(1) Al termine di ciascun anno di corso, deve essere fatto lo scrutinio finale, calcolando la media dei voti riportati dall'allievo nel corso dell'anno per il profitto in ciascuna materia.
(2) L'allievo che non abbia raggiunto la media di sei decimi in ciascuna materia non ottiene il passaggio al secondo anno di corso, mentre se trattasi di allievo frequentante l'ultimo anno di corso, non è ammesso alla prima sessione dell'esame finale per il conseguimento del titolo di abilitazione.
(3) L'allievo che non abbia raggiunto la votazione di almeno sei decimi, in non più di tre materie è ammesso agli esami di riparazione, che si tengono in epoca non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi rispetto alla conclusione dell'anno del corso.
(4) Gli esami di riparazione sono sostenuti innanzi ad apposita commissione presieduta dal direttore della scuola e da tre docenti; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
(5) L'allievo che per due volte non dovesse ottenere il passaggio alla fase successiva, o non dovesse conseguire il diploma, deve lasciare la scuola.
(6) Il direttore della scuola, su conforme parere del collegio dei docenti, può indire una sessione straordinaria degli esami di riparazione, per gli allievi che non hanno potuto presentarsi a quella ordinaria, per gravi e giustificati motivi.