In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 30/06/2015

Corte costituzionale - Sentenza N. 130 del 04.05.2009
Composizione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige (TRGA) - nomina di due dei sei magistrati attribuita alla Provincia autonoma di Trento - presunta compromissione dell'indipendenza e terzietà dei giudici

Sentenza (4 maggio) 6 maggio 2009, n. 130; Pres. Amirante, Red. Mazzella

 
Ritenuto in fatto 1. - Con sentenza del 17 luglio 2008, n. 1717, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige (TRGA), sezione di Trento, ha respinto i ricorsi proposti da Paolo Secco e dalla società Dolmen Costruzioni, avverso l'atto della Provincia autonoma di Trento di annullamento della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Transacqua.
In entrambi i ricorsi il Comune era intervenuto ad adiuvandum, eccependo l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernenti l'istituzione del Tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano), che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento la nomina di due dei sei componenti del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, e ravvisando la violazione dell'art. 111 della Costituzione (nuovo testo) e dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sotto il duplice profilo della compromissione dell'indipendenza e della terzietà dei magistrati, nonché del diritto ad un giusto processo.
Nel respingere tali ricorsi, il TRGA aveva ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale.
Con ricorso del 12 novembre 2008, il Comune – in persona del vice sindaco pro tempore – ha proposto, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, conflitto di attribuzione sulla base della riformulazione dell'art. 114 Cost., introdotta con la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, secondo cui Regioni, Province e Comuni non sarebbero più mere ripartizioni della Repubblica, ma ne sarebbero componenti esse stesse, coordinate con lo Stato.
Secondo il Comune la principale conseguenza di tale riforma consisterebbe nella propria legittimazione a sollevare il conflitto, essendo venuta meno la supplenza istituzionale delle autonomie locali, insita nella legittimazione solo regionale a sollevare conflitto, quando un atto (quale ne fosse la natura) ledesse comunque e sotto qualunque profilo, l'autonomia di un ente locale sub-regionale, “rappresentato” istituzionalmente dalla Regione.
2. - Non si è costituita la Presidenza del Consiglio dei ministri.
E' intervenuta in giudizio la Provincia autonoma di Trento osservando che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. n. 426 del 1984 era stata ampiamente superata dalla sentenza del TRGA, contro la quale il Comune di Transacqua asserisce di proporre il conflitto.
La Provincia di Trento sottolinea l'anomalia di tale conflitto, atteso che l'art. 134 Cost. legittima soltanto le Regioni a sollevare conflitto di attribuzioni contro un atto statale. Del resto – osserva – la riforma costituzionale del 2001 ha conferito alle Regioni, ampliandone la competenza nei confronti degli enti locali, la legittimazione a far valere davanti alla Corte la lesione della loro autonomia avverso le leggi statali.
La Provincia di Trento eccepisce, inoltre, l'inammissibilità del conflitto sia perché il ricorso è impropriamente volto a contestare il contenuto decisorio della sentenza del TRGA, sia perché il ricorrente non indica le competenze costituzionali comunali asseritamente lese dalla medesima sentenza.
A giudizio della Provincia il conflitto è altresì inammissibile, perché non risultano effettuate le notificazioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, né allo stesso TRGA di Trento, in violazione dell'art. 27, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 16 marzo 1956.
In prossimità dell'udienza, il Comune ricorrente e la Provincia di Trento hanno depositato memorie illustrative.
Considerato in diritto 1. - Il Comune di Transacqua ha sollevato conflitto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione ad una sentenza, emessa dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sezione di Trento, che, in un giudizio su ricorsi proposti da privati contro l'annullamento di provvedimenti edilizi del medesimo Comune, aveva dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernenti l'istituzione del Tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano) in base al quale il collegio giudicante del TRGA è composto dal presidente e da due consiglieri, uno dei quali scelto tra quelli nominati su designazione della Provincia autonoma di Trento.
Secondo l'avviso del ricorrente – già espresso nel corso del giudizio amministrativo – la norma censurata si pone in contastro con gli artt. 111 della Costituzione e 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sotto il profilo della compromissione dell'indipendenza e della terzietà dei giudici, nonché del diritto ad un giusto processo.
2. - Il conflitto è inammissibile per più ragioni.
Va premesso che il ricorso proposto dal Comune di Transacqua nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, pur riproponendo, in sostanza, la medesima questione di costituzionalità già respinta dal Tribunale, assume – per le argomentazioni ivi svolte – i connotati di un conflitto tra enti, ritenendo il ricorrente di potersi collocare, a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, nella medesima posizione delle Regioni.
Così qualificato, il ricorso è inammissibile perché non risulta notificato al Presidente del Consiglio dei ministri presso la sua sede, né all'organo che ha emanato l'atto impugnato, nel termine di 60 giorni prescritto dall'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (a decorrere dalla notificazione, o pubblicazione, ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato).
Il sollevato conflitto non è ammissibile, inoltre, in relazione ad entrambi i requisiti, soggettivo e oggettivo, richiesti per la proposizione di un conflitto tra enti.
Quanto al primo dei due requisiti, è sufficiente sottolineare che, in base alla costante giurisprudenza di questa Corte, “nessun elemento letterale o sistematico […] consente di superare la chiara limitazione soggettiva che si ricava dagli artt. 134 della Costituzione e 39, terzo comma, della citata legge n. 87 del 1953” (sentenza n. 303 del 2003).
Quanto al profilo oggettivo, questa Corte ha costantemente affermato (sentenze n. 39 del 2007, n. 326 del 2003, n. 276 del 2003) che gli atti giurisdizionali sono suscettibili di essere posti a base di un conflitto di attribuzione tra enti (oltre che tra poteri dello Stato) solo quando sia radicalmente contestata la riconducibilità dell'atto che determina il conflitto alla funzione giurisdizionale, ovvero sia messa in questione l'esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del soggetto ricorrente.
Nella fattispecie il conflitto si configura come uno strumento improprio di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale.
In conclusione, sotto tutti i profili esaminati, il ricorso del Comune di Transacqua va dichiarato inammissibile.
 

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Comune di Transacqua nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sezione di Trento, del 17 luglio 2008, n. 1717, con il ricorso indicato in epigrafe.
indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionA Servizio di soccorso alpino
ActionActionB Guide alpine e guide sciatori
ActionActionC Rifugi alpini
ActionActiona) Legge provinciale7 giugno 1982, n. 22 
ActionActionb) Legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5 
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 giugno 1999, n. 30
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Domande ammissibili e scadenza per la presentazione delle domande)
ActionActionArt. 3 (Investimenti ammissibili)
ActionActionArt. 4 (Limitazioni e regolamentazione per casi particolari)
ActionActionArt. 5 (Limiti di investimento)
ActionActionArt. 6 (Tipo e misura delle agevolazioni)
ActionActionArt. 7 (Classificazione)
ActionActionArt. 8 (Presentazione ed istruttoria delle domande)
ActionActionArt. 9 (Concessione dei contributi)
ActionActionArt. 10 (Liquidazione dei contributi)
ActionActionArt. 11 (Controlli)
ActionActionArt. 12 (Abrogazione)
ActionActionAppendice
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActiona) Legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 settembre 1989, n. 26 
ActionActionc) Legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6 
ActionActiond) Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 giugno 1994, n. 20
ActionActionf) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 luglio 2006, n. 34
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 27 ottobre 2010 , n. 39
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011 , n. 2
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 15 aprile 2013, n. 10
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 10 aprile 2014, n. 13
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction Delibera 23 gennaio 2012, n. 75
ActionAction Delibera 9 gennaio 2012, n. 18
ActionAction Delibera 23 gennaio 2012, n. 110
ActionAction Delibera 6 febbraio 2012, n. 164
ActionAction Delibera 6 febbraio 2012, n. 194
ActionAction Delibera 13 febbraio 2012, n. 203
ActionAction Delibera 27 febbraio 2012, n. 288
ActionAction Delibera 5 marzo 2012, n. 326
ActionAction Delibera 12 marzo 2012, n. 341
ActionAction Delibera 19 marzo 2012, n. 385
ActionAction Delibera 19 marzo 2012, n. 409
ActionAction Delibera 26 marzo 2012, n. 428
ActionAction Delibera 26 marzo 2012, n. 474
ActionAction Delibera 7 maggio 2012, n. 630
ActionAction Delibera 14 maggio 2012, n. 690
ActionAction Delibera 21 maggio 2012, n. 762
ActionAction Delibera 29 maggio 2012, n. 794
ActionAction Delibera 29 maggio 2012, n. 798
ActionActionAllegato A
ActionAction Delibera 4 giugno 2012, n. 819
ActionAction Delibera 4 giugno 2012, n. 823
ActionAction Delibera 25 giugno 2012, n. 925
ActionAction Delibera 2 luglio 2012, n. 999
ActionAction Delibera 2 luglio 2012, n. 1008
ActionAction Delibera 9 luglio 2012, n. 1066
ActionAction Delibera 16 luglio 2012, n. 1113
ActionAction Delibera 16 luglio 2012, n. 1114
ActionAction Delibera 23 luglio 2012, n. 1134
ActionAction Delibera 23 luglio 2012, n. 1135
ActionAction Delibera 23 luglio 2012, n. 1141
ActionAction Delibera 17 agosto 2012, n. 1214
ActionAction Delibera 27 agosto 2012, n. 1220
ActionAction Delibera 27 agosto 2012, n. 1250
ActionAction Delibera 27 agosto 2012, n. 1283
ActionAction Delibera 3 settembre 2012, n. 1299
ActionAction Delibera 10 settembre 2012, n. 1324
ActionAction Delibera 10 settembre 2012, n. 1361
ActionAction Delibera 17 settembre 2012, n. 1397
ActionAction Delibera 17 settembre 2012, n. 1406
ActionAction Delibera 24 settembre 2012, n. 1426
ActionAction Delibera 24 settembre 2012, n. 1427
ActionAction Delibera 24 settembre 2012, n. 1435
ActionAction Delibera 1 ottobre 2012, n. 1456
ActionAction Delibera 22 ottobre 2012, n. 1541
ActionAction Delibera 29 ottobre 2012, n. 1608
ActionAction Delibera 29 ottobre 2012, n. 1611
ActionAction Delibera 29 ottobre 2012, n. 1612
ActionAction Delibera 29 ottobre 2012, n. 1613
ActionAction Delibera 26 novembre 2012, n. 1757
ActionAction Delibera 26 novembre 2012, n. 1758
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1768
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1798
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1802
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1814
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1816
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1817
ActionAction Delibera 3 dicembre 2012, n. 1820
ActionAction Delibera 10 dicembre 2012, n. 1864
ActionAction Delibera 17 dicembre 2012, n. 1904
ActionAction Delibera 17 dicembre 2012, n. 1925
ActionAction Delibera 27 dicembre 2012, n. 1983
ActionAction Delibera 27 dicembre 2012, n. 2019
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 129 del 04.05.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 130 del 04.05.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 132 del 04.05.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 196 del 24.06.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 209 del 08.07.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 08.07.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 226 del 14.07.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 253 del 23.07.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 296 del 04.11.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 30.11.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 323 del 30.11.2009
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 2 dicembre 2009, n. 328
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 334 del 14.12.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 16.12.2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico