Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 21 aprile 1987, n. 18.
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere quote di capitale del consorzio per la gestione del mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Bolzano S.r.I., fino alla concorrenza dell'importo massimo di lire 5 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1987.
(2) La partecipazione della Provincia è subordinata ad una sua rappresentanza negli organi collegiali del consorzio, proporzionale alla quota di capitale sottoscritto. I rappresentanti della Provincia sono designati dalla Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore al commercio.
(3) La spesa prevista al primo comma viene posta a carico del capitolo 12250 del bilancio di previsione per l'anno 1987.