(1) Le guide alpine - guide sciatori, nonché gli aspiranti guida, devono svolgere la loro attività nel rispetto degli obblighi professionali.
(2) In particolare devono sotto la loro propria responsabilità decidere quando si rende necessario l'uso della corda. Devono inoltre determinare il numero massimo dei partecipanti alle escursioni, tenendo conto della durata, del grado di difficoltà, nonché delle caratteristiche delle escursioni in programma, delle condizioni atmosferiche e stagionali, nonché della capacità dei partecipanti, per garantire la sicurezza degli stessi.
(3) Le guide alpine - guide sciatori, nonché gli aspiranti guida, per motivi di sicurezza hanno il diritto di impartire ordini ai clienti, i quali sono tenuti ad attenersi agli stessi. In caso contrario le guide alpine - guide sciatori, nonché gli aspiranti guida, hanno il diritto di interrompere l'escursione con facoltà in tal caso di chiedere l'intero compenso.
(4) In caso di interruzione dell'escursione per forza maggiore o per colpa del cliente, le guide hanno diritto all'intero compenso concordato per l'escursione programmata.
(5) Per eventuali identificazioni le guide alpine - guide sciatori, nonché gli aspiranti guida, hanno l'obbligo di portare con sé la tessera di riconoscimento, da esibirsi a richiesta; essi non sono tenuti a portare l'equipaggiamento o il bagaglio delle persone da guidare o da accompagnare.