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Sentenze della Corte costituzionale
1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 448 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 448 del 14.04.1988
Devoluzione delle imposte ipotecarie
Attendere, processo in corso!
Sentenza (25 marzo) 14 aprile 1988 n. 448; Pres. Saja - Red. Corasaniti
Ritenuto in fatto:
1. Con ricorso notificato il 19 maggio 1977 la Regione Trentino-Alto Adige proponeva conflitto in ordine alla devoluzione dei proventi dell'imposta ipotecaria relativa a beni siti nel suo territorio con riferimento a nota del 22 marzo 1977 n. 2484 (pervenuta il 26 maggio 1977), con la quale il Ministro delle Finanze aveva declinato l'invito ad impartire istruzioni agli uffici del Registro nel senso, auspicato dalla Regione, di non percepire, fuori dal territorio del Trentino-Alto Adige, imposte ipotecarie afferenti a beni immobili in questo compresi e soggetti al regime tavolare.
L'art. 59 dello Statuto speciale del Trentino-alto Adige (l. cost. 26 febbraio 1948 n. 6; art. 69 nel testo dato dal d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) stabilisce, infatti, che « sono devoluti alla Regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relativi a beni siti nella Regione stessa ». La ragione giustificatrice di questa norma risiederebbe, secondo la Regione ricorrente, nella circostanza che vige, nel suo territorio, il regime tavolare (cfr. r.d. 4 novembre 1928 n. 2325, recante « Disposizioni per l'unificazione legislativa nei territori annessi al Regno », art. 2; r.d. 28 marzo 1929 n. 499, che reca allegato il nuovo testo della l. 25 luglio 1871 B.L.I. n. 95), rispetto a cui essa Regione ha competenze legislative ed amministrative esclusive (art. 4, n. 5, Statuto speciale), e, dunque, nell'inesistenza, in questo territorio, delle Conservatorie dei registri immobiliari che, generalmente, sono competenti alla liquidazione e percezione dell'imposta di cui si tratta (artt. 2, 7 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635); oltreché nel carattere in qualche modo corrispettivo che assumerebbero i proventi di questa imposta rispetto agli oneri di impianto e conservazione dei libri fondiari, oneri che, per il regime anzidetto, gravano sulla regione medesima.
La norma statutaria, peraltro, esigerebbe, per la devoluzione dell'imposta ipotecaria, due requisiti: che si riferisca ad immobili compresi nel suo territorio e che sia percetta in loco; e pertanto, avuto riguardo alla sua ragion d'essere, dovrebbe essere intesa nel senso che l'imposta ipotecaria relativa a questi immobili può essere percetta solo da ufficio del registro ubicato all'interno del territorio regionale. Ciò perché solo a questa condizione l'imposta, secondo la lettera dell'art. 59 dello Statuto speciale, dovrebbe esser devoluta alla Regione, mentre la
ratio
della norma statutaria, nel suo collegamento con il regime tavolare, esigerebbe sicuramente la devoluzione alla Regione di ogni imposta ipotecaria relativa a beni immobili compresi nel suo territorio.
Una corretta lettura del r.d. 30 giugno 1929 n. 32 convincerebbe, del resto, che questo presuppone la percezione, per le province annesse, dell'imposta ipotecaria da uffici del registro siti nel relativo territorio. Ciò si desumerebbe dall'art. 2, che prevede la percezione dell'imposta ipotecaria da parte dell'ufficio del registro, anche se per lo stesso titolo dovessero essere eseguite finalità in « altre » (dunque, si argomenta, diverse da quelle c.d. « annesse ») Province del regno; si desumerebbe, ancora, dall'art. 4, comma 3, laddove si riferisce all'ipotesi che « invece » (e cioè contrariamente alla norma tacita secondo cui la registrazione deve avvenire nelle province annesse) gli atti siano registrati nelle antiche province del regno e quivi eseguita la formalità ipotecaria; dall'art. 6, che conformerebbe la competenza dell'ufficio del registro delle province annesse con riferimento all'ipotesi particolare della c.d. « prenotazione a debito ».
La Regione fa presente che essa aveva invitato il Ministro delle Finanze ad impartire opportune istruzioni per evitare l'asserita elusione dello Statuto speciale; e che il Ministro, con la nota di cui si è fatto cenno, non ha ritenuto di poter aderire alla richiesta. La Regione con il presente conflitto, chiede pertanto che si riconosca che ad essa spettano i proventi delle imposte ipotecarie relative a beni compresi nel suo territorio e che si dichiari in relazione al meccanismo dell'art. 69 dello Statuto che tali imposte possono essere percette solo da uffici del registro nel medesimo territorio ubicati.
2. Si costituiva il Presidente del Consiglio dei ministri attraverso l'Avvocatura dello Stato eccependo l'inammissibilità del ricorso e comunque contestando nel merito le richieste della regione.
Pur senza escludere che possa radicarsi conflitto in ordine alla devoluzione dei proventi di un'imposta, osserva l'Avvocatura dello Stato che, nella specie, l'atto impugnato non sarebbe idoneo a ledere le pretese competenze regionali, poiché la determinazione degli uffici competenti per la percezione delle imposte ipotecarie quando risulta associata alla percezione dell'imposta di registro è operata dalla legge (art. 7 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635) e non può essere operata, tanto meno in senso difforme, da circolari od istruzioni. Nel caso di specie, peraltro, non sarebbe stato emanato un atto amministrativo a contenuto positivo, ma un provvedimento a contenuto negativo, inidoneo, come tale, a modificare la realtà giuridica e, dunque, a menomare la sfera di competenze regionali. D'altra parte, le disposizioni di legge statale da cui discende la competenza degli uffici del registro a liquidare e percepire, per i territori annessi, anche le imposte ipotecarie non risulterebbero modificate dalla norma dello statuto speciale sulla spettanza dei proventi delle imposte ipotecarie percepite in loco alla Regione.
Considerato in diritto
: 1. La Regione Trentino-Alto Adige promuove conflitto, relativamente a nota in data 22 marzo 1977 del Ministro delle Finanze in ordine alla devoluzione dei proventi delle imposte ipotecarie, assumendo che debbano essere riscosse in loco e ad essa versate tutte le imposte relative ad immobili compresi nel suo territorio. Ciò discenderebbe da quanto dispone l'art. 59 dello statuto speciale (art. 69 nel testo del d.P.R. n. 670 del 1972), avuto riguardo anche all'evidente intento di far corrispondere agli oneri connessi alla conservazione ed all'impianto dei libri fondiari (che, dato il regime tavolare, in loco vigente, gravano sulla regione) i proventi delle imposte ipotecarie.
Il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce l'inammissibilità del ricorso, assumendo che le competenze degli uffici del registro a percepire le imposte ipotecarie per i c.d. « territori annessi » sono determinate da precise disposizioni di legge (r.d. n. 1032 del 1929), conformi alle norme generali sulla riscossione delle imposte di registro (ora art. 7 d.P.R, n. 635 del 1972) e non possono essere modificate, come pretenderebbe la Regione, con circolari od istruzioni del Ministro delle Finanze; che, comunque, nulla innova sul punto la nota del Ministro delle Finanze impugnata, la quale, per il suo carattere meramente negativo, non è idonea a produrre la lamentata lesione delle attribuzioni regionali, collegabile, caso mai, a norme di legge non impugnate.
2. La Regione Trentino-Alto Adige impugna un atto con cui il Ministro delle Finanze declina la richiesta della Regione medesima che sia disposto nel senso che le imposte ipotecarie afferenti ad immobili compresi nel territorio del T.-A.A. siano percepite solò dagli uffici del registro aventi sede nel detto territorio.
Orbene, la materia è regolata da norme di legge (art. 9, commi 1 e 2, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635) le quali prescrivono, invece, che « competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali è l'ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale » (notaio, cancelliere, segretario, ufficiale giudiziario, segretario o delegato della pubblica amministrazione od altro pubblico ufficiale per atti da esso compiuti, ricevuti o autenticati) « obbligato a richiedere la registrazione » e che « la registrazione di tutti gli altri atti può essere eseguita » (su richiesta delle parti contraenti) « da qualsiasi ufficio del registro ».
Né a queste disposizioni reca deroga la normativa sulla riscossione delle imposte ipotecarie nelle c.d. « province annesse » (artt. 2, 6, 7 r.d. n. 1032 del 1929) che non contiene, contrariamente a quanto asserisce con argomenti peraltro non persuasivi la Regione ricorrente, alcuna prescrizione sul punto.
Il ricorso per conflitto finisce allora per investire, attraverso l'atto negativo del Ministro delle finanze, in sé legittimo, proprio le norme di grado legislativo che giustificano il diniego in esso contenuto; deve, dunque, essere dichiarato inammissibile (cfr. sent. n. 140 del 1970; in senso conforme v. ancora sentt nn. 92 e 112 del 1972; 206 del 1975; 28 del 1979; 189 del 1985).
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige con atto notificato il 19 maggio 1977 nei confronti dello Stato in relazione a nota del Ministro delle Finanze in data 22 marzo 1977, concernente la riscossione delle imposte ipotecarie relative ad immobili compresi nel territorio della Regione.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
Art. 1
Art. 2-4.
Art. 5
Art. 6-13.
Art. 14
Art. 15
Art. 16-21.
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29 (Concorsi dirigenziali - Norma transitoria)
Art. 30 (Accesso alla carriera dirigenziale)
Art. 31
Art. 32 (Regolarizzazione di posizioni anomale)
Art. 33 (Personale traduttore-interprete - Norma transitoria)
Tabelle 24, 25 e 26
Modello
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
A Assistenza agli anziani
B Servizio consultoriale per le famiglie
C Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
D Famiglia, donne e gioventù
E Provvidenze per le persone disabili
a) LEGGE PROVINCIALE 17 settembre 1973, n. 59 —
b) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1978, n. 65
c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 1980, n. 23
d) LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 1980, n. 33
e) Legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20
f) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 1989, n. 32
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 settembre 1990, n. 24
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 dicembre 1990, n. 35
i) LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 1998, n. 3
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 agosto 2001, n. 46
k) Legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Centro di consulenza e di documentazione)
Art. 4 (Coordinamento con le norme edilizie)
Art. 5 (Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati)
Art. 6 (Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico)
Art. 7 (Prescrizioni tecniche)
Art. 8 (Immobili soggetti a particolari vincoli)
Art. 9 (Accessibilità urbana e utilizzabilità dei mezzi di trasporto pubblico)
Art. 10 (Circolazione su strade in territori vincolati)
Art. 11 (Piano di adattamento per gli edifici pubblici della Provincia e degli enti pubblici locali)
Art. 12 (Norma transitoria)
Art. 13 (Sanzioni)
Art. 14-15
l) Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009 , n. 54
m) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7
F Interventi in materia di dipendenze
G Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
H Assistenza economica di base
I Cooperazione allo sviluppo
J Servizi sociali
K Previdenza integrativa
L Volontariato
a) Legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 gennaio 2004, n. 1
c) LEGGE PROVINCIALE 19 ottobre 2004, n. 7 —
d) Legge provinciale 19 novembre 2012, n. 19
e) Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2014, n. 16
M Emigrati
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
a) Legge provinciale 19 ottobre 2004, n. 6
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Tipologie di opere sanabili)
Art. 3 (Opere non sanabili)
Art. 4 (Termini)
Art. 5 (Domanda)
Art. 6 (Versamento dell'oblazione e del contributo di concessione)
Art. 7 (Documentazione)
Art. 8 (Effetti della presentazione della domanda)
Art. 9 (Approvazione tacita)
Art. 10 (Misura dell'oblazione)
Art. 11 (Effetti nei confronti di terzi)
Art. 12 (Diritti e oneri)
Art. 13 (Norma transitoria)
Art. 14 (Concessione edilizia in sanatoria e agevolazioni edilizie)
Art. 15 (Norma finale)
Art. 16 (Entrata in vigore)
(articolo 2, comma 1)
(articolo 6, comma 1)Misura dell'oblazione
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
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2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 28 del 04.02.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 88 del 27.03.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 91 del 28.03.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 103 del 01.04.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 186 del 04.06.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 04.06.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 228 del 04.07.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 267 del 22.07.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 302 del 01.10.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 303 del 01.10.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 308 del 07.10.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 312 del 15.10.2003
Corte costituzionale - Ordinanza N. 366 del 10.12.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 227 del 04.07.2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1 del 19.01.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 157 del 11.02.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 165 del 11.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 177 del 18.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 217 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 222 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 03.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 242 del 03.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 274 del 10.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 277 del 10.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 305 del 17.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 306 del 17.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 341 del 24.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 360 del 24.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 415 del 07.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 448 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 450 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 481 del 27.04.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 495 del 27.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 505 del 05.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 524 del 05.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 532 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 552 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 555 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 564 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 570 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 571 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 576 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 578 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 610 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 629 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 632 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 633 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 646 del 16.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 691 del 23.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 734 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 741 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 743 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 745 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 767 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 768 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 770 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 774 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 775 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 796 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 797 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 798 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 800 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 832 del 21.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 834 del 21.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 886 del 26.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 927 del 28.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 963 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 965 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 966 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 975 del 19.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 999 del 27.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1065 del 06.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1133 del 22.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1141 del 29.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 630 del 10.06.1988
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