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In vigore al: 18/08/2017

2) Costituzione della Repubblica Italiana1)

1)
Pubblicata nella G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, edizione straordinaria; la Costituzione venne approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948.

Principi fondamentali

Art. 1

(1) L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

(2) La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2

(1) La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

(1) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

(2) È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

(1) La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

(2) Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5

(1) La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6

(1) La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7  delibera sentenza

(1) Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

(2) I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 89 vom 01.04.1996 - Eigenschaft als geschlossener Hof - Feststellung durch die Landeshöfekommission - Ermessensbeurteilung Geschlossener Hof im Eigentum von kirchlichen Einrichtungen - Konkordatsregelung

Art. 8

(1) Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

(2) Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

(3) I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9  delibera sentenza

(1) La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

(2) Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 115 del 06.05.1996 - Tutela del paesaggio - prevalenza dell'interesse pubblico su quello privato - discrezionalità della P.A.

Art. 10

(1) L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

(2) La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

(3) Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

(4) Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11

(1) L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

(1) La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano; verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE PRIMA
Diritti e doveri dei cittadini

TITOLO I
Rapporti civili

Art. 13

(1) La libertà personale è inviolabile.

(2) Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, nè qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

(3) In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non lì convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

(4) È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

(5) La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14

(1) Il domicilio è inviolabile.

(2) Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

(3) Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15

(1) La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

(2) La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16

(1) Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

(2) Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17

(1) I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

(2) Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

(3) Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18

(1) I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

(2) Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19

(1) Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20

(1) Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, nè di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21

(1) Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

(2) La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

(3) Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

(4) In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

(5) La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

(6) Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22

(1) Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23

(1) Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24

(1) Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

(2) La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

(3) Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

(4) La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25

(1) Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

(2) Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

(3) Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26

(1) L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

(2) Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 27

(1) La responsabilità penale è personale.

(2) L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

(3) Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

(4) Non è ammessa la pena di morte.2)

2)
Il comma 4 è stato modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1.

Art. 28

(1) I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II
Rapporti etico-sociali

Art. 29

(1) La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

(2) Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30

(1) È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

(2) Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

(3) La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

(4) La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31

(1) La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose.

(2) Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32

(1) La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

(2) Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33

(1) L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

(2) La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

(3) Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

(4) La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

(5) È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

(6) Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34

(1) La scuola è aperta a tutti.

(2) L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

(3) I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

(4) La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III
Rapporti economici

Art. 35

(1) La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

(2) Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

(3) Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

(4) Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36

(1) Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

(2) La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

(3) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37

(1) La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.

(2) La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

(3) La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38

(1) Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

(2) I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

(3) Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

(4) Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

(5) L'assistenza privata è libera.

Art. 39

(1) L'organizzazione sindacale è libera.

(2) Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

(3) È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

(4) I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40  delibera sentenza

(1) Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 32 del 28.01.1991 - Diritto di sciopero - Servizi pubblici essenziali

Art. 41  delibera sentenza

(1) L'iniziativa economica privata è libera.

(2) Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

(3) La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 239 vom 28.08.2000 - Urbanistische Planung - soziale und wirtschaftliche Komponente - Prinzip der freien Privatinitiative - Beschränkung der Verkaufsflächen für den Detailhandel nicht statthaft

Art. 42

(1) La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

(2) La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

(3) La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

(4) La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43

(1) A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44

(1) Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

(2) La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45

(1) La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

(2) La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46

(1) Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47

(1) La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

(2) Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

TITOLO IV
Rapporti politici

Art. 48

(1) Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

(2) Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

(3) La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.3)

(4) Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile e per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

3)
Comma inserito dall'art. 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.

Art. 49

(1) Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50

(1) Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51

(1) Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.4)

(2) La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

(3) Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

4)
Il comma 1 è stato integrato dall'art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1.

Art. 52

(1) La difesa della patria è sacro dovere del cittadino.

(2) Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, nè l'esercizio dei diritti politici.

(3) L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53

(1) Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

(2) Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54

(1) Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

(2) I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE SECONDA
Ordinamento della Repubblica

TITOLO I
Il Parlamento

SEZIONE I
Le Camere

Art. 55

(1) Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Sanato della Repubblica.

(2) Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56

(1) La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

(2) Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

(3) Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

(4) La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni , fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.5)

5)
L'art. 56 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.

Art. 57

(1) Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

(2) Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

(3) Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

(4) La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti.6)

6)
L'art. 57 è stato modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, e dall'art. 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.

Art. 58

(1) I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

(2) Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.

Art. 59

(1) È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

(2) Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 60

(1) La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

(2) La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.7)

7)
L'art. 60 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.

Art. 61

(1) Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

(2) Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62

(1) Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

(2) Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

(3) Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 63

(1) Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

(2) Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64

(1) Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

(2) Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

(3) Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

(4) I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute.

(5) Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65

(1) La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'Ufficio di deputato o di senatore.

(2) Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66

(1) Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67

(1) Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68

(1) I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

(2) Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, nè può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

(3) Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.8)

8)
L'art. 68 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3.

Art. 69

(1) I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

SEZIONE II
La formazione delle leggi

Art. 70

(1) La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71

(1) L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

(2) Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta da parte di almeno cinquantamila elettori di un progetto redatto in articoli.

Art. 72

(1) Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

(2) Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

(3) Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in tal modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

(4) La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73

(1) Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

(2) Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

(3) Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74

(1) Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

(2) Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75

(1) È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

(2) Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

(3) Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

(4) La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

(5) La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Art. 76

(1) L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77

(1) Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

(2) Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

(3) I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78

(1) Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79

(1) L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

(2) La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

(3) In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.9)

9)
L'art. 79 è stato sostituito dalla legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1.

Art. 80

(1) Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di legge.

Art. 81   delibera sentenza

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale. 10) 11)

massimeCorte costituzionale - sentenza 15 luglio 2014, n. 224 - Obbligo di copertura finanziaria delle innovazioni legislative – influenza complessiva sul bilancio di competenza e sugli esercizi futuri
10)
L'art. 81 è stato così sostituito dalla Art. 1, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.
11)
Vedi anche l'art. 5, comma 1, della legge cosituzionale 20 aprile 2012, n. 1:

(1)  La legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare:

  1. le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;
  2. l'accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all'andamento del ciclo economico, all'inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali;
  3. il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione;
  4. la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c) del presente comma sulla base di un piano di rientro;
  5. l'introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;
  6. l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio;
  7. le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all'articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.

(2)  La legge di cui al comma 1 disciplina altresì:

  1. il contenuto della legge di bilancio dello Stato;
  2. la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall'articolo 4 della presente legge costituzionale;
  3. le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.

(3)  La legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio 2013.

(4)  Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni.

Art. 82

(1) Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

(2) A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria.

TITOLO II
Il Presidente della Repubblica

Art. 83

(1) Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

(2) All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

(3) L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84

(1) Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

(2) L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

(3) L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85

(1) Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

(2) Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

(3) Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86

(1) Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

(2) In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87

(1) Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

(2) Può inviare messaggi alle Camere.

(3) Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

(4) Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

(5) Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

(6) Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

(7) Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

(8) Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, l'autorizzazione delle Camere.

(9) Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

(10) Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

(11) Può concedere grazia e commutare le pene.

(12) Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88

(1) Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

(2) Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.12)

12)
L'art. 88, comma 2, è stato sostituito dalla legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.

Art. 89

(1) Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

(2) Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del consiglio dei ministri.

Art. 90

(1) Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

(2) In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91

(1) Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza dalla Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

TITOLO III
Il Governo

SEZIONE I
Il Consiglio dei ministri

Art. 92

(1) Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

(2) Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri.

Art. 93

(1) Il Presidente del consiglio dei ministri e i Ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94

(1) Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

(2) Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

(3) Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia.

(4) Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

(5) La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95

(1) Il Presidente del consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene la unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

(2) Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

(3) La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.

Art. 96

(1) Il Presidente dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.13)

13)
L'art. 96 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

SEZIONE II
La Pubblica Amministrazione

Art. 97

(01)  Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. 14)

(1) I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

(2) Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

(3) Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

14)
L'art. 97, comma 01 è stato inserito dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.

Art. 98

(1) I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

(2) Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

(3) Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

SEZIONE III
Gli organi ausiliari

Art. 99

(1) Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

(2) È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

(3) Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100

(1) Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

(2) La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

(3) La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

TITOLO IV
La Magistratura

SEZIONE I
Ordinamento giurisdizionale

Art. 101

(1) La giustizia è amministrata in nome del popolo.

(2) I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102

(1) La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

(2) Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

(3) La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103

(1) Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

(2) La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

(3) I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104

(1) La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

(2) Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

(3) Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.

(4) Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

(5) Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

(6) I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

(7) Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, nè far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105

(1) Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106

(1) Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

(2) La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

(3) Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107

(1) I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio nè destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

(2) Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

(3) I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

(4) Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108

(1) Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

(2) La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del Pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Art. 109

(1) L'Autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110

(1) Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

SEZIONE II
Norme sulla giurisdizione

Art. 111

(1) La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.15)

(2) Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.15)

(3) Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.15)

(4) Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.15)

(5) La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.15)

(6) Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

(7) Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.

(8) Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

15)
Comma inserito dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.

Art. 112

(1) Il Pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 113  delibera sentenza

(1) Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

(2) Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

(3) La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 13 vom 16.01.2001 - Verwaltungsgerichtsbarkeit - Schadenersatz -Verurteilung der Verwaltung zur Wiederherstellung des früheren Zustandes nur bei gebundenen AktenÖffentliche Arbeiten - Gerichtliche Aufhebung der Zuschlagserteilung - unzulässiger Ausschluß nach Abschluß des Werkvertrages

TITOLO V
Le Regioni, le Province, i Comuni

Art. 114

(1) La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

(2) I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

(3) Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.16)

16)
L'art. 114 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzione 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 115 17)

17)
L'art. 115 è stato abrogato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 116

(1) Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

(2) La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

(3) Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.18)

18)
L'art. 116 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzione 18 ottobre 2001, n. 3;
vedi anche l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:

Art. 10

(1) Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Art. 117   delibera sentenza

(1) La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

(2) Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

  • a)  politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
  • b)  immigrazione;
  • c)  rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
  • d)  difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
  • e)  moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; 19)
  • f)  organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
  • g)  ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
  • h)  ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
  • i)  cittadinanza, stato civile e anagrafi;
  • l)  giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
  • m)  determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
  • n)  norme generali sull'istruzione;
  • o)  previdenza sociale;
  • p)  legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
  • q)  dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
  • r)  pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
  • s)  tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

(3) Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 20)

(4) Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

(5) Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

(6) La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

(7) Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

(8) La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

(9) Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.21)

massimeCorte costituzionale - ordinanza 7 giugno 2011, n. 178 - Questione di legittimità cost. sollevata dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in merito alla modifica dell'art. 1, comma 1, lettera c), della L.P. n. 10/1983 - aumento del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico - applicazione del criterio progressivo ? successiva abrogazione - restituzione degli atti
massimeCorte costituzionale - sentenza 19 aprile 2011, n. 165 - Decreto- legge n. 105/2010 (Misure urgenti in materia di energia), convertito in legge dalla l. 129/2010 ? ricorso della Provincia di Trento ? la nuova competenza legislativa concorrente in materia di energia è più favorevole delle previsioni statutarie ? interventi: necessità di un corretto esercizio del potere sostitutivo e del rispetto del raggiungimento di un'intesa.
massimeCorte costituzionale - sentenza 18 aprile 2011, n. 151 - Tutela di specie animali – limite generale alla raccolta dei funghi – deroghe ai divieti previsti a tutela delle specie animali protette – procedimento per l'abbattimento di determinate specie all'interno delle oasi di protezione – aspetti della onnicomprensiva competenza statale in materia ambientale rete ecologica europea Natura 2000: nessuna comunicazione diretta tra la Provincia e la Commissione europea
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 357 del 01.12.2010 - Trento - variazione dell'aliquota IRAP - nuovo art. 73 dello Statuto d'autonomia - determinazione delle quote di tariffa di depurazione del servizio idrico integrato - disciplina della revisione dei prezzi nei contratti di appalto pubblici - rinvio alla disciplina statale
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 45 del 08.02.2010 - Competenza primaria in materia di lavori pubblici di interesse provinciale - obbligo di rispetto del Codice degli appalti (tutela della concorrenza)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 285 del 20.08.2007 - Professionisti - geometra - competenza professionale - il limite delle “modeste costruzioni"
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 213 del 06.06.2007 - Professioni - abrogazione delle tariffe minime - disciplina statale - lavori pubblici di interesse provinciale - compensi per prestazioni professionali - compete alla Provincia autonoma
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 428 del 29.12.2004 - Circolazione stradale - È competenza esclusiva dello Stato anche dopo la riforma del titolo V della Costituzione
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 280 del 28.07.2004 - Ricognizione dei principi fondamentali afferenti le materie di legislazione cocorrente
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 258 del 22.07.2004 - Stipulazione di accordo di cooperazione transfrontaliera nell'ambito del programma comunitario "Interreg III A. Italia - Austria" senza preventiva intesa con il Governo
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 239 del 19.07.2004 - Partecipazione alla formazione di atti normativi comunitari
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 238 del 19.07.2004 - Stipulazione di intese ed accordi con altri stati o con enti territoriali di altri Stati
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 228 del 16.07.2004 - Servizio civile - Facoltà delle Regioni e Province autonome di istituire un proprio servizio civile, distinto da quello nazionale
19)
La lettera e) dell'art. 117, comma 2, è stata così integrata dall'art. 3, comma 1, lettera a), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.
20)
L'art. 117, comma 3, è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.
21)
L'art. 117 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzione 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 118

(1) Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

(2) I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

(3) La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

(4) Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.22)

22)
L'art. 118 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzione 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 119   delibera sentenza

(1) I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. 23)

(2) I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

(3) La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

(4) Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

(5) Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

(6) I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.24)25)

massimeCorte costituzionale - sentenza 26 marzo 2014, n. 72 - Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 – previsione di limiti puntuali a specifiche voci di spesa – applicabilità alla Provincia di Bolzano in quanto principi di coordinamento della finanza pubblica
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 425 del 29.12.2004 - Ricorso all'indebitamento per il finanziamento di spese di investimento Disciplina si applica alle autonomie speciali
23)
L'art. 119, comma 1, è stato così integrato dall'art. 4, comma 1, lettera a), della legge cosituzionale 20 aprile 2012, n. 1.
24)
L'art. 119 è stato sostituito dall'art. 5 della legge costituzione 18 ottobre 2001, n. 3.
25)
L'art. 119, comma 6, è stato così integrato dall'art. 4, comma 1, lettera b), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.

Art. 120  delibera sentenza

(1) La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

(2) Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.26)

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 236 del 19.07.2004 - Conferimento di funzioni ai Comuni - Potere sostitutivo del Governo - Funzioni del Commissario del Governo
26)
L'art. 120 è stato sostituito dall'art. 6 della legge costituzione 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 121

(1) Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

(2) Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

(3) La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

(4) Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.27)

27)
L'art. 121 è stato modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

Art. 122

(1) Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

(2) Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

(3) Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

(4) I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

(5) Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.28)

28)
L'art. 122 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

Art. 123

(1) Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

(2) Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

(3) Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

(4) In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.29)

29)
L'art. 123 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, e successivamente integrato dall'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 124 30)

30)
L'art. 124 è stato abrogato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 125  delibera sentenza

(1)31)

(2) Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 242 del 28.04.1989 - Annullamento straordinario degli atti amministrativi delle Regioni e Province autonome da parte del Governo - Potere di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni - Interesse nazionale alla tutela delle minoranze linguistiche locali - Poteri del Commissario del Governo
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 229 del 21.04.1989 - Annullamento straordinario degli atti amministrativi delle Regioni e delle Province autonome da parte del Governo, a tutela dell'unità dell'ordinamento
31)
Il comma 1 è stato abrogato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 126

(1) Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

(2) Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

(3) L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesmi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.32)

32)
L'art. 126 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

Art. 127

(1) Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

(2) La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.33)

33)
L'art. 127 è stato sostituito dall'art. 8 della legge costituzione 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 128 34)

34)
L'art. 128 è stato abrogato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 129 35)

35)
L'art. 129 è stato abrogato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 130 36)

36)
L'art. 130 è stato abrogato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 131

(1) Sono costituite le seguenti Regioni:

- Piemonte
- Valle d'Aosta
- Lombardia
- Trentino-Alto Adige
- Veneto
- Friuli-Venezia Giulia
- Liguria
- Emilia-Romagna
- Toscana
- Umbria
- Marche
- Lazio
- Abruzzi
- Molise37)
- Campania
- Puglia
- Basilicata
- Calabria
- Sicilia
- Sardegna

37)
La costituzione del Molise come regione a se stante è stata disposta dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3.

Art. 132  delibera sentenza

(1) Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

(2) Si può, con l'approvazione della maggioranze delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa medainte referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.38)

massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 11 del 10.01.2011 - Variazioni territoriali - aggregazione di tre Comuni veneti alla Regione T.-AA. - referendum favorevole - mancata presentazione da parte del Ministro per l'interno del necessario disegno di legge - inammissibilità
massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 264 del 07.07.2010 - Passaggio di un comune dal Veneto alla Regione T.-AA. - inammissibilità di un ricorso per conflitto di attribuzione tra “poteri dello Stato" presentato da un comune
38)
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 133

(1) Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

(2) La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI
Garanzie costituzionali

SEZIONE I
La Corte costituzionale

Art. 134

(1) La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica a norma della Costituzione.39)

39)
L'art. 134 è stato modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

Art. 135

(1) La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

(2) I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

(3) I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

(4) Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

(5) La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

(6) L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

(7) Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.40)

40)
L'art. 135 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2; il comma 7 è stato successivamente modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

Art. 136  delibera sentenza

(1) Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

(2) La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme costituzionali.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 350 del 29.11.2010 - Rifiuti - disciplina provinciale dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali

Art. 137

(1) Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

(2) Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

(3) Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

SEZIONE II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali

Art. 138

(1) Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

(2) Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

(3) Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139

(1) La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Disposizioni transitorie e finali:

I.

(1) Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II.

(1) Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III.

(1) Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

  • sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
  • hanno fatto parte del disciolto Senato;
  • hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;
  • sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
  • hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

(2) Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

(3) Al diritto di essere nominato senatore si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV.

(1) Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V.

(1) La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i tratti internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI.

(1) Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei Tribunali militari.

(2) Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII.

(1) Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

(2) Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

(3)41)

41)
Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2.

VIII.

(1) Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

(2) Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della Pubblica Amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.

(3) Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni, devono tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX.

(1) La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X.

(1) Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V, della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

XI.

(1) Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XII.

(1) È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

(2) In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII.

(1) [ I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici nè cariche elettive.42) ]

(2) [ Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.42) ]

(3) I beni esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

42)
I commi 1 e 2 hanno esaurito i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1.

XIV.

(1) I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

(2) I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome.

(3) L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.

(4) La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV.

(1) Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il D.L. L. 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI.

(1) Entro un anno dalla entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII.

(1) L'Assemblea costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1943, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

(2) Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del D. L. 16 marzo 1946, n. 98.

(3) In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

(4) I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

(5) L'Assemblea costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII.

(1) La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea costituente ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

(2) Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

(3) La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

(4) La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionAction1) ACCORDO DI PARIGI
ActionAction2) Costituzione della Repubblica Italiana
ActionAction3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
ActionAction3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
ActionAction4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
ActionAction5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
ActionAction6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
ActionAction7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
ActionAction8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
ActionAction9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
ActionAction10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
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ActionAction Art. 5
ActionAction Art. 6
ActionAction Art. 7
ActionAction Art. 8
ActionAction Art. 9
ActionAction Art. 10
ActionAction Art. 11
ActionAction Art. 12
ActionAction18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
ActionAction19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
ActionAction20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
ActionAction21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
ActionAction22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
ActionAction23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
ActionAction24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
ActionAction25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
ActionAction26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
ActionAction27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
ActionAction28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
ActionAction29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
ActionAction30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
ActionAction31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
ActionAction32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
ActionAction33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
ActionAction34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
ActionAction35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
ActionAction36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
ActionAction37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
ActionAction38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
ActionAction39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
ActionAction40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
ActionAction41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
ActionAction42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
ActionAction43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
ActionAction44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
ActionAction45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
ActionAction46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
ActionAction47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
ActionAction48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
ActionAction49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
ActionAction50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
ActionAction51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
ActionAction52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
ActionAction53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
ActionAction54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
ActionAction57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
ActionAction58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
ActionAction59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
ActionAction60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
ActionAction61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
ActionAction63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionAction64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
ActionAction65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
ActionAction66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
ActionAction67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
ActionAction68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
ActionAction69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
ActionAction70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
ActionAction71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
ActionAction72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
ActionAction73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
ActionAction74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
ActionAction75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
ActionAction76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
ActionAction77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
ActionAction78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
ActionAction79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
ActionAction80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
ActionAction81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
ActionAction82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
ActionAction83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
ActionAction84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
ActionAction85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
ActionAction86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
ActionAction87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
ActionAction88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
ActionAction89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
ActionAction90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
ActionAction91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
ActionAction92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
ActionAction93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
ActionAction94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
ActionAction95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
ActionAction96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
ActionAction97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 1972, n. 47
ActionActionb) Legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1977, n. 34
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 9 novembre 1979, n. 16
ActionActionf) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 febbraio 1990, n. 5
ActionActionArt. 1   
ActionActionArt. 2 (Ente competente. Domanda)
ActionActionArt. 3 (Ammissione. Rinnovo della domanda)
ActionActionArt. 4-5.   
ActionActionArt. 6 (Procedimento. Ricorsi)
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 7 luglio 1992, n. 26
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 38 —
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2007, n. 39 
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 8 novembre 2011, n. 40
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 20
ActionActionb) Legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6 
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 aprile 1977, n. 18
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 16 febbraio 1980, n. 4
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 1980, n. 28
ActionActionf) Legge provinciale1° giugno 1983, n. 13
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 1987, n. 33 —
ActionActionAffidamento familiare ed extrafamiliare
ActionActionAffidamento a istituti per minorenni
ActionActionOrganismi e criteri di intervento
ActionActionArt. 20   
ActionActionArt. 21 (Criteri di intervento)
ActionActionArt. 22 (Compiti particolari dell'Ufficio in relazione all'affidamento familiare)
ActionActionArt. 23 (Modalità di liquidazione di contributi ai consultori familiari)
ActionActionArt. 23/bis (Assegno di natalità)
ActionActionArt. 23/ter (Assegno al nucleo familiare)
ActionActionArt. 24   
ActionActionArt. 25 (Norme finali)
ActionActionArt. 26   
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 agosto 1989, n. 19 —
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 29 gennaio 2002, n. 2 —
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 2003, n. 15 —
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 agosto 2004, n. 27
ActionActionl) Legge provinciale 8 marzo 2010 , n. 5
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 5 marzo 2012, n. 6
ActionActionn) Legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActiona) Legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1992, n. 43 —
ActionActionc) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 maggio 1994, n. 2808
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 febbraio 2007, n. 14
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2009 , n. 42
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2011 , n. 28
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7
ActionActionArt. 8
ActionActionArt. 9
ActionActionArt. 10
ActionActionArt. 11
ActionActionArt. 12
ActionActionArt. 13
ActionActionArt. 14
ActionActionArt. 15
ActionActionArt. 16
ActionActionArt. 17
ActionActionArt. 18
ActionActionArt. 19
ActionActionArt. 20
ActionActionArt. 21
ActionActionArt. 22
ActionActionArt. 23
ActionActionArt. 24
ActionActionArt. 25
ActionActionArt. 26
ActionActionArt. 27
ActionActionArt. 28
ActionActionArt. 29
ActionActionArt. 30
ActionActionArt. 31 (Abrogazioni di norme)
ActionActionArt. 32 (Entrata in vigore)
ActionAction„Allegato C (articolo 40) /Anlage C (Artikel 40)
ActionAction„Allegato D (articolo 41) / Anlae D (Artikel 41)
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 4 gennaio 2012, n. 1
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 13
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 26
ActionActionArt. 1 
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7
ActionActionArt. 8
ActionActionArt. 9
ActionActionArt. 10
ActionActionArt. 11
ActionActionArt. 12
ActionActionArt. 13
ActionActionArt. 14
ActionActionArt. 15
ActionActionArt. 16
ActionActionArt. 17 
ActionActionArt. 18 (Abrogazioni)
ActionActionArt. 19 (Entrata in vigore)
ActionActionAllegato 1 (articolo 17)  / Anlage 1 (Artikel 17)
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionA Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (RAS)
ActionActionB Provvidenze per attività culturali
ActionActionC Tutela dei beni culturali
ActionActionD Istituzioni culturali
ActionActiona) Legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27 —
ActionActionb) Legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25
ActionActionc) Legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5 —
ActionActiond) Legge provinciale 29 ottobre 1991, n. 31
ActionActione) Legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6 —
ActionActionArt. 1 (Finalità)
ActionActionArt. 2 (Comitato scientifico)
ActionActionArt. 3 (Attribuzioni del comitato scientifico)
ActionActionArt. 4 (Funzioni del direttore/della direttrice della Biblioteca provinciale italiana “Claudia Augusta”)
ActionActionArt. 5 (Mezzi finanziari)
ActionActionArt. 6 (Personale)
ActionActionf) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 gennaio 2000, n. 3
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2008, n. 26
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 1 luglio 2014, n. 23
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 25 novembre 2015, n. 31
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 25 novembre 2015, n. 30
ActionActionk) Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 6
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 maggio 1997, n. 2210
ActionActiono) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 settembre 1997, n. 4611
ActionActions) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 settembre 1999, n. 3886
ActionActionv) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 settembre 2003, n. 3272
ActionActionw) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 dicembre 1990, n. 7617
ActionActionx) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 2003, n. 4246
ActionActionE Archivio provinciale
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 marzo 1980, n. 8
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2017, n. 10
ActionActionArt. 1 (Dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico e presentazione della relativa certificazione)  
ActionActionArt. 2 (Inizio delle prove concorsuali)
ActionActionArt. 3 (Indicazione nei bandi di concorso)
ActionActionArt. 4 (Applicabilità)
ActionActionArt. 5 (Entrata in vigore)
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2017, n. 11
ActionActioni) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 marzo 1998, n. 895
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 agosto 1999, n. 3292
ActionActionz) Contratto collettivo8 marzo 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActiona) Legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6 
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1974, n. 38
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1977, n. 30
ActionActiond) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 luglio 1999, n. 39
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 dicembre 1999, n. 69
ActionActionf) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 2000, n. 50
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 aprile 2003, n. 9
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45
ActionActioni) Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 11 giugno 2007, n. 35
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 11 luglio 2012, n. 23
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2012, n. 29
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2013, n. 17
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Tariffa rifiuti)
ActionActionArt. 3 (Costi da computare nella tariffa)
ActionActionArt. 4 (Calcolo della tariffa)
ActionActionArt. 5 (Esenzioni dalla tariffa e riduzioni)
ActionActionArt. 6 (Denuncia)
ActionActionArt. 7 (Decorrenza e termine dell'obbligo di pagamento)
ActionActionArt. 8 (Raccolta di rifiuti fuori dalle zone di raccolta obbligatoria)
ActionActionArt. 9 (Città comuni)
ActionActionArt. 10 (Disposizione transitoria e finale)
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionA
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionG
ActionActionH
ActionActionI
ActionActionJ
ActionActionK
ActionActionL
ActionActionM
ActionActionN
ActionActionO
ActionActionP
ActionActionQ
ActionActionR
ActionActionS
ActionActionT
ActionActionU
ActionActionV
ActionActionW
ActionActionX
ActionActionY
ActionActionZ
ActionActiona) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2011, n. 44
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt.3
ActionActionArt. 4 (Norma transitoria)
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActiona) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
ActionActionb) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
ActionActionc) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
ActionActiond) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
ActionActione) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
ActionActionf) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
ActionActionArt. 1 (Finalità e ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Modifica della , “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici”)
ActionActionArt. 3 (Accorpamento di concessioni di derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico)
ActionActionArt. 4 (Domande inevase)
ActionActionArt. 5 (Modifica della , “Disposizioni sulle acque”)
ActionActionArt. 6 (Modifica della , “Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica”)
ActionActionArt. 7 (Norma transitoria)
ActionActionArt. 8 (Divieto di cumulo dei contributi)  
ActionActionArt. 9 (Modifica della , “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 10 (Autobus alimentati ad idrogeno)
ActionActionArt. 11 (Abrogazioni)
ActionActionArt. 12 (Disposizione finanziaria)
ActionActiong) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
ActionActionj) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
ActionActionk) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
ActionActionl) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
ActionActionm) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
ActionActionn) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
ActionActiono) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
ActionActionp) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
ActionActionq) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
ActionActionr) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
ActionActionArt. 1 (Modifica della , “Interventi della Provincia autonoma di  Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”)
ActionActionArt. 2 (Modifica della , “Norme in materia di esercizi pubblici”)
ActionActionArt. 3 (Modifica della , “Finanziamento in materia di turismo”)
ActionActionArt. 4 (Modifica della , “Ordinamento delle guide alpine –  Guide sciatori”)
ActionActionArt. 5 (Modifica della , “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci”)
ActionActionArt. 6 (Modifica della , “Interventi a favore degli affittacamere e degli  affittappartamenti”)
ActionActionArt. 7 (Modifica della , “Ordinamento dell’artigianato”)
ActionActionArt. 8 (Modifica della , “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 9 (Modifica della , “Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del «marchio di qualità con indicazione di origine»”)
ActionActionArt. 10 (Modifica della , “Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”)
ActionActionArt. 11 (Modifica della , “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico  di persone”)
ActionActionArt. 12 (Disposizione finanziaria)
ActionActionArt. 13 (Entrata in vigore)
ActionActions) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
ActionActiont) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
ActionActionu) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
ActionActionv) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
ActionActionw) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction Delibera 10 gennaio 2017, n. 10
ActionAction Delibera 10 gennaio 2017, n. 19
ActionAction Delibera 17 gennaio 2017, n. 32
ActionAction Delibera 24 gennaio 2017, n. 56
ActionAction Delibera 24 gennaio 2017, n. 71
ActionAction Delibera 31 gennaio 2017, n. 111
ActionAction Delibera 31 gennaio 2017, n. 113
ActionAction Delibera 31 gennaio 2017, n. 120
ActionAction Delibera 31 gennaio 2017, n. 123
ActionAction Delibera 21 febbraio 2017, n. 199
ActionAction Delibera 21 febbraio 2017, n. 212
ActionAction Delibera 21 febbraio 2017, n. 213
ActionAction Delibera 7 marzo 2017, n. 240
ActionAction Delibera 7 marzo 2017, n. 248
ActionAction Delibera 7 marzo 2017, n. 256
ActionAction Delibera 7 marzo 2017, n. 257
ActionAction Delibera 14 marzo 2017, n. 280
ActionAction Delibera 14 marzo 2017, n. 286
ActionAction Delibera 21 marzo 2017, n. 287
ActionAction Delibera 28 marzo 2017, n. 350
ActionAction Delibera 4 aprile 2017, n. 389
ActionAction Delibera 4 aprile 2017, n. 390
ActionAction Delibera 11 aprile 2017, n. 398
ActionAction Delibera 11 aprile 2017, n. 433
ActionAction Delibera 18 aprile 2017, n. 447
ActionAction Delibera 18 aprile 2017, n. 454
ActionAction Delibera 18 aprile 2017, n. 457
ActionActionAllegato
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ActionAction Delibera 2 maggio 2017, n. 483
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ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 187 del 27.06.1998
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ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 251 del 12.08.1998
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 258 del 26.08.1998
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 14.09.1998
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ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 277 vom 28.09.1998
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 280 vom 28.09.1998
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ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 289 del 02.10.1998
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 290 del 05.10.1998
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 291 vom 05.10.1998
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 304 del 28.10.1998
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 306 vom 30.10.1998
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 308 del 30.10.1998
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 311 del 30.10.1998
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 314 del 03.11.1998
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ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 331 del 11.11.1998
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 336 del 18.11.1998
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 351 del 23.11.1998
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 354 vom 30.11.1998
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 361 del 04.12.1998
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ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 364 del 15.12.1998
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ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 377 del 17.12.1998
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 381 del 17.12.1998
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 382 del 17.12.1998
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 388 vom 29.12.1998
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 389 del 29.12.1998
ActionAction1997
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ActionActionIndice cronologico
ActionAction2017
ActionAction10/01/2017 - Delibera 10 gennaio 2017, n. 10
ActionAction10/01/2017 - Delibera 10 gennaio 2017, n. 19
ActionAction17/01/2017 - Delibera 17 gennaio 2017, n. 32
ActionAction27/01/2017 - Legge provinciale 27 gennaio 2017, n. 1
ActionAction27/01/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 27 gennaio 2017, n. 1
ActionAction24/01/2017 - Delibera 24 gennaio 2017, n. 71
ActionAction24/01/2017 - Delibera 24 gennaio 2017, n. 56
ActionAction31/01/2017 - Delibera 31 gennaio 2017, n. 111
ActionAction31/01/2017 - Delibera 31 gennaio 2017, n. 113
ActionAction08/02/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 8 febbraio 2017, n. 2
ActionAction31/01/2017 - Delibera 31 gennaio 2017, n. 120
ActionAction31/01/2017 - Delibera 31 gennaio 2017, n. 123
ActionAction21/02/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2017, n. 3
ActionAction21/02/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2017, n. 4
ActionAction27/02/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2017, n. 5
ActionAction02/03/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 2 marzo 2017, n. 6
ActionAction07/02/2017 - Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
ActionAction21/02/2017 - Delibera 21 febbraio 2017, n. 199
ActionAction21/02/2017 - Delibera 21 febbraio 2017, n. 212
ActionAction21/02/2017 - Delibera 21 febbraio 2017, n. 213
ActionAction07/03/2017 - Delibera 7 marzo 2017, n. 240
ActionAction07/03/2017 - Delibera 7 marzo 2017, n. 248
ActionAction07/03/2017 - Delibera 7 marzo 2017, n. 256
ActionAction07/03/2017 - Delibera 7 marzo 2017, n. 257
ActionAction14/03/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 14 marzo 2017, n. 7
ActionAction14/03/2017 - Delibera 14 marzo 2017, n. 286
ActionAction21/03/2017 - Delibera 21 marzo 2017, n. 287
ActionAction23/03/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 23 marzo 2017, n. 8
ActionAction28/03/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2017, n. 9
ActionAction30/03/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2017, n. 10
ActionAction30/03/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2017, n. 11
ActionAction28/03/2017 - Delibera 28 marzo 2017, n. 350
ActionAction07/04/2017 - Legge provinciale 7 aprile 2017, n. 2
ActionAction04/04/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 4 aprile 2017, n. 12
ActionAction07/04/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 7 aprile 2017, n. 13
ActionAction13/04/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 13 aprile 2017, n. 15
ActionAction04/04/2017 - Delibera 4 aprile 2017, n. 390
ActionAction11/04/2017 - Delibera 11 aprile 2017, n. 398
ActionAction19/04/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 19 aprile 2017, n. 16
ActionAction18/04/2017 - Delibera 18 aprile 2017, n. 457
ActionAction21/04/2017 - Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 4
ActionAction02/05/2017 - Delibera 2 maggio 2017, n. 483
ActionAction02/05/2017 - Delibera 2 maggio 2017, n. 481
ActionAction04/04/2017 - Delibera 4 aprile 2017, n. 389
ActionAction18/04/2017 - Delibera 18 aprile 2017, n. 454
ActionAction12/04/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 12 aprile 2017, n. 14
ActionAction05/05/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 5 maggio 2017, n. 17
ActionAction09/05/2017 - Delibera 9 maggio 2017, n. 505
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ActionAction18/05/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 18 maggio 2017, n. 19
ActionAction16/05/2017 - Delibera 16 maggio 2017, n. 520
ActionAction18/04/2017 - Delibera 18 aprile 2017, n. 447
ActionAction09/05/2017 - Delibera 9 maggio 2017, n. 506
ActionAction30/05/2017 - Delibera 30 maggio 2017, n. 575
ActionAction30/05/2017 - Delibera 30 maggio 2017, n. 601
ActionAction11/04/2017 - Delibera 11 aprile 2017, n. 433
ActionAction07/06/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 7 giugno 2017, n. 20
ActionAction21/03/2017 - Corte costituzionale - sentenza 21 marzo 2017, n. 118
ActionAction19/05/2017 - Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
ActionAction04/05/2017 - Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
ActionAction16/06/2017 - Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 7
ActionAction16/06/2017 - Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 6
ActionAction26/06/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2017, n. 21
ActionAction13/06/2017 - Delibera 13 giugno 2017, n. 614
ActionAction13/06/2017 - Delibera 13 giugno 2017, n. 655
ActionAction10/07/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2017, n. 22
ActionAction13/06/2017 - Delibera 13 giugno 2017, n. 612
ActionAction13/06/2017 - Delibera 13 giugno 2017, n. 659
ActionAction06/07/2017 - Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
ActionAction20/06/2017 - Delibera 20 giugno 2017, n. 684
ActionAction13/06/2017 - Delibera 13 giugno 2017, n. 646
ActionAction20/06/2017 - Delibera 20 giugno 2017, n. 688
ActionAction20/06/2017 - Delibera 20 giugno 2017, n. 689
ActionAction27/06/2017 - Delibera 27 giugno 2017, n. 695
ActionAction30/05/2017 - Delibera 30 maggio 2017, n. 607
ActionAction20/07/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2017, n. 24
ActionAction10/07/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2017, n. 23
ActionAction04/07/2017 - Delibera 4 luglio 2017, n. 742
ActionAction18/07/2017 - Delibera 18 luglio 2017, n. 794
ActionAction18/07/2017 - Delibera 18 luglio 2017, n. 795
ActionAction27/07/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 27 luglio 2017, n. 25
ActionAction07/08/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 27
ActionAction07/08/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 28
ActionAction07/08/2017 - Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 13
ActionAction07/08/2017 - Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 11
ActionAction25/07/2017 - Delibera 25 luglio 2017, n. 816
ActionAction07/08/2017 - Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 26
ActionAction07/08/2017 - Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 10
ActionAction21/04/2017 - Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3
ActionAction19/07/2017 - Accordo 19 luglio 2017, n. 0
ActionAction07/02/2017 - Corte costituzionale - sentenza 7 febbraio 2017, n. 80
ActionAction11/04/2017 - Corte costituzionale - sentenza 11 aprile 2017, n. 126
ActionAction21/06/2017 - Corte costituzionale - sentenza 21 giugno 2017, n. 193
ActionAction09/05/2017 - Corte costituzionale - sentenza 9 maggio 2017, n. 154
ActionAction03/07/2017 - Corte costituzionale - sentenza 3 luglio 2017, n. 191
ActionAction14/03/2017 - Delibera 14 marzo 2017, n. 280
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ActionAction14/06/1978 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 giugno 1978, n. 10
ActionAction31/07/1978 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 luglio 1978, n. 13
ActionAction18/09/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 settembre 1978, n. 16
ActionAction21/09/1978 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 settembre 1978, n. 17
ActionAction04/10/1978 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 ottobre 1978, n. 18
ActionAction13/11/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 novembre 1978, n. 21
ActionAction13/11/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 novembre 1978, n. 22
ActionAction13/11/1978 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 novembre 1978 , n. 23
ActionAction11/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 dicembre 1978, n. 24
ActionAction18/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 dicembre 1978, n. 25
ActionAction19/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 dicembre 1978, n. 26
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ActionAction15/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 dicembre 1978, n. 29
ActionAction24/02/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 febbraio 1978, n. 3
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