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Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
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Legge provinciale
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In vigore al: 18/08/2017
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Sentenze della Corte costituzionale
1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 25.02.1988
Potere ministeriale di direttiva in relazione ai rapporti tra le Province autonome e gli uffici veterinari di confine
Attendere, processo in corso!
Sentenza (11 febbraio) 25 febbraio 1988, n. 214;
Pres.
Saja,
Red.
Baldassarre
Ritenuto in fatto:
1. Con identici ricorsi notificati il 6 novembre 1980 e depositati il giorno 14 dello stesso mese e anno, le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 5 d.P.R. 31 luglio 1980 n. 614, intitolato « Ristrutturazione e potenziamento degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogane interne ». Secondo le ricorrenti, tale articolo, col rimettere al Ministro della Sanità il potere di adottare direttive in materia di rapporti tra le Regioni (o province autonome) e gli uffici statali di sanità marittima, aerea e di confine, nonché quelli veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, lede le attribuzioni legislative e amministrative in materia di igiene e sanità, oltreché di agricoltura, riconosciute alle Province stesse dagli artt. 3, 8, 9 e 16 st. T.A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), e relative norme di attuazione (d.P.R, n. 474 del 1975; d.P.R. n. 279 del 1974; d.P.R, n. 197 del 1980).
Nell'opinione delle ricorrenti, l'unica forma permessa allo Stato per interferire nelle attribuzioni amministrative « proprie » delle Province è data dalle procedure di indirizzo e di coordinamento, che, peraltro, nel caso delle autonomie differenziate, dovrebbe avere esplicita menzione quantomeno nelle norme di attuazione degli Statuti: cosa che in ipotesi non si riscontra. Nella legge contestata, invece, si consente al Ministro della Sanità di adottare « direttive », le quali, ad avviso delle ricorrenti, sono atti diversi e comunque anomali, tanto sotto il profilo dell'efficacia quanto sotto quello procedimentale, rispetto agli atti attraverso i quali si esprime la funzione statale di indirizzo e di coordinamento.
Oltre a quella ora indicata, le ricorrenti prospettano la violazione dell'art. 7 della legge di riforma sanitaria, cioè la l. 23 dicembre 1978 n. 833, che, nel delegare alle Regioni (o alle Province autonome) le funzioni amministrative nelle materie qui interessanti, non fa alcun cenno a direttive statali, né ad altre forme di intervento dello stesso Stato volte a condizionare l'attività amministrativa regionale (o provinciale). Del resto, concludono le ricorrenti, a coloro che volessero sostenere che anche le Province autonome debbano essere assoggettate agli atti di indirizzo e coordinamento previsti dall'art. 5 l. n. 833 del 1978 andrebbe ricordato che l'art. 80 della stessa legge fa salve le competenze delle Regioni (o delle Province) ad autonomia speciale nelle materie da esse disciplinate.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, si è costituito in data 6 dicembre 1980, sicché il suo atto deve considerarsi fuori termine.
3. Nell'udienza pubblica le Province ricorrenti hanno insistito sulle proprie ragioni.
Considerato in diritto:
1. I ricorsi presentati dalle Province di Trento e di Bolzano vanno riuniti per esser decisi con un'unica sentenza, in quanto il loro oggetto e il loro contenuto è identico.
2. Oggetto dei presenti giudizi di costituzionalità è l'art. 5 d.P.R. 31 luglio 1980 n. 614, il quale dispone che « il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, può emanare direttive alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano concernenti i rapporti e collegamenti delle Regioni, Province e delle articolazioni periferiche del Servizio sanitario nazionale con gli uffici di cui ai precedenti artt. 3 e 4 », vale a dire, rispettivamente, con gli uffici di sanità marittima, aerea e di confine operanti nel campo della profilassi internazionale e della sanità pubblica (art. 39), oltreché con gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna (art. 4). Tale articolo è sospettato di illegittimità costituzionale sotto un duplice profilo:
a)
in quanto prevede un potere ministeriale di direttiva, in nessun modo rispondente ai requisiti di forma e di sostanza della funzione di indirizzo e coordinamento e nondimeno interferente con materie, quali l'igiene e sanità e l'agricoltura, che sono attribuite alle competenze legislative e amministrative delle Province di Trento e di Bolzano dagli artt. 3 comma 3, 8 nn. 1 e 21, 9 n. 10, 16 st. T.A.A. e relative norme di attuazione;
b)
in quanto eccede i limiti della delega legislativa operata a favore del Governo dall'art. 7 comma 5 l. 23 dicembre 1978 n. 833 (rinnovata dall'art. 2 l. 29 febbraio 1980 n. 33), che pertanto viene assunto come parametro di costituzionalità in relazione all'art. 76 Cost.
3. Sotto ambedue i profili, la questione non è fondata. La disposizione impugnata stabilisce alcune modalità di raccordo e di coordinamento in un'area di confine tra le competenze proprie dello Stato e le competenze attribuite alle Regioni (o alle Province autonome). Da un lato, vi sono gli anzidetti uffici di frontiera, di cui agli artt. 3 e 4 d.P.R. a. 614 del 1980, i quali, operando nell'ambito dei rapporti internazionali, in un caso, « in materia di profilassi internazionale e di sanità pubblica » e, nell'altro caso, « in materia di controllo sanitario degli animali e dei prodotti di origine animale », rientrano sicuramente tra le attribuzioni statali a norma dell'art. 6, lett.
a)
l. n. 833 del 1978, che riserva allo Stato le funzioni concernenti « i rapporti internazionali e la profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria ». Dall'altro lato, invece, vi sono le varie istanze regionali (o provinciali) e locali, le quali svolgono le funzioni amministrative nelle materie di igiene e di sanità attribuite loro dagli statuti e dagli atti legislativi che ne hanno specificato il senso, nonché nelle materie ad esse delegate dall'art. 7 della citata legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale ( l. n. 833 del 1978).
Tra le funzioni svolte dagli uffici di sanità marittima, aerea e di confine e da quelli veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, da una parte, e le funzioni svolte dagli uffici e dagli enti regionali e locali operanti in materia di igiene e sanità, dall'altra, vi possono essere contatti, rapporti collaborativi, confronti e, persino, intrecci o interferenze, che esigono la previsione di modalità di raccordo e di coordinamento per l'esercizio delle rispettive attribuzioni. Negli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 614 del 1980, che non sono oggetto di impugnazione nei presenti giudizi, è stabilito che tra i principali uffici statali operanti nei settori prima indicati e le istanze sanitarie regionali e locali possono instaurarsi i « necessari rapporti » e « collegamenti » affinché le rispettive funzioni si svolgano nel modo più efficiente e più coordinato possibile. Si tratta di formule sufficientemente ampie ed elastiche che permettono agli uffici statali e a quelli regionali di adottare nei loro reciproci rapporti svariate misure di raccordo o di coordinamento paritario come, ad esempio, le intese, le consultazioni, le richieste di parere, le convenzioni, le informazioni reciproche le quali sono in perfetta armonia con il principio fondamentale della « leale cooperazione », che questa Corte, con giurisprudenza costante e ormai consolidata (v. ad es., sentt. nn. 359 del 1985, 151 e 153 del 1986), ritiene essere alla base dei rapporti tra Stato e Regioni, e, in particolare, di quelli fra essi ordinati su base paritaria, cioè i c.d. rapporti orizzontali.
Sulla base degli articoli appena ricordati si può, dunque, instaurare tra gli uffici sanitari di frontiera e quelli regionali una rete di raccordi che esige la previsione, da parte dello Stato, di misure in grado di conferirle quel minimo di uniformità e di coordinamento, in mancanza del quale le finalità di efficienza e di buon andamento della complessiva amministrazione pubblica, proclamate dall'ari. 97 Cost., resterebbero obiettivi lontani e irraggiungibili. A questa esigenza provvede l'impugnato art. 5 d.P.R. n. 614 del 1980, che conferisce al Ministro della Sanità il potere di emanare direttive « concernenti i rapporti e collegamenti » tra i predetti uffici statali, da un lato, e le Regioni, le Province e le articolazioni periferiche del Servizio sanitario nazionale, dall'altro.
3.1. Il potere di direttiva conferito al Ministro della sanità dall'articolo impugnato si colloca, dunque, in un microsistema di rapporti tra gli uffici sanitari di frontiera, appartenenti allo Stato, e gli uffici sanitari regionali (o provinciali) o locali, che appare improntato nel suo complesso a princìpi cooperativistici. Il legame con tale sistema è evidenziato, da un lato, dall'obbligo dei dirigenti degli uffici sanitari di frontiera di dare comunicazione al Ministero della sanità dei rapporti e dei collegamenti instaurati con gli uffici regionali e locali (art. 3) e, dall'altro, dai limiti entro cui è circoscritto l'oggetto sul quale può esser esercitato l'anzidetto potere di direttiva ministeriale, che, a norma dello stesso art. 5, può riguardare soltanto i predetti « rapporti e collegamenti ». Da ciò consegue che le direttive previste dall'art. o d.P.R. n. 614 del 1980 sono necessariamente rivolte a stabilire i criteri di massima e le eventuali modalità che rendano possibile ed efficiente la cooperazione (paritaria) tra gli uffici sanitari di frontiera e quelli regionali (o provinciali) e locali.
In altri termini, qui si è in presenza di un potere che non è affatto assimilabile, contrariamente a quel che suppongono le ricorrenti, alla funzione di indirizzo e coordinamento esercitabile dallo Stato nei confronti delle materie sanitarie proprie delle Regioni (o delle Province autonome) o di quelle ad esse delegate. Nondimeno o, anzi, a maggior ragione, si tratta di un potere tipicamente statale, che si svolge attraverso direttive sul coordinamento relativo ai rapporti di cooperazione tra gli uffici sanitari di frontiera e le Regioni (o Province autonome).
Sulla base di tali premesse si deve ritenere che la indicazione o le prescrizioni di massima che il Ministro della sanità può adottare in base all'impugnato art. 5 possono avere ad oggetto, per quanto riguarda le Regioni o le Province autonome, soltanto i rapporti « esterni » che queste ultime intrattengono con i predetti uffici statali, i quali sono per definizione d'interesse super- o inter- regionale (o -provinciale). La ragione di questo limite sta nel fatto che le direttive ministeriali in contestazione si giustificano soltanto in quanto siano rivolte a porre le condizioni di operatività e di efficienza per gli uffici sanitari di frontiera, contemplati dagli artt. 3 e 4 d.P.R. n. 614 del 1980, di cui lo stesso Ministro della sanità ha la responsabilità ultima. Detto altrimenti, ciò significa che le direttive ministeriali, di cui all'art. 5 d.P.R. n. 614 del 1980, se possono esprimersi, nei confronti degli uffici sanitari di frontiera previsti dagli artt. 3 e 4 dello stesso decreto, attraverso prescrizioni di massima dotate di effetti vincolanti, al contrario non possono produrre, neppure indirettamente, effetti del medesimo tipo nei confronti degli uffici e dell'organizzazione sanitaria la cui disciplina rientra nelle competenze regionali (o provinciali).
Poiché tali sono i limiti di contenuto e di oggetto del potere di direttiva che l'articolo impugnato conferisce al Ministro della sanità, risulta del tutto inconferente il richiamo, operato dalle Province ricorrenti, alla funzione statale di indirizzo e di coordinamento, la quale, operando all'interno delle materie attribuite alle competenze regionali (o provinciali), si pone su un piano del tutto diverso. Conseguentemente, è del pari vano ricercare in quel potere di direttiva, come fanno ancora le ricorrenti, i requisiti di forma e di efficacia propri della funzione appena menzionata, i quali non sono affatto richiesti per gli atti qui in contestazione da alcuna norma giuridica, sia costituzionale che ordinaria.
3.2. Del pari infondata è la censura prospettata contro lo stesso art. 5 d.P.R. n. 614 del 1980 per violazione dell'art. 76 Cost., sotto l'asserita forma di eccesso di delega che il Governo avrebbe perpetrato rispetto all'art 7 comma o l. n. 833 del 1978.
Dal momento che il conferimento della delega legislativa al Governo è Stato vincolato, in virtù del predetto art. 7, al fine di « ristrutturare e potenziare » su tutto il territorio nazionale il complesso degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogane interne la previsione di un potere di coordinamento unitario, attraverso direttive ministeriali attinenti alle relazioni reciproche tra i predetti uffici, nonché ai rapporti tra questi ultimi e le Regioni (o Province autonome), appare strettamente strumentale e, in definitiva, indispensabile per il perseguimento di quei medesimi fini. Potenziare un complesso di rapporti di tale natura significa, infatti, stabilire innanzitutto le condizioni e i poteri necessari per un loro più efficace coordinamento.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale sollevata, con i ricorsi di cui in epigrafe, dalle Province di Trento e di Bolzano nei confronti dell'art. 5 d.P.R. 31 luglio 1980 n. 614, per contrasto con gli artt. 3 comma 3, 8 nn. 1 e 21, 9 n. 10, 16 St. T.A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), e relative norme di attuazione, nonché con l'art. 76 Cost., in riferimento all'art. 7 comma 5 l. 23 dicembre 1978 n. 833.
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11 (Norma transitoria)
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
A Assistenza agli anziani
B Servizio consultoriale per le famiglie
C Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
D Famiglia, donne e gioventù
E Provvidenze per le persone disabili
F Interventi in materia di dipendenze
G Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
H Assistenza economica di base
I Cooperazione allo sviluppo
J Servizi sociali
a) Legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13
b) LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1992, n. 43 —
c) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 maggio 1994, n. 2808
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30
d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 febbraio 2007, n. 14
e) Decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2009 , n. 42
f) Decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2011 , n. 28
g) Decreto del Presidente della Provincia 4 gennaio 2012, n. 1
h) Decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 13
i) Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 26
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18 (Abrogazioni)
Art. 19 (Entrata in vigore)
Allegato 1 (articolo 17)
/
Anlage 1 (Artikel 17)
K Previdenza integrativa
L Volontariato
M Emigrati
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
a) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
b) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
c) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
e) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
f) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
g) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
h) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
i) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
Art. 1 (Modifica del Capo I della legge provinciale
11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
Art. 2 (Modifica del Capo II della legge provinciale
11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
Art. 3 (Modifica del Capo III della legge provinciale
11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
Art. 4 (Modifica del Capo IV della legge provinciale
11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
Art. 5 (Modifica del Capo V della legge provinciale
11 agosto 1997, n. 13,“Legge urbanistica provinciale”)
Art. 6 (Modifica del Capo VI della legge provinciale
11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
Art. 7 (Modifica del Capo VII della legge provinciale
11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
Art. 8 (Modifica del Capo VIII della legge provinciale
11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
Art. 9 (Modifica del Capo IX della legge provinciale
11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
Art. 10 (Modifica del Capo X della legge provinciale
11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
Art. 11 (Modifica della legge provinciale
25 luglio 1970, n. 16, “Tutela del paesaggio”)
Art. 12 (Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996,
n. 21, “Ordinamento forestale”)
Art. 13 (Modifica della , “Legge di riforma dell’edilizia abitativa”)
Art. 14 (Modifica della , “Norme in materia di bonifica”)
Art. 15 (Modifica della legge provinciale 11 maggio 1995,
n. 12, “Disciplina dell’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie”)
Art. 16 (Modifica della legge provinciale 15 aprile 1991,
n. 10, “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”
Art. 17 (Modifica della legge provinciale
7 gennaio 1959, n. 2, “Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie, comunità agrarie, ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni”)
Art. 18 (Modifica della legge provinciale
22 gennaio 2001, n. 1, “Contrassegnazione di alimenti con caratteristiche "non OGM"”)
Art. 19 (Modifica della legge provinciale 15 maggio 2000,
n. 9, recante “Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo”)
Art. 20 (Modifica della legge provinciale
17 febbraio 2000, n. 7, “Nuovo ordinamento del commercio”)
Art. 21 (Modifica della legge provinciale
16 marzo 2012, n. 7, “Liberalizzazione dell'attività commerciale”)
Art. 22 (Modifica della , “Disposizioni in materia d’inquinamento acustico”)
Art. 23 (Norme transitorie)
Art. 24 (Abrogazione di norme)
[
Art. 25 (Disposizione finanziaria)
Art. 25/bis (Disposizione finanziaria)
Art. 26 (Entrata in vigore)
k) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
l) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
m) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
n) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
o) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
p) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
q) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
r) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
s) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
t) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
u) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
v) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
w) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
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Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 25.02.1988
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Corte costituzionale - Sentenza N. 277 del 10.03.1988
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 72 del 30.03.1998
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 74 vom 30.03.1998
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 75 vom 30.03.1998
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 76 vom 30.03.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 88 del 07.04.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 90 del 07.04.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 92 del 07.04.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 93 del 07.04.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 97 del 14.04.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 107 del 20.04.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 21.04.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 109 del 21.04.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 110 del 21.04.1998
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 123 vom 29.04.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 123 del 29.04.1998
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 125 vom 04.05.1998
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 127 del 05.05.1998
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 135 del 26.05.1998
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 175 del 19.06.1998
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Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 366 vom 15.12.1998
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 381 del 17.12.1998
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