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Sentenze della Corte costituzionale
2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 296 del 04.11.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 296 del 04.11.2009
Concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico di San Floriano di Egna - controversia sulla competenza tra le due province autonome
Attendere, processo in corso!
Sentenza (4 novembre) 13 novembre 2009, n. 296; Pres. Amirante, Red. Maddalena
Ritenuto in fatto
1.
Con ricorso notificato il 5 agosto 2008, depositato l'8 agosto ed iscritto al n. 43 del registro ricorsi del 2008 la Provincia autonoma di Trento ha proposto questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 13 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni).
1.1.
La disposizione censurata aggiunge al comma 4 dell'art. 19 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 luglio 2006, n. 7 (Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008), recante la disciplina provinciale in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, il periodo: «[L]e concessioni che interessino un'altra Regione o Provincia autonoma sono rilasciate d'intesa con la Regione o Provincia interessata».
2.
La ricorrente Provincia di Trento sostiene che tale disposizione violerebbe gli artt. 8, 9, n. 9, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige), violerebbe l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), come modificato dal
decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), violerebbe il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), come modificato dal
decreto legislativo n. 463 del 1999
e dal
decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, recanti modifiche al D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, in materia di concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico), nonché violerebbe gli artt. 117 e 118 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione), ed i principi di buon andamento e di leale collaborazione.
2.1.
Per chiarire la lesione dei dedotti parametri costituzionali, la difesa provinciale inquadra la disposizione impugnata nell'ambito del conflitto sorto tra le Province di Trento e di Bolzano in ordine alla titolarità della concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico di San Floriano d'Egna.
A seguito, dapprima, della delega operata dal
decreto legislativo n. 463 del 1999
e, poi, del riconoscimento operato, in capo alle due Province autonome (in ragione della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione) dal
decreto legislativo n. 289 del 2006
, delle funzioni legislative ed amministrative relative a tutte le derivazioni di acqua pubblica e, pertanto, anche alle grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, ciascuna provincia è divenuta titolare delle competenze relative alle concessioni riferibili al proprio territorio.
La concessione di San Floriano d'Egna riguarda un impianto localizzato “a scavalco” tra i territori delle due province, essendo situato in territorio trentino la gran parte del corso d'acqua (il torrente Avisio) captato dell'opera di presa, metà della diga e l'intero lago artificiale (il lago di Stramentizzo), ed essendo situati in territorio alto atesino l'altra metà della diga, l'opera di presa, la condotta forzata, la centrale di produzione elettrica e il canale di restituzione delle acque.
Tra le due province autonome è sorto un conflitto in ordine alla titolarità di detta concessione ed alla disciplina normativa ad essa applicabile, ed, in specie, in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974, come modificato dal
decreto legislativo n. 463 del 1999
, il quale, in via generale, indica come competente la provincia nel cui territorio ricadano in tutto o in parte le opere di presa, o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a più concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa e quindi, specificamente, assegna alla Provincia di Trento i 2/3 ed alla Provincia di Bolzano 1/3 dei proventi economici della concessione di San Floriano d'Egna.
Secondo la Provincia di Trento, ferma la prevista assegnazione
pro quota
delle spettanze economiche, conseguenza dell'obiettiva incidenza della concessione in oggetto sul territorio di entrambe le province autonome, non potrebbe comunque negarsi il carattere unitario ed esclusivo della titolarità della concessione di San Floriano d'Egna in capo ad uno dei due enti territoriali, non essendo immaginabile un suo frazionamento né la sua sottoposizione ad entrambe le normative provinciali.
In questo senso i tre diversi criteri dettati dal predetto art. 14 per la individuazione dell'ente competente non sarebbero, quindi, cumulativi (con conseguente contitolarità della concessione), bensì sarebbero alternativi fra loro e riferiti a due diverse tipologie di impianto ed a tre diverse possibili situazioni fattuali.
Il massimo rigurgito a monte riguarderebbe gli impianti idroelettrici realizzati previo sbarramento del corso d'acqua, sicché la diga sarebbe il presupposto fattuale della formazione del rigurgito. Mentre i criteri riferiti all'opera di presa (o, nel caso di più impianti in serie o a catena, all'opera di prima presa) sarebbero riferiti agli impianti ad acqua fluente, laddove, non sussistendo uno sbarramento, non vi sarebbe né la formazione di un invaso, né un lago artificiale, né alcun rigurgito di acqua a monte dell'opera di presa.
L'impianto cui si riferisce la concessione di San Floriano d'Egna realizza uno sbarramento del torrente Alvisio e forma il lago artificiale di Stramentizzo, interamente ricadente nel territorio provinciale trentino, con conseguente riferibilità a tale territorio del criterio del massimo rigurgito a monte dell'impianto, sicché, secondo la Provincia di Trento, a nulla rileverebbe la circostanza che nel territorio alto atesino siano siti l'opera di presa e gli stessi impianti di produzione, dovendosi comunque riconoscere la esclusiva competenza della Provincia di Trento al riguardo.
In base a tale interpretazione la concessione di San Floriano d'Egna sarebbe, pertanto, soggetta alla legislazione provinciale trentina, in particolare all'articolo 44 della legge della Provincia di Trento 21 dicembre 2007, n. 23 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria 2008), che ha disposto la proroga dei rapporti concessori in atto di ulteriori dieci anni (rispetto alla iniziale proroga fino al 31 dicembre 2010, prevista dall'articolo 1-
bis
del d.P.R. n. 235 del 1977, introdotto dal
d.lgs. n. 463 del 1999
, e quindi fino al 31 dicembre 2020), con l'impegno del concessionario (nel caso dell'impianto di San Floriano d'Egna, Enel s.p.a.) del rispetto di determinate condizioni economiche e di miglioramento tecnologico e strutturale. E non troverebbe, invece, applicazione la diversa disciplina normativa dettata dalla Provincia di Bolzano con la
legge provinciale 11 aprile 2005, n. 1
(Disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico), come sostituita, dalla
legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
(Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008), secondo la quale alla scadenza (alla data del 31 dicembre 2010) delle concessioni è possibile la presentazione di nuove domande corredate dai progetti di massima delle opere da eseguire per l'utilizzo delle acque, da valutarsi secondo le procedura di cui agli artt. 7, 8 e 9 del r.d. n. 1775 del 1933.
2.3.
La Provincia di Bolzano ha, peraltro, adottato degli atti, che, secondo la ricorrente, porrebbero in contestazione la prospettata esclusiva titolarità della concessione da parte della Provincia di Trento.
In particolare la Provincia di Bolzano, sul presupposto di una propria competenza concorrente o esclusiva al riguardo ed in base alla propria disciplina normativa in materia, ha adottato:
a) l'avviso del 24 febbraio 2006 dell'Ufficio Elettrificazione, che contiene l'elenco delle domande presentate dai soggetti interessati alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e che si riferisce non solo alle concessioni ricadenti nel territorio alto atesino, ma pure alla concessione di San Floriano d'Egna, in ordine alla quale si indica una domanda della società SEL s.p.a. (società elettrica altoatesina, partecipata al 90% dalla stessa Provincia) riguardante la «parte spettante alla Provincia di Bolzano», pari ad un terzo della potenza nominale di concessione;
b) la deliberazione n. 4025 del 26 novembre 2007 “Preavviso ai sensi dell'art. 25 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 ai concessionari di grandi derivazioni per la produzione di energia elettrica”, che preannuncia ad Enel s.p.a. l'intenzione di immettersi nel possesso dei beni relativi alla concessione di San Floriano d'Egna alla data (31 dicembre 2010) di scadenza della concessione.
La Provincia di Trento ha ritenuto il primo atto privo di lesività per la propria sfera giuridica, in quanto nelle sue premesse si sottolineava il carattere puramente ricognitivo dell'elenco di domande presentate, senza alcuna valutazione da parte dell'Amministrazione circa la loro ammissibilità, mentre ha impugnato il secondo provvedimento nelle vie giurisdizionali, nonché davanti alla Corte costituzionale (r. conf l. n. 1 del 2008), per lesione delle proprie attribuzioni costituzionali, in particolare riferimento all'art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto concernente una
vindicatio rei
e non una
vindicatio potestatis
.
2.4.
Secondo la ricorrente Provincia di Trento, l'approvazione dell'impugnato art. 13 della legge della Provincia di Bolzano n. 4 del 2008, per il quale, come si è detto, «[L]e concessioni che interessino un'altra Regione o Provincia autonoma sono rilasciate d'intesa con la Regione o Provincia interessata», andrebbe allora letta nel contesto di tale conflitto.
In quest'ottica non sarebbe «malizioso pensare che la Provincia Autonoma di Bolzano, anche a fronte della circostanza che l'unico impianto di grande derivazione a scopo idroelettrico posto a scavalco dei territori delle due province autonome è, appunto, quello di San Floriano d'Egna, abbia voluto introdurre, “mascherandola” come disciplina generale sul rilascio/rinnovo delle concessioni riguardanti il proprio territorio, una disposizione a valore provvedimentale onde applicarla al caso di specie».
Per la ricorrente l'art. 13 della legge provinciale altoatesina n. 4 del 2008 sarebbe in sostanza «una norma a fattispecie individuale», che non porrebbe «un criterio generale e astratto a guida della successiva azione amministrativa, ma [sarebbe] già una dichiarazione di volontà dell'Amministrazione provinciale che concerne uno specifico provvedimento amministrativo, di cui [rivendicherebbe] implicitamente la competenza, nel tentativo di legittimare la sua potestà amministrativa in ordine alla regolazione del titolo concessorio e, segnatamente, in ordine al rilascio di una nuova concessione, ai sensi di quanto previsto dalla
l.p. n. 7/2006
, vigente in quella Provincia ed in contrasto con i principi e i criteri fissati dalla normativa di attuazione».
Per la difesa provinciale trentina dall'intervento normativo contestato potrebbe desumersi, alternativamente: 1) che «la Provincia di Bolzano vuole sovvertire l'ordine delle competenze, o meglio i criteri per individuare quale sia la Provincia autonoma competente “a tutti gli effetti” per quanto concerne il rilascio delle concessioni di grandi derivazioni, nei casi di impianti a scavalco (
rectius
: della concessione inerente all'impianto di S. Floriano d'Egna), come precisato dalla stessa disposizione di attuazione, art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974»; 2) che «essa sta cercando di introdurre – in modo altrettanto inammissibile, per palese violazione delle norme e dei principi costituzionali citati – un doppio regime per gli impianti a scavalco (
rectius
: per l'impianto di S. Floriano d'Egna, sul presupposto che, come evidenziato nel cit. avviso pubblicato in data 24 febbraio 2006, quest'ultimo sarebbe di spettanza della Provincia di Bolzano per 1/3 della potenza nominale di concessione), sottoponendoli ad un duplice titolo concessorio».
Sempre per la ricorrente, in definitiva, la Provincia di Bolzano, in linea con i comportamenti già manifestati nella vicenda, «attraverso l'ampio e generico riferimento alle concessioni che interessano il territorio di altra Regione o Provincia» avrebbe «inteso inserire nell'ambito della norma che è volta a disciplinare il rilascio/rinnovo delle concessioni da parte della stessa Provincia, tutte le concessioni a scavalco, in tal modo proponendosi di affermare in ogni caso la propria competenza», con conseguente violazione dei parametri costituzionali invocati.
2.5.
La Provincia di Trento ricorda, infine, come ai sensi dell'art. 36 delle Norme di attuazione del Piano generale delle acque pubbliche, approvato dalla Commissione paritetica Stato-Provincia di Trento, previo protocollo d'intesa dell'agosto 2002, sottoscritto anche dalla Provincia di Bolzano e dalle altre Regioni interessate, e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2006, essa si sia impegnata ad esercitare le funzioni di cui all'art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974 secondo il principio di leale collaborazione con le Regioni e la Provincia autonoma confinanti, promuovendo con esse appositi accordi finalizzati alla regolazione degli aspetti procedimentali e di coordinamento e di ogni altro aspetto gestionale afferente la derivazione. E sostiene che, alla luce di tale previsione, il riconoscimento della sua esclusiva competenza in ordine alla concessione di San Floriano d'Egna non lederebbe in alcun modo gli interessi istituzionali della Provincia di Bolzano e sarebbe pienamente rispettoso dei principi di leale collaborazione e buon andamento, che sarebbero, invece, lesi dall'impugnato art. 13 della legge della Provincia di Bolzano n. 4 del 2008.
3.
La Provincia autonoma di Bolzano si è costituita con un atto, nel quale argomenta la inammissibilità e la infondatezza del ricorso.
3.1.
Per la resistente, il ricorso sarebbe inammissibile dato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente Provincia di Trento, la disposizione impugnata non sarebbe una legge provvedimento né fonderebbe alcuna competenza amministrativa, bensì sarebbe una norma generale e di principio, destinata a trovare applicazione solo per le concessioni di competenza della Provincia di Bolzano ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974.
L'impugnato art. 13 della legge provinciale n. 4 del 2008 non avrebbe, pertanto, alcuna idoneità ad incidere sul conflitto insorto tra le due Province autonome in riferimento all'impianto di San Floriano d'Egna, essendo destinato a trovare applicazione solo laddove fosse corretta la interpretazione dell'art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974 proposta dalla Provincia di Bolzano (che ritiene prevalente il criterio della localizzazione dell'opera di presa, sita, pacificamente, in territorio alto atesino) e non quella prospettata dalla Provincia di Trento (che ritiene, invece, applicabile il diverso criterio del massimo rigurgito a monte della presa, che invece insiste nel territorio trentino).
Il ricorso sarebbe, ulteriormente, inammissibile, in quanto, anche a prescindere dallo stesso art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974, dovrebbe comunque escludersi la competenza della Provincia di Trento in ordine alla concessione in questione posto che, con convenzione del 12 maggio 1986, le due province autonome avrebbero concordato per l'applicazione del solo criterio dell'opera di presa per determinare l'autorità competente in via amministrativa e normativa in ordine alle derivazioni di acqua di interesse comune.
Tale convenzione, conclusa ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), riguarderebbe, infatti, tutte le derivazioni di acqua, e quindi anche le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, nonostante queste ultime fossero al momento della sua conclusione (e fino al
decreto legislativo n. 463 del 1999
) di esclusiva competenza statale, in quanto, ancor prima della delega e poi della attribuzione della relativa competenza alle Province autonome, queste erano comunque titolari di taluni diritti statutari di partecipazione ed intervento in materia.
3.2.
Nel merito la Provincia autonoma di Bolzano, che condivide la tesi della ricorrente sulla necessaria unicità della autorità amministrativa competente e che dubita della legittimità costituzionale e della conformità al diritto comunitario della disciplina legislativa della Provincia di Trento in materia di grandi derivazioni idroelettriche, che prevede il rinnovo delle concessioni Enel s.p.a. per dieci anni (in luogo della gara pubblica prevista dall'art. 19 della legge della Provincia di Bolzano n. 7 del 2006), argomenta l'infondatezza del ricorso, sostenendo una diversa interpretazione dell'art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974.
Ad avviso della resistente, questa disposizione di attuazione statutaria detterebbe due criteri successivi e non, come invece sostenuto dalla ricorrente Provincia autonoma di Trento, due criteri alternativi per la individuazione della autorità competente, con la conseguenza che la regola del massimo rigurgito troverebbe applicazione solo laddove il criterio dell'opera di presa non fosse sufficiente a determinare la competenza, cosa che avverrebbe, in specie, là dove l'opera di presa fosse in comune tra le due province autonome.
Posto che, nel caso dell'impianto di San Floriano d'Egna, l'opera di presa, al pari dell'intero impianto idroelettrico e del canale di restituzione, è sita nel solo territorio alto atesino, da tale lettura deriverebbe la competenza della Provincia autonoma di Bolzano in ordine alla concessione in questione e la applicazione ad essa della sua legislazione.
3.3.
La difesa della Provincia autonoma di Bolzano assume, poi, la infondatezza del ricorso, sostenendo che sarebbe in contrasto con «i più basilari principi» che la Provincia autonoma di Trento possa regolare una concessione relativa ad un impianto idroelettrico sito nel territorio alto atesino. Sostiene, inoltre, che la posizione della ricorrente sarebbe «ingiustificata», su un piano più generale, in quanto il territorio e la popolazione della Provincia autonoma di Bolzano sarebbero quelli che sopporterebbero le conseguenze negative dell'impianto. Ed afferma, infine, che la disposizione impugnata, imponendo la ricerca di un'intesa con le regioni e con la provincia confinanti, sarebbe pienamente coerente con i principi di leale collaborazione e di buona amministrazione invocati dalla ricorrente, sicché «il rimprovero avversario» sul punto sarebbe «non solo infondato, ma anche ingiusto» nei confronti della Provincia di Bolzano.
Considerato in diritto
1.
La Provincia autonoma di Trento propone questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 13 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), in relazione agli artt. 8, 9, n. 9, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige), all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), come modificato dal
decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463
(Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), come modificato dal
d.lgs. n. 463 del 1999
e dal
decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, recanti modifiche al D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 in materia di concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico), nonché in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione), ed ai principi di buon andamento e di leale collaborazione.
1.1.
La disposizione censurata aggiunge al comma 4 dell'art. 19 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 luglio 2006, n. 7 (Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008), recante la disciplina provinciale in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, il periodo: «[L]e concessioni che interessino un'altra Regione o Provincia autonoma sono rilasciate d'intesa con la Regione o Provincia interessata».
2.
La ricorrente, sul presupposto che questa disposizione fonderebbe una competenza amministrativa della Provincia di Bolzano per tutti gli impianti di produzione idroelettrica posti a scavalco tra i due territori provinciali, rilevato che l'unico impianto posto a scavalco tra i due territori è quello di cui alla concessione di San Floriano d'Egna, sostiene che la disposizione impugnata, apparentemente generale ed astratta, sarebbe in realtà una legge provvedimento tesa a riconoscere la competenza (amministrativa e normativa) della Provincia di Bolzano in ordine a tale concessione, in contrasto con la disciplina di attuazione statuaria (in particolare con l'art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 381 del 1974) che, a suo dire, la assegnerebbe alla competenza della Provincia di Trento.
3.
La questione è inammissibile.
3.1.
L'impugnato art. 13 della legge della Provincia di Bolzano n. 4 del 2008, diversamente da quanto assume la ricorrente, non fonda una competenza amministrativa della Provincia, ma impone a questa di ricercare l'intesa con l'ente territoriale finitimo là dove essa (e solo se essa) sia competente in ordine ad una concessione di grande derivazione idroelettrica che riguardi anche il territorio di altra Regione o provincia autonoma.
Nessun interesse sussiste, pertanto, in capo alla ricorrente alla impugnazione di tale disposizione, la quale non ha nessuna idoneità ad influire sul riparto di competenze in ordine alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche riferibili al territorio della Regione Trentino-Alto Adige, quale fissato dall'art. 14 del d.P.R. n. 381 del 1974.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), sollevata, in relazione agli artt. 8, 9, n. 9, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige), all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), come modificato dal
decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463
(Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), come modificato dal
d.lgs. n. 463 del 1999
e dal
decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige /Südtirol, recanti modifiche al D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 in materia di concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico), nonché in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione), ed ai principi di buon andamento e di leale collaborazione, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
A Partecipazioni provinciali
a) LEGGE PROVINCIALE 5 luglio 1963, n. 7
b) LEGGE PROVINCIALE 14 settembre 1973, n. 50
c) LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 36
d) Legge provinciale 28 novembre 1979, n. 17
e) Legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33
f) LEGGE PROVINCIALE 25 marzo 1983, n. 9
g) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1984, n. 9
h) LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 1986, n. 17
i) LEGGE PROVINCIALE 16 aprile 1987, n. 9
j) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1991, n. 2
Art. 1-3.
Art. 4 (Partecipazione ad enti)
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13-14.
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18 (Clausola d'urgenza)
k) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1992, n. 34
l) Legge provinciale 12 dicembre 1997, n. 17
m) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1998, n. 1 —
n) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 8
o) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 9
p) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
q) Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
r) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
s) LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2003, n. 12
t) Legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1
u) LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 2004, n. 1
u) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
v) Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
v) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
w) Legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13
x) LEGGE PROVINCIALE 20 luglio 2006, n. 7 —
y) LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2006, n. 15
B Tributi provinciali
C Finanze locali
D Bilancio provinciale
E - Debito fuori bilancio
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
A Assistenza agli anziani
B Servizio consultoriale per le famiglie
C Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
D Famiglia, donne e gioventù
E Provvidenze per le persone disabili
F Interventi in materia di dipendenze
G Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
H Assistenza economica di base
I Cooperazione allo sviluppo
J Servizi sociali
K Previdenza integrativa
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 luglio 2000, n. 27
Art. 1 (Struttura del fondo provinciale)
Art. 2 (Programma di attività e piano finanziario)
Art. 3 (Gestione del fondo provinciale)
Art. 4 (Rendiconto)
Art. 5 (Modalità di gestione dei conti individuali degli iscritti)
Art. 6 (Impiego e gestione delle disponibilità del fondo)
Art. 7 (Entrata in vigore)
b) Decreto del Presidente della Provincia 4 ottobre 2001, n. 57
L Volontariato
M Emigrati
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
A Servizio sanitario
B Medicina preventiva-assistenza sanitaria
C Igiene
a) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11
a) LEGGE PROVINCIALE 24 dicembre 1975, n. 55
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22
c) LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1982, n. 28
d) LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 1984, n. 2
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1988, n. 29
f) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 novembre 1989, n. 29
g) Legge provinciale13 gennaio 1992, n. 1
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1993, n. 12 —
i) LEGGE PROVINCIALE 28 ottobre 1994, n. 10 —
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 febbraio 1998, n. 4 —
k) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 luglio 1998, n. 19
l) Legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6
m) Decreto del Presidente della Provincia 15 maggio 2007, n. 33
n) Decreto del Presidente della Provincia 13 giugno 2007, n. 37
o) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 1
p) Decreto del Presidente della Provincia 17 dicembre 2012, n. 46
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Trasporto della salma)
Art. 3 (Autorizzazione alla cremazione)
Art. 4 (Feretri)
Art. 5 (Modalità di conservazione delle ceneri)
Art. 6 (Affidamento dell’urna cineraria)
Art. 7 (Trasporto delle ceneri)
Art. 8 (Dispersione delle ceneri)
Art. 9 (Senso comunitario della morte)
Art. 10 (Rinvio)
D Piano sanitario provinciale
E Salute mentale
F Accordi di lavoro
G - Emergenza sanitaria – COVID-19
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
A Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (RAS)
B Provvidenze per attività culturali
C Tutela dei beni culturali
D Istituzioni culturali
a) Legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27 —
b) Legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25
c) Legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5 —
d) Legge provinciale 29 ottobre 1991, n. 31
e) Legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6 —
f) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 gennaio 2000, n. 3
g) Decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2008, n. 26
h) Decreto del Presidente della Provincia 1 luglio 2014, n. 23
n) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 maggio 1997, n. 2210
o) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 settembre 1997, n. 4611
s) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 settembre 1999, n. 3886
v) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 settembre 2003, n. 3272
w) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 dicembre 1990, n. 7617
x) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 2003, n. 4246
MUSEO STORICO-CULTURALE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO
Disposizioni generali
Organi
Uffici e personale
Patrimonio e finanze
E Archivio provinciale
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
Legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6
a) LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 1967, n. 15
b) LEGGE PROVINCIALE 10 gennaio 1973, n. 3
c) LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
d) Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
e) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 34
f) LEGGE PROVINCIALE 21 maggio 1981, n. 11 —
g) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1988, n. 54 —
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 dicembre 1988, n. 37 —
i) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 1991, n. 27
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 giugno 1992, n. 23
k) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36
l) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1994, n. 9
m) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1995, n. 31
n) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 1995, n. 57
o) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 ottobre 1996, n. 4817
p) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1999, n. 34
q) Decreto del Presidente della Provincia 23 marzo 2001, n. 11
r) Legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16
s) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6
E Contratti collettivi
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
a) Legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 settembre 1989, n. 26
c) Legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6
d) Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 giugno 1994, n. 20
f) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 luglio 2006, n. 34
h) Decreto del Presidente della Provincia 27 ottobre 2010 , n. 39
i) Decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011 , n. 2
j) Decreto del Presidente della Provincia 15 aprile 2013, n. 10
k) Decreto del Presidente della Provincia 10 aprile 2014, n. 13
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
a) Legge provinciale 17 luglio 2002, n. 10
b) Legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4 —
c) Legge provinciale 9 giugno 2008, n. 3
d) Legge provinciale 7 settembre 2009 , n. 4
f) Legge provinciale 8 maggio 2013, n. 5
Art. 1 (Disposizioni sull’elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano)
Art. 2 (Disposizioni concernenti la forma di governo e i rapporti fra gli organi della Provincia)
Art. 3 (Spese per la propaganda elettorale)
Art. 4 (Denominazione di funzioni)
Art. 5 (Disposizione finanziaria)
Art. 6 (Entrata in vigore)
g) Legge provinciale 21 luglio 2014, n. 5
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
A Provvidenze per l' ecomonia in generale
B Difesa dei consumatori
C Disposizioni varie
a) Legge provinciale 9 ottobre 2007, n. 8
b) Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 11
c) Decreto del Presidente della Provincia 28 ottobre 2010 , n. 41
d) Legge provinciale 19 luglio 2011 , n. 6
e) Legge provinciale 19 luglio 2011 , n. 8
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Delibera 14 gennaio 2013, n. 46
Delibera 21 gennaio 2013, n. 103
Delibera 28 gennaio 2013, n. 112
Delibera 28 gennaio 2013, n. 134
Delibera 4 febbraio 2013, n. 186
Delibera 11 febbraio 2013, n. 195
Delibera 11 febbraio 2013, n. 210
Delibera 11 febbraio 2013, n. 236
Delibera 18 febbraio 2013, n. 249
Delibera 18 febbraio 2013, n. 254
Delibera 25 febbraio 2013, n. 303
Delibera 11 marzo 2013, n. 378
Delibera 11 marzo 2013, n. 384
Delibera 18 marzo 2013, n. 397
Delibera 25 marzo 2013, n. 445
Delibera 25 marzo 2013, n. 453
Delibera 2 aprile 2013, n. 499
Delibera 15 aprile 2013, n. 554
Delibera 22 aprile 2013, n. 612
Delibera 6 maggio 2013, n. 640
Delibera 13 maggio 2013, n. 696
Delibera 17 giugno 2013, n. 913
Delibera 24 giugno 2013, n. 954
Delibera 1 luglio 2013, n. 976
Delibera 8 luglio 2013, n. 1034
Delibera 8 luglio 2013, n. 1049
Delibera 22 luglio 2013, n. 1094
Delibera 22 luglio 2013, n. 1116
Delibera 26 agosto 2013, n. 1190
Delibera 26 agosto 2013, n. 1191
Delibera 2 settembre 2013, n. 1301
Delibera 30 settembre 2013, n. 1406
Delibera 30 settembre 2013, n. 1414
Delibera 30 settembre 2013, n. 1416
Delibera 7 ottobre 2013, n. 1456
Delibera 14 ottobre 2013, n. 1519
Delibera 14 ottobre 2013, n. 1524
Delibera 14 ottobre 2013, n. 1529
Delibera 21 ottobre 2013, n. 1596
Delibera 21 ottobre 2013, n. 1628
Delibera 21 ottobre 2013, n. 1644
Delibera 28 ottobre 2013, n. 1651
Delibera 25 novembre 2013, n. 1807
Delibera 9 dicembre 2013, n. 1860
Delibera 9 dicembre 2013, n. 1866
Delibera 9 dicembre 2013, n. 1868
Delibera 27 dicembre 2013, n. 1988
Delibera 27 dicembre 2013, n. 2025
2012
Delibera 23 gennaio 2012, n. 75
Delibera 9 gennaio 2012, n. 18
Delibera 23 gennaio 2012, n. 110
Delibera 6 febbraio 2012, n. 164
Delibera 6 febbraio 2012, n. 194
Delibera 13 febbraio 2012, n. 203
Delibera 27 febbraio 2012, n. 288
Delibera 5 marzo 2012, n. 326
Delibera 12 marzo 2012, n. 341
Delibera 19 marzo 2012, n. 385
Delibera 19 marzo 2012, n. 409
Delibera 26 marzo 2012, n. 428
Delibera 26 marzo 2012, n. 474
Delibera 7 maggio 2012, n. 630
Delibera 14 maggio 2012, n. 690
Delibera 21 maggio 2012, n. 762
Delibera 29 maggio 2012, n. 794
Delibera 29 maggio 2012, n. 798
Delibera 4 giugno 2012, n. 819
Delibera 4 giugno 2012, n. 823
Delibera 25 giugno 2012, n. 925
Delibera 2 luglio 2012, n. 999
Delibera 2 luglio 2012, n. 1008
Delibera 9 luglio 2012, n. 1066
Delibera 16 luglio 2012, n. 1113
Delibera 16 luglio 2012, n. 1114
Delibera 23 luglio 2012, n. 1134
Delibera 23 luglio 2012, n. 1135
Delibera 23 luglio 2012, n. 1141
Delibera 17 agosto 2012, n. 1214
Delibera 27 agosto 2012, n. 1220
Delibera 27 agosto 2012, n. 1250
Delibera 27 agosto 2012, n. 1283
Delibera 3 settembre 2012, n. 1299
Delibera 10 settembre 2012, n. 1324
Delibera 10 settembre 2012, n. 1361
Delibera 17 settembre 2012, n. 1397
Delibera 17 settembre 2012, n. 1406
Delibera 24 settembre 2012, n. 1426
Delibera 24 settembre 2012, n. 1427
Delibera 24 settembre 2012, n. 1435
Delibera 1 ottobre 2012, n. 1456
Delibera 22 ottobre 2012, n. 1541
Delibera 29 ottobre 2012, n. 1608
Delibera 29 ottobre 2012, n. 1611
Delibera 29 ottobre 2012, n. 1612
Delibera 29 ottobre 2012, n. 1613
Delibera 26 novembre 2012, n. 1757
Delibera 26 novembre 2012, n. 1758
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1768
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1798
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1802
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1814
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1816
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1817
Delibera 3 dicembre 2012, n. 1820
Delibera 10 dicembre 2012, n. 1864
Delibera 17 dicembre 2012, n. 1904
Delibera 17 dicembre 2012, n. 1925
Delibera 27 dicembre 2012, n. 1983
Delibera 27 dicembre 2012, n. 2019
2011
2010
2009
Delibera N. 74 del 19.01.2009
Delibera N. 2 del 12.01.2009
Delibera N. 135 del 19.01.2009
Delibera N. 189 del 26.01.2009
Delibera N. 278 del 02.02.2009
Delibera N. 331 del 09.02.2009
Delibera N. 333 del 09.02.2009
Delibera N. 478 del 16.02.2009
Delibera N. 625 del 09.03.2009
Delibera N. 755 del 16.03.2009
Delibera N. 829 del 23.03.2009
Delibera N. 922 del 30.03.2009
Delibera N. 1150 del 27.04.2009
Delibera N. 1195 del 27.04.2009
Delibera 27 aprile 2009, n. 1181
Delibera N. 1196 del 27.04.2009
Delibera 4 maggio 2009, n. 1257
Delibera 4 maggio 2009, n. 1264
Delibera N. 1273 del 04.05.2009
Delibera N. 1274 del 04.05.2009
Delibera N. 1438 del 25.05.2009
Delibera N. 1440 del 25.05.2009
Delibera N. 1508 del 08.06.2009
Delibera N. 1510 del 08.06.2009
Delibera N. 1544 del 08.06.2009
Delibera N. 1572 del 08.06.2009
Delibera 15 giugno 2009, n. 1600
Allegato
Delibera N. 1588 del 08.06.2009
Delibera N. 1605 del 15.06.2009
Delibera N. 1853 del 13.07.2009
Delibera N. 1816 del 06.07.2009
Delibera N. 1829 del 13.07.2009
Delibera N. 1958 del 27.07.2009
Delibera N. 1977 del 13.08.2009
Delibera N. 2049 del 13.08.2009
Delibera N. 2209 del 07.09.2009
Delibera N. 2201 del 07.09.2009
Delibera 14 settembre 2009, n. 2264
Delibera N. 2321 del 21.09.2009
Delibera N. 989 del 06.04.2009
Delibera N. 1027 del 06.04.2009
Delibera N. 2325 del 21.09.2009
Delibera N. 2398 del 28.09.2009
Delibera N. 1060 del 14.04.2009
Delibera 28 settembre 2009, n. 2406
Delibera N. 2510 del 19.10.2009
Delibera N. 2740 del 09.11.2009
Delibera N. 2717 del 09.11.2009
Delibera N. 2756 del 16.11.2009
Delibera N. 2780 del 16.11.2009
Delibera N. 2789 del 16.11.2009
Delibera Nr. 2800 vom 23.11.2009
Beschluss N. 2913 del 14.12.2009
Delibera N. 2916 del 14.12.2009
Delibera N. 2978 del 14.12.2009
Delibera N. 3088 del 21.12.2009
Delibera N. 3167 del 30.12.2009
Delibera N. 3197 del 30.12.2009
Delibera N. 2294 del 14.09.2009
2008
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Delibera N. 120 del 21.01.2002
Delibera N. 717 del 04.03.2002
Delibera N. 799 del 11.03.2002
Delibera N. 1111 del 08.04.2002
Delibera N. 1134 del 08.04.2002
Delibera N. 1136 del 08.04.2002
Delibera N. 1270 del 15.04.2002
Delibera N. 1857 del 27.05.2002
Delibera N. 1863 del 27.05.2002
Delibera N. 2053 del 10.06.2002
Delibera N. 2399 del 08.07.2002
Delibera 8 luglio 2002, n. 2403
Delibera N. 2637 del 22.07.2002
Delibera 29 luglio 2002, n. 2732
Delibera N. 2836 del 13.08.2002
Delibera N. 3013 del 26.08.2002
Delibera N. 3213 del 09.09.2002
Delibera N. 3257 del 09.09.2002
Delibera N. 3268 del 16.09.2002
Delibera N. 3283 del 16.09.2002
Delibera N. 3655 del 14.10.2002
Delibera N. 3767 del 21.10.2002
Delibera N. 4006 del 04.11.2002
Delibera Nr. 4202 vom 18.11.2002
Delibera N. 4224 del 18.11.2002
Delibera N. 4326 del 25.11.2002
Delibera N. 4332 del 25.11.2002
Delibera N. 4396 del 25.11.2002
Delibera N. 4511 del 02.12.2002
Delibera N. 3260 del 16.09.2002
Delibera 9 dicembre 2002, n. 4567
Delibera N. 4591 del 09.12.2002
Delibera N. 4790 del 16.12.2002
Delibera N. 4892 del 23.12.2002
Delibera N. 4923 del 23.12.2002
Delibera N. 1497 del 23.04.2002
Delibera N. 3089 del 02.09.2002
2001
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Corte costituzionale - Sentenza N. 130 del 04.05.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 132 del 04.05.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 196 del 24.06.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 209 del 08.07.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 08.07.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 226 del 14.07.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 253 del 23.07.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 296 del 04.11.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 30.11.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 323 del 30.11.2009
Corte costituzionale - sentenza 2 dicembre 2009, n. 328
Corte costituzionale - Sentenza N. 334 del 14.12.2009
Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 16.12.2009
2008
2007
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2003
2002
2001
2000
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Corte costituzionale - Ordinanza N. 52 del 04.03.1999
Corte costituzionale - Sentenza N. 311 del 16.07.1999
Corte costituzionale - Sentenza N. 389 del 22.10.1999
Corte costituzionale - Sentenza N. 420 del 04.11.1999
Corte costituzionale - Sentenza N. 425 del 10.11.1999
1998
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05/04/1993 - Delibera 5 aprile 1993, n. 1725
19/01/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 6 del 19.01.1993
26/03/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 109 del 26.03.1993
29/04/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 206 del 29.04.1993
05/05/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 05.05.1993
05/05/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 218 del 05.05.1993
07/05/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 228 del 07.05.1993
01/06/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 260 del 01.06.1993
15/07/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 316 del 15.07.1993
28/07/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 357 del 28.07.1993
14/12/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 438 del 14.12.1993
31/12/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 496 del 31.12.1993
31/12/1993 - Corte costituzionale - Sentenza N. 497 del 31.12.1993
11/11/1993 - Deliberazione del Consiglio provinciale 11 novembre 1993, n. 12
09/03/1993 - Deliberazione del Consiglio provinciale 9 marzo 1993, n. 3
12/05/1993 - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 4 —
25/10/1993 - Deliberazione della giunta provinciale 25 ottobre 1993, n. 6526
21/04/1993 - Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
06/07/1993 - Decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290
06/07/1993 - Decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 291
14/01/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 gennaio 1993, n. 1
22/03/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 marzo 1993 , n. 10
06/04/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 aprile 1993, n. 11
28/04/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1993, n. 12 —
03/05/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 maggio 1993, n. 13
03/05/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 maggio 1993, n. 14
08/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 giugno 1993, n. 15
14/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 giugno 1993, n. 17
14/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 giugno 1993, n. 18
17/06/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1993, n. 19 —
15/01/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 gennaio 1993, n. 2
23/06/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20 —
23/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 21
05/07/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 luglio 1993, n. 22
05/07/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 luglio 1993, n. 23
05/07/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 luglio 1993, n. 24
08/07/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 luglio 1993, n. 25
13/07/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 luglio 1993, n. 26
25/01/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 gennaio 1993, n. 3
28/01/1993 - Legge provinciale 28 gennaio 1993, n. 2
28/01/1993 - Legge provinciale 28 gennaio 1993, n. 3
11/02/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 febbraio 1993, n. 5
19/02/1993 - Legge provinciale 19 febbraio 1993 , n. 4
24/02/1993 - Legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 5
24/02/1993 - Legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 6
25/02/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 febbraio 1993, n. 6
02/03/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 marzo 1993, n. 7
04/03/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 marzo 1993, n. 8
19/03/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 marzo 1993, n. 9
06/04/1993 - Legge provinciale 6 aprile 1993, n. 7
20/04/1993 - LEGGE PROVINCIALE 20 aprile 1993, n. 9
09/06/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 giugno 1993, n. 32/VI/32
01/07/1993 - Legge provinciale 1° luglio 1993, n. 10
01/07/1993 - LEGGE PROVINCIALE 1° luglio 1993, n. 12
22/07/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 luglio 1993, n. 27
23/07/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 luglio 1993, n. 28
12/08/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 agosto 1993, n. 30
31/08/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 agosto 1993, n. 33
07/09/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 settembre 1993, n. 34
09/09/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 settembre 1993, n. 35
23/09/1993 - Legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2
05/10/1993 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 ottobre 1993, n. 36
08/10/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 ottobre 1993, n. 37
13/10/1993 - Legge provinciale 13 ottobre 1993, n. 15
13/10/1993 - Legge provinciale 13 ottobre 1993, n. 16
26/10/1993 - Legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18
03/11/1993 - Legge provinciale 3 novembre 1993, n. 19
10/11/1993 - Legge provinciale 10 novembre 1993, n. 20
10/11/1993 - LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 21
10/11/1993 - LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 22
15/11/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 novembre 1993, n. 40
19/11/1993 - Legge provinciale 19 novembre 1993, n. 24
03/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1993, n. 41
03/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1993, n. 42
03/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1993, n. 43
07/12/1993 - Legge provinciale 7 dicembre 1993, n. 25
07/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 dicembre 1993, n. 44
09/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 dicembre 1993, n. 45
16/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 dicembre 1993, n. 46
17/12/1993 - Legge provinciale 17 dicembre 1993, n. 26
21/12/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 dicembre 1993, n. 47
27/12/1993 - Legge provinciale 27 dicembre 1993, n. 28
19/11/1993 - Legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23 —
06/04/1993 - Legge provinciale 6 aprile 1993, n. 8
26/08/1993 - LEGGE PROVINCIALE 26 agosto 1993, n. 14 —
26/10/1993 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 ottobre 1993, n. 38
02/07/1993 - LEGGE PROVINCIALE 2 luglio 1993, n. 13 —
26/01/1993 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 4
01/07/1993 - Legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11
08/01/1993 - LEGGE PROVINCIALE 8 gennaio 1993, n. 1 —
22/10/1993 - Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17
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