In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 18/08/2017

a) Legge provinciale 21 agosto 1978, n. 461)
Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi2)

1)
Pubblicata nel B.U. 26 settembre 1978, n. 47.
2)
Il termine „sordomuto“ è stato sostituito dalla parola „sordo“ dall'art. 1, comma 2, della L.P. 21 agosto 1978, n. 46, ossia dall'art. 44, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

TITOLO I
Assistenza sociale ai minorati civili, ai sensi dell'articolo 38, primo comma, della Costituzione, e dell'articolo 4 del
D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469.

Art. 1 (Campo d'azione)  

(1)  In applicazione dell'articolo 4 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, le disposizioni del presente titolo sostituiscono, nella provincia di Bolzano, le leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e 30 marzo 1971, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, per tutto quanto riguarda le prestazioni di assistenza economica.

(2)  In tutte le vigenti norme provinciali il termine "sordomuto" è sostituito con la parola "sordo" e il termine "sordomutismo" è sostituito con la parola "sordità".3) 

3)
L'art. 1, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 44, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 2 (Aventi diritto)   delibera sentenza

(1)  Hanno diritto alle prestazioni economiche, alle condizioni che saranno precisate nei successivi articoli, in considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalle rispettive minorazioni:

  1. gli invalidi civili;
  2. i ciechi civili;
  3. i sordomuti.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 28 del 26.01.2006 - Pensione di invalidità civile - accertamento sanitario - controversia - giurisdizione giudice ordinario

Art. 3 (Prestazioni)        delibera sentenza

(1)  Le prestazioni economiche sono:

  1. la pensione per invalidi civili assoluti;
  2. la pensione per invalidi civili parziali;
  3. la pensione per ciechi civili assoluti;
  4. la pensione per ciechi civili con residuo visivo;
  5. la pensione per sordomuti;
  6. l'indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili;
  7. assegno mensile per invalidi civili parziali minorenni;4)
  8. l'indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti;
  9. l'assegno integrativo per ciechi civili assoluti e con residuo;
  10. l'indennità speciale per ciechi con residuo visivo;
  11. l'indennità di comunicazione per sordomuti.

(2)  Le prestazioni di cui al presente articolo non sono reversibili.

(3)  La prestazione di cui al punto 2) del comma 1 non è compatibile con le pensioni o assegni diretti di invalidità a qualsiasi titolo erogati dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonché dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dalla gestione speciale minatori e con le prestazioni pensionistiche dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate da altre casse o fondi di previdenza, ivi compresi quelli dei liberi professionisti.5) 

(4) 5) 

(5)  La prestazione economica in forma di assegno mensile per invalidi civili parziali minorenni è incompatibile con l’erogazione dell’assegno di cura corrisposto ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9.6)

massimeDelibera 31 gennaio 2017, n. 123 - Determinazione dell’ammontare delle prestazioni economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi, e dei limiti di reddito previsti per le pensioni con decorrenza 1° gennaio 2017 - Legge provinciale del 21.8.1978, n. 46, nel testo vigente
4)
Il numero 7) dell'art. 3, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
5)
L'art. 3 è stato così sostituito dall'art. 1 della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9. Il comma 4 è stato poi abrogato dall'art. 1 della L.P. 13 agosto 1992, n. 31.
6)
L'art. 4, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 4, comma 2, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.

Art. 4 (Requisiti generali)   

(1)  Per l'accesso alle prestazioni è necessario avere i seguenti requisiti generali:

  1. essere cittadini italiani;
  2. risiedere in un comune della Provincia di Bolzano;
  3. non fruire di pensioni di guerra o di pensioni per servizio, né di rendite per infortunio sul lavoro da parte di amministrazioni pubbliche a titolo della stessa minorazione per la quale si richiede la prestazione.

(2)  Ai fini della concessione dei benefici di cui alla presente legge i cittadini di uno stato membro della Comunità Europea sono parificati ai cittadini italiani, purché residenti sul territorio provinciale e in quanto esercitino o abbiano esercitato in Italia attività lavorativa subordinata o autonoma o siano familiari di lavoratore comunitario. Questa condizione deve essere documentata con autocertificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.7) 

7)
L'art. 4 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9, e successivamente modificato dall'art. 3 della L.P. 11 maggio 1990, n. 12.

Art. 5 (Condizioni sanitarie in riferimento alle singole prestazioni)   delibera sentenza

(1)  I richiedenti devono, inoltre, avere le minorazioni qui precisate in relazione alle singole prestazioni:

  1. pensione per invalidi civili assoluti:
    1. minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, o
    2. irregolarità psichiche derivanti da oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, o
    3. insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali o funzionali, quando abbiano determinato una perdita permanente e assoluta della capacità lavorativa;
  2. pensione per invalidi civili parziali: minorazioni descritte al precedente punto 1) che abbiano determinato una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore al 74%;
  3. pensione per ciechi civili assoluti:
    1. cecità assoluta, intesa come mancanza totale della vista in entrambi gli occhi,
    2. cecità assoluta: coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore,
    3. cecità assoluta: coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento,
  4. pensione per ciechi civili con residuo visivo:
    1. possesso di un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione,
    2. coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento,
  5. pensione per sordi: sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva, che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica;
  6. indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili: minorazioni descritte al punto 1) del presente comma, che abbiano determinato l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, per cui derivi la necessità di un'assistenza continua;
  7. assegno mensile per invalidi civili parziali minorenni;8)
  8. indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti: le condizioni descritte al punto 3) del presente comma;
  9. assegno integrativo per ciechi civili: le condizioni descritte ai punti 3) o 4) del presente comma;
  10. indennità speciale per ciechi con residuo visivo: le condizioni descritte al punto 4) del presente comma;
  11. indennità di comunicazione per sordomuti: le condizioni descritte al punto 5) del presente comma.

(2)  Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento si considerano mutilati e invalidi i soggetti ultra 65, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.9) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 28 del 26.01.2006 - Pensione di invalidità civile - accertamento sanitario - controversia - giurisdizione giudice ordinario
8)
Il numero 7 dell'art. 5, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 3, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
9)
L'art. 5 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9, e successivamente così modificato dall'art. 52 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14, e dall'art. 44, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 6 (Requisiti di età in riferimento alle singole prestazioni)  

(1)  I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti di età per beneficiare delle varie prestazioni:

  1. per la pensione per invalidi civili assoluti: avere compiuto il 18° anno di età e non avere superato il 65°;
  2. per la pensione per invalidi civili parziali: non avere superato il 65° anno di età;
  3. per la pensione per sordomuti: avere superato il 18° anno di età.

(2)  Per le altre prestazioni economiche previste dalla presente legge non sono stabiliti limiti di età minimi o massimi.10) 

(3)  A decorrere dal 2013 il limite d’età per il conseguimento delle pensioni di cui al comma 1, lettere a) e b), è incrementato sulla base del meccanismo introdotto dall’articolo 12 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che tiene in considerazione la speranza di vita, come rilevata dall’ISTAT. L’incremento è disposto con delibera della Giunta provinciale. 11)

(4)  Per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 il limite d’età è determinato in 65 anni e 3 mesi. 12)

10)
L'art. 6 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 11 maggio 1990, n. 12.
11)
L'art. 6, comma 3 è stato aggiunto dall'art. 26, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
12)
L'art. 6, comma 4 è stato aggiunto dall'art. 26, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

Art. 7 (Requisiti economici in riferimento alle singole prestazioni) 13)         delibera sentenza

(1)  Per l'accesso alle singole prestazioni non devono essere superati i seguenti limiti di reddito personale annuo imponibile:

  1. pensione per invalidi civili assoluti;pensione per ciechi civili assoluti;pensione per ciechi civili con residuo visivo;pensione per sordomuti 5.200.000
  2. pensione per invalidi civili parziali;indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali minorenni 2.500.000

(1/bis)  Per i fini di cui al comma 1 il reddito di lavoro degli invalidi civili parziali è ridotto del 50 per cento.

(2)  Ai fini dell'accertamento dei requisiti economici di cui al comma 1, il reddito di riferimento, in relazione alle prestazioni da erogare dall'1 gennaio al 31 maggio di ogni anno, è quello di due anni prima dell'anno di erogazione delle prestazioni; per le prestazioni da erogare dall'1 giugno al 31 dicembre di ogni anno si considera, invece, il reddito percepito nell'anno precedente all'anno di erogazione.

(3)  Per tutte le altre prestazioni economiche previste dalla presente legge non sono stabiliti limiti di reddito, essendo esse disposte al solo titolo della minorazione.

(4) 14)

(5)  Qualora lo Stato, nell'ambito del proprio ordinamento assistenziale, modifichi con legge i requisiti economici previsti per le prestazioni statali corrispondenti a quelle della presente legge, la Giunta provinciale adotterà con propria deliberazione i requisiti stessi ai fini dell'applicazione della presente legge, con la medesima decorrenza.15) 

massimeDelibera 31 gennaio 2017, n. 123 - Determinazione dell’ammontare delle prestazioni economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi, e dei limiti di reddito previsti per le pensioni con decorrenza 1° gennaio 2017 - Legge provinciale del 21.8.1978, n. 46, nel testo vigente
massimeDelibera 29 luglio 2002, n. 2732 - Direttive relative alla determinazione del reddito personale da considerare ai fini della concessione delle pensioni di invalidità, cecità e sordomutismo civile, ai sensi della legge provinciale 21.08.1978, n. 46 e articolo 38 della l. 28.12.2001 n. 448 (modificata con delibera n. 1742 del 29.05.2003, delibera n. 313 del 2.2.2004, delibera n. 228 del 08.02.2010, delibera n. 125 del 31.01.2011, delibera n. 374 del 12.03.2012, delibera n. 105 del 21.01.2013, delibera n. 116 del 04.02.2014, delibera n. 71 del 20.01.2015, delibera n. 45 del 19.01.2016, delibera n. 1456 del 20.12.2016 e delibera n. 123 vom 31.01.2017)
13)
Gli importi attuali sono riportati nella delibera della Giunta provinciale 8 febbraio 2010, n. 229.
14)
L'art. 7, comma 4, è stato abrogato dall'art. 4, comma 4, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
15)
L'art. 7 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 1 agosto 1980, n. 29, e successivamente modificato dall'art. 5 della L.P. 7 agosto 1986, n. 22, dall'art. 1 della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9, dall'art. 40 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1, dall'art. 20 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1, e dall'art. 4 della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11.

Art. 8 (Variazione annuale dei requisiti economici)

(1)  I limiti di reddito indicati nel precedente articolo sono annualmente rivalutati secondo gli indici di valutazione adottati dallo Stato per la variazione annuale dei limiti di reddito richiesti per l'accesso alle corrispondenti prestazioni assistenziali statali. Della rivalutazione annuale dei limiti di reddito è data pubblicità mediante comunicato alle associazioni rappresentative di categoria, ai patronati di assistenza sociale, alla stampa e ad altri mezzi di informazione locali.16) 

16)
L'art. 8 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 1 agosto 1980, n. 29, e successivamente integrato dall'art. 1 della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9.

Art. 9 (Domanda e certificazioni)

(1)  La domanda per le varie prestazioni di cui alla presente legge, redatta in carta libera e sottoscritta dall'interessato o dall'esercente della potestà genitoriale o dal tutore, va inviata alla commissione sanitaria prevista nel successivo articolo 10 e deve contenere la dichiarazione che l'infermità invalidante non è dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio.

Alla domanda vanno unite rispettivamente le seguenti certificazioni:

  1. invalidi civili: certificato anagrafico cumulativo di nascita, residenza e cittadinanza e certificazione medica la cui tipologia sarà determinata dalla Giunta provinciale con propria delibera;
  2. ciechi civili: certificato anagrafico cumulativo di nascita, residenza e cittadinanza e un certificato di un medico oculista che indichi la diagnosi e l'eventuale residuo visivo con relativa correzione;
  3. sordomuti: certificato anagrafico cumulativo di nascita, residenza e cittadinanza e un certificato di un medico otorinolaringoiatra che attesti la specifica minorazione sensoriale.

Le domande incomplete degli elementi suddetti saranno respinte dall'ufficio competente, che informa il richiedente sugli errori o le incompletezze rilevate e sulla possibilità di presentare una nuova domanda.17)

(2)  Le domande dirette al conseguimento di una delle prestazioni economiche previste all'articolo 3 si intendono automaticamente rivolte a conseguire tutte le prestazioni economiche, previste nello stesso articolo, cui il richiedente possa avere diritto.18) 

17)
Articolo sostituito dall'art. 1 della L.P. 7 agosto 1986, n. 22, e successivamente modificato dall'art. 8 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42.
18)
Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 2 della L.P. 11 maggio 1990, n. 12.

Art. 10 (Commissioni sanitarie)      delibera sentenza

(1)  Presso ciascuna Azienda speciale Unità sanitaria locale è istituita una commissione sanitaria per l'accertamento dell'invalidità civile.

(2)  Presso l'Azienda speciale Unità sanitaria Centro-Sud è istituita la commissione sanitaria multizonale per le revisioni sanitarie degli invalidi civili. Tale commissione è competente per le revisioni straordinarie, disposte periodicamente dalla Giunta provinciale, al fine di verificare se gli invalidi civili continuino a presentare i requisiti richiesti.

(3)  Presso l'Azienda speciale Unità sanitaria Centro-Sud sono istituite le commissioni sanitarie multizonali per l'accertamento rispettivamente della cecità civile e del sordità19). Le stesse sono anche competenti per le relative revisioni sanitarie.

(4)  Le commissioni sanitarie di cui ai commi 1, 2 e 3 durano in carica tre anni e sono composte da tre membri ciascuna. Per ciascun componente effettivo sono nominati, con gli stessi modi e gli stessi criteri, fino a tre membri supplenti. Il presidente è scelto preferibilmente fra i medici dipendenti del servizio sanitario provinciale.

(5)  Uno dei membri della commissione sanitaria per l'accertamento dell'invalidità civile deve essere specialista in neurologia o psichiatria o un medico in servizio presso istituzioni neurologiche o psichiatriche pubbliche. Uno dei membri è proposto dalle associazioni dei mutilati ed invalidi civili più rappresentative a livello provinciale.

(6)  Uno dei membri della commissione sanitaria multizonale per le revisioni sanitarie degli invalidi civili deve essere medico specialista in ortopedia o specialista in neurologia o psichiatria o un medico in servizio presso istituzioni neurologiche o psichiatriche pubbliche. Uno dei membri è proposto dalle associazioni dei mutilati ed invalidi civili più rappresentative a livello provinciale.

(7)  Due membri della commissione multizonale per l'accertamento della cecità civile devono essere specialisti in oculistica. Uno dei membri è designato dalla Sezione provinciale dell'Unione italiana ciechi (U.I.C.).

(8)  Due membri della commissione multizonale per l'accertamento del sordità19)  devono essere specialisti in otorinolaringoiatria. Uno dei membri è designato dalla Sezione provinciale dell'Ente nazionale sordomuti (E.N.S).

(9)  Le commissioni sanitarie esercitano le competenze delle commissioni statali di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e 30 marzo 1971, n. 118, e successive modifiche.

(10)  Per le funzioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le commissioni sanitarie sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare e accertano la sussistenza dell'handicap, la situazione di gravità della persona in situazione di handicap, nonché la capacità lavorativa e relazionale.20) 

massimeDelibera 26 marzo 2012, n. 474 - Tessera per persone con invaliditá civile
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 28 del 26.01.2006 - Pensione di invalidità civile - accertamento sanitario - controversia - giurisdizione giudice ordinario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 502 del 29.11.2003 - Invalidità civile - determinazione di handicap - controversie - giurisdizione del giudice ordinario
19)
Il termine „sordomutismo“ è stato sostituito dalla parola „sordità“ dall'art. 1, comma 2, della L.P. 21 agosto 1978, n. 46, ossia dall'art. 44, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
20)
L'art. 10 è stato sostituito dall'art. 53 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 10/bis (Mancata presentazione alla visita di revisione)

(1)  La mancata presentazione alla visita di revisione per due volte consecutive, senza giustificato motivo, è da intendersi quale ammissione dell'insussistenza dei requisiti da parte degli interessati e comporta la revoca immediata delle prestazioni economiche di cui all'articolo 3, da effettuarsi a cura dell'ufficio provinciale competente.21) 

21)
L'art. 10/bis è stato inserito dall'art. 53 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 11 (Accertamento sanitario)

(1)  La commissione sanitaria, attraverso la sezione competente, accerta rispettivamente:

  1. per gli invalidi civili:la causa invalidante;il grado di minorazione;l'eventuale inabilità assoluta degli invalidi civili, la loro impossibilità di deambulazione autonoma senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, per cui derivi la necessità di un'assistenza continua.

Negli accertamenti relativi agli invalidi civili la commissione sanitaria di cui all'articolo 10 applicherà la tabella indicativa delle percentuali di invalidità di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e le successive eventuali modifiche e variazioni.

  1. per i ciechi civili:il residuo visivo in uno o in entrambi gli occhi con eventuale correzione ovvero la cecità assoluta;
  2. per i sordomuti:l'esistenza del sordità19) non dovuta a causa di natura esclusivamente psichica. 22)
19)
Il termine „sordomutismo“ è stato sostituito dalla parola „sordità“ dall'art. 1, comma 2, della L.P. 21 agosto 1978, n. 46, ossia dall'art. 44, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
22)
L'art. 11 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 1 agosto 1980, n. 29.

Art. 12 (Procedura della commissione)

(1)  La commissione, qualora la documentazione allegata alla domanda non certifichi una minorazione che per natura e per grado rientri nelle previsioni di cui all'articolo 5, non fa luogo alla visita di accertamento e respinge, con provvedimento motivato, la domanda intesa alle prestazioni economiche. In tutti gli altri casi procede alla visita mediante convocazione dell'interessato.

(2)  Nel caso di intrasportabilità non temporanea, documentata con certificazione medica, la commissione può autorizzare la visita a domicilio. La commissione, esaminato il certificato medico, può delegare volta per volta uno dei suoi componenti ad effettuare la visita a domicilio. In tal caso spetta alla commissione medesima deliberare l'accertamento della minorazione, sulla base delle risultanze della visita e della relazione del medico delegato.

(3)  La mancata e ingiustificata presentazione dell'interessato alla visita per due volte è da intendersi quale esplicita rinuncia e l'ufficio competente procede all'archiviazione definitiva della pratica.23) 

(4)  Le domande per la valutazione dell'aggravamento dell'invalidità e delle condizioni visive sono prese in esame dalle competenti commissioni a condizione che siano corredate da una documentazione sanitaria che comprovi le modificazioni del quadro clinico preesistente. Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione preposta all'accertamento dell'invalidità e delle condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso.24) 

23)
L'art. 12 è stato modificato dall'art. 3 della L.P. 7 agosto 1986, n. 22, e dall'art. 10 della L.P. 7 novembre 1988, n. 42.
24)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9.

Art. 13 (Esito dell'accertamento)

(1)  Qualora la commissione accerti che il richiedente non si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, dichiara la reiezione della domanda e il segretario ne dà comunicazione all'interessato entro dieci giorni.

(2)  Nel caso di esito positivo dell'accertamento della minorazione il segretario entro lo stesso termine, ne dà comunicazione all'ufficio provinciale competente per l'assistenza sociale all'interessato e all'associazione rappresentativa di categoria indicata nelle leggi citate nell'articolo 1.

Art. 14 (Ricorso in relazione all'accertamento)  

(1)  Avverso il giudizio delle commissioni sanitarie di cui all'articolo 10 l'interessato può proporre ricorso in carta libera entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione, ad apposita commissione di appello, allegando un certificato di un medico specializzato nella disciplina attinente al proprio handicap. Tale commissione decide definitivamente. Tale commissione è presieduta da un medico del servizio sanitario provinciale o da un medico specialista convenzionato con il servizio sanitario provinciale ed è composta oltre che dal presidente, da tre medici specialisti designati dall'assessore alla sanità e scelti in una rosa di cinque medici specialisti nelle materie di medicina interna, di neurologia, di oculistica, di otorinolaringoiatria e di ortopedia o materie affini, di cui tre designati dalle associazioni di categoria rispettivamente interessate, nominati dalla Giunta provinciale. Non è ammessa la contemporanea appartenenza alla commissione di appello e alle commissioni di accertamento di cui al precedente articolo 10. Ai membri della commissione sono corrisposti, in quanto spettanti, gli emolumenti previsti per i membri delle commissioni di prima istanza. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario designato dall'assessore provinciale alla sanità.25) 

(2)  La commissione di appello che decide sui ricorsi avverso il giudizio di una commissione sanitaria di cui all’articolo 10, comma 10, è integrata da un operatore sociale e da un medico specialista nei casi da esaminare.26)

25)
L'art. 14 è stato modificato dall'art. 46 della L.P. 30 giugno 1983, n. 20, art. 4 della L.P. 7 agosto 1986, n. 22, e successivamente sostituito dall'art. 1 della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9.
26)
L'art. 14, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 4, comma 5, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.

Art. 14/bis (Compensi alle commissioni sanitarie)    delibera sentenza

(1)  Ai membri delle commissioni sanitarie spettano i compensi fissati dalla Giunta provinciale  ed il trattamento economico di missione previsto dalla vigente normativa provinciale. 27)

(2) 28)

(3)  Per accertamento diagnostico si intende quello definitivo, espresso in percentuale di invalidità.

(4)  Nei casi in cui nel corso della riunione appositamente convocata, la commissione di cui all'articolo 14 ritenesse sufficiente la documentazione esistente, la decisione in merito al ricorso presentato può avvenire seduta stante, senza dar luogo alla visita medica del ricorrente.29) 

massimeDelibera 4 febbraio 2013, n. 186 - Compensi ai membri delle commissioni sanitarie
27)
L'art. 14/bis comma 1, è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.
28)
L'art. 14/bis comma 2, è stato abrogato dalla lettera a) dell'art. 13, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.
29)
L'art. 14/bis è stato inserito dall'art. 28 della L.P. 13 gennaio 1992, n. 1, e successivamente modificato dall'art. 53 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 15 (Istruttoria - Dichiarazione sostitutiva)

(1)  L'ufficio provinciale competente, ricevuta ai sensi dell'articolo 13 la comunicazione di accertamento positivo della minorazione, richiede all'interessato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da farsi ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in cui egli precisi la data di nascita e il comune di residenza e attesti:

  1. che è in possesso della cittadinanza italiana;
  2. che non fruisce di pensione di guerra o per servizio, né di rendite per infortuni sul lavoro, da parte di amministrazioni pubbliche al titolo della stessa minorazione per la quale viene richiesta la prestazione economica;
  3. quale sia l'ammontare dei singoli suoi redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, percepiti nell'anno solare precedente a quello in cui è stata presentata la domanda.

(2)  Per la concessione delle sole prestazioni di cui ai punti 6, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 3, la dichiarazione di cui al comma precedente può essere sostituita da un certificato cumulativo di nascita, residenza e cittadinanza.

(3)  Qualora la richiesta di cui al comma 1 non abbia esito, l'ufficio sollecita una risposta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Trascorso senza una risposta il termine di 60 giorni, la domanda sarà decisa negativamente per mancato inoltro della documentazione. È fatta salva per l'interessato la facoltà di proporre in ogni momento successivo all'ufficio stesso nuova domanda, corredata dalla documentazione richiesta; la prestazione decorre in tal caso dal primo giorno del mese successivo alla nuova domanda.30) 

30)
L'art. 15 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9.

Art. 16 (Invalidi civili minorenni Particolarità istruttorie)

(1)  La dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo precedente, nel caso degli invalidi minorenni deve essere resa da un esercente della potestà.

(2) 31) 

31)
L'art. 16 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 1° agosto 1980, n. 29; il comma 2 è stato successivamente abrogato dall'art. 1 della L.P. 13 agosto 1992, n. 31.

Art. 17 (Misure delle prestazioni)

(1)  Le misure mensili delle varie prestazioni sono le seguenti:

  1. tutte le pensioni di cui ai punti da 1) a 5) dell'articolo 3: dal 1° settembre 2008 euro 400,00;32)
  2. assegno integrativo per ciechi civili assoluti: dal 1° maggio 1989 lire 102.900, dal 1° novembre 1989 lire 104.650;
  3. assegno integrativo per ciechi civili con residuo visivo: dal 1° maggio 1989 lire 73.520, dal 1° novembre 1989 lire 74.765;
  4. indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili: per il 1989 lire 568.185;
  5. indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti: per il 1989 lire 681.455;
  6. indennità speciale per ciechi con residuo visivo: per il 1988 lire 50.000, per il 1989 lire 53.300;
  7. indennità di comunicazione per sordomuti: per il 1988 lire 200.000, per il 1989 lire 213.200.

(2)  Qualora le misure delle corrispondenti prestazioni statali siano aumentate con legge dello Stato, si procederà con deliberazione della Giunta provinciale all'adeguamento proporzionale dell'ammontare delle rispettive prestazioni di cui al presente articolo, con la stessa decorrenza.33) 

32)
La lettera a) dell'art. 17, comma 1, è stata così sostituita all'art. 8 della L.P. 9 ottobre 2008, n. 8.
33)
L'art. 17 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9.

Art. 18 (Decorrenza delle prestazioni)

(1)  La decorrenza di tutte le prestazioni previste dalla presente legge è stabilita con il primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

(2)  Qualora i requisiti sanitari vengano accertati in sede di visita di revisione avviata d'ufficio da parte delle commissioni sanitarie, le prestazioni spettano dal primo giorno del mese successivo a quello della visita. In tal caso non è necessario che il richiedente presenti una nuova domanda.34) 

34)
Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 40 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

Art. 1935) 

35)
Abrogato dall'art. 2 della L.P. 1° agosto 1980, n. 29.

Art. 20 (Tredicesima mensilità - Perequazione automatica)      delibera sentenza

(1)  È corrisposta, di regola insieme al rateo bimestrale di novembre e dicembre di ciascun anno, una tredicesima mensilità delle prestazioni, commisurata all'importo dell'ultima mensilità erogata, proporzionalmente alle rate mensili maturate nell'anno solare.

(2)  Alle pensioni, di cui ai punti da 1) a 5) dell'articolo 3 della presente legge, si applica, a far tempo dal 1° maggio 1990, la perequazione automatica prevista per le corrispondenti prestazioni dalle norme dello Stato, con la misura e la decorrenza ivi prevista. La stessa perequazione si applica all'assegno integrativo per ciechi civili assoluti o con residuo di cui al punto 9) dell'articolo 3.

(3)  Gli importi delle indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili e per ciechi civili assoluti, come pure dell'indennità speciale per ciechi con residuo visivo e dell'indennità di comunicazione per sordomuti, di cui ai punti 6), 8), 10) e 11) dell'articolo 3, saranno automaticamente adeguati con pari decorrenza a quelli erogati dallo Stato in sede nazionale per le corrispondenti prestazioni sulla base della normativa vigente.36) 

massimeDelibera 29 luglio 2002, n. 2732 - Direttive relative alla determinazione del reddito personale da considerare ai fini della concessione delle pensioni di invalidità, cecità e sordomutismo civile, ai sensi della legge provinciale 21.08.1978, n. 46 e articolo 38 della l. 28.12.2001 n. 448 (modificata con delibera n. 1742 del 29.05.2003, delibera n. 313 del 2.2.2004, delibera n. 228 del 08.02.2010, delibera n. 125 del 31.01.2011, delibera n. 374 del 12.03.2012, delibera n. 105 del 21.01.2013, delibera n. 116 del 04.02.2014, delibera n. 71 del 20.01.2015, delibera n. 45 del 19.01.2016, delibera n. 1456 del 20.12.2016 e delibera n. 123 vom 31.01.2017)
36)
L'art. 20 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9.

Art. 21 (Provvedimenti sulle prestazioni economiche - Organo competente)  

(1) Il provvedimento con cui si fa luogo alla prestazione è emanato dal direttore della Ripartizione provinciale Famiglia e politiche sociali.37) 

37)
L'art. 21 è stato prima sostituito dall'art. 1 della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9, e poi dall'art. 4, comma 6, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.

Art. 22 (Provvedimento per l'indennità di accompagnamento per gli invalidi minorenni)

(1)  Il provvedimento, con cui si fa luogo all'indennità di accompagnamento per invalidi civili minorenni, indica la data di scadenza della propria efficacia, che coincide con l'ultimo giorno del mese in cui l'invalido compie il 18.mo anno. La liquidazione delle prestazioni è disposta di anno in anno, per i successivi dodici mesi, dall'ufficio provinciale competente per la materia, su presentazione del certificato di frequenza di cui al precedente articolo 1638) 

38)
L'art. 22 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 1° agosto 1980, n. 29.

Art. 23 (Commissioni Composizione proporzionale Compensi)

(1)  La composizione delle commissioni sanitaria ed economica, previste rispettivamente agli articoli 10 e 21, deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso per il gruppo linguistico ladino.39) 

(2) 40) 

39)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9.
40)
Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 30 della L.P. 13 gennaio 1992, n. 1.

Art. 24 (Ricorsi avverso la decisione)

(1)  Avverso la decisione di cui al precedente articolo 21 l'interessato può ricorrere entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione alla Giunta provinciale, che decide in via definitiva, sentito il parere dell'ufficio provinciale competente e quello dell'associazione rappresentativa di categoria.

Art. 25 (Tutela giurisdizionale)

(1)  Contro i provvedimenti definitivi indicati nei precedenti articoli 14 e 24 è ammessa la tutela giurisdizionale, ai sensi delle tre leggi indicate nel precedente articolo 1, dinnanzi ai competenti organi ordinari e amministrativi.

Art. 2641) 

41)
Soppresso dall'art. 2, comma 9, della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9.

Art. 27 (Libretto)

(1)  Ai titolari delle pensioni, degli assegni e delle altre indennità previste dalla presente legge, l'Assessorato provinciale competente rilascia apposito libretto, che deve recare il numero di iscrizione, le generalità del titolare, la categoria di appartenenza, la data di decorrenza delle prestazioni, gli estremi della determinazione di ammissione alle prestazioni.

(2)  Il libretto reca, inoltre, negli appositi spazi, la fotografia e la firma dell'avente diritto, autenticate entrambe con bollo e firma del segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 28 (Modalità di pagamento)   delibera sentenza

(1)  Il pagamento agli aventi diritto avviene con le modalità previste dalla legge provinciale 17 febbraio 1966, n. 3,42)  con scadenza bimestrale stabilita al ventottesimo giorno dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre.

(2)  La Giunta provinciale può stabilire il pagamento mensile delle prestazioni e determinare le relative procedure.

(3)  Se il titolare delle prestazioni è ricoverato in un istituto di assistenza o di cura, ove sia richiesto il pagamento di una retta, la liquidazione delle prestazioni può essere effettuata ­ con il consenso del titolare o, qualora esso non abbia la capacità di intendere e volere, con il consenso dei parenti più prossimi ­ direttamente a tale istituto.43) 

massimeDelibera 30 giugno 2015, n. 796 - Modifiche alle modalità di pagamento delle prestazioni economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi di cui alla Legge provinciale del 21.8.1978, n. 46, nel testo vigente. Revoca della deliberazione della Giunta Provinciale n. 4070 del 17.11.2003
42)
Abrogato dall'art. 48, comma 1, lettera a), della L.P. 10 giugno 2008, n. 4; vedi l'art. 54/bis della L.P. 29 gennaio 2002, Nr. 1.
43)
L'art. 28 è stato sostituito dall'art. 40 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

Art. 29 (Indicazioni sugli assegni postali)

(1)  Sugli assegni di conto corrente postale devono essere indicate le generalità e l'indirizzo dell'avente diritto, il numero di iscrizione riportato nel libretto, gli importi netti da corrispondere ed eventualmente le generalità del legale rappresentante o della persona delegata alla riscossione, nonché gli estremi della determinazione di ammissione alle prestazioni.

Art. 30 (Riscossione dei ratei)   delibera sentenza

(1)  Il rappresentante legale o la persona delegata alla riscossione deve firmare per quietanza; con la firma per quietanza è dichiarata anche l'esistenza in vita del titolare della prestazione.

(2)  Nel caso di morte del titolare, i ratei maturati e non riscossi sono corrisposti all'erede, su presentazione di certificazioni inerenti all'avvenuto decesso e alla qualifica di erede.

(3)  Nel caso in cui il decesso sopravvenga dopo il riconoscimento dello stato di minorazione e prima del provvedimento di attribuzione delle prestazioni economiche, l'erede ha diritto a richiedere le quote maturate alla data della morte.

(4)  Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percepita anticipatamente, sempre chè non sia possibile effettuarne il recupero con trattenuta diretta su eventuali altre competenze spettanti, a qualsiasi titolo, al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.

(5)  La liquidazione delle prestazioni spettanti ai minorenni viene effettuata alla persona esercente la potestà di cui al primo comma dell'articolo 16.44) 

massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 341 del 24.03.1988 - Liquidazione del trattamento pensionistico di invalidità - Pretesa degli eredi
44)
L'art. 30 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 1° agosto 1980, n. 29.

Art. 31 (Permanenza dei requisiti - Eventuale revoca)    

(1)  È fatto obbligo al titolare delle prestazioni, o suo legale rappresentante, di comunicare tempestivamente all'ufficio provinciale competente ogni variazione intervenuta nei requisiti e presupposti che legittimano l'erogazione delle prestazioni stesse; l'amministrazione ha facoltà di procedere in ogni tempo all'accertamento d'ufficio della permanenza dei requisiti e presupposti medesimi.

(2)  In ogni caso in cui vengano meno i requisiti e presupposti si provvede alla revoca delle prestazioni con il procedimento di cui all'articolo 21; nelle more del procedimento, il direttore dell'ufficio sospende in via cautelare il pagamento non appena viene in possesso dell'atto di autodenuncia o di accertamento.

(3)  La revoca ha effetto dal primo giorno del mese, fra quelli indicati all'articolo 28, che sia immediatamente successivo alla data della sospensione oppure, in assenza di sospensiva, del provvedimento di revoca, ed è impugnabile ai sensi della presente legge.

(4)  In ogni tempo l'ufficio può fare richiesta che l'assistito produca la documentazione adatta a provare la permanenza del diritto alle prestazioni; in tali casi il direttore dell'ufficio ha facoltà di sospendere cautelativamente l'erogazione delle prestazioni. Nel caso in cui l'assistito non produca entro 40 giorni la documentazione richiesta, l'ufficio procede ad un sollecito nelle forme di cui all'articolo 15, comma 3, della presente legge e promuove la revoca a far tempo dalla sospensione.

(5)  Qualora, successivamente alla disposta sospensione dell'erogazione delle prestazioni economiche, venga accertata la permanenza del diritto alle stesse, al titolare vengono corrisposti gli arretrati spettanti.45) 

45)
L'art. 31 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9.

Art. 31/bis (Ripetizione delle somme percepite senza titolo)

(1)  Nei casi di revoca delle prestazioni per effetto di accertamento d'ufficio, come pure nei casi in cui le stesse siano state erogate sulla base di dichiarazioni non veritiere, il provvedimento stabilisce la ripetizione delle somme percepite dalla data in cui siano venuti meno i requisiti ed i presupposti generali o economici, gravate dagli interessi legali; negli altri casi non si fa luogo ad alcuna forma di addebito per le somme corrisposte.

(2)  La ripetizione non ha luogo nel caso in cui il debitore disponga di un reddito mensile netto inferiore ad un importo pari al 200% della quota base di minimo vitale con riferimento alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, certificato dagli enti per l'assistenza di base.

(3)  La rateizzazione delle somme da restituire è ammessa in ogni caso su richiesta dell'interessato e con semplice provvedimento del direttore d'ufficio fino ad un massimo di due anni.46) 

46)
L'art. 31/bis è stato inserito dall'art. 1 della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9.

Art. 32 (Compimento del 65mo anno di età Pensione sociale)

(1)  Le prestazioni date agli invalidi civili ai sensi dei numeri 1 e 2 dell'articolo 3, cessano con il primo giorno del mese successivo a quello in cui il titolare compie il 65.mo anno di età. L'ufficio provinciale competente comunica il termine suddetto alla sede di Bolzano dell' I.N.P.S. almeno sei mesi prima della scadenza, ai fini del provvedimento degli atti relativi alla pensione sociale di competenza di quell'ente.47) 

47)
L'art. 32 è stato modificato dall'art. 2 della L.P. 1° agosto 1980, n. 29.

TITOLO II
Disposizioni di natura sanitaria

Art. 33 (Aventi diritto)

(1)  Le prestazioni di natura sanitaria di cui al presente titolo secondo sono stabilite, in applicazione del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474

  1. per i minorati di cui al precedente articolo 5;
  2. per gli invalidi civili, i quali presentino una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a 1/3 o, se minori di 18 anni, che abbiano difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

(2)  Si applicano le norme di cui al titolo I della presente legge per quanto riguarda gli organi e i procedimenti di accertamento sanitario.

(3)  Nei confronti degli invalidi di cui alla precedente lettera b) la commissione sanitaria di cui all'articolo 10 procede all'accertamento al solo fine delle prestazioni previste nel presente titolo. Per l'accesso a queste gli interessati devono presentare domanda all'Assessorato provinciale per la sanità, corredata dalle prove del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.48) 

48)
L'art. 33 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 1° agosto 1980, n. 29.

Art. 34 (Assistenza sanitaria)49) 

(1)  Fino all'attuazione in provincia di Bolzano del servizio sanitario nazionale, la Provincia, tramite l'Assessore competente in materia, provvede all'assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati e invalidi civili, avviandoli, se del caso, presso centri di recupero operanti sul territorio provinciale e, soltanto in caso di comprovata necessità, presso centri situati fuori provincia.

(2)  La Provincia, tramite l'Assessore competente in materia, provvede altresì all'erogazione dell'assistenza medica generica, farmaceutica, specialistica e ospedaliera a favore dei mutilati e invalidi civili, qualora per tale assistenza non provvedano enti mutualistici e assicurativi.

(3)  L'assistenza sanitaria specifica può attuarsi nella forma di trattamento domiciliare o ambulatoriale, a degenza diurna o a degenza residenziale.

(3/bis)  In casi di urgenza d'intervento per motivi di recupero funzionale, l'assistenza protesica può essere erogata anche ai richiedenti in attesa del riconoscimento delle condizioni sanitarie, qualora secondo dichiarazione del medico prescrivente ne hanno il diritto.50) 

(4)  Fermo restando il principio previsto dall'articolo 11 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, la Giunta provinciale, ai fini dell'assistenza contemplata nei precedenti commi, può stipulare convenzioni con cliniche universitarie, con ospedali, con enti, associazioni e istituzioni pubbliche e private che gestiscono idonei centri medico-sociali e che siano sottoposti alla vigilanza dell'autorità sanitaria competente per territorio e che offrano adeguate prestazioni educative, medico-psicologiche e di servizio sociale, nonché ove necessario, per l'assistenza protesica, con liberi professionisti abilitati all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria o dell'arte ausiliaria di professione sanitaria, a seconda delle prestazioni richieste.

(5)  Ai fini di salvaguardare le caratteristiche etniche e culturali dei mutilati e invalidi civili appartenenti al gruppo linguistico tedesco o ladino da avviare presso centri di recupero siti fuori provincia, ai sensi del primo comma del presente articolo, la Giunta provinciale può stipulare convenzioni anche con centri di recupero siti all'estero che offrano i requisiti previsti nel precedente comma.

(6)  Le disposizioni dei precedenti commi sono estese, in quanto applicabili, anche a favore dei ciechi civili e dei sordomuti.

(7)  Le modalità e i limiti per l'erogazione dell'assistenza sanitaria di cui al presente articolo saranno stabilite con regolamento di esecuzione.

49)
Vedi l'art. 46 della L.P. 30 giugno 1983, n. 20.
50)
Inserito dall'art. 46 della L.P. 30 giugno 1983, n. 20.

Art. 35 (Centri di riabilitazione)

(1)  La Giunta provinciale, nei limiti di spesa all'uopo prevista dalla presente legge, ha facoltà di concedere contributi ad enti pubblici e a persone giuridiche private, non aventi finalità di lucro, per la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento, l'impianto e il miglioramento delle attrezzature dei centri di riabilitazione, nonché di altre istituzioni terapeutiche, quali focolari, pensionati, comunità di tipo residenziale e simili.

TITOLO III
Norme transitorie e finali

Art. 36 (Norme transitorie)

(1)  Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° novembre 1978. I cittadini residenti nella provincia di Bolzano che alla data suddetta risultino titolari di prestazioni previste dalle leggi statali citate nell'articolo 1 avranno diritto, dopo tale data, senza alcun impulso di parte, alle corrispondenti prestazioni previste nella presente legge.

(2)  Allo scopo di rendere possibile l'ininterrotta prosecuzione dell'erogazione economica, il competente ufficio provinciale acquisirà, prima di detta data, gli elenchi dei titolari e i relativi fascicoli esistenti presso gli uffici dello Stato.

(3)  Qualora il richiedente o il titolare delle prestazioni previste dalla presente legge trasferisca la sua residenza in altra provincia, la Provincia autonoma di Bolzano trasmette agli uffici competenti la documentazione necessaria e dispone la revoca delle prestazioni a far tempo dal primo giorno del bimestre di pagamento successivo alla ricevuta comunicazione.51) 

(4)  Coloro che, essendo richiedenti o titolari di prestazioni previste dalle leggi dello Stato, conseguano la residenza in un comune della provincia di Bolzano, hanno diritto, qualora spettino, alle corrispondenti prestazioni previste dalla presente legge a far tempo dal primo giorno del mese successivo al conseguimento della residenza stessa. La commissione di cui al precedente articolo 21 promuove nei loro confronti i provvedimenti sulle prestazioni eventualmente spettanti, dietro presentazione della documentazione di legge e del certificato cumulativo di nascita, cittadinanza e residenza, dopo che il competente ufficio della Provincia autonoma abbia acquisito dalla prefettura di provenienza la necessaria documentazione.51) 

(5)  Coloro che risultino alla data del 1° novembre 1978 titolari delle provvidenze provinciali di cui alla legge provinciale 9 agosto 1975, n. 38, percepiranno, dopo tale data, l'assegno integrativo di cui al n. 7 dell'articolo 3 della presente legge.

(6)  In deroga a quanto stabilito con il precedente articolo 5, i ciechi che fruiscono, alla suddetta data, dell'assegno a vita di cui all'articolo 19 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e successive modifiche, continueranno a fruirne a carico del bilancio provinciale.

(7)  Le domande ed i ricorsi presentati anteriormente al 1° novembre 1978 agli organi dello Stato e da questi non ancora definiti, saranno acquisiti, dopo tale data, dall'ufficio competente della Provincia e sottoposti alle decisioni degli organi competenti previsti dalla presente legge.

(8)  Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 8 e 20, secondo comma, hanno effetto dal 1° gennaio 1979.

51)
Il commi 3 e 4 sono stati sostituiti dall'art. 1 della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9.

Art. 36/bis (Personale addetto alle commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità)

(1)  Il personale provinciale addetto all'esercizio delle funzioni amministrative delle commissioni provinciali per l'accertamento dell'invalidità può optare di rimanere in servizio presso la Provincia autonoma di Bolzano entro 30 giorni dalla data di adozione del relativo provvedimento da parte della Giunta provinciale.

(2)  L'inquadramento del personale amministrativo trasferito avviene nel rispetto del trattamento retributivo in godimento, escluse eventuali indennità collegate all'espletamento di determinate funzioni.52) 

52)
L'art. 36/bis è stato inserito dall'art. 3 della L.P. 8 aprile 1998, n. 3.

Art. 37 (Abrogazione)

(1)  Sono abrogati a decorrere dal 1° novembre 1978 gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge provinciale 9 agosto 1975, n. 38, e la legge provinciale 19 gennaio 1978, n. 10, e ogni altra norma provinciale legislativa o regolamentare in contrasto con la presente legge.

Art. 38-3953) 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

53)
Omissis.
indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionAction1) ACCORDO DI PARIGI
ActionAction2) Costituzione della Repubblica Italiana
ActionAction3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
ActionAction3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
ActionAction4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
ActionAction5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
ActionAction6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
ActionAction7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
ActionAction8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
ActionAction9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
ActionAction10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
ActionAction11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
ActionAction12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
ActionAction13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
ActionAction14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
ActionAction15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
ActionAction16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
ActionAction17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
ActionAction Art. 1   
ActionAction Art. 1/bis
ActionAction Art. 2
ActionAction Art. 3
ActionAction Art. 4
ActionAction Art. 5
ActionAction Art. 6
ActionAction Art. 7
ActionAction Art. 8
ActionAction Art. 9
ActionAction Art. 10
ActionAction Art. 11
ActionAction Art. 12
ActionAction18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
ActionAction19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
ActionAction20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
ActionAction21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
ActionAction22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
ActionAction23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
ActionAction24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
ActionAction25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
ActionAction26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
ActionAction27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7-8.   
ActionActionArt. 9 (Norma transitoria)
ActionActionTabella 1
ActionActionTabella 2-6
ActionAction28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
ActionAction29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
ActionAction30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
ActionAction31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2   
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7
ActionActionArt. 8
ActionActionArt. 9
ActionActionArt. 10
ActionActionArt. 11
ActionActionArt. 12
ActionActionArt. 13
ActionActionArt. 14
ActionActionArt. 15
ActionActionArt. 16
ActionAction32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
ActionAction33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
ActionAction34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
ActionAction35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
ActionAction36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
ActionAction37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
ActionAction38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
ActionAction39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
ActionAction40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
ActionAction41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
ActionAction42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
ActionAction43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
ActionAction44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
ActionAction45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
ActionAction46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
ActionAction47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
ActionAction48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
ActionAction49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
ActionAction Art. 1
ActionAction Art. 2
ActionAction(prevista dall'art. 1, comma 1)
ActionAction50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
ActionAction51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
ActionAction52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
ActionAction53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
ActionAction54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
ActionAction57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
ActionAction Art. 1-9
ActionAction Art. 10
ActionAction Art. 11-12
ActionAction Art. 13
ActionAction Art. 14
ActionAction Art. 15
ActionAction Art. 16
ActionAction Art. 17
ActionAction58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
ActionAction59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2-4.   
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6-13.   
ActionActionArt. 14   
ActionActionArt. 15
ActionActionArt. 16-21.   
ActionActionArt. 22
ActionActionArt. 23   
ActionActionArt. 24
ActionActionArt. 25   
ActionActionArt. 26   
ActionActionArt. 27
ActionActionArt. 28   
ActionActionArt. 29 (Concorsi dirigenziali - Norma transitoria)
ActionActionArt. 30 (Accesso alla carriera dirigenziale)
ActionActionArt. 31   
ActionActionArt. 32 (Regolarizzazione di posizioni anomale)
ActionActionArt. 33 (Personale traduttore-interprete - Norma transitoria)
ActionActionTabelle 24, 25 e 26
ActionActionModello
ActionAction60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
ActionAction61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
ActionAction63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionAction64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
ActionAction65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
ActionAction66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
ActionAction67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
ActionAction68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
ActionAction69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
ActionAction70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
ActionAction71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
ActionAction72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
ActionAction73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
ActionAction74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
ActionAction75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
ActionAction76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
ActionAction77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
ActionAction78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
ActionAction79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
ActionAction80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
ActionAction81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
ActionAction82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
ActionAction83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
ActionAction84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
ActionAction85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
ActionAction86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
ActionAction87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
ActionAction88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
ActionAction89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
ActionAction90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
ActionAction91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
ActionAction92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
ActionAction93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
ActionAction94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
ActionAction95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
ActionAction96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
ActionAction97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActiona) Legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 1980, n. 29
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1981, n. 40
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 25 ottobre 1989, n. 9
ActionActione) Legge provinciale12 ottobre 2007, n. 9
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 26 ottobre 1973, n. 69 —
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1974, n. 36 —
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 16 gennaio 1976, n. 4 —
ActionActiond) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 maggio 1979, n. 25
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 23 luglio 1982, n. 26 —
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 18 marzo 2014, n. 5
ActionActionIndennità integrativa dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI)
ActionActionArt. 1 (Ambito d’applicazione)
ActionActionArt. 2 (Beneficiari)
ActionActionArt. 3 (Ammontare dell’indennità)
ActionActionArt. 4 (Decorrenza e durata dell’indennità)
ActionActionArt. 5 (Modalità di accesso)
ActionActionArt. 6 (Liquidazione dell’indennità)
ActionActionArt. 7 (Sospensione dell’indennità)
ActionActionArt. 8 (Decadenza dall’indennità)
ActionActionMisure anticrisi
ActionActionDisposizioni comuni
ActionActionDisposizioni transitorie
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionA Disciplina del commercio
ActionActiona) Legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 10 gennaio 2012, n. 2
ActionActiond) Legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 24 settembre 2012, n. 32
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 7 giugno 2017, n. 20
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5 (Abrogazioni)
ActionActionArt. 6 (Entrata in vigore)
ActionActionl) LEGGE PROVINCIALE 10 luglio 1996, n. 15
ActionActionB Provvidenze per il commercio ed i servizi
ActionActionC C -Provvidenze per i prodotti locali di qualità
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActiona) Legge provinciale 20 novembre 1978, n. 66 
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1989, n. 4 
ActionActionc) Legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15 —
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)  
ActionActionArt. 2 (Eliski nonché limitazioni alle attività di volo da diporto e sportivo)
ActionActionArt. 3 (Sanzioni amministrative)
ActionActionArt. 4 (Pubblicazione da parte dell'ENAV)
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2008, n. 39
ActionActione) Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 10 aprile 2015, n. 7
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionA
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionG
ActionActionH
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 ottobre 2006, n. 53
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 22 maggio 1978, n. 23
ActionActionArt. 1-8.   
ActionActionArt. 9
ActionActionArt. 10-14.   
ActionActionArt. 15 (Norma transitoria)
ActionActionArt. 16-21.   
ActionActionArt. 22   
ActionActionI
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActiona) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
ActionActionb) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
ActionActionc) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
ActionActiond) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
ActionActione) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
ActionActionf) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
ActionActiong) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
ActionActionj) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
ActionActionk) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
ActionActionl) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
ActionActionArt. 1 Modifica della , “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e per il triennio 2013-2015 (Legge finanziaria 2013)”
ActionActionArt. 2 (Modifica della , “Modifica della , 'Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci’ e di altre leggi provinciali”)
ActionActionArt. 3 (Entrata in vigore)
ActionActionm) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
ActionActionn) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
ActionActiono) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
ActionActionp) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
ActionActionq) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
ActionActionr) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
ActionActions) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
ActionActionDISPOSIZIONI GENERALI
ActionActionPARTECIPAZIONE AI PROCESSI NORMATIVI E ATTUAZIONE DEGLI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA
ActionActionALTRE DISPOSIZIONI
ActionActionArt. 10  (Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione)
ActionActionArt. 11  (Disposizione finanziaria)
ActionActiont) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
ActionActionu) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
ActionActionv) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
ActionActionw) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction Delibera 26 gennaio 2016, n. 62
ActionAction Delibera 19 gennaio 2016, n. 42
ActionAction Delibera 2 febbraio 2016, n. 95
ActionAction Delibera 16 febbraio 2016, n. 126
ActionAction Delibera 16 febbraio 2016, n. 143
ActionAction Delibera 23 febbraio 2016, n. 211
ActionAction Delibera 8 marzo 2016, n. 270
ActionAction Delibera 15 marzo 2016, n. 292
ActionAction Delibera 15 marzo 2016, n. 294
ActionAction Delibera 22 marzo 2016, n. 301
ActionAction Delibera 22 marzo 2016, n. 310
ActionActionAllegato
ActionAction Delibera 5 aprile 2016, n. 349
ActionAction Delibera 5 aprile 2016, n. 354
ActionAction Delibera 5 aprile 2016, n. 364
ActionAction Delibera 12 aprile 2016, n. 398
ActionAction Delibera 19 aprile 2016, n. 420
ActionAction Delibera 19 aprile 2016, n. 421
ActionAction Delibera 26 aprile 2016, n. 441
ActionAction Delibera 26 aprile 2016, n. 442
ActionAction Delibera 26 aprile 2016, n. 448
ActionAction Delibera 3 maggio 2016, n. 470
ActionAction Delibera 10 maggio 2016, n. 497
ActionAction Delibera 24 maggio 2016, n. 542
ActionAction Delibera 24 maggio 2016, n. 545
ActionAction Delibera 24 maggio 2016, n. 566
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 570
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 583
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 597
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 612
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 614
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 615
ActionAction Delibera 14 giugno 2016, n. 629
ActionAction Delibera 14 giugno 2016, n. 631
ActionAction Delibera 14 giugno 2016, n. 633
ActionAction Delibera 21 giugno 2016, n. 678
ActionAction Delibera 21 giugno 2016, n. 681
ActionAction Delibera 28 giugno 2016, n. 706
ActionAction Delibera 28 giugno 2016, n. 738
ActionAction Delibera 28 giugno 2016, n. 739
ActionAction Delibera 5 luglio 2016, n. 764
ActionAction Delibera 19 luglio 2016, n. 805
ActionAction Delibera 19 luglio 2016, n. 817
ActionAction Delibera 26 luglio 2016, n. 832
ActionAction Delibera 26 luglio 2016, n. 846
ActionAction Delibera 9 agosto 2016, n. 872
ActionAction Delibera 9 agosto 2016, n. 886
ActionAction Delibera 23 agosto 2016, n. 923
ActionAction Delibera 30 agosto 2016, n. 948
ActionAction Delibera 13 settembre 2016, n. 989
ActionAction Delibera 13 settembre 2016, n. 990
ActionAction Delibera 27 settembre 2016, n. 1036
ActionAction Delibera 4 ottobre 2016, n. 1051
ActionAction Delibera 11 ottobre 2016, n. 1079
ActionAction Delibera 11 ottobre 2016, n. 1098
ActionAction Delibera 25 ottobre 2016, n. 1164
ActionAction Delibera 25 ottobre 2016, n. 1176
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1187
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1188
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1197
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1198
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1223
ActionAction Delibera 15 novembre 2016, n. 1236
ActionAction Delibera 15 novembre 2016, n. 1245
ActionAction Delibera 22 novembre 2016, n. 1290
ActionAction Delibera 22 novembre 2016, n. 1294
ActionAction Delibera 22 novembre 2016, n. 1296
ActionAction Delibera 29 novembre 2016, n. 1322
ActionAction Delibera 29 novembre 2016, n. 1331
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1350
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1359
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1362
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1365
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1367
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1376
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1386
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1407
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1436
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1439
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1447
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1462
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1457
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1458
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1475
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1477
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1478
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1493
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1512
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction Delibera N. 11 del 17.01.2011
ActionAction Delibera 24 gennaio 2011, n. 50
ActionAction Delibera N. 86 del 24.01.2011
ActionAction Delibera N. 372 del 14.03.2011
ActionAction Delibera N. 423 del 14.03.2011
ActionAction Delibera 21 marzo 2011, n. 435
ActionAction Delibera N. 474 del 21.03.2011
ActionAction Delibera N. 601 del 11.04.2011
ActionAction Delibera N. 683 del 21.04.2011
ActionAction Delibera N. 742 del 09.05.2011
ActionAction Delibera N. 743 del 09.05.2011
ActionAction Delibera N. 786 del 16.05.2011
ActionAction Delibera N. 849 del 23.05.2011
ActionAction Delibera N. 850 del 23.05.2011
ActionAction Delibera N. 859 del 23.05.2011
ActionAction Delibera N. 860 del 23.05.2011
ActionAction Delibera 30 maggio 2011, n. 892
ActionAction Delibera N. 932 del 20.06.2011
ActionAction Delibera N. 934 del 20.06.2011
ActionAction Delibera N. 974 del 20.06.2011
ActionAction Delibera 27 giugno 2011, n. 998
ActionAction Delibera 27 giugno 2011, n. 1015
ActionAction Delibera 4 luglio 2011, n. 1020
ActionAction Delibera N. 1094 del 18.07.2011
ActionAction Delibera 8 agosto 2011, n. 1189
ActionAction Delibera 6 settembre 2011, n. 1356
ActionAction Delibera 19 settembre 2011, n. 1429
ActionAction Delibera 26 settembre 2011, n. 1445
ActionAction Delibera 10 ottobre 2011, n. 1537
ActionAction Delibera 24 ottobre 2011, n. 1605
ActionAction Delibera 14 novembre 2011, n. 1715
ActionAction Delibera 28 novembre 2011, n. 1825
ActionAction Delibera 28 novembre 2011, n. 1835
ActionAction Delibera 5 dicembre 2011, n. 1898
ActionAction Delibera 12 dicembre 2011, n. 1906
ActionAction Delibera 19 dicembre 2011, n. 2006
ActionAction Delibera 19 dicembre 2011, n. 2007
ActionAction Delibera 30 dicembre 2011, n. 2025
ActionAction Delibera 30 dicembre 2011, n. 2031
ActionAction Delibera 30 dicembre 2011, n. 2081
ActionAction Delibera 30 dicembre 2011, n. 2087
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction Delibera N. 1568 del 06.04.1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
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ActionAction15/03/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 marzo 1978, n. 4
ActionAction10/04/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 aprile 1978, n. 5
ActionAction13/04/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 aprile 1978, n. 6
ActionAction18/04/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 aprile 1978, n. 7
ActionAction17/05/1978 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 maggio 1978, n. 8
ActionAction02/06/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 giugno 1978, n. 9
ActionAction31/07/1978 - Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
ActionAction31/07/1978 - Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569
ActionAction31/07/1978 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
ActionAction31/07/1978 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
ActionAction06/01/1978 - Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
ActionAction03/01/1978 - LEGGE PROVINCIALE 3 gennaio 1978, n. 1 —
ActionAction19/01/1978 - Legge provinciale 19 gennaio 1978, n. 10
ActionAction24/01/1978 - LEGGE PROVINCIALE 24 gennaio 1978, n. 11
ActionAction06/03/1978 - Legge provinciale 6 marzo 1978, n. 12
ActionAction18/03/1978 - Legge provinciale 18 marzo 1978, n. 13
ActionAction22/05/1978 - LEGGE PROVINCIALE 22 maggio 1978, n. 23
ActionAction22/05/1978 - LEGGE PROVINCIALE 22 maggio 1978, n. 23
ActionAction02/01/1978 - Legge provinciale 2 gennaio 1978, n. 4
ActionAction05/01/1978 - Legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 2
ActionAction05/01/1978 - Legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3
ActionAction19/01/1978 - Legge provinciale 19 gennaio 1978, n. 5
ActionAction19/01/1978 - Legge provinciale 19 gennaio 1978, n. 6
ActionAction19/01/1978 - Legge provinciale 19 gennaio 1978, n. 7
ActionAction23/01/1978 - Legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 8
ActionAction24/01/1978 - Legge provinciale 24 gennaio 1978, n. 9
ActionAction13/04/1978 - LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1978, n. 14
ActionAction14/04/1978 - Legge provinciale 14 aprile 1978, n. 15
ActionAction14/04/1978 - Legge provinciale 14 aprile 1978, n. 16
ActionAction18/04/1978 - Legge provinciale 18 aprile 1978, n. 17
ActionAction18/04/1978 - LEGGE PROVINCIALE 18 aprile 1978, n. 18
ActionAction15/05/1978 - Legge provinciale 15 maggio 1978, n. 19
ActionAction16/05/1978 - Legge provinciale 16 maggio 1978, n. 20
ActionAction16/05/1978 - LEGGE PROVINCIALE 16 maggio 1978, n. 21
ActionAction22/05/1978 - Legge provinciale 22 maggio 1978, n. 22
ActionAction22/05/1978 - Legge provinciale 22 maggio 1978, n. 23
ActionAction30/05/1978 - Legge provinciale 30 maggio 1978, n. 24
ActionAction30/05/1978 - Legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25
ActionAction05/06/1978 - Legge provinciale 5 giugno 1978, n. 26
ActionAction08/06/1978 - LEGGE PROVINCIALE 8 giugno 1978, n. 27
ActionAction20/06/1978 - LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 1978, n. 29
ActionAction22/06/1978 - Legge provinciale 22 giugno 1978, n. 31
ActionAction29/06/1978 - Legge provinciale 29 giugno 1978, n. 30
ActionAction25/07/1978 - Legge provinciale 25 luglio 1978, n. 33
ActionAction26/07/1978 - Legge provinciale 26 luglio 1978, n. 37
ActionAction26/07/1978 - LEGGE PROVINCIALE 26 luglio 1978, n. 45
ActionAction27/07/1978 - Legge provinciale 27 luglio 1978, n. 32
ActionAction27/07/1978 - LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 36
ActionAction27/07/1978 - LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 43
ActionAction29/07/1978 - Legge provinciale vom 29 luglio 1978, n. 35
ActionAction29/07/1978 - Legge provinciale 29 luglio 1978, n. 38
ActionAction02/08/1978 - Legge provinciale 2 agosto 1978, n. 40
ActionAction10/08/1978 - Legge provinciale 10 agosto 1978, n. 44
ActionAction12/08/1978 - Legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39
ActionAction12/08/1978 - LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1978, n. 48
ActionAction23/08/1978 - Legge provinciale 23 agosto 1978, n. 41
ActionAction23/08/1978 - Legge provinciale 23 agosto 1978, n. 42
ActionAction23/08/1978 - Legge provinciale 23 agosto 1978, n. 47
ActionAction23/08/1978 - Legge provinciale 23 agosto 1978, n. 49
ActionAction24/08/1978 - Legge provinciale 24 agosto 1978, n. 54
ActionAction23/10/1978 - Legge provinciale 23 ottobre 1978, n. 50
ActionAction24/10/1978 - LEGGE PROVINCIALE 24 ottobre 1978, n. 55
ActionAction24/10/1978 - Legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 56
ActionAction24/10/1978 - Legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 58
ActionAction24/10/1978 - Legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68
ActionAction08/11/1978 - Legge provinciale 8 novembre 1978, n. 63
ActionAction16/11/1978 - Legge provinciale 16 novembre 1978, n. 53
ActionAction18/11/1978 - Legge provinciale 18 novembre 1978, n. 60
ActionAction18/11/1978 - Legge provinciale 18 novembre 1978, n. 61
ActionAction21/11/1978 - Legge provinciale 21 novembre 1978, n. 57
ActionAction25/11/1978 - Legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52
ActionAction01/12/1978 - LEGGE PROVINCIALE 1° dicembre 1978, n. 62
ActionAction02/12/1978 - Legge provinciale 2 dicembre 1978, n. 51
ActionAction07/12/1978 - Legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69
ActionAction09/12/1978 - LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1978, n. 65
ActionAction12/12/1978 - Legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59
ActionAction13/12/1978 - Legge provinciale 13 dicembre 1978, n. 64
ActionAction10/11/1978 - Legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67
ActionAction09/06/1978 - Legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28 
ActionAction20/11/1978 - Legge provinciale 20 novembre 1978, n. 66 
ActionAction07/08/1978 - LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 34 —
ActionAction21/08/1978 - Legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46
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