta costantemente 30 cm al di sotto del livello più basso dello scavo.

b)  E' vietato il parcheggio ed il rifornimento delle macchine operatrici all'interno dell'area di scavo. Nell'area è inoltre vietata l'esecuzione di lavori di manutenzione alle macchine operatrici suddette.

c)  Sul posto devono essere sempre depositate sufficienti sostanze oleoassorbenti.

d)  Tutte le opere edili realizzate devono essere dotate di impermeabilizzazioni idonee nei confronti della falda acquifera che raggiungano almeno un livello di 1 m superiore a quello massimo storico raggiunto.

e)  A seguito delle opere edili realizzate non possono crearsi ristagni o deviazioni del flusso della falda acquifera, né temporanei, né a lungo termine. Ciò lo si dovrà contrastare ad es. mediante letti drenanti o tubazioni di drenaggio in prossimità delle opere edili realizzate.

 

CAPITOLO III

Sondaggi esplorativi

Art. 5.  Procedura d'approvazione per sondaggi esplorativi

1.   Qualora con le perforazioni esplorative non siano effettuate prove di pompaggio, oppure i sondaggi non siano effettuati in zone di tutela delle acque potabili, oppure non siano rese affioranti falde artesiane, le seguenti attività di norma non sono soggette ad autorizzazione da parte dell'Assessore provinciale competente per la gestione delle risorse idriche:

a)   La realizzazione temporanea di affioramenti della falda acquifera ai sensi dell'art. 19 della Legge provinciale 8/2002 non destinati direttamente al prelievo o all'utilizzo dell'acqua, quali sondaggi esplorativi per indagini geognostiche.

b)   Trivellazioni profonde oltre 30 m per messa a terra, a condizione che il foro venga tamponato di continuo mediante iniezione a pressione (ad es. con bentonite) e che il materiale utilizzato sia, come dichiarato, non inquinante.

2.  Sondaggi esplorativi per indagini geognostiche che raggiungano profondità superiori ai 30 m dal piano campagna (ai sensi della Legge 04/08/1984) devono essere notificati e documentati.

a)  La notifica deve essere presentata per iscritto a cura del committente all'Ufficio provinciale Geologia e prove materiali almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori. Allo scopo devono essere utilizzati i moduli predisposti dall'Ufficio stesso. In caso di inosservanza dell'obbligo di denuncia vengono applicate le sanzioni (ammende) previste all'art. 3 della Legge 464 del 04/08/1984.

b)  Un geologo abilitato trasmette all'Ufficio Geologia e prove materiali entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di sondaggio le coordinate geografiche secondo il sistema UTM WGS 084 del punto di trivellazione secondo il relativo schema, la documentazione fotografica della stratificazione del terreno, la descrizione stratigrafica e, nel caso di installazione di un piezometro per il rilevamento del livello di falda, la descrizione delle sue caratteristiche e la misurazione del livello statico delle falda acquifera. Allo scopo devono essere utilizzati i moduli corrispondenti predisposti dall'Ufficio geologia e prove materiali. In caso di inosservanza dell'obbligo di denuncia vengono applicate le sanzioni previste (ammende) all'art. 3 della Legge 464 del 04/08/1984.

c)  I campioni di terreno prelevati a livello delle stratificazioni caratteristiche del sottosuolo devono essere conservati in contenitori contrassegnati in modo univoco sul posto o presso il Committente per almeno 60 giorni dall'invio della documentazione stratigrafica all'Ufficio provinciale Geologia e prove materiali.

3.   Perforazioni che raggiungano la falda acquifera in aree di tutela delle acque potabili o in aree di riserva, necessitano l'approvazione dell'Ufficio Gestione risorse idriche, qualora non diversamente regolato nel piano di tutela dell'acqua potabile della relativa area di tutela.

Art. 6.  Scelta del punto di perforazione ed allestimento del cantiere

1.  Il punto di perforazione è scelto preferibilmente secondo la zona geologicamente interessata.

Le distanze di sicurezza da confini di proprietà, da infrastrutture e da aree di rispetto devono essere osservate ed dimensionate con abbondante margine. Condotte sotterranee, cantine, tunnel, miniere ecc. devono essere altresì considerati, così come le condotte e gli impianti fuori terra, le vie di comunicazione e i corsi d'acqua superficiali. Deve essere tenuta una distanza minima da edifici confinanti, da calcolarsi in base alle emissioni di rumore, gas di scarico e vibrazioni, nonché dal raggio d'azione dell'impianto di perforazione utilizzato.

Il cantiere per la perforazione deve essere disposto possibilmente su terreno pianeggiante e la sua estensione deve essere scelta in modo tale da agevolare l'attività da svolgere.

Il cantiere per la perforazione deve essere attrezzato in maniera tale che qualsiasi veicolo o macchinario possa accedervi ed allontanarsi in qualunque condizione meteorologica.

2.  Le sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, additivi chimici concentrati per il fluido di circolazione) devono essere stoccate ai sensi dell'art. 45 della Legge provinciale 8/2002 in idonee vasche di raccolta protette da precipitazioni meteoriche.

Le sostanze lubrificanti dell'impianto di perforazione non devono raggiungere il suolo, il sottosuolo, la falda acquifera oppure eventuali ristagni di acque piovane. L'impianto di perforazione  deve essere mantenuto pulito ed il terreno deve essere protetto sotto tutte le parti lubrificate dell'impianto mediante teli chimicamente e fisicamente resistenti nonché con vasche di raccolta o teli oleoassorbenti. A rimedio di un'accidentale perdita di carburante o di olio devono essere depositati sul posto sufficienti materiali oleoassorbenti. Il terreno inquinato deve essere messo immediatamente in sicurezza e quindi smaltito secondo le disposizioni della Legge provinciale del 26/05/2006 n. 4 riguardante la gestione dei rifiuti e la tutela del suolo.

3.  La perforazione deve essere protetta dall'infiltrazione di liquidi. Ciò deve essere attuato con un'adeguata sistemazione del terreno nelle immediate vicinanze del foro.

4.  Fanghi e detriti di perforazione: E' vietata la dispersione dei fanghi e dei detriti di perforazione su terreni confinanti, nelle fognature, in acque superficiali o altre rogge. Nel caso in cui il detrito di perforazione fosse inquinato, deve essere coperto e depositato temporaneamente su una superficie impermeabile. Lo smaltimento di qualunque detrito di perforazione deve avvenire a norma di Legge; quello inquinato deve essere rimosso in conformità alle disposizioni della Legge provinciale del 26/05/2006 n. 4 riguardante la gestione dei rifiuti e la tutela del suolo.

5.  Utilizzo di additivi nel fluido di circolazione: L'utilizzo di additivi nel fluido di perforazione deve essere possibilmente evitato; in caso di utilizzo essi devono essere comunque verificati dal punto di vista della loro compatibilità ambientale ed assicurato il loro ricircolo. E' vietato lo smaltimento di questi fluidi in corpi idrici. Su richiesta deve essere esibita la relativa scheda dati di sicurezza delle sostanze impiegate.

6.   Falda acquifera in pressione (artesiana): nel caso di falda acquifera in pressione, e cioè quando il livello piezometrico della falda supera il livello della superficie dell'acqua sotterranea, è necessaria una particolare attenzione al riempimento dello spazio anulare in prossimità del tetto dell'acquifero, e specificatamente alla parte scarsamente permeabile della copertura della falda acquifera. Ogni tipo di sperpero idrico e di deflusso massiccio della risorsa idrica realizzato mediante sfioro di tipo artesiano, nonché qualsiasi tipo di riduzione delle risorse idriche verso altri strati permeabili del sottosuolo deve essere assolutamente impedito.

7.   Installazione tubi di rivestimento filtranti, tubi di rivestimento ciechi e riempimento dello spazio anulare tra perforo e rivestimento: tubi di rivestimento filtranti, tubi ciechi e riempimento spazio anulare devono essere realizzati in modo da impedire la comunicazione di falde separate. I primi 3 metri superiori dello spazio anulare del perforo, qualora si trovino nel sottosuolo insaturo oppure non volti ad un particolare scopo, devono essere impermeabilizzati con cemento, bentonite o pellets d'argilla.

8.   Chiusura del foro di sondaggio: l'elemento di chiusura del foro di trivellazione deve essere sistemato in modo tale da proteggere l'acqua di falda da inquinamenti. Deve essere impedita qualsiasi infiltrazione d'acqua dalla superficie nel tubo di rivestimento filtrante. Il pozzetto di chiusura deve essere dotato di uno scarico dell'acqua in maniera tale da evitare ristagni all'interno dello stesso.

9.   Abbandono di un sondaggio: nel caso di abbandono di sondaggi che raggiungano la falda acquifera oppure di piezometri di misurazione,la dismissione dovrà avvenire in prossimità di strati impermeabili e nei primi 3 metri superiori, mediante completo riempimento del foro di perforazione oppure del rivestimento del pozzo con pellets d'argilla, bentonite oppure materiale cementizio idoneo (rapida presa, resistente a solfati).

Art. 7.  Smaltimento delle acque derivanti da sondaggi esplorativi

1.   E' vietato lo smaltimento dei fluidi da perforazione nelle acque superficiali.

2.   Qualora nelle perforazioni sia usata acqua senza aggiunta di additivi, essa può essere smaltita mediante idoneo bacino di infiltrazione nelle vicinanze della perforazione stessa.

3.   Nella realizzazione di perforazioni possono essere ammessi additivi solamente dopo verifica della loro compatibilità ambientale e con ricircolo continuo del fluido di perforazione. E' vietato lo scarico di questi fluidi nei corpi idrici. Essi devono essere invece smaltiti ai sensi delle norme contenute nella Legge provinciale 26/5/2006 n. 4, riguardanti la gestione dei rifiuti e la tutela del suolo.

4.   Per lo spurgo di piezometri o pozzi di qualsiasi tipo valgono le prescrizioni dei punti 1, 2 e 3. L'immissione dei fluidi di risulta nei corpi idrici è consentita solamente previo rispetto dei limiti di emissione stabiliti negli allegati D (scarico di acque superficiali) e G (scarico sul suolo) alla Legge provinciale 8/2002.

Art. 8. Sicurezza

L'impianto di perforazione installato deve essere attrezzato e montato in maniera tale da proteggere la vita e la salute delle persone, evitare un inaccettabile disturbo alle persone, evitare il danneggiamento di beni altrui e causare il minor impatto possibile all'ambiente ed ai corpi idrici.

 

CAPITOLO IV

SCAVO DI POZZI PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE PUBBLICO

Art. 9.  Procedura d'approvazione di pozzi per l'approvvigionamento idropotabile pubblico

1.   Ai sensi dell'art. 19 della Legge provinciale del 18/06/2002 n. 8 ogni intercettazione della falda acquifera destinata al prelievo o all'utilizzo dell'acqua deve essere autorizzato o concessa dell'Assessore provinciale competente per la gestione delle risorse idriche.

2.   L'approvazione avviene previa procedura di concessione.

3.   L'autorizzazione alla perforazione avviene sulla base del relativo progetto comprendente il calcolo del fabbisogno idrico, seguendo la procedura per il rilascio della concessione d'acqua ed esaminando lo studio idrogeologico preliminare da redigere secondo le direttive dell'Ufficio Gestione risorse idriche. La validità della concessione è indicata nel relativo decreto.

4.   L'inizio esatto della perforazione deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio Gestione risorse idriche con almeno le due settimane di anticipo all'inizio lavori, facendo riferimento dell'atto d'approvazione.

5.   Perforazione di prova: L'Ufficio Gestione risorse idriche può prescrivere l'esecuzione di un carotaggio di piccolo diametro oppure un'indagine idrogeologica più dettagliata.

6.   L'autorizzazione al completamento del pozzo, il rilascio della concessione d'acqua e l'istituzione dell'area di tutela dell'acqua potabile sulla base dello studio idrogeologico definitivo avviene secondo le direttive dell'Ufficio Gestione risorse idriche.

7.   Collaudo: Il collaudo è effettuato a cura dell'Ufficio Gestione risorse idriche di concerto con il Comprensorio territoriale competente dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.

Art. 10.  Progettazione

1.  Prima di decidere la realizzazione di un pozzo devono essere svolte dettagliate indagini e la scelta del punto di perforazione deve essere fatta tenendo presente i seguenti aspetti:

a)  dimostrata necessità della realizzazione dell'opera;

b)  minima garanzia di ritrovamento dell'acqua potabile – idrogeologia del bacino imbrifero;

c)   riflessioni sulla logistica con riguardo alla costruzione della condotta idrica e dei serbatoi, alla fornitura elettrica, alla situazione sulla proprietà dei terreni interessati, all'accessibilità per l'esercizio e la manutenzione, alle distanze minime da mantenere;

d)   essa deve essere valutata in rapporto all'istituzione di una zona di tutela dell'acqua potabile che comporta possibili limitazioni a particolari attività nel bacino imbrifero del pozzo, allo sviluppo urbanistico nonché dell'attività agricola (liquidazione di indennizzi);

e)   possibili fonti d'inquinamento nel bacino imbrifero;

f)   utenze idriche poste nelle vicinanze – possibili ripercussioni su queste dovute alla nuova utenza.

2.   Relazione tecnica: l'analisi e le relative conclusioni devono essere riportate nella relazione tecnica in base a quanto indicato in allegato al modulo di domanda dell'Ufficio Gestione risorse idriche. La relazione è il fondamento del progetto, il quale deve essere redatto da un tecnico abilitato alla libera professione.

3.   Indagine idrogeologica preliminare: la documentazione di progetto deve essere integrata da un'indagine idrogeologica preliminare secondo le indicazioni dell'Ufficio Gestione risorse idriche.

4.   Poiché sia la progettazione tecnica, sia quella geotecnica, nonché la direzione dei lavori deve essere svolta da tecnici qualificati, si consiglia di mantenere il team dei progettisti iniziale fino al collaudo finale.

Art. 11.  Scelta del punto di perforazione ed allestimento del cantiere

1.   Il punto di perforazione è scelto preferibilmente secondo la zona geologicamente interessata.

Le distanze di sicurezza da confini di proprietà, da infrastrutture e da aree di rispetto devono essere osservate e dimensionate con abbondante margine. Condotte sotterranee, cantine, tunnel, miniere ecc. devono essere altresì considerati, così come le condotte ed gli impianti fuori terra, le vie di comunicazione e i corsi d'acqua superficiali. Deve essere tenuta una distanza minima da edifici confinanti da calcolarsi in base alle emissioni di rumore, gas di scarico e vibrazioni, nonché dal raggio d'azione dell'impianto di perforazione adoperato.

Il cantiere per la perforazione deve essere disposto possibilmente su terreno pianeggiante e la sua estensione deve essere scelta in modo tale da agevolare l'attività da svolgere.

Il cantiere per la perforazione deve essere attrezzato in maniera tale che qualsiasi veicolo o macchinario possa accedervi ed allontanarsi in qualunque condizione meteorologica.

2.   Le sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, additivi chimici concentrati per il fluido di circolazione) devono essere stoccate ai sensi dell'art. 45 della Legge provinciale 8/2002 in idonee vasche di raccolta protette da precipitazioni meteoriche.

Le sostanze lubrificanti dell'impianto di perforazione non devono raggiungere il suolo, il sottosuolo, la falda acquifera oppure eventuali ristagni di acque piovane. L'impianto di perforazione deve essere mantenuto pulito ed il terreno deve essere protetto sotto tutte le parti lubrificate dell'impianto mediante teli chimicamente e fisicamente resistenti, nonché con vasche di raccolta o teli oleoassorbenti. A rimedio di un'accidentale perdita di carburante o di olio devono essere depositate sul posto sufficienti materiali oleoassorbenti. Il terreno inquinato deve essere messo immediatamente in sicurezza e quindi smaltito secondo le disposizioni della Legge provinciale del 26/05/2006 n. 4 riguardante la gestione dei rifiuti e la tutela del suolo.

Le perforazioni per lo sfruttamento dell'acqua potabile devono essere eseguite esclusivamente utilizzando grassi biodegradabili per tutte quelle parti filettate che entrino in contatto con il sottosuolo, i fluidi di perforazione e con l'acqua di falda.

3.   La perforazione deve essere protetta dall'infiltrazione di liquidi. Ciò deve essere attuato con un'adeguata sistemazione delle immediate vicinanze del foro.

4.   Fanghi e detriti di perforazione: E' vietata la dispersione dei fanghi e dei detriti di perforazione su terreni confinanti, nelle fognature, in acque superficiali o altre rogge. Nel caso in cui il detrito di perforazione fosse inquinato, deve essere coperto e depositato temporaneamente su una superficie impermeabile. Lo smaltimento di qualunque detrito di perforazione deve avvenire a norma di legge; quello inquinato deve essere rimosso in conformità alle disposizioni della Legge provinciale del 26/05/2006 n. 4 riguardante la gestione dei rifiuti e la tutela del suolo.

5.   Utilizzo di additivi nel fluido di circolazione: L'utilizzo di additivi nel fluido di perforazione deve essere possibilmente evitato; in caso di utilizzo essi devono essere comunque verificati dal punto di vista della loro compatibilità ambientale ed assicurato il loro ricircolo. E' vietato lo smaltimento di questi fluidi in corpi idrici. Su richiesta deve essere esibita la relativa scheda dati di sicurezza delle sostanze impiegate.

6.   Falda acquifera in pressione (artesiana): nel caso di falda acquifera in pressione, e cioè quando il livello piezometrico della falda supera il livello della superficie dell'acqua sotterranea, è necessaria una particolare attenzione al riempimento dello spazio anulare in prossimità del tetto dell'acquifero, e specificatamente alla parte scarsamente permeabile della copertura della falda acquifera. Ogni tipo di sperpero idrico e di deflusso massiccio della risorsa idrica realizzato mediante sfioro di tipo artesiano, nonché qualsiasi tipo di riduzione delle risorse idriche verso altri strati permeabili del sottosuolo deve essere assolutamente impedito.

7.   Installazione tubi di rivestimento filtranti, tubi di rivestimento ciechi e riempimento dello spazio anulare tra perforo e rivestimento: tubi di rivestimento filtranti, tubi di rivestimento ciechi e riempimento dello spazio anulare devono essere realizzati in modo da impedire la comunicazione di falde separate. I primi 3 metri superiori dello spazio anulare del perforo, qualora si trovino nel sottosuolo insaturo oppure non volti ad un particolare scopo, devono essere impermeabilizzati con pellets d'argilla, bentonite oppure materiale cementizio idoneo (rapida presa, resistente a solfati).

Art. 12. Scavo di pozzi e sicurezza

1.   L'escavazione dei pozzi può essere eseguita solamente da costruttori di pozzi di provata esperienza.

2.   L'impianto di perforazione installato deve essere attrezzato e montato in maniera tale da evitare ripercussioni sulla vita e sulla salute delle persone, evitare un inaccettabile disturbo alle persone, evitare il danneggiamento di beni altrui e causare il minor impatto possibile all'ambiente ed ai corpi idrici.

Art. 13.  Perforazione e documentazione relativa

1.  Il Geologo, insieme al Committente, deve valutare se sia opportuna l'esecuzione preventiva di un carotaggio di prova di piccolo diametro al fine della valutazione nei riguardi del rischio idrogeologico, geologico o idrochimico.

Qualora sia realizzata prima una trivellazione di prova di piccolo diametro, essa deve essere eseguita ad una distanza tale dal punto di perforazione finale previsto per il pozzo da assicurare sia la continuità stratigrafica, sia la possibilità di osservazione della falda acquifera durante le prove di pompaggio.

2.  La progettazione e la sorveglianza sulla perforazione, nonché la scelta del più idoneo metodo di trivellazione, spetta al geologo, il quale tra l'altro deve documentare fotograficamente e descrivere la successione stratigrafica del sottosuolo indagato e prelevare i campioni previsti per l'analisi del suolo e i “campioni di verifica”.

3.  I “campioni di verifica” devono rimanere depositati sul posto oppure presso il Committente per almeno 2 mesi dalla consegna dello studio idrogeologico principale all'Ufficio provinciale competente.

4.  Sulla scorta dei risultati della prospezione, il geologo dimensiona in seguito il pozzo d'acqua potabile da realizzare.

5.  A seguito dell'esecuzione del pozzo, della prova di portata nonché della prova di pompaggio per la definizione delle caratteristiche idrauliche dell'acquifero, da eseguirsi secondo le indicazioni dell'Ufficio Gestione risorse idriche, il geologo elabora lo studio idrogeologico principale, la cui struttura è fissata dall'Ufficio Gestione risorse idriche.

Art. 14.  Smaltimento delle acque derivanti da perforazioni

1.  E' vietato lo smaltimento dei fluidi da perforazioni nelle acque superficiali.

2.  Qualora nelle perforazioni sia usata acqua senza aggiunta di additivi, essa può essere smaltita mediante idoneo bacino di infiltrazione nelle vicinanze della perforazione.

3.  Nella realizzazione di perforazioni possono essere ammessi additivi solamente dopo verifica della loro compatibilità ambientale e con ricircolo continuo del fluido di perforazione. E' vietato lo scarico di questi fluidi nei corpi idrici. Essi devono essere invece smaltiti ai sensi delle norme contenute nella Legge provinciale 26/5/2006 n. 4, riguardanti la gestione dei rifiuti e la tutela del suolo.

4.  Per lo spurgo di piezometri o pozzi di qualsiasi tipo valgono le prescrizioni dei punti 1, 2 e 3. L'immissione dei fluidi di risulta nei corpi idrici è consentita solamente previo rispetto dei limiti di emissione stabiliti negli allegati D (scarico in acque superficiali) e G (recapito sul suolo) alla Legge provinciale 8/2002.

 

Art. 15.  Completamento del pozzo

1.  Al termine della perforazione, il geologo, in collaborazione con l'impresa costruttrice, definisce il completamento del pozzo in base alla situazione stratigrafica riscontrata.

2.  Dimensionamento dei tubi di rivestimento filtranti: secondo la successione stratigrafica del sottosuolo e del probabile abbassamento del livello della falda acquifera, i tubi di rivestimento filtranti sono dimensionati e riportati nel progetto di completamento del pozzo. In esso devono essere indicati tra l'altro i dati relativi alla lunghezza dei filtri, alle dimensioni delle fessure ed alla sezione totale delle aperture del filtro. I tubi di rivestimento filtranti forniti dal produttore non possono essere modificati (riperforati, chiusi con materiale adesivo ecc.).

Tubi di rivestimento ciechi, tubi di rivestimento filtranti e tappo di fondo devono provenire dallo stesso produttore.

3.  Installazione del pozzo: Alla base del tratto filtrante inferiore è applicato un tubo cieco dotato di tappo di fondo (fondello). Superiormente segue il tubo di rivestimento filtrante oppure i tubi di rivestimento filtranti interrotti dai tratti di tubi di rivestimento ciechi, qualora questi non mettano in comunicazione falde naturalmente separate. Il rivestimento del pozzo raggiunge la testata del pozzo e sporge per almeno 30 cm al di sopra del terreno.

4.  Riempimento dello spazio anulare: in terreni sciolti deve essere previsto uno spazio anulare tra l'interno della colonna di perforazione e la parte esterna del rivestimento del pozzo di almeno 5 cm di intercapedine per la posa in opera di impermeabilizzazioni e filtri di ghiaia drenante nonché un piezometro per la misurazione del livello della falda; in corrispondenza dei primi 3 metri del pozzo e di eventuali strati di terreno impermeabile deve essere posato accuratamente uno strato impermeabile in cemento-bentonite, uno strato in bentonite o altro materiale idoneo, controllando regolarmente il livello di queste impermeabilizzazioni durante la loro posa in opera.

5.   Falda acquifera in pressione (artesiana): qualora venga interessata una falda acquifera in pressione, deve essere impedita la tracimazione dell'acqua in terreni insaturi od in un acquifero differente. Non devono verificarsi rimescolamenti d'acqua tra acquiferi diversi, né mediante lo spazio anulare né tramite la tubazione del pozzo stesso.

6.   Dimensionamento del filtro di ghiaia drenante: diametro e varietà granulometrica della ghiaia filtrante devono essere adeguati alle caratteristiche granulometriche degli strati contenenti la falda acquifera. Deve essere utilizzato ghiaietto lavato ed arrotondato.

7.   Piezometro: all'interno dello spazio anulare tra la colonna di perforazione ed il rivestimento del pozzo deve essere posato, parallelamente al tubo del pozzo, un piezometro per la misurazione del livello della falda, di diametro minimo di 2 pollici e provvisto di setti fessurati allo stesso livello di quelli del pozzo. Il piezometro deve essere richiudibile a tenuta stagna mediante chiusura a vite.

8.   Estrazione della colonna di perforazione (casing): essa deve essere estratta gradualmente in concomitanza col procedere del livello di riempimento dello spazio anulare.

9.   Spurgo e sviluppo del pozzo: lo scopo è di ristabilire le caratteristiche meccaniche iniziali del terreno sciolto perforato, di aumentare la porosità e permeabilità in prossimità del pozzo e di stabilizzare la struttura granulare affinché non venga più pompata della sabbia nel corso dell'attività del pozzo. Per lo spurgo valgono le prescrizioni dell'art. 14.

10. Prova di pompaggio: al termine dei lavori di perforazione deve essere eseguita una prova di portata a più gradini ed una prova di pompaggio per la determinazione delle caratteristiche idrodinamiche. L'esito della prova di pompaggio sará riportato sul modulo predisposto dall'Ufficio Gestione risorse idriche, compilato in ogni sua parte e allegato alla relazione idrogeologica.

11. Installazione della pompa e della colonna montante: la colonna montante è strettamente correlata con la pompa e viene installata assieme al cavo elettrico con il sistema accoppiamento/fissaggio. L'ambito dell'aspirazione della pompa deve essere situato in corrispondenza di un tubo cieco. Deve essere previsto inoltre un tubo per misure piezometriche dotato di coperchio a vite a tenuta stagna anche all'interno del pozzo. Il tubo piezometrico deve permettere le misurazioni del livello della falda anche in condizioni di prelievo d'acqua a pieno regime.

12. Copertura del tubo del pozzo: il tubo del pozzo deve essere coperto in maniera tale da impedire l'immissione di getti d'acqua oppure oggetti in genere. Qualora il pozzo veicoli l'afflusso idrico da un acquifero artesiano in pressione, dovrà esserne impedito il deflusso continuo.

Art. 16.  Manufatto di chiusura (avampozzo)

1.  Una perforazione deve restare il meno possibile senza il relativo avampozzo.

2.  Il suo compito consiste:

1)   nell'accogliere le parti dell'impianto destinate all'esercizio ed alla manutenzione di esso;

2)   nel proteggere il pozzo, la testata del pozzo e le attrezzature relative;

3)   nel proteggere le attrezzature, gli apparecchi di misurazione e le tubazioni;

4)   nell'impedire inquinamenti diretti della falda acquifera.

3.   La sua struttura deve conformarsi ai seguenti criteri:

1)   l'avampozzo deve sporgere dal suolo per 30 cm;

2)   garanzia di naturale deflusso delle acque superficiali;

3)   sistemi di drenaggio per evitare l'infiltrazione rapida delle acque superficiali;

4)   possibilità di collocazione stabile per attrezzatura di sollevamento;

5)   comodità d'accesso;

6)   utilizzo di parti a norma;

7)   limitato dispendio nella manutenzione;

8)   utilizzo di materiale a norma;

9)   accessibilità semplice anche per ciò che riguarda la sicurezza sul lavoro;

10)  aperture di installazione a luce libera;

11)  separazione delle aperture di installazione da quelle per l'accesso;

12)  divieto d'accesso per i non autorizzati.

4.   Tenuta all'acqua: l'impianto deve risultare a perfetta tenuta in caso di alluvionamento. Il manufatto deve essere a tenuta. Secondo le norme deve essere utilizzato materiale cementizio impermeabile. Il sistema di aerazione deve essere idoneo allo scopo. Eventuali fenomeni dovuti a terreni aggressivi devono essere adeguatamente contrastati.

5.   Ingresso: l'ingresso deve essere strutturato in maniera tale da consentire libero accesso alle persone autorizzate. Le aperture d'accesso di forma circolare devono avere un diametro minimo di 60 cm, le porte una larghezza netta di 80 cm ed un'altezza netta di 2 m. Deve essere garantita la sicurezza degli operatori, di conseguenza anche scale e gradini sono attrezzature da fissare in maniera stabile. L'apertura d'accesso deve essere separata da quella di montaggio. Le botole di accesso devono sporgere di ca. 30 cm dal terreno.

6.   Sistema d'aerazione: i dispositivi di aerazione sono importanti per i seguenti motivi:

1)   detensionamento durante la variazione del livello piezometrico;

2)   riduzione della condensa;

3)   possibilità del ricambio d'aria;

4)   le sostanze aeriformi più pesanti dell'aria possono essere solamente aspirate;

5)   i tubi d'aerazione devono terminare almeno 1,50 m al di sopra del pavimento ed essere provvisti di camino di chiusura. Le aperture di aerazione devono essere rifinite con una reticella metallica a maglia fine. Deve essere utilizzato acciaio inossidabile. La sezione di aerazione deve essere dimensionata in misura sufficiente. Nel caso di aerazione insufficiente devono essere installate aerazioni a circolazione forzata.

7.   Drenaggio: deve essere installato lo scarico di fondo. La dispersione diretta nell'area di captazione dell'acqua è vietata. Non è ammessa la conduzione dell'acqua nella fognatura. Lo scarico nei corpi idrici deve avvenire in maniera sicura anche in caso di alluvionamento e mediante relativo sifone. Al fine della dispersione dell'acqua deve venir realizzato un apposito pozzetto di dispersione al di fuori del manufatto e senza influenzare negativamente il pozzo.

8.   Sicurezza in accesso: tutte le possibilità di accesso devono essere chiuse a chiave regolarmente. Possono essere installati ulteriori sistemi d'allarme che emettono segnali acustici ed ottici in caso di accesso non autorizzato. Il segnale deve essere inviato ad un centro di allarme.

9.   Sicurezza igienica: il manufatto di chiusura del pozzo deve essere progettato e realizzato in maniera tale da evitare un'influenza negativa dell'acqua di falda dal punto di vista microbiologico e tossicologico. Ciò vale sia per le vicinanze immediate del manufatto di chiusura del pozzo sia per il suo interno con le attrezzature tecniche. Gli specchi d'acqua aperti devono essere coperti.

10. Impianto elettrico: valgono le prescrizioni relative agli impianti elettrici in ambienti umidi. Gli impianti vanno protetti dalla possibilità di contatto, da corpi estranei nonché contro l'umidità, schizzi d'acqua ed acqua. Deve essere prevista una protezione antifulmine contro le sovratensioni. Inoltre deve essere prevista la predisposizione per un gruppo elettrogeno mobile d'emergenza. Possibilmente l'impianto elettrico non va posato nella parte interrata del manufatto di chiusura.

11. Prescrizioni antinfortunistiche: gli ingressi e l'impianto elettrico devono essere costruiti o adeguati alla normativa corrispondente. In caso di utilizzo di qualsiasi sostanza chimica devono essere rispettate puntualmente le norme sulle sostanze pericolose. Devono essere definite le istruzioni per l'uso. Solo personale esperto può accedere ai locali che ospitano il pozzo. Le persone incaricate devono essere istruite in maniera adeguata ed aggiornate con regolarità. Le scale alte più di 5 m devono essere assicurate in maniera particolare. Deve essere possibile una via di fuga libera.

12. Esecuzione: le sostanze cementizie utilizzate per il manufatto devono essere impermeabili e realizzate in modo tale da non dover servire un successivo trattamento. Lavori di scalpellatura non possono essere eseguiti. Le pareti in cemento possono essere, al limite, trivellate. Isolazioni e passaggi di tubi devono essere realizzati resistenti alla pressione ed elastici. L'installazione di deumidificatori impedisce lo sviluppo di condensa.

13. Testata del pozzo: la testata del pozzo deve essere prevista in acciaio inossidabile. Deve essere adeguatamente considerata la tendenza alla corrosione delle parti metalliche ad essa collegate. Il contatto con l'armatura del pavimento deve essere evitato. La testata del pozzo alloggia il manicotto per la colonna montante, l'apertura per i cavi della corrente elettrica per le pompe d'estrazione, per gli indicatori del livello della falda, il piezometro ed il sistema d'aerazione. Costruttivamente la testata del pozzo deve essere separata dal rivestimento del pozzo. La testata del pozzo deve essere rialzata di almeno 30 cm dal pavimento del manufatto di chiusura del pozzo.

14. Contatori, organi di chiusura: per la misurazione del prelievo idrico devono essere montati dei contatori facendo attenzione alle condizioni d'installazione, mentre la grandezza del manufatto di chiusura del pozzo deve essere dimensionata di conseguenza. Inoltre si dovranno prevedere le necessarie valvole di ritegno. Nel caso di più colonne montanti si dovrà provvedere a che ogni singola colonna sia dotata di valvola di non-ritorno e di saracinesca di chiusura. Sono da prevedere anche misuratori della pressione e rubinetti di prelievo per campioni d'acqua.

15. Divieto di deposito: all'interno del manufatto di chiusura del pozzo non possono essere depositati oppure conservati detersivi, disinfettanti, documenti o altri materiali.

16. Varie: al manufatto di chiusura del pozzo deve essere applicata ben visibile una targhetta di riconoscimento messa a disposizione dall'Ufficio Gestione risorse idriche. Deve essere apposto inoltre un caposaldo geodetico come riferimento rispetto al livello della falda.

Art. 17. Esercizio e manutenzione di pozzi ad uso potabile

1.  Controlli di prelievo: i pozzi destinati alla copertura delle punte di massimo consumo oppure della portata minima e che non sono costantemente in esercizio devono essere giornalmente messi in funzione in automatico per almeno 30 minuti, ciò per rendere possibile il ricambio dell'acqua nel pozzo e nella condotta fino al serbatoio oppure alla rete di distribuzione. I pozzi utilizzati solamente in caso di emergenza devono essere anch'essi avviati automaticamente per almeno 30 minuti al giorno. Qualora per motivi economici si decidesse di non comprendere giornalmente nel procedimento di ricambio d'acqua la condotta di collegamento al serbatoio oppure la rete di distribuzione, si dovrà preventivamente pulire e disinfettare dette condotte di collegamento prima dell'utilizzo del pozzo secondo il piano d'emergenza stabilito allo scopo.

2.   Manutenzione dei pozzi: i manufatti che ospitano i pozzi devono essere tenuti puliti ed in perfetto stato. E' richiesta una pulizia radicale di essi mediante apparecchi meccanici a cadenza semestrale e, qualora necessario, anche mediante prodotti chimici.

3.   Controllo dei pozzi: devono essere registrate le letture dei contatori, il livello statico della falda, il livello dinamico, la temperatura dell'acqua e dell'aria, la conducibilità elettrica ed eventualmente il valore del pH. I manufatti devono essere controllati sullo stato e sull'eventuale presenza di fessurazioni. Gli accessi e le aerazioni devono essere verificati nella loro efficienza. Devono essere controllati la recinzione, la vegetazione circostante ed il regime delle acque superficiali. Devono essere annotate le ore di funzionamento delle pompe. Inoltre deve essere controllato lo stato degli impianti idraulici riguardo alla corrosione, la verniciatura e la loro regolazione. Dopo ogni forte temporale e nei casi di prolungato maltempo e di calamità naturale, i manufatti devono essere controllati in maniera approfondita; nei casi gravi deve essere analizzata più volte di seguito anche la qualità dell'acqua prelevata.

Art. 18. Apparecchiature di misura e raccolta dei dati

1.   Misurazione del livello della falda acquifera: il livello della falda acquifera, nel corso del controllo mensile, deve essere misurato per mezzo di un freatimetro, inserito sia nel tubo piezometrico posto nel ghiaino filtrante, sia in quello situato all'interno del pozzo. Le misure vanno eseguite possibilmente sia in quiete sia in fase di esercizio, annotando la portata di pompaggio. I dati devono essere riportati nel rapporto mensile e in seguito in quello annuale. Per impianti nuovi di una certa grandezza si consiglia la misurazione continua del livello della falda.

2.   Misurazione della portata d'acqua estratta: la portata d'acqua in estrazione deve essere misurata mediante contatore. I dati devono essere annotati nel rapporto mensile e in seguito in quello annuale. La quantità media annua dell'acqua estratta non può superare quella stabilita nella concessione d'acqua.

Art. 19. Dismissione di pozzi

1.   Quando un pozzo non è più utilizzato, deve essere chiuso a norma, al fine di escludere futuri inquinamenti della falda acquifera ed evitare ogni pericolo. Il pozzo deve esser riempito accuratamente con materiale inerte (sabbia e ghiaia); in corrispondenza di strati impermeabili e in ogni caso negli ultimi 3 metri superiori deve essere riempito invece con materiale impermeabilizzante (cemento e bentonite, argilla o altro materiale idoneo) al fine di evitare infiltrazioni di acque superficiali.

2.   L'avvenuta chiusura deve essere comunicata all'Ufficio Gestione risorse idriche.

Art. 20. Sostituzione di un pozzo

1.   I pozzi esistenti già autorizzati possono essere sostituiti, qualora quelli da sostituire siano chiusi a norma secondo le prescrizioni dell'art. 19.

2.   Ai sensi dell'art. 21 della Legge provinciale 8/2002, per la sostituzione è sufficiente una denuncia all'Ufficio Gestione risorse idriche, a condizione che il nuovo pozzo venga realizzato sulla stessa particella catastale ad una distanza non superiore ai 50 m, ad una distanza minima di 30 m dal pozzo più vicino, ad una profondità non superiore a quella del pozzo da sostituire, con la stessa destinazione d'uso e con la medesima quantità d'acqua da estrarre. In tutti gli altri casi di ricostruzione di pozzi deve essere richiesta l'autorizzazione, da ottenere tramite la procedura ordinaria per il rilascio della concessione d'acqua. In tutti i casi devono essere rispettate le qui elencate prescrizioni riguardanti l'esecuzione e l'esercizio dei pozzi. L'inizio ed il termine dei lavori devono essere comunicati in conformità a questa prescrizione. E' necessaria inoltre la documentazione indicata nell'art. 13.

3.   In seguito ai lavori deve essere ridefinita l'estensione della zona di tutela dell'acqua potabile.

Art. 21. Adeguamento di pozzi esistenti

I pozzi esistenti devono soddisfare entro un anno le esigenze dettate dall'art. 16 (manufatti di chiusura dei pozzi).

Art. 22. Segnalazione della zona di captazione

Ai sensi dell'allegato A del decreto del Presidente della Provincia del 24 luglio 2006, n. 35 (Regolamento sulle aree di tutela dell'acqua potabile) la zona I di tutela dell'acqua potabile deve essere segnalata mediante un cartello d'indicazione, il quale vieti l'accesso ai non autorizzati.

 

CAPITOLO V

SCAVO DI POZZI PER IL PRELIEVO D'ACQUA SOTTERRANEA NON DESTINATI ALL'APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE PUBBLICO

Art. 23. Procedura d'approvazione di pozzi non destinati all'approvvigionamento idropotabile pubblico

1.   Ai sensi dell'art. 19 della Legge provinciale del 18/06/2002 n. 8 ogni realizzazione di affioramenti della falda acquifera destinati al prelievo o all'utilizzo dell'acqua deve essere autorizzato o concesso dall'Assessore provinciale competente per la gestione delle risorse idriche. Di conseguenza deve essere indirizzata all'Ufficio competente presso la Ripartizione Acque pubbliche ed energia la domanda per la realizzazione del pozzo in conseguenza dell'art. 19 della Legge provinciale 8/2002.

2.   L'autorizzazione alla trivellazione ed il rilascio della concessione d'utilizzo dell'acqua avvengono al termine della procedura svolta dall'Ufficio Gestione risorse idriche, esaminato il relativo progetto ed il calcolo del fabbisogno idrico. La durata della concessione è indicata nel relativo decreto. In casi particolari l'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche può richiedere indagini idrogeologiche oppure approvare provvisoriamente la sola trivellazione di prova.

3.   L'inizio esatto della trivellazione deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio Gestione risorse idriche, come da disposizione dell'atto d'approvazione, con almeno due settimane di anticipo. Il termine dei lavori deve essere comunicato all'Ufficio Gestione risorse idriche entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, allegando la documentazione prevista al successivo punto 4. I lavori per il completamento dell'opera devono durare il più breve tempo possibile, comunicando all'Ufficio Gestione risorse idriche entro 120 giorni dall'inizio dei lavori la sopra citata conclusione degli stessi. Qualora fino a quel momento i lavori non siano conclusi, dovrà essere presentata una domanda motivata per la proroga.

4.   Documentazione dei lavori al termine della costruzione: deve essere presentata la seguente documentazione: sezione stratigrafica del sottosuolo perforato con riproduzione fotografica delle stratificazioni rappresentative del terreno (strati permeabili, strati con presenza d'acqua nonché strati impermeabili limosi, argillosi e torbosi) secondo la direttiva dell'Ufficio Gestione risorse idriche, completamento del pozzo con riguardo al livello statico della falda ed al punto di riferimento (ad es. bordo superiore del tubo del pozzo), elaborazione grafica della prova di pompaggio secondo il seguente art. 26. Per tutta la documentazione l'Ufficio Gestione risorse idriche mette a disposizione il corrispondente modulo oppure questo può essere scaricato in formato digitale tramite la rete internet.

5.   L'utilizzo di falde acquifere in pressione di tipo artesiano è riservato di principio all'approvvigionamento idrico potabile ai sensi dell'art. 23 della Legge provinciale 8/2002.  L'utilizzo di questi corpi idrici per altri scopi può essere concesso qualora non siano disponibili fonti d'acqua superficiali alternative idonee allo scopo oppure non sia possibile un prelievo dalla falda freatica, o qualora sia dimostrato che l'acqua della falda in pressione non è idonea per l'uso potabile.

Art. 24. Progettazione

1.   Prima di decidere la realizzazione di un pozzo devono essere esaminati i seguenti aspetti:

a)   dimostrata necessità della realizzazione del pozzo.

b)   aspettativa di una buona riuscita della trivellazione.

c)   riflessioni sulla logistica con riguardo alla costruzione delle condotte e dei serbatoi, all'eventuale alimentazione elettrica, alla situazione sulla proprietà dei terreni interessati, all'accessibilità per l'esercizio e la manutenzione ed alle distanze minime da mantenere.

d)   utenze idriche poste nelle vicinanze – possibili ripercussioni su queste dovute alla nuova utenza.

2.   L'analisi e le relative conclusioni devono essere riportate nella relazione tecnica in base a quanto indicato in allegato al modulo di domanda dell'Ufficio Gestione risorse idriche. La relazione è il fondamento del progetto, il quale deve essere redatto da un tecnico abilitato alla libera professione.

3.   In casi particolari possono essere prescritte da parte dell'Ufficio Gestione risorse idriche indagini idrogeologiche.

Art. 25. Perforazione

1.   La perforazione può essere effettuata con metodi diversi. Soprattutto con il metodo a percussione devono essere chiariti gli effetti delle vibrazioni sulle infrastrutture e sugli edifici circostanti. Non devono verificarsi inquinamenti mediante i materiali utilizzati per la perforazione (sostanze liquide d'iniezione, lubrificanti).

2.   La perforazione deve essere documentata secondo quanto specificato nell'art. 23.

Art. 26. Smaltimento delle acque derivanti da perforazioni

1.   E' vietato lo smaltimento dei fluidi da perforazione nelle acque superficiali.

2.   Qualora nelle perforazioni venga usata acqua senza aggiunta di additivi, essa può essere smaltita mediante idoneo bacino di infiltrazione nelle vicinanze della perforazione stessa.

3.   Nella realizzazione di perforazioni possono essere ammessi additivi solamente dopo verifica della loro compatibilità ambientale e con ricircolo continuo del fluido di perforazione. E' vietato lo scarico di questi fluidi nei corpi idrici. Essi devono essere invece smaltiti ai sensi delle norme contenute nella Legge provinciale 26/5/2006 n. 4, riguardanti la gestione dei rifiuti e la tutela del suolo.

4.   Per lo spurgo di piezometri o pozzi di qualsiasi tipo valgono le prescrizioni dei punti 1, 2 e 3. L'immissione dei fluidi di risulta nei corpi idrici è consentita solamente previo rispetto dei limiti di emissione stabiliti negli allegati D (scarico in acque superficiali) e G (recapito sul suolo) alla Legge provinciale 8/2002.

Art. 27. Completamento del pozzo

1.   L'impresa esecutrice dei lavori, se non diversamente specificato nell'atto di autorizzazione della perforazione, dispone il completamento del pozzo in base alla situazione stratigrafica riscontrata.

2.   Dimensionamento dei tubi di rivestimento filtranti: i tubi di rivestimento filtranti, le dimensioni delle fessure e la ghiaia filtrante vengono dimensionati a seconda della successione stratigrafica del sottosuolo e del probabile abbassamento della falda acquifera.

3.   Installazione del pozzo: Alla base del tratto filtrante inferiore viene applicato un tubo di rivestimento cieco dotato di tappo di fondo (fondello). Superiormente segue il tubo di rivestimento filtrante oppure i tubi di rivestimento filtranti interrotti dai tratti di tubazione chiusa, qualora questi non mettano in comunicazione falde naturalmente separate. Il rivestimento del pozzo raggiunge la testata del pozzo e sporge per almeno 20 cm al di sopra del terreno.

4.   Riempimento dello spazio anulare: in terreni sciolti deve essere previsto uno spazio anulare tra l'interno della colonna di perforazione e la parte esterna del tubo di rivestimento del pozzo di almeno 5 cm d'intercapedine per impermeabilizzazioni, filtro a ghiaia ed il piezometro per la misurazione del livello della falda che viene consigliato. L'intercapedine tra il foro di trivellazione ed il tubo del pozzo nei 3 metri superiori e in prossimità degli strati di granulometria fina nonché  nella zona di passaggio tra il materiale sciolto e la roccia affiorante deve essere resa impermeabile in maniera accurata con pellets d'argilla o bentonite, cemento e bentonite, argilla e o altro materiale idoneo, controllando regolarmente il livello di queste impermeabilizzazioni durante la loro posa in opera.

5.   Falda acquifera in pressione (artesiana): qualora sia interessata una falda acquifera in pressione, deve essere impedita la tracimazione dell'acqua in terreni insaturi od in un acquifero differente. Non devono verificarsi rimescolamenti d'acqua tra acquiferi diversi, né mediante lo spazio anulare, né mediante la tubazione del pozzo stesso. Ogni tipo di sperpero idrico e di deflusso massiccio della risorsa idrica, realizzato mediante sfioro di tipo artesiano e qualsiasi tipo di riduzione delle risorse idriche verso altri strati permeabili del sottosuolo, deve essere assolutamente impedito.

6.   Dimensionamento del filtro di ghiaia drenante: diametro e varietà granulometrica della ghiaia filtrante devono essere adeguati alle caratteristiche granulometriche degli strati contenenti la falda acquifera. Deve essere utilizzato ghiaietto lavato ed arrotondato.

7.   Per individuare possibili intasamenti del filtro del pozzo si consiglia di installare un piezometro all'interno del ghiaietto filtrante con tratti fessurati allo stesso livello di quelli del pozzo. In questo modo può essere osservato il livello dell'acqua all'interno ed all'esterno del pozzo durante il funzionamento della pompa. Il piezometro deve essere richiudibile mediante chiusura a vite a tenuta stagna.

8.   Estrazione della colonna di perforazione: essa deve essere estratta gradualmente in concomitanza col procedere del livello di riempimento dello spazio anulare. In questo modo possono essere inseriti livelli impermeabili nell'intercapedine in coincidenza con le stratificazioni impermeabili del terreno.

9.   Spurgo e sviluppo del pozzo: lo scopo è di ristabilire le caratteristiche meccaniche iniziali del terreno sciolto perforato, di aumentare la porosità e permeabilità in prossimità del pozzo e stabilizzare la struttura granulare affinché non venga più pompata della sabbia nel corso dell'attività del pozzo. Per lo spurgo valgono le prescrizioni dell'art. 26.

10. Prova di pompaggio: al termine dei lavori di perforazione deve essere effettuata una prova di portata a più gradini, da realizzarsi strettamente secondo le direttive dell'Ufficio Gestione risorse idriche.

11. Installazione della pompa e della colonna montante: la colonna montante è strettamente collegata alla pompa e viene installata, assieme al cavo elettrico, con il sistema accoppiamento/fissaggio. In corrispondenza dell'aspirazione della pompa deve essere installato un tubo cieco. Inoltre si consiglia di prevedere un tubo per le misure piezometriche dotato di coperchio a vite a tenuta stagna anche all'interno del pozzo.

12. Copertura del tubo del pozzo: il rivestimento del pozzo deve essere coperto in maniera tale da impedire l'immissione di getti d'acqua oppure oggetti in genere. Esso non deve essere chiuso ermeticamente. Qualora il pozzo veicolasse l'afflusso idrico da un acquifero artesiano in pressione, allora dovrà essere impedito il deflusso continuo dell'acqua.

Art. 28. Testata del pozzo e manufatto di chiusura (avampozzo)

1.  Una perforazione deve rimanere il meno tempo possibile senza il relativo avampozzo.

2.  Le pompe e le tubazioni non possono poggiare sul tubo del pozzo, bensì sulla testata del pozzo, da realizzare all'esterno del rivestimento del pozzo e senza collegamento induzione di forza su di esso. A causa del carico gravante è di norma necessaria la realizzazione della fondazione per la testata del pozzo, preferibilmente in cemento armato.

3.  L'avampozzo racchiude e protegge il tubo del pozzo e la sua testata ed impedisce la penetrazione di acque superficiali. Esso consiste almeno in un pozzetto fisso in calcestruzzo, plastica o metallo che racchiuda a perfetta tenuta il tubo del pozzo e la cui apertura sia richiudibile a chiave. Con esso possono essere ampiamente impediti inquinamenti involontari o intenzionali della falda acquifera da parte di terzi. Tra l'avampozzo ed il tubo d'estrazione deve essere inserita una guarnizione e non devono esserci induzioni di forza sul tubo. Vantaggiosi appaiono gli avampozzi accessibili che possono accogliere completamente i motori, le pompe e gli organi di controllo.

4.   In caso di utilizzo di testate con rinvio ad angolo può non essere realizzato l'avampozzo, qualora la testata del pozzo venga realizzata in maniera tale che racchiuda il tubo del pozzo a perfetta tenuta ed eviti la penetrazione di acque superficiali.

5.   Nel caso di pozzi perforati a getto d'acqua, in cui il tubo del pozzo funga anche da tubo montante, è possibile prescindere dalla realizzazione dell'avampozzo. In questo caso il giunto finale del tubo montante deve essere chiuso a perfetta tenuta, se non utilizzato.

6.  Motori ed organi di pompaggio devono essere posti su di un terreno compatto ed impermeabile. Il deposito di carburanti può avvenire solamente in contenitori a perfetta tenuta secondo l'art. 45 della Legge provinciale 18 giugno 2002 n. 8 ed il capitolo III del relativo regolamento d'esecuzione. La normativa antincendio deve essere rispettata.

7.  Esternamente al manufatto di chiusura deve essere applicata ben visibile una targhetta d'identificazione messa a disposizione dall'Ufficio Gestione risorse idriche.

Art. 29. Esercizio del pozzo

1.   Gli impianti relativi ai pozzi devono essere verificati con regolarità. Con la misurazione regolare del livello statico e dinamico della falda è possibile individuare in anticipo un deterioramento e di conseguenza un calo dell'efficienza dell'impianto. Qualora si riscontri una diminuzione dell'efficienza, si potrà riconoscerne la causa mediante ispezione del pozzo.

2.   Per la rigenerazione ed il risanamento dei pozzi esistono diverse possibilità. L'impiego di sostanze chimiche che si rendessero necessarie deve essere autorizzato dall'Ufficio Gestione risorse idriche, tenendo presente che lo stesso può prescrivere che il trattamento mediante sostanze chimiche sia affidato ad un libero professionista specializzato.

Art. 30. Dismissione di pozzi

1.   Quando un pozzo non è più utilizzato deve essere chiuso a regola d'arte al fine di escludere futuri inquinamenti della falda acquifera ed evitare ogni pericolo. Il pozzo deve esser riempito accuratamente con materiale inerte (sabbia e ghiaia); in corrispondenza di strati impermeabili e comunque negli ultimi 3 metri superiori deve essere riempito invece con materiale impermeabilizzante (cemento e bentonite, argilla o altro materiale idoneo).

2.  L'avvenuta chiusura deve essere comunicata all'Ufficio Gestione risorse idriche. I pozzi d'attingimento di significato storico rappresentano delle eccezioni.

Art. 31 Sostituzione di un pozzo

1.   I pozzi esistenti già autorizzati possono essere sostituiti, qualora quelli da sostituire vengano chiusi a norma secondo le prescrizioni dell'art. 19.

2.   Secondo l'art. 21 della Legge provinciale 8/2002 per la sostituzione è sufficiente una denuncia all'Ufficio Gestione risorse idriche, a condizione che il nuovo pozzo venga realizzato sulla stessa particella catastale ad una distanza non superiore ai 50 m, ad una distanza minima di 30 m dal pozzo più vicino, ad una profondità non superiore a quella del pozzo da sostituire, con la stessa destinazione d'uso e con la medesima quantità d'acqua estraibile. In tutti gli altri casi di ricostruzione di pozzi deve essere richiesta l'autorizzazione da ottenere tramite la procedura ordinaria per il rilascio della concessione d'acqua. In tutti i casi devono essere rispettate le qui elencate prescrizioni riguardanti l'esecuzione e l'esercizio dei pozzi. L'inizio ed il termine dei lavori devono essere comunicati in conformità a questa prescrizione. Inoltre è necessaria la documentazione indicata nell'art. 23.

Art. 32. Adeguamento di pozzi esistenti

1.  I pozzi esistenti devono soddisfare entro un anno le esigenze dettate dall'art. 27 (testata del pozzo e manufatto di chiusura).

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ActionActionArt. 1/bis
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 4/bis   
ActionActionArt. 4/ter
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7
ActionActionArt. 8
ActionActionArt. 9
ActionActionArt. 10
ActionActionArt. 11
ActionActionArt. 12
ActionActionArt. 13
ActionActionArt. 14
ActionActionArt. 15
ActionAction44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301
ActionAction45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
ActionAction46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
ActionAction47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
ActionAction48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
ActionAction49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
ActionAction50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
ActionAction51) Decreto legislativo16 marzo 1992, n. 266
ActionAction52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
ActionAction53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
ActionAction54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction55) Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
ActionAction56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
ActionAction57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
ActionAction58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
ActionAction59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
ActionAction60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
ActionAction61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
ActionAction63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionAction64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
ActionAction65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
ActionAction66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
ActionAction67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
ActionAction68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
ActionAction69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
ActionAction70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
ActionAction71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
ActionAction72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
ActionAction73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
ActionAction74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
ActionAction75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
ActionAction76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
ActionAction77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
ActionAction78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
ActionAction79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
ActionAction80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
ActionAction81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
ActionAction82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
ActionAction83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
ActionAction84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
ActionAction85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
ActionAction86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
ActionAction87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
ActionAction88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
ActionAction89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
ActionAction90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
ActionAction91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
ActionAction92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
ActionAction93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
ActionAction94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
ActionAction95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
ActionAction96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
ActionAction97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
ActionAction98) Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162
ActionAction99) Legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1
ActionAction100) Legge 27 dicembre 2017, n. 205
ActionAction101) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 236
ActionAction102) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 237
ActionAction103) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 9
ActionAction104) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 10
ActionAction105) Decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 18
ActionAction106) Legge 19 dicembre 2019, n. 157
ActionAction107) Legge 27 dicembre 2019, n. 160
ActionAction108) Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1
ActionAction109) Legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1
ActionAction110) Decreto legislativo 4 ottobre 2021, n. 150
ActionAction111) Decreto legislativo 18 ottobre 2021, n. 176
ActionAction112) Legge 30 dicembre 2021, n. 234
ActionAction113) Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1
ActionAction114) Legge 27 aprile 2022, n. 34
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 5 luglio 1963, n. 7
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 14 settembre 1973, n. 50
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 36
ActionActiond) Legge provinciale 28 novembre 1979, n. 17
ActionActione) Legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 25 marzo 1983, n. 9
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1984, n. 9
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 1986, n. 17
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 16 aprile 1987, n. 9
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1991, n. 2
ActionActionk) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1992, n. 34
ActionActionl) Legge provinciale 12 dicembre 1997, n. 17 
ActionActionm) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1998, n. 1 —
ActionActionn) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 8
ActionActiono) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 9
ActionActionp) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
ActionActionq) Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
ActionActionr) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionActions) LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2003, n. 12
ActionActiont) Legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1
ActionActionu) LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 2004, n. 1
ActionActionu) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
ActionActionv) Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
ActionActionv) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionActionDisposizioni in materia di tributi
ActionActionDisposizioni in materia di spesa
ActionActionAltre disposizioni
ActionActionALLEGATI A e B
ActionActionw) Legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13
ActionActionx) LEGGE PROVINCIALE 20 luglio 2006, n. 7 —
ActionActiony) LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2006, n. 15
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActionC Finanze locali
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionA Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (RAS)
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 13 febbraio 1975, n. 16 —
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 marzo 1977, n. 12
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 43
ActionActionArt. 1   
ActionActionNorme transitorie e finali
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 30 luglio 1981, n. 23
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1983, n. 7
ActionActionf) Legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6
ActionActiong) Legge provinciale 30 maggio 2022, n. 4
ActionActionB Provvidenze per attività culturali
ActionActionC Tutela dei beni culturali
ActionActionD Istituzioni culturali
ActionActionE Archivio provinciale
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionAction Legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 1967, n. 15
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 10 gennaio 1973, n. 3
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
ActionActiond) Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 34 —
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 21 maggio 1981, n. 11 —
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1988, n. 54 —
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 dicembre 1988, n. 37 —
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 1991, n. 27
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 giugno 1992, n. 23 —
ActionActionk) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36
ActionActionl) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1994, n. 9
ActionActionm) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1995, n. 31
ActionActionn) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 1995, n. 57
ActionActiono) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 ottobre 1996, n. 4817
ActionActionp) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1999, n. 34
ActionActionq) Decreto del Presidente della Provincia 23 marzo 2001, n. 11
ActionActionr) Legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16
ActionActions) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6
ActionActiont) Decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)  
ActionActionArt. 2 (Limitazioni)
ActionActionArt. 3 (Attività extraservizio consentite senza autorizzazione)
ActionActionArt. 4 (Attività extraservizio di modica entità)
ActionActionArt. 5 (Attività extraservizio previa autorizzazione)
ActionActionArt. 6 (Ulteriori prestazioni di lavoro del personale a tempo parziale)
ActionActionArt. 7 (Assenze dal servizio)
ActionActionArt. 8 (Gestione e controllo delle attività extraservizio)
ActionActionArt. 9 (Attività istituzionali remunerate da terzi)
ActionActionArt. 10 (Attività presso altre strutture pubbliche)
ActionActionArt. 11 (Disposizioni particolari per il personale dirigente)
ActionActionArt. 12 (Disposizioni particolari per il Corpo forestale provinciale)
ActionActionArt. 13 (Incarichi a personale collocato a riposo)   
ActionActionArt. 14 (Incarichi e attività non consentiti) 
ActionActionArt. 15 (Disposizioni transitorie e finali)
ActionActionArt. 16 (Abrogazione)
ActionActionArt. 17 (Entrata in vigore)
ActionActionv) Legge provinciale 9 febbraio 2018, n. 1
ActionActionw) Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2018, n. 27
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActione) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
ActionActionf) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
ActionActiong) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
ActionActionh) Contratto di comparto
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001 —
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
ActionActionj) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionk) Contratto di comparto 4 luglio 2002
ActionActionk) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
ActionActionl) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionm) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003
ActionActiono) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActiono) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionr) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActionr) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActions) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActiont) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionu) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
ActionActionv) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionx) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionz) Contratto collettivo 8 marzo 2006
ActionActionz) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiona') Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActiond') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActione') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
ActionActionh') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionj') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionm') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionm') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
ActionActionn') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActiono') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionq') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionq') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActionArt. 1 (Attività ricreative del personale provinciale)
ActionActionArt. 2 (Adeguamento dell'indennità d'istituto e dell'indennità di coordinamento)
ActionActionArt. 3 (Indennità di servizio forestale)
ActionActionArt. 4 (Canone per l’uso di alloggi di servizio)
ActionActionArt. 5 (Disciplina del diritto di sciopero per il servizio antincendio aeroportuale)
ActionActionArt. 6 (Provvidenze per il personale del corpo forestale provinciale)
ActionActionArt. 7 (Raggruppamento di profili professionali)
ActionActionArt. 8 (Requisiti d’accesso)
ActionActionArt. 9 (Profilo professionale bibliotecario qualificato / bibliotecaria qualificata (VII))
ActionActionArt. 10 (Profilo professionale assistente tecnico scolastico / assistente tecnica scolastica(IV))
ActionActionArt. 11 (Profilo professionale esperto/esperta nelle materie tecniche (IX))
ActionActionArt. 12 (Accesso all’impiego provinciale di persone in situazione di handicap in possesso di qualificazione professionale parziale)
ActionActionArt. 13 (Microstrutture e servizi diurni per bambini e bambine)
ActionActionArt. 14 (Verifica requisiti per il personale tecnico presso le scuole)
ActionActionArt. 15 (Indennità per l’informatizzazione del libro fondiario)
ActionActionArt. 16 (Norma transitoria per il profilo professionale di aiutante tavolare)
ActionActionArt. 17 (Norma transitoria per il profilo professionale di collaboratore/trice all’integrazioni di bambini ed alunni in situazione di handicap)
ActionActionArt. 18 (Norme transitorie sull’attestato di conoscenza delle due lingue per l’accesso ai profili professionali del personale insegnante ed equiparato per la scuola dell’infanzia)
ActionActionAllegato 1
ActionActiont') Contratto collettivo 13 giugno 2013, n. 01
ActionActiont') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionw') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActiony') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
ActionActionz') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
ActionActiona'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
ActionActionb'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
ActionActionb'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionActionc'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
ActionActiond'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
ActionActiond'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActione'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
ActionActionf'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
ActionActiong'') Contratto collettivo 13 dicembre 2016, n. 001
ActionActiong'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionActionh'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActionh'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
ActionActioni'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
ActionActionj'') Contratto collettivo 5 febbraio 2018
ActionActionk'') Contratto di comparto 20 febbraio 2018, n. 0
ActionActionl'') Contratto collettivo intercompartimentale 19 giugno 2018, n. 0
ActionActionl'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2 (Interruzione dell'aspettativa per il personale con prole e del permesso per motivi educativi)
ActionActionArt. 3 (Trattamento di fine rapporto)
ActionActionArt. 4   
ActionActionArt. 5   
ActionActionArt. 6   
ActionActionn'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionActionn'') Contratto di comparto 27 settembre 2018, n. 00
ActionActiono'') Contratto di comparto 16 gennaio 2019, n. 0
ActionActionp'') Contratto di comparto 27 maggio 2019, n. 00
ActionActionq'') Contratto di comparto 11 giugno 2019, n. 0
ActionActionr'') Contratto collettivo intercompartimentale 4 dicembre 2019, n. 0
ActionActions'') Contratto di comparto 9 gennaio 2020
ActionActiont'') Contratto collettivo 23 gennaio 2020, n. 23
ActionActionu'') Contratto di comparto 24 gennaio 2020
ActionActionv'') Contratto collettivo 7 maggio 2020
ActionActionw'') Contratto di comparto 16 giugno 2020
ActionActionw'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionActionx'') Contratto collettivo 27 agosto 2020
ActionActiony'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 agosto 2020
ActionActionz'') Contratto collettivo intercompartimentale 3 dicembre 2020
ActionActiona''') Contratto collettivo intercompartimentale 10 dicembre 2020
ActionActionb''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
ActionActionc''') Contratto collettivo 8 marzo 2021
ActionActiond''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
ActionActione''') Contratto collettivo 15 ottobre 2021
ActionActionf''') Contratto collettivo 3 dicembre 2021
ActionActiong''') Contratto di comparto 21 dicembre 2021
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione e oggetto)
ActionActionArt. 2 (Durata e decorrenza del contratto)
ActionActionArt. 3 (Servizio mensa e servizio alternativo di mensa)  
ActionActionArt. 4 (Orario di lavoro del personale provinciale a tempo parziale)
ActionActionArt. 5 (Formazione del personale)
ActionActionArt. 6 (Compenso per relatori)
ActionActionArt. 7 (Clausola di salvaguardia)
ActionActionArt. 8 (Abrogazioni)
ActionActionh''') Contratto collettivo 7 aprile 2022
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 21 febbraio 1972, n. 4 —
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1978, n. 14
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1979, n. 15
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 1983, n. 50
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1986, n. 9 —
ActionActionArt. 1   
ActionActionArt. 2   
ActionActionArt. 3   
ActionActionArt. 4   
ActionActionArt. 5   
ActionActionArt. 6   
ActionActionArt. 7 (Indennità telefonisti ciechi)
ActionActionArt. 8-11.   
ActionActionArt. 12 (Insegnanti di scuola materna del gruppo linguistico ladino)
ActionActionArt. 13-14.   
ActionActionArt. 15   
ActionActionArt. 16   
ActionActionArt. 17 (Acconto indennità di buonuscita)
ActionActionArt. 18-20.   
ActionActionArt. 21
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 25 gennaio 1988, n. 5
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActiona) Legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8 
ActionActionb) Legge provinciale 11 giugno 1975, n. 29
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 12 marzo 1981, n. 7 —
ActionActiond) Legge provinciale8 maggio 1990, n. 10 
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1992, n. 29 —
ActionActionArt. 1 (Moto di pubblicazione dei divieti di circolazione)
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3-5.   
ActionActionArt. 6 (Contrassegni per invalidi motulesi)
ActionActionArt. 7-12.   
ActionActionArt. 13 (Obbligo di denuncia)
ActionActionArt. 14   
ActionActionArt. 15 (Modalità di impiego, retribuzione e forma di coordinamento del servizio del personale incaricato dell'osservanza)
ActionActionTabella A
ActionActionTabella B  
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 settembre 1970, n. 2703
ActionActionf) Decreto del Presidente della Giunta provinciale6 novembre 1998, n. 33
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 22 ottobre 2007, n. 56
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 dicembre 1971, n. 4485
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 18 settembre 2012, n. 31
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 19 gennaio 2016, n. 5
ActionActionj) Legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4
ActionActionp) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 giugno 1992, n. 3645
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActiona) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
ActionActionb) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
ActionActionc) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
ActionActiond) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
ActionActione) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
ActionActionf) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
ActionActiong) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
ActionActionj) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
ActionActionk) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
ActionActionl) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
ActionActionm) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
ActionActionMisure urgenti
ActionActionArt. 1 (Modifica della , “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della provincia per l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”)
ActionActionArt. 2 (Modifica della , “Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)”)
ActionActionArt. 3 (Modifica della , “Finanziamento in materia di turismo”)
ActionActionArt. 4 (Modifica della , “Norme per l’amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”)  
ActionActionArt. 5 (Modifica della , “Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del "marchio di qualità con indicazione di origine"”)
ActionActionArt. 6 (Modifica della , “Ordinamento delle guide alpine – Guide sciatori”)
ActionActionArt. 7 (Modifica della , “Norme per l’appalto e l’esecuzione di lavori pubblici”)
ActionActionSemplificazioni
ActionActionAbrogazioni e disposizione finanziaria
ActionActionn) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
ActionActiono) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
ActionActionp) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
ActionActionDisposizioni urgenti
ActionActionSemplificazioni
ActionActionArt. 12 (Modifica della , “Ordinamento forestale”)  
ActionActionArt. 13 (Modifica della , “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici”)
ActionActionArt. 14 (Modifica della , “Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008”)
ActionActionArt. 15 (Modifica della , “Disposizioni in materia di risparmio energetico e energia rinnovabile”)
ActionActionArt. 16 (Modifica della , “Disposizioni o interventi per la valorizzazione dei parchi naturali”)
ActionActionAbrogazioni di norme e disposizione finanziaria
ActionActionq) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
ActionActionr) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
ActionActions) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
ActionActiont) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
ActionActionu) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
ActionActionv) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
ActionActionw) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
ActionActionx) Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 21
ActionActiony) Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10
ActionActionz) Legge provinciale 24 settembre 2019, n. 8
ActionActiona') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10
ActionActionb') Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 13
ActionActionc') Legge provinciale 27 marzo 2020, n. 2
ActionActiond') Legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5
ActionActione') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 14
ActionActionf') Legge provinciale 16 agosto 2022, n. 10
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
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ActionAction Delibera 14 gennaio 2020, n. 8
ActionAction Delibera 28 gennaio 2020, n. 49
ActionAction Delibera 4 febbraio 2020, n. 71
ActionAction Delibera 11 febbraio 2020, n. 96
ActionAction Delibera 11 febbraio 2020, n. 105
ActionAction Delibera 18 febbraio 2020, n. 118
ActionAction Delibera 21 febbraio 2020, n. 130
ActionAction Delibera 3 marzo 2020, n. 139
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ActionAction Delibera 10 marzo 2020, n. 159
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ActionAction Delibera 17 marzo 2020, n. 185
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ActionAction Delibera 7 aprile 2020, n. 246
ActionAction Delibera 7 aprile 2020, n. 248
ActionAction Delibera 15 aprile 2020, n. 251
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ActionAction Delibera 21 aprile 2020, n. 272
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ActionAction Delibera 28 aprile 2020, n. 295
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ActionAction Delibera 26 maggio 2020, n. 367
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ActionAction Delibera 9 giugno 2020, n. 385
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ActionAction Delibera 30 giugno 2020, n. 468
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ActionAction Delibera 7 luglio 2020, n. 491
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