(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 3, 4, 5 e 6:
“Art. 3 Requisiti di accesso all’attività
3. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, la quale è responsabile dell'attività svolta nei locali di vendita.
4. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 2, lettera a), garantendone l'effettuazione anche tramite soggetti idonei.
5. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.
6. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo, che deve essere attestato alla camera di commercio ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.