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In vigore al: 18/08/2017

Delibera 13 giugno 2017, n. 655
Criteri per l'incentivazione del trasporto combinato (modificata con delibera n. 786 del 18.07.2017)

ALLEGATO A

Criteri per la concessione di contributi per l’incentivazione del trasporto combinato

Articolo 1
Ambito d'applicazione e finalità

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi per promuovere il trasferimento del trasporto di merci dalla strada alla rotaia a livello provinciale, in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37, e successive modifiche. Per l’incentivazione del trasporto combinato la Provincia concede contributi per favorire il traffico merci su rotaia e per investimenti in infrastrutture, allo scopo di ridurre l’impatto ambientale e di migliorare la sicurezza stradale.

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione dei presenti criteri, valgono le seguenti definizioni:

a) trasporto combinato: tipologia di traffico intermodale in cui la parte principale del tragitto viene effettuata per ferrovia, mentre la parte iniziale e terminale sono effettuate su strada e sono le più brevi possibili. Il trasporto combinato avviene tramite il trasbordo dell’unità di trasporto (autocarro o container per il trasporto) e non della merce stessa;

b) trasporto combinato non accompagnato (TCNA): nel TCNA il trasporto ferroviario dell’unità di trasporto intermodale avviene senza il conducente;

c) trasporto combinato accompagnato – autostrada viaggiante (RoLa): nell’autostrada viaggiante il trasporto ferroviario dell’autocarro avviene con il conducente;

d) unità di trasporto intermodale (UTI): l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il container da trasportare per ferrovia;

e) impresa ferroviaria: impresa pubblica o privata autorizzata a svolgere servizi ferroviari nel settore del trasporto merci;

f) operatore di trasporto multimodale (OTM): trasportatore che conclude un contratto di trasporto multimodale per conto proprio e organizza trasporti combinati di merci internazionali o nazionali con l’utilizzo di minimo due mezzi di trasporto differenti (ad es. autocarro/treno) da un punto di partenza fino ad un punto d’arrivo. L’OTM non agisce quale preposto o mandatario del mittente o dei vettori che partecipano alle operazioni di trasporto multimodale e assume la responsabilità dell’esecuzione del contratto;

g) costi esterni: costi che vengono causati dall’utente dell’infrastruttura di trasporto. Sono costi dovuti alla congestione del traffico, agli incidenti, all’inquinamento, al rumore e al cambiamento climatico;

h) terminal: area in cui le merci nel trasporto combinato vengono trasferite su altri mezzi di trasporto;

i) gestore del terminal: la persona fisica o giuridica che assume la gestione tecnico-amministrativa del terminal.

Articolo 3
Risorse finanziarie

Ai fini di un’efficacia pianificazione e gestione delle risorse finanziarie, la Provincia stabilisce annualmente l’importo degli stanziamenti destinati al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1 e lo pubblica sul sito istituzionale della Ripartizione provinciale Mobilità entro un mese dall’approvazione del bilancio finanziario gestionale.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, parte delle risorse finanziarie possono essere destinate allo Stato per integrare aiuti analoghi, limitatamente alle tratte all’interno del territorio della Provincia di Bolzano, a seguito di intese operative con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo 4
Attività e investimenti incentivabili

1. Sono ammessi a contributo le seguenti attività e i seguenti investimenti per l’incentivazione del trasporto combinato d’interesse provinciale:

a) servizi di trasporto merci su rotaia, che si effettuano mediante trasbordo delle merci da strada su rotaia;

b) investimenti per la realizzazione, l’esercizio, l’adattamento o l’ampliamento di infrastrutture ferroviarie e/o di terminal, destinati ad accrescere la sicurezza e l’interoperabilità.

Articolo 5
Beneficiari

1. I contributi possono essere concessi alle seguenti imprese, che hanno la loro sede nello Spazio economico europeo:

a) OTM;

b) imprese ferroviarie che effettuano servizi di trasporto merci su rotaia nel territorio della Provincia di Bolzano.

2. I contributi per l’incentivazione di investimenti in infrastrutture possono essere concessi a gestori di terminal che hanno la loro sede in uno Stato membro dell’Unione europea e che realizzano investimenti in infrastrutture nel territorio della Provincia di Bolzano o della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Articolo 6
Contributi per la prestazione di servizi di trasporto merci su rotaia

1. I contributi per le attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), sono volti a compensare i differenti costi esterni del trasporto merci su strada o su rotaia.

2. Per ogni UTI trasportata nel trasporto combinato non accompagnato su rotaia è corrisposto, per la tratta Brennero-Salorno o viceversa, un contributo pari ad un massimo di 25 euro a tratta.

3. Per ogni UTI trasportato nel trasporto combinato accompagnato su rotaia è corrisposto, per la tratta Brennero-Salorno o viceversa, un contributo pari ad un massimo di 33 euro a tratta.

4. L’entità dei contributi rispettivamente per il trasporto combinato accompagnato e per il trasporto combinato non accompagnato sarà determinata annualmente in base alla disponibilità del bilancio e alla quantità delle unità di trasporto intermodali per le quali è stato richiesto un contributo e sarà pubblicata sul sito istituzionale della Ripartizione provinciale Mobilità.

5. La Provincia autonoma di Bolzano si riserva la facoltà di ridurre l’entità dei contributi in presenza di condizioni di mercato più favorevoli.

6. Non vengono concessi contributi per i viaggi a vuoto del materiale ferroviario.

Articolo 7
Contributi per l’incentivazione di investimenti in infrastrutture

1. I contributi per gli investimenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), sono volti ad incentivare gli investimenti in infrastrutture a favore dei gestori di terminal, per accrescere la sicurezza e l’interoperabilità degli stessi, purché essi siano di interesse pubblico oppure gestiti da un ente pubblico. Gli investimenti possono essere effettuati esclusivamente per il trasbordo di unità di trasporto nel trasporto combinato di merci e possono riguardare:

a) adattamenti infrastrutturali, armamento, sistemi di segnalamento e di controllo;

b) progetti di collegamento alla rete ferroviaria principale;

c) ampliamenti dei terminal;

d) spostamento e prolungamento dei binari;

e) costruzione di rampe o altri allacciamenti alla rete stradale;

f) progetti di modifica di piccoli manufatti come ponti, passaggi e altri sovrappassi, gallerie, trincee coperte e altri sottopassi, che consentono l’accesso al terminal, ma sono ubicati fuori dall’area del terminal;

g) lavori di manutenzione straordinaria del terminal.

2. Sono ammessi a contributo esclusivamente gli investimenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), preventivamente approvati dall’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità.

3. Per gli investimenti ammessi può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammessa.

4. Le risorse finanziarie per l’incentivazione degli investimenti in infrastrutture sono determinate dalla Giunta provinciale nell’ambito degli stanziamenti del bilancio di previsione approvato dal Consiglio provinciale.

Articolo 8
Cumulabilità

1. I contribuiti di cui ai presenti criteri sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche (dell’Unione europea, statali, regionali o locali), nel rispetto delle vigenti linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie.

Articolo 9
Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, in regola con l’imposta di bollo, può essere presentata una volta all’anno all’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità secondo le modalità e nei termini pubblicati sul sito istituzionale della Ripartizione.

Articolo 10
Documentazione da allegare alla domanda di contributo per la prestazione di servizi di trasporto merci su rotaia

1. Alla domanda di contributo per la prestazione di servizi di trasporto merci su rotaia di cui all’articolo 6 deve essere allegato un piano di finanziamento di tutti i servizi di trasporto merci programmati in un periodo massimo di un anno, ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il piano di finanziamento fornisce indicazioni sul numero delle unità di trasporto spedite, sull’itinerario e sul luogo di carico e scarico.

2. Nel caso in cui, nell’arco dell’anno, si rendessero necessarie eventuali modifiche al piano di finanziamento, è necessario comunicarlo immediatamente all’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità, che provvederà di volta in volta a valutarle e autorizzarle in base alla disponibilità finanziaria.

Articolo 11
Documentazione da allegare alla domanda di contributo per l’incentivazione di investimenti in infrastrutture

1. Alla domanda di contributo vanno allegati i seguenti documenti:

a) il progetto di fattibilità tecnica ed economica con la relazione tecnica;

b) la deliberazione di autorizzazione dell’organo competente per la presentazione della domanda e per il conferimento dell’incarico;

c) il preventivo di spesa;

d) il piano di finanziamento;

e) il cronoprogramma dettagliato di realizzazione dell’attività con la suddivisione delle relative spese per anno di competenza;

f) la dichiarazione che per lo stesso progetto il richiedente non ha ricevuto altri contributi di cui all’articolo 7 e che non vengono superati i limiti di cumulo previsti dalla normativa UE.

2. La domanda deve essere presentata all’ufficio competente in ogni caso prima della realizzazione del progetto.

Articolo 12
Liquidazione dei contributi per la prestazione di servizi di trasporto merci su rotaia

1. Ai fini della liquidazione del contributo, all’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità devono essere trasmessi i seguenti documenti:

a) descrizione dettagliata del servizio effettuato e copia dell’ordine di spedizione e dell’ordine di ritiro, con indicazione dell’itinerario, del luogo di carico e scarico, dell’orario di partenza e arrivo, dell’unità di trasporto;

b) documentazione relativa al costo applicato per il trasporto ai clienti finali, controfirmata dagli stessi, dalla quale si evince l’agevolazione effettiva concessa a titolo di contributo dalla legge provinciale;

c) copia del contratto stipulato con l’impresa ferroviaria (solo in caso di domanda da parte di un OTM).

2. La liquidazione dei contributi avviene in due tranche Nella prima tranche viene erogato l’80 per cento del corrispettivo annuo previsto per contratto, che viene pagato in acconto al beneficiario in quattro rate trimestrali posticipate, a seguito di presentazione di regolare fattura e della documentazione di cui all’articolo 10. Il restante 20 per cento viene liquidato a saldo dopo la presentazione della relativa fattura, del rendiconto finale, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito al rispetto dei limiti di cumulo previsti dalla normativa UE.

3. I contributi sono liquidati in base al piano di finanziamento con provvedimento della direttrice/del direttore d’ufficio competente, previa verifica della congruità e regolarità della documentazione prodotta.

Articolo 13
Liquidazione dei contributi per l’incentivazione di investimenti in infrastrutture

1. Ai fini della liquidazione del contributo, all’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità devono essere trasmessi i seguenti documenti:

a) la dichiarazione attestante l’avvenuto affidamento dei lavori e il loro svolgimento nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici;

b) la dichiarazione attestante che in sede di realizzazione del progetto sono stati rispettati tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi.

2. La liquidazione del contributo avviene dietro presentazione della documentazione delle spese sostenute e di una relazione attestante che le spese sono state effettivamente sostenute per l’attività o l’investimento ammesso a contributo.

3. I contributi saranno liquidati nei limiti della disponibilità di cassa.

Articolo 14
Obblighi

1. Il beneficiario si obbliga ad attenersi alle prescrizioni dell’Unione europea e statali, in particolare in materia di concorrenza tra imprese.

2. L’impresa beneficiaria deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituita ed iscritta nel Registro delle imprese con attività prevalente nel trasporto ferroviario di merci;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;

c) non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali.

3. I beneficiari che sono OTM e hanno presentato domanda di contributo per la prestazione di servizi di trasporto merci su rotaia sono tenuti ad applicare a favore dei propri clienti finali che usufruiscono dei servizi di trasporto ferroviario una riduzione delle tariffe pari all’ammontare del contributo da percepire.

Articolo 15
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità effettua controlli a campione sulle domande accolte.

Articolo 16
Revoca del contributo

1. Fatte salve eventuali azioni giudiziarie, il contributo è revocato nel caso in cui:

a) il beneficiario non rispetti gli obblighi assunti con le dichiarazioni rese nella domanda;

b) siano state rese dichiarazioni false o mendaci;

c) il contributo non venga utilizzato per le finalità previste dalla legge;

d) il beneficiario che sia un OTM non destini l’intera quota del contributo alla riduzione delle tariffe effettivamente praticate alle imprese utenti finali del trasporto integrato.

Articolo 17
Validità

1. La presente disciplina dei contributi si applica alle attività e agli investimenti di cui all’articolo 4, effettuati dalla data in cui i criteri acquistano efficacia fino al 31 dicembre 2019.

2. Nel caso in cui siano disponibili ulteriori risorse finanziarie a favore dell’incentivazione delle attività e degli investimenti di cui all’articolo 1, i contributi potranno essere concessi anche dopo il 31 dicembre 2019, ma comunque non oltre un ulteriore periodo di massimo 24 mesi da tale data.

Articolo 18
Efficacia

1. Gli effetti dei presenti criteri decorrono dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esame positivo da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

 

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