(1) Per il personale docente, dirigente ed ispettivo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado trovano applicazione gli articoli da 2 a 8, 9 comma 4, 10, 15, 21, 25, 29 e 30.
(2) La Giunta provinciale definisce i presupposti e le modalità per i comandi e la diversa utilizzazione del personale docente, dirigente ed ispettivo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.