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Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
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In vigore al: 18/08/2017
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Sentenze della Corte costituzionale
2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 182 del 12.05.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 182 del 12.05.2010
Provvedimenti statali anticrisi - rimpatrio dall'estero di patrimonio finanziario - riserva allo Stato della relativa imposta straordinaria
Attendere, processo in corso!
Sentenza (12 maggio 2010) 20 maggio 2010, n. 173; Pres. Amirante; Red. Gallo
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 3 ottobre 2009, la Provincia autonoma di Trento ha impugnato, tra altre disposizioni dello stesso decreto-legge, l'art. 13-
bis
, comma 8, del decreto- legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per violazione dell'art. 75, comma 1, lettera
g
), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e degli artt. 9 e 10, commi 6 e 7, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), attuativo del Titolo VI dello statuto speciale.
La ricorrente premette che il menzionato art. 13-
bis
, introdotto dalla legge di conversione, detta «Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato», istituendo, al comma 1, «un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali: a) detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto- legge 28 giugno 1990, n. 167 [...]; b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa».
Il censurato comma 8 – prosegue la ricorrente – prevede che «le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3», e cioè, «in conformità alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti».
La ricorrente sostiene che, qualora la norma denunciata, nel disporre delle maggiori entrate, si riferisse anche a quelle riscosse nell'àmbito della Provincia autonoma di Trento, essa lederebbe l'autonomia finanziaria di tale Provincia, regolata dal Titolo VI dello statuto speciale, dalla
legge 30 novembre 1989, n. 386
(Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), e dal d.lgs. n. 268 del 1992.
La Provincia propone la sua impugnazione per l'ipotesi che la disposizione censurata vada intesa nel senso di riservare al bilancio statale anche la quota delle entrate di sua competenza. Osserva, infatti, che l'art. 13-
bis
non menziona specificamente le Province autonome, «per cui non è chiaro se realmente tale disposizione intenda sottrarre alla Provincia le entrate tributarie derivanti dall'applicazione dell'art. l3-
bis
e relative a soggetti residenti (o aventi sede) nel territorio provinciale», in quanto «in tale situazione di non chiarezza» dovrebbe prevalere l'interpretazione che fa salva l'autonomia finanziaria della Provincia come definita dallo statuto.
In caso contrario – osserva la ricorrente – la disposizione censurata violerebbe l'art. 75, comma 1, lettera
g
), dello statuto di autonomia, secondo cui spettano alle Province autonome «i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate», e gli artt. 9 e 10, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 268 del 1992, in quanto essa riserverebbe allo Stato la quota di spettanza della Provincia in assenza dei presupposti indicati da tali disposizioni.
L'art. 9, in particolare, stabilisce che «il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi» è riservato allo Stato se destinato per legge – per finalità diverse da quelle di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 1, lettera
b
), dell'art. 10-
bis
– alla copertura, ai sensi dell'art. 81 Cost., di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della Regione o delle Province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, e «purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile».
L'art. 10 prevede, al comma 6, che una quota del previsto incremento del gettito tributario, con alcune esclusioni, «può essere destinata», limitatamente agli esercizi previsti dall'accordo relativo alla determinazione della quota variabile di cui all'art. 78 dello statuto, «al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica previsti dai precedenti provvedimenti». Al successivo comma 7 prevede, poi, che «Nella determinazione della quota di cui al comma 6 si tiene conto altresí:
a
) dei gettiti derivanti da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi se destinati per legge alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, delle spese di cui all'art. 9, nel caso in cui i predetti gettiti non risultino contabilizzati distintamente nel bilancio dello Stato, o non risultino temporalmente delimitati;
b
) delle spese relative a nuove competenze trasferite o delegate dallo Stato alle province».
La ricorrente lamenta, in conclusione, che la destinazione delle nuove entrate tributarie – stabilita dall'art. 16, comma 3, richiamato dalla disposizione censurata –, «in conformità alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti», non concreta alcuno dei presupposti di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 268 del 1992, non essendo previsti né le «spese specifiche», né il «carattere non continuativo», né l'estraneità alle materie regionali.
2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, rilevando l'infondatezza della questione prospettata.
A detta della difesa dello Stato, l'eccezionalità del prelievo, la sua natura peculiare – data dal fatto che esso surroga l'applicazione delle sanzioni nei confronti di chi violò le norme amministrative, tributarie e previdenziali riguardanti l'esportazione di capitali – e la limitatezza nel tempo dell'operatività della disposizione escludono che essa possa violare gli evocati parametri.
Osserva la stessa difesa che l'art. 117, secondo comma, Cost. riserva alla competenza esclusiva dello Stato il sistema tributario e contabile statale e l'ordinamento civile e penale, materie alle quali il prelievo in questione deve essere ricondotto, perché esso sostituisce «le sanzioni (anche) pecuniarie per gli illeciti commessi, ora, appunto, regolarizzati, le cui sanzioni pecuniarie non furono mai destinate al bilancio provinciale».
3. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Provincia autonoma di Trento ha insistito nell'accoglimento della questione prospettata, rilevando che: a) la
legge 23 dicembre 2009, n. 191
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), ha inserito nello statuto speciale l'art. 75-
bis
, il quale conferma che, a prescindere dall'ufficio al quale pervengono le somme pagate ai sensi dell'art. 13-
bis
censurato, quelle provenienti da soggetti residenti o aventi sede nella provincia di Trento spettano per i nove decimi alla Provincia; b) l'osservazione della difesa erariale secondo la quale le entrate tributarie di cui all'art. 75, comma 1, lettera
g
), dello statuto speciale non comprendono le sanzioni amministrative non si attaglia alla fattispecie in esame, perché le somme di cui si tratta non sono riscosse a titolo di sanzione, bensí a titolo di imposta straordinaria, con l'esclusione di sanzioni; c) trova applicazione, nel caso di specie, la disposizione di cui all'art. 75, comma 1, lettera
g
), dello statuto speciale, perché l'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 268 del 1992 precisa che «ai fini dell'art. 75, comma 1, lettera
g
), dello statuto per entrate tributarie si intendono le entrate qualificate come tali nel bilancio dello Stato»; d) la corresponsione alla Provincia di quanto le compete ai sensi dello statuto risulta pienamente giustificata dalla considerazione che l'imposta straordinaria tiene luogo di quelle non pagate dai soggetti residenti o aventi sede nella provincia «sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto- legge 28 giugno 1990, n. 167, imposte che sarebbero affluite alla Provincia secondo le norme dello Statuto»; e) il fatto che, in caso di applicazione di sanzioni, queste sarebbero affluite al bilancio statale non può condurre a disapplicare il regime delle entrate tributarie, perché «l''acquisizione al bilancio statale delle sanzioni si spiega con la considerazione che l'attività amministrativa sanzionatoria è svolta dagli uffici statali, mentre la norma impugnata […] vorrebbe distrarre dal bilancio provinciale somme che i privati pagano a titolo di imposta, in sostituzione delle imposte non pagate, senza neppure che vi sia un'attività amministrativa statale volta a scoprire gli illeciti o a far “emergere” le attività»; f) non si contesta la competenza statale in materia di «sistema tributario e contabile dello Stato», che consente a quest'ultimo di istituire e regolare l'imposta, «ma solo la norma che, secondo l'interpretazione prospettata nel ricorso a titolo cautelativo, sottrarrebbe alla Provincia le entrate di sua spettanza»; g) non si contesta neanche la competenza statale nella materia dell'ordinamento civile e penale, in base alla quale possono legittimamente essere disciplinate le conseguenze del rimpatrio o della regolarizzazione dei capitali, ma si contesta soltanto la destinazione delle somme riscosse a titolo di imposta straordinaria.
4. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito quanto già dedotto, insistendo per il rigetto del ricorso e sostenendo, in primo luogo, che l'imposta straordinaria di cui si tratta non è una vera imposta, ma è «un pagamento stabilito in cambio di un rimpatrio non rischioso di capitali illecitamente esportati», che si concretizza nel «prezzo di un “perdono” che cancella le conseguenze penali, fiscali, amministrative e civili dell'illecita condotta». La difesa dello Stato rileva, in particolare, che il prelievo in questione si paga «a condizione che si compia una certa attività e che si chieda di pagarlo» e che, nel caso di specie, la somma corrisposta non è altro che il “riscatto” dell'illecito, «la sostituzione (favorevole per il colpevole) delle sanzioni penali ed amministrative altrimenti irrogabili, alle quali lo Stato rinuncia» e che non sarebbero comunque spettate alla Provincia autonoma.
L'Avvocatura generale dello Stato sostiene, in secondo luogo, che la norma denunciata afferisce alle competenze legislative statali nelle materie del coordinamento della finanza pubblica e dell'ordinamento civile e penale, perché ha l'effetto di “decriminalizzare” e “desanzionare” un certo comportamento in cambio di un ravvedimento operoso accompagnato dal pagamento di una determinata somma.
In terzo luogo – sempre per la difesa statale – il prelievo in questione sarebbe di spettanza dello Stato anche se fosse considerato di carattere tributario, perché ha i requisiti richiesti a tal fine dall'art. 9 del d.lgs. n. 268 del 1992, evocato dalla ricorrente quale parametro di costituzionalità, essendo diretto «alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo» ed essendo temporaneo. In particolare: «la destinazione legale del rientro dei capitali e del pagamento della sanatoria è data dall'art. 16, c. 3, D. L. n. 78/09, e cioè la destinazione è l'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010-2013»; mentre «la “temporaneità” è data dal termine di scadenza della regolarizzazione al 30 aprile 2010 (termine cosí prorogato dall'art. 1 D. L. 30 dicembre 2009, n. 194)».
Considerato in diritto
1. – La Provincia autonoma di Trento censura l'art. 13-
bis
, comma 8, del decreto- legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che «le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3», e cioè «all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti», «in conformità alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013».
Sono evocati quali parametri di legittimità costituzionale: a) l'art. 75, comma 1, lettera
g
), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), il quale prevede che spettano alle Province autonome «i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate»; b) gli artt. 9 e 10, commi 6 e 7, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale). In particolare, le evocate disposizioni del d.lgs. n. 268 del 1992 prevedono, rispettivamente, che: (b.1.) «Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge, per finalità diverse da quelle di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 1, lettera
b
), dell'art. 10-
bis
, alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Fuori dei casi contemplati nel presente articolo si applica quanto disposto dagli articoli 10 e 10-
bis
» (art. 9); (b.2.) una quota del previsto incremento del gettito tributario, con alcune esclusioni, «può essere destinata», limitatamente agli esercizi previsti dall'accordo relativo alla determinazione della quota variabile di cui all'art. 78 dello statuto, «al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica previsti dai precedenti provvedimenti» (art. 10, comma 6); (b.3.) «Nella determinazione della quota di cui al comma 6 si tiene conto altresí:
a
) dei gettiti derivanti da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi se destinati per legge alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, delle spese di cui all'art. 9, nel caso in cui i predetti gettiti non risultino contabilizzati distintamente nel bilancio dello Stato, o non risultino temporalmente delimitati;
b
) delle spese relative a nuove competenze trasferite o delegate dallo Stato alle province» (art. 10, comma 7).
Secondo la Provincia ricorrente, la disposizione impugnata, se interpretata – come lo Stato l'interpreta – nel senso che essa riserva al bilancio statale anche la quota dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali disciplinata dai precedenti commi dello stesso art. 13-
bis
, víola gli evocati parametri, perché dispone una tale riserva per un'entrata tributaria erariale destinata, invece, alla Provincia stessa; e ciò, senza che sussista la condizione prevista dall'art. 9 del d.lgs. n. 268 del 1992, e cioè la destinazione del gettito alla copertura di «spese specifiche», aventi «carattere non continuativo» ed estranee «alle materie regionali».
2. – La trattazione della questione di legittimità costituzionale relativa alla suddetta disposizione viene qui separata da quella delle altre questioni, promosse con il medesimo ricorso, per le quali è opportuno procedere ad un esame distinto.
3. – La difesa dello Stato eccepisce, in primo luogo, che la riserva al bilancio statale della suddetta imposta straordinaria esula dall'àmbito di applicazione degli evocati parametri, perché essi si riferiscono ad entrate tributarie, mentre il prelievo in questione non ha natura tributaria.
L'eccezione non è fondata.
Il prelievo di cui al citato art. 13-
bis
ha la seguente disciplina: a) è dovuto, in via straordinaria, in relazione al rimpatrio o alla regolarizzazione, limitatamente al periodo indicato dal comma 6, delle attività finanziarie e patrimoniali «detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto- legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni» (comma 1, lettera
a
); b) si applica «su un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione» e con «un'aliquota sintetica del 50 per cento per anno, comprensiva di interessi e sanzioni» (comma 2); c) è corrisposto per il tramite di intermediari (banche e altri soggetti individuati dall'art. 11, comma 1, lettera
b
, del decreto- legge 25 settembre 2001, n. 350) e previa presentazione agli stessi intermediari di una dichiarazione riservata delle attività finanziarie rimpatriate o regolarizzate (art. 13 del d. l. n. 350 del 2001); d) il suo gettito è destinato a finanziare la manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti, «in conformità alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013».
La suesposta disciplina conferma la qualificazione di «imposta straordinaria» data dallo stesso legislatore al menzionato prelievo. Quest'ultimo – secondo la ricostruzione appena delineata nelle lettere da a) a d) – risponde, infatti, a tutti i criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale (
ex plurimis
: sentenze
n. 141 del 2009
,
n. 335
e
n. 64 del 2008
,
n. 334 del 2006
e
n. 73 del 2005
) per qualificare come tributarie alcune entrate. Esso costituisce, in particolare, una prestazione obbligatoria straordinaria stabilita per legge (lettere a, b, c), collegata ad una pubblica spesa (lettera d), in relazione ad un presupposto economicamente rilevante (lettera a).
Dalla natura tributaria di detto prelievo – desumibile dai criteri sostanziali sopra indicati e non certo dalle modalità di contabilizzazione del gettito – consegue la pertinenza degli evocati parametri, i quali si riferiscono, appunto, alle entrate tributarie.
4. – Nel merito, la questione non è fondata.
Per valutare se la riserva al bilancio statale dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali disposta dalla norma censurata sia legittima, occorre verificare se essa soddisfi le condizioni previste dall'evocato art. 9 del d.lgs. n. 268 del 1992. In particolare, tale articolo richiede, per la legittimità della riserva statale, che: a) detta riserva sia giustificata da «finalità diverse da quelle di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 1, lettera
b
), dell'art. 10-
bis
» dello stesso d.lgs. n. 268 del 1992, e cioè da finalità diverse tanto dal «raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica» (art. 10, comma 6) quanto dalla copertura di «spese derivanti dall'esercizio delle funzioni statali delegate alla regione» (art. 10-
bis
, comma 1, lettera
b
); b) il gettito sia destinato per legge «alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali»; c) il gettito sia «temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile».
Il denunciato ultimo comma dell'art. 13-
bis
del d. l. n. 78 del 2009 soddisfa tali condizioni.
4.1. – Quanto alla condizione
sub
a), è agevole rilevare che la norma censurata, disponendo, attraverso il richiamo del comma 3 del successivo art. 16, che il gettito dell'imposta sia destinato «all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti», persegue in concreto finalità diverse, in quanto piú articolate e complesse, da quella del puro e semplice riequilibrio della finanza pubblica di cui al comma 6 dell'art. 10.
4.2. – Quanto alla condizione
sub
b) della copertura «di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province», deve essere preliminarmente preso in considerazione quanto previsto dallo stesso art. 16, comma 3, richiamato dalla disposizione censurata, il quale stabilisce – come visto – che la destinazione del gettito dell'imposta «all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti» deve avvenire «in conformità alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013» (DPEF). È perciò necessario accertare se dal suddetto DPEF siano desumibili finalità di copertura di spese che abbiano i caratteri della novità, della specificità, della non continuatività e della non riconducibilità alle competenze legislative regionali o provinciali.
A tal fine va osservato che, ai punti I e II del citato DPEF, la programmazione economico-finanziaria per il triennio è posta in stretta relazione con l'esigenza di contrastare gli effetti sull'economia nazionale dell'attuale crisi economica internazionale. Vi si legge, infatti, che «il Governo intende agire per trasformare l'attuale crisi in un'opportunità di sviluppo e di rilancio per l'economia italiana» (punto I, pagina 2). In tale quadro congiunturale, l'azione del Governo è quindi volta (secondo quanto indicato al successivo punto III) a «fronteggiare la recessione sia con misure a supporto del settore finanziario sia di stimolo fiscale» (pagina 15). Tali misure consistono, per lo piú, in spese dirette al finanziamento della ripresa economica, quali: il sostegno alle imprese, anche attraverso il finanziamento del fondo di garanzia e l'alleggerimento del carico fiscale (pagine 17 e 25); gli interventi sul mercato del lavoro, anche attraverso il finanziamento del fondo per l'occupazione (pagine 18 e 25); il finanziamento degli investimenti pubblici, con particolare riguardo alle infrastrutture e alle attività di ricerca e sviluppo (pagina 18); il supporto alle famiglie, con misure di salvaguardia del potere d'acquisto, di tutela dei piccoli risparmiatori, di risposta all'emergenza abitativa (pagine 18 e 26); il finanziamento della cooperazione internazionale allo sviluppo (pagina 26); il finanziamento delle opere di ricostruzione dell'Abruzzo (pagina 26).
Dall'analisi dei contenuti e delle finalità del DPEF emerge con chiarezza che le spese alla cui copertura esso fa riferimento soddisfano la condizione
sub
b), perché possiedono sia il carattere della novità e non continuatività, in quanto sono strettamente connesse all'insorgenza di una contingente crisi economica, sia quello della specificità, in quanto si risolvono nel finanziamento di misure sufficientemente individuate dallo stesso DPEF, sia, infine, quello della non riconducibilità alle competenze legislative regionali o provinciali, in quanto attengono all'assetto economico nazionale nel suo complesso.
A tali considerazioni deve aggiungersi che la norma censurata è inserita nel decreto- legge n. 78 del 2009, che ha anch'esso la finalità di fronteggiare, con un'ampia gamma di misure economiche, l'attuale congiuntura internazionale, recando appunto, come appare evidente dalla sua stessa intitolazione, «provvedimenti anticrisi».
4.3. – Quanto, infine, alla condizione
sub
c) richiesta dall'evocato art. 9 del d.lgs. n. 268 del 1992, secondo la quale il gettito deve essere «temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile», è agevole rilevare che anch'essa è soddisfatta dalla disposizione impugnata.
Il gettito dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali è, infatti, «temporalmente delimitato», perché il prelievo ha per oggetto le «attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 30 aprile 2010» (art. 13-
bis
, comma 6, nel testo attualmente vigente). Il gettito stesso è, inoltre, «contabilizzato distintamente», perché – come espressamente disposto dalla norma censurata – affluisce «ad un'apposita contabilità speciale», comunque imputabile allo Stato.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti del decreto- legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dalla Provincia autonoma di Trento;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13-bis, comma 8, del decreto- legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, promossa, in riferimento all'art. 75, comma 1, lettera g), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e agli artt. 9 e 10, commi 6 e 7, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe.
Caricamento in corso
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Italiano
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Allegato A
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11 (Norma transitoria)
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
A
B
a) Legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67
Classificazione delle sostanze minerali
La prospezione mineraria
La ricerca mineraria
Le concessioni minerarie
Disposizioni comuni
Sanzioni amministrative e organi di vigilanza
Disposizioni finali e transitorie
C
D
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
A Organizzazioni turistiche
B Provvidenze per il settore alberghiero
a) LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 25
b) LEGGE PROVINCIALE 8 agosto 1991, n. 22
c) Legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8
C Agenzie di viaggio
X Assistenza e beneficenza
A Assistenza agli anziani
B Servizio consultoriale per le famiglie
C Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
D Famiglia, donne e gioventù
E Provvidenze per le persone disabili
a) LEGGE PROVINCIALE 17 settembre 1973, n. 59 —
b) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1978, n. 65
c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 1980, n. 23
d) LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 1980, n. 33
Art. 1-9.
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
TABELLA B I, II, III
e) Legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20
f) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 1989, n. 32
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 settembre 1990, n. 24
Art. 1 (Requisiti)
Art. 2 (Forme di appoggio e di consulenza tecnica e pedagogica)
Art. 3 (Modalità di vigilanza)
Art. 4 (Convenzione di affidamento)
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 dicembre 1990, n. 35
i) LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 1998, n. 3
Art. 1
Art. 2-3.
Art. 4
Art. 5-19.
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 agosto 2001, n. 46
k) Legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7
l) Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009 , n. 54
m) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7
F Interventi in materia di dipendenze
G Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
a) Legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46
b) LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 1980, n. 29
c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1981, n. 40
d) LEGGE PROVINCIALE 25 ottobre 1989, n. 9
e) Legge provinciale12 ottobre 2007, n. 9
H Assistenza economica di base
I Cooperazione allo sviluppo
J Servizi sociali
K Previdenza integrativa
L Volontariato
M Emigrati
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
A Pesca
B Caccia
a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 luglio 1992, n. 56/32
c) LEGGE PROVINCIALE 11 febbraio 2000, n. 4
d) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18
Art. 1 (Riferimenti)
Art. 2 (Passaggio di emergenza e di comodo)
Art. 3 (Inseguimento della selvaggina)
Art. 4 (Certificato d'origine)
Art. 5 (Imbalsamazione di selvaggina e conciatura)
Art. 6 (Piano di abbattimento e mostre dei trofei)
Art. 7 (Permesso annuale)
Art. 8 (Permesso d'ospite)
Art. 9 (Rilascio e revoca dei permessi di caccia)
Art. 10 (Permessi giornalieri e settimanali)
Art. 11 (Prescrizioni integrative)
Art. 12 (Esame per guardiacaccia)
Art. 13 (Disposizioni finali)
e) Legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 10
f) Decreto del Presidente della Provincia 5 maggio 2017, n. 17
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
A Finanziamento di opere pubbliche
a) LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 1972, n. 28
b) LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1973, n. 78
c) Legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27
d) LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1976, n. 12
e) LEGGE PROVINCIALE 16 maggio 1978, n. 21
f) LEGGE PROVINCIALE 8 giugno 1978, n. 27
g) LEGGE PROVINCIALE 12 giugno 1980, n. 18
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
h) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1986, n. 24 —
i) LEGGE PROVINCIALE 23 aprile 1987, n. 10 —
j) LEGGE PROVINCIALE 4 novembre 1987, n. 28
B Espropriazioni per causa pubblica utilità
C Disposizioni procedurali
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
A
B
C
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 settembre 1999, n. 49 —
D
E
F
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
a) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
b) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
c) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
e) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
f) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
g) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
h) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
i) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
Art. 1 (Modifica del Capo I della legge provinciale
11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
Art. 2 (Modifica del Capo II della legge provinciale
11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
Art. 3 (Modifica del Capo III della legge provinciale
11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
Art. 4 (Modifica del Capo IV della legge provinciale
11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
Art. 5 (Modifica del Capo V della legge provinciale
11 agosto 1997, n. 13,“Legge urbanistica provinciale”)
Art. 6 (Modifica del Capo VI della legge provinciale
11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
Art. 7 (Modifica del Capo VII della legge provinciale
11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
Art. 8 (Modifica del Capo VIII della legge provinciale
11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
Art. 9 (Modifica del Capo IX della legge provinciale
11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
Art. 10 (Modifica del Capo X della legge provinciale
11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
Art. 11 (Modifica della legge provinciale
25 luglio 1970, n. 16, “Tutela del paesaggio”)
Art. 12 (Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996,
n. 21, “Ordinamento forestale”)
Art. 13 (Modifica della , “Legge di riforma dell’edilizia abitativa”)
Art. 14 (Modifica della , “Norme in materia di bonifica”)
Art. 15 (Modifica della legge provinciale 11 maggio 1995,
n. 12, “Disciplina dell’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie”)
Art. 16 (Modifica della legge provinciale 15 aprile 1991,
n. 10, “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”
Art. 17 (Modifica della legge provinciale
7 gennaio 1959, n. 2, “Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie, comunità agrarie, ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni”)
Art. 18 (Modifica della legge provinciale
22 gennaio 2001, n. 1, “Contrassegnazione di alimenti con caratteristiche "non OGM"”)
Art. 19 (Modifica della legge provinciale 15 maggio 2000,
n. 9, recante “Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo”)
Art. 20 (Modifica della legge provinciale
17 febbraio 2000, n. 7, “Nuovo ordinamento del commercio”)
Art. 21 (Modifica della legge provinciale
16 marzo 2012, n. 7, “Liberalizzazione dell'attività commerciale”)
Art. 22 (Modifica della , “Disposizioni in materia d’inquinamento acustico”)
Art. 23 (Norme transitorie)
Art. 24 (Abrogazione di norme)
[
Art. 25 (Disposizione finanziaria)
Art. 25/bis (Disposizione finanziaria)
Art. 26 (Entrata in vigore)
k) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
l) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
m) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
n) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
o) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
p) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
q) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
r) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
s) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
t) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
u) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
v) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
w) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
Delibere della Giunta provinciale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Delibera 10 gennaio 2017, n. 10
Delibera 10 gennaio 2017, n. 19
Delibera 17 gennaio 2017, n. 32
Delibera 24 gennaio 2017, n. 56
Delibera 24 gennaio 2017, n. 71
Delibera 31 gennaio 2017, n. 111
Delibera 31 gennaio 2017, n. 113
Delibera 31 gennaio 2017, n. 120
Delibera 31 gennaio 2017, n. 123
Delibera 21 febbraio 2017, n. 199
Delibera 21 febbraio 2017, n. 212
Delibera 21 febbraio 2017, n. 213
Delibera 7 marzo 2017, n. 240
Delibera 7 marzo 2017, n. 248
Delibera 7 marzo 2017, n. 256
Delibera 7 marzo 2017, n. 257
Delibera 14 marzo 2017, n. 280
Delibera 14 marzo 2017, n. 286
Delibera 21 marzo 2017, n. 287
Delibera 28 marzo 2017, n. 350
Delibera 4 aprile 2017, n. 389
Delibera 4 aprile 2017, n. 390
Delibera 11 aprile 2017, n. 398
Delibera 11 aprile 2017, n. 433
Delibera 18 aprile 2017, n. 447
Delibera 18 aprile 2017, n. 454
Allegato
Delibera 18 aprile 2017, n. 457
Delibera 2 maggio 2017, n. 481
Delibera 2 maggio 2017, n. 483
Delibera 9 maggio 2017, n. 505
Delibera 9 maggio 2017, n. 506
Delibera 16 maggio 2017, n. 520
Delibera 30 maggio 2017, n. 575
Delibera 30 maggio 2017, n. 601
Delibera 30 maggio 2017, n. 607
Delibera 13 giugno 2017, n. 612
Delibera 13 giugno 2017, n. 614
Delibera 13 giugno 2017, n. 646
Delibera 13 giugno 2017, n. 655
Delibera 13 giugno 2017, n. 659
Delibera 20 giugno 2017, n. 684
Delibera 20 giugno 2017, n. 688
Delibera 20 giugno 2017, n. 689
Delibera 27 giugno 2017, n. 695
Delibera 4 luglio 2017, n. 742
Delibera 18 luglio 2017, n. 794
Delibera 18 luglio 2017, n. 795
Delibera 25 luglio 2017, n. 816
2016
Delibera 26 gennaio 2016, n. 62
Delibera 19 gennaio 2016, n. 42
Delibera 2 febbraio 2016, n. 95
Delibera 16 febbraio 2016, n. 126
Delibera 16 febbraio 2016, n. 143
Delibera 23 febbraio 2016, n. 211
Delibera 8 marzo 2016, n. 270
Delibera 15 marzo 2016, n. 292
Allegato
Delibera 15 marzo 2016, n. 294
Delibera 22 marzo 2016, n. 301
Delibera 22 marzo 2016, n. 310
Delibera 5 aprile 2016, n. 349
Delibera 5 aprile 2016, n. 354
Delibera 5 aprile 2016, n. 364
Delibera 12 aprile 2016, n. 398
Delibera 19 aprile 2016, n. 420
Delibera 19 aprile 2016, n. 421
Delibera 26 aprile 2016, n. 441
Delibera 26 aprile 2016, n. 442
Delibera 26 aprile 2016, n. 448
Delibera 3 maggio 2016, n. 470
Delibera 10 maggio 2016, n. 497
Delibera 24 maggio 2016, n. 542
Delibera 24 maggio 2016, n. 545
Delibera 24 maggio 2016, n. 566
Delibera 31 maggio 2016, n. 570
Delibera 31 maggio 2016, n. 583
Delibera 31 maggio 2016, n. 597
Delibera 31 maggio 2016, n. 612
Delibera 31 maggio 2016, n. 614
Delibera 31 maggio 2016, n. 615
Delibera 14 giugno 2016, n. 629
Delibera 14 giugno 2016, n. 631
Allegato A
Delibera 14 giugno 2016, n. 633
Delibera 21 giugno 2016, n. 678
Delibera 21 giugno 2016, n. 681
Delibera 28 giugno 2016, n. 706
Delibera 28 giugno 2016, n. 738
Delibera 28 giugno 2016, n. 739
Delibera 5 luglio 2016, n. 764
Delibera 19 luglio 2016, n. 805
Delibera 19 luglio 2016, n. 817
Delibera 26 luglio 2016, n. 832
Delibera 26 luglio 2016, n. 846
Delibera 9 agosto 2016, n. 872
Allegato A
Delibera 9 agosto 2016, n. 886
Delibera 23 agosto 2016, n. 923
Delibera 30 agosto 2016, n. 948
Delibera 13 settembre 2016, n. 989
Delibera 13 settembre 2016, n. 990
Delibera 27 settembre 2016, n. 1036
Delibera 4 ottobre 2016, n. 1051
Delibera 11 ottobre 2016, n. 1079
Delibera 11 ottobre 2016, n. 1098
Delibera 25 ottobre 2016, n. 1164
Delibera 25 ottobre 2016, n. 1176
Delibera 8 novembre 2016, n. 1187
Delibera 8 novembre 2016, n. 1188
Delibera 8 novembre 2016, n. 1197
Delibera 8 novembre 2016, n. 1198
Delibera 8 novembre 2016, n. 1223
Delibera 15 novembre 2016, n. 1236
Delibera 15 novembre 2016, n. 1245
Delibera 22 novembre 2016, n. 1290
Delibera 22 novembre 2016, n. 1294
Delibera 22 novembre 2016, n. 1296
Delibera 29 novembre 2016, n. 1322
Delibera 29 novembre 2016, n. 1331
Delibera 6 dicembre 2016, n. 1350
Delibera 6 dicembre 2016, n. 1359
Delibera 6 dicembre 2016, n. 1362
Delibera 6 dicembre 2016, n. 1365
Delibera 6 dicembre 2016, n. 1367
Delibera 6 dicembre 2016, n. 1376
Delibera 20 dicembre 2016, n. 1386
Delibera 20 dicembre 2016, n. 1407
Delibera 20 dicembre 2016, n. 1436
Delibera 20 dicembre 2016, n. 1439
Delibera 20 dicembre 2016, n. 1447
Delibera 20 dicembre 2016, n. 1462
Delibera 20 dicembre 2016, n. 1457
Delibera 20 dicembre 2016, n. 1458
Delibera 27 dicembre 2016, n. 1475
Delibera 27 dicembre 2016, n. 1477
Delibera 27 dicembre 2016, n. 1478
Delibera 27 dicembre 2016, n. 1493
Delibera 27 dicembre 2016, n. 1512
2015
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 279 del 30.09.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 280 del 30.09.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 282 del 30.09.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 283 del 30.09.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 300 del 16.10.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 304 del 26.10.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 309 vom 26.10.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 315 del 26.10.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 319 del 26.10.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 321 del 30.10.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 09.11.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 325 vom 09.11.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 329 vom 18.11.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 329 del 18.11.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 330 del 20.11.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 334 vom 06.12.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 335 vom 07.12.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 5 vom 14.01.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 5 vom 14.01.2000
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03/04/1978 - Deliberazione della giunta provinciale 3 aprile 1978, n. 2112
08/02/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 febbraio 1978, n. 1
14/06/1978 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 giugno 1978, n. 10
31/07/1978 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 luglio 1978, n. 13
18/09/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 settembre 1978, n. 16
21/09/1978 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 settembre 1978, n. 17
04/10/1978 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 ottobre 1978, n. 18
13/11/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 novembre 1978, n. 21
13/11/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 novembre 1978, n. 22
13/11/1978 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 novembre 1978 , n. 23
11/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 dicembre 1978, n. 24
18/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 dicembre 1978, n. 25
19/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 dicembre 1978, n. 26
20/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 dicembre 1978, n. 27
22/12/1978 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 28
15/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 dicembre 1978, n. 29
24/02/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 febbraio 1978, n. 3
22/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 30
27/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 dicembre 1978, n. 31
28/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 32
29/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 dicembre 1978, n. 33
29/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 dicembre 1978, n. 34
15/03/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 marzo 1978, n. 4
10/04/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 aprile 1978, n. 5
13/04/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 aprile 1978, n. 6
18/04/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 aprile 1978, n. 7
17/05/1978 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 maggio 1978, n. 8
02/06/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 giugno 1978, n. 9
31/07/1978 - Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
31/07/1978 - Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569
31/07/1978 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
31/07/1978 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
06/01/1978 - Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
03/01/1978 - LEGGE PROVINCIALE 3 gennaio 1978, n. 1 —
19/01/1978 - Legge provinciale 19 gennaio 1978, n. 10
24/01/1978 - LEGGE PROVINCIALE 24 gennaio 1978, n. 11
06/03/1978 - Legge provinciale 6 marzo 1978, n. 12
18/03/1978 - Legge provinciale 18 marzo 1978, n. 13
22/05/1978 - LEGGE PROVINCIALE 22 maggio 1978, n. 23
22/05/1978 - LEGGE PROVINCIALE 22 maggio 1978, n. 23
02/01/1978 - Legge provinciale 2 gennaio 1978, n. 4
05/01/1978 - Legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 2
05/01/1978 - Legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3
19/01/1978 - Legge provinciale 19 gennaio 1978, n. 5
19/01/1978 - Legge provinciale 19 gennaio 1978, n. 6
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13/04/1978 - LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1978, n. 14
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27/07/1978 - Legge provinciale 27 luglio 1978, n. 32
27/07/1978 - LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 36
27/07/1978 - LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 43
29/07/1978 - Legge provinciale vom 29 luglio 1978, n. 35
29/07/1978 - Legge provinciale 29 luglio 1978, n. 38
02/08/1978 - Legge provinciale 2 agosto 1978, n. 40
10/08/1978 - Legge provinciale 10 agosto 1978, n. 44
12/08/1978 - Legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39
12/08/1978 - LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1978, n. 48
23/08/1978 - Legge provinciale 23 agosto 1978, n. 41
23/08/1978 - Legge provinciale 23 agosto 1978, n. 42
23/08/1978 - Legge provinciale 23 agosto 1978, n. 47
23/08/1978 - Legge provinciale 23 agosto 1978, n. 49
24/08/1978 - Legge provinciale 24 agosto 1978, n. 54
23/10/1978 - Legge provinciale 23 ottobre 1978, n. 50
24/10/1978 - LEGGE PROVINCIALE 24 ottobre 1978, n. 55
24/10/1978 - Legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 56
24/10/1978 - Legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 58
24/10/1978 - Legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68
08/11/1978 - Legge provinciale 8 novembre 1978, n. 63
16/11/1978 - Legge provinciale 16 novembre 1978, n. 53
18/11/1978 - Legge provinciale 18 novembre 1978, n. 60
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25/11/1978 - Legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52
01/12/1978 - LEGGE PROVINCIALE 1° dicembre 1978, n. 62
02/12/1978 - Legge provinciale 2 dicembre 1978, n. 51
07/12/1978 - Legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69
09/12/1978 - LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1978, n. 65
12/12/1978 - Legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59
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10/11/1978 - Legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67
09/06/1978 - Legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28
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07/08/1978 - LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 34 —
21/08/1978 - Legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46
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