(1) Le lettere A) e B) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998 n. 13, e successive modifiche, sono così sostituite:
“A) La concessione di contributi in conto capitale all'Istituto per l'edilizia sociale, in seguito denominato "IPES", per l'attuazione dei programmi di costruzione di cui all'Art. 22 e per l’esecuzione della manutenzione straordinaria e il recupero di abitazioni di proprietà dell’IPES o ad esso affidate in gestione.
B) La concessione di contributi pluriennali costanti all’IPES per l'ammortamento di mutui da esso stipulati, su autorizzazione della Giunta provinciale, per l'attuazione dei programmi di costruzione e per l’esecuzione della manutenzione straordinaria e il recupero di abitazioni di proprietà dell’IPES o ad esso affidate in gestione.”
(2) Il comma 7 dell’articolo 27, della legge provinciale 17 dicembre 1998 n. 13, è così sostituito:
“7. Per la realizzazione dei propri programmi di costruzione e per l’esecuzione della manutenzione straordinaria e il recupero di abitazioni di proprietà dell’IPES o ad esso affidate in gestione, l'IPES può stipulare mutui con istituti bancari, previa autorizzazione della Giunta provinciale. La Provincia presta garanzie per i mutui stipulati dall'IPES. L'IPES provvede all’ammortamento delle rate di mutuo con i fondi depositati nel conto speciale. Qualora i fondi depositati nel conto speciale non fossero sufficienti, si provvede all’adozione degli interventi previsti nel programma di cui all'articolo 6.”
(3) Alla fine del comma 1 dell’articolo 90, della legge provinciale 17 dicembre 1998 n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Nel caso in cui un socio di una cooperativa venga sostituito da un nuovo socio dopo l’acquisizione dell’area da parte della cooperativa e prima dell’assegnazione di quest’area nella sua proprietà, tali requisiti devono essere posseduti dal nuovo socio della cooperativa al momento della presentazione della domanda di contributo.”
(4) Dopo il comma 8 dell’articolo 90, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 9, 10 e 11:
“9. Per la cessione o il trasferimento di alloggi per il “ceto medio”, il cambio dei soci della cooperativa edilizia che ha ricevuto un contributo ai sensi del presente articolo per la realizzazione di tali abitazioni può avvenire nei casi e alle condizioni previsti dall'articolo 63 e seguenti, previa verifica dei requisiti di ammissione del nuovo socio da parte della cooperativa. La relativa domanda di autorizzazione deve essere presentata dalla cooperativa edilizia.
10. La verifica dei requisiti di ammissione ai sensi del comma 9 non è prevista per le fattispecie di cui agli articoli 66 e 66/bis.
11. Dopo lo scioglimento della cooperativa edilizia, il contributo di cui al comma 1 rimane in capo ai singoli proprietari e ai relativi alloggi, che restano soggetti ai vincoli previsti dalla vigente deliberazione della Giunta provinciale in materia di alloggi per il “ceto medio” nonché alle disposizioni in materia di vincolo sociale di cui agli articoli 63 e seguenti, per quanto applicabili.”
(5) Dopo il comma 5 dell'articolo 122 della provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“5/bis Gli alloggi e le unità immobiliari ceduti dall'IPES ai sensi dell'articolo 42, comma 3/bis, della legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27, e successive modifiche, non possono essere alienati, neanche parzialmente, per un periodo di dieci anni dalla data di iscrizione nel libro fondiario del contratto di acquisto, anche agli effetti di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modifiche. Il relativo vincolo da assumere nel contratto di acquisto è annotato nel libro fondiario.”
(6) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 0,00 euro per l’anno 2022, in 374.000,00 euro per l’anno 2023 e in 810.345,00 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.