Sentenza del 10 marzo 2003, n. 76; Pres. ff. Demattio, Est. Pantozzi Lerjefors
La verifica delle offerte anomale è un subprocedimento che formalmente ha un rilievo distinto dal procedimento di evidenza pubblica diretto all'aggiudicazione – anche se ad esso collegato – e deve concludersi con una determinazione espressa e motivata.
L'Amministrazione, nel caso in cui, legittimamente, si avvalga di un soggetto estraneo per la valutazione delle offerte anomale, può fare proprio tale parere mediante esplicito richiamo ad esso nel provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione provvisoria dei lavori, senza necessità di indicare le ragioni per le quali la motivazione, assunta per relationem, viene condivisa.
Tra l'incarico di progettazione dei lavori e quello di verifica delle offerte anomale non sussiste alcuna incompatibilità, in quanto non prevista dall'art. 52 L.P. 17 giugno 1998 n. 6 o da altre disposizioni provinciali. Nemmeno appare pertinente, nella fattispecie, il richiamo all'art. 21 L. 11 febbraio 1994 n. 109, il quale sancisce l'incompatibilità solo tra i componenti della commissione di gara e coloro che hanno svolto incarichi tecnici per l'Amministrazione.
Nella verifica di anomalia l'art. 52 L.P. n. 6/1998 non impone all'Amministrazione alcun obbligo di formulare una valutazione dell'entità complessiva dell'offerta, dovendo invece effettuarsi l'esame di tutti i prezzi unitari specifici, singolarmente considerati, in relazione alle giustificazioni fornite dall'impresa.
La direttiva europea n. 93/37/CEE del 14 giugno 1993 nulla dispone circa eventuali meccanismi automatici di rilievo della soglia di allarme, oltre la quale sia obbligatoria la verificazione delle giustificazioni offerte dalle imprese. Essa peraltro prescrive il contraddittorio dopo la presentazione dell'offerta nonché la possibilità per l'impresa di fornire giustificazioni relativamente al 100 % delle voci componenti l'offerta medesima.
In ordine alla valutazione della congruità dell'offerta anomala, la legge non prevede precisi criteri applicativi, per cui valgono i criteri eventualmente prescritti dalla lex specialis e quelli rimessi alla discrezionalità tecnica della commissione di gara. Pertanto il giudizio di questo organo è sindacabile dal Giudice amministrativo per quanto riguarda l'aspetto metodologico e il risultato, solo sul piano della logicità e razionalità, della coerenza dell'iter motivazionale e della veridicità dei presupposti di fatto.
Correttamente il tecnico incaricato di esprimere il parere circa l'affidabilità dell'offerta ritenuta anomala, elabora un criterio razionale che consenta di valutare l'economicità dei prezzi, adottando un modello matematico-aritmetico mediante il quale il “valore congruo” viene determinato fissando la media di tutti i prezzi unitari delle offerte pervenute ed il prezzo unitario della stima di progetto dell'Amministrazione appaltante. Detto modello permette così di rilevare, per i singoli prezzi, scostamenti più o meno alti, che vengono considerati antieconomici se superano una determinata fascia di tolleranza (calcolata in percentuale quale differenza tra l'offerta più alta e quella più bassa, diviso per l'offerta più alta).
La circostanza che la richiesta di giustificazioni sull'anomalia riscontrata provenga da un soggetto diverso da quello che compie la valutazione della congruità dell'offerta non si pone in contrasto nè con l'art. 52 L.P. n. 6/1998 nè con altre disposizioni normative.
Il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 dell'art. 52 L.P. 17 giugno 1998 n. 6 per la richiesta, da parte dell'Amministrazione, delle giustificazioni per le offerte anomale, non ha natura perentoria, in considerazione della sua funzione chiaramente acceleratoria del procedimento di gara, nell'interesse della speditezza; per cui il suo mancato rispetto non può essere preclusivo della possibilità che l'Amministrazione, nel preminente interesse pubblico, escluda le offerte poco affidabili. Ciò a differenza dell'ipotesi di estensione della procedura di verifica anche alle offerte non eccedenti il limite di anomalia, per la quale il successivo comma 5 non prevede alcun termine.