Norme di sicurezza per l'agibilità di strade sedi di competizioni velocistiche per auto e motoveicoli
(1) Le presenti norme riguardano le piste, generalmente costituite da tracciati chiusi appositamente realizzati su sede privata e dotati di impianti permanenti per la disputa di competizioni velocistiche di auto e motoveicoli, nonché i tratti di strade pubbliche o private a tracciato chiuso od aperto/permanentemente o temporaneamente predisposti o adattati allo stesso fine. Sulle predette piste o strade a tracciato chiuso, o circuiti, può essere autorizzato ogni tipo di competizione, mentre su quelle a tracciato aperto possono essere autorizzate solo corse in salita, prove velocistiche di rallies, tentativi di record e simili.
(2) La larghezza della sede stradale nei tratti rettilinei deve essere pari ad almeno due corsie quando i sorpassi sono consentiti ed almeno una corsia quando non lo sono. La larghezza di ogni corsia deve essere di m b + 0,042 V, con un minimo di metri 3,50 per veicoli a tre e quattro ruote e di metri 2,50 per veicoli a due ruote, essendo b la larghezza del veicolo concorrente di maggior ingombro trasversale e V la velocità massima in metri per secondo raggiungibile nel tratto considerato. Per le piste permanenti esistenti è ammessa una riduzione della larghezza del dieci per cento. La larghezza della sede stradale in ogni curva deve essere aumentata in funzione del raggio della curva e del suo sviluppo; comunque non deve essere inferiore a quella del tratto che la precede. La larghezza massima in un tratto qualsiasi non deve superare 12 metri per motoveicoli e 15 metri per autoveicoli; se superiore, la sede stradale deve essere limitata mediante striscia dipinta continua o dispositivi discontinui non costituenti ostacolo. Le variazioni di larghezza devono essere opportunamente raccordate.
(3) Lungo i bordi della sede stradale deve esserci una fascia orizzontale raccordata a raso, a fondo preferibilmente erboso, della larghezza minima pari ad una corsia, determinata come al comma 1, libera da ostacoli; all'esterno delle curve detta fascia conserva invece la inclinazione trasversale della sede stradale. La larghezza delle fasce può essere ridotta di non oltre il cinquanta per cento lungo i tratti ove esistono protezioni continue, quali guardrails, terrapieni, muri, file di balle di paglia ancorate contro ostacoli fissi e simili, in relazione alla natura ed all'efficienza di tali protezioni.
(4) Le protezioni del pubblico, lungo i tratti del tracciato ove esso è ammesso, vengono determinate secondo l'andamento del terreno e la velocità raggiungibile in ciascun tratto, con i criteri seguenti:
- a) il piano di stazionamento del pubblico deve essere allo stesso livello o a livello superiore a quello della sede stradale, con pendenza ascendente non superiore al 25%, salvo l' esistenza di gradoni o di altre strutture appositamente predisposte;
- b) lo stazionamento del pubblico viene delimitato mediante recinzioni continue in rete metallica di adeguata robustezza o altro dispositivo permanente equivalente, di almeno metri 1,20 di altezza o anche mediante dispositivi provvisori, quali transenne o simili, purché sorvegliati, posti ad una distanza minima dal bordo della pista di 6, 8, 9,50 e 11 metri, rispettivamente per velocità massime di chilometri per ora 100, 150, 200 ed oltre 200. Tale distanza è riducibile rispettivamente del venti, trenta o cinquanta per cento, quando il piano di stazionamento del pubblico, sostenuto da muro o terrapieno, è sopraelevato rispettivamente di 2, 3 e 3,50 metri;
- c) tra il dispositivo di contenimento del pubblico ed il bordo della pista e ad una distanza minima dal primo di metri 3, deve esserci una protezione dimensionata in modo da resistere all' urto del veicolo che uscisse di pista alla velocità massima possibile nel tratto considerato, sotto un angolo di 15 gradi, la distanza è riducibile al minimo di metro 1,50 quando ricorrano per lo stazionamento del pubblico le stesse condizioni di cui alla lettera b);
- d) il dispositivo di protezione è di norma costituito da un muro in cemento armato di adeguato spessore eventualmente a parete concava verso la pista e di altezza compresa tra 1,50 e 3 metri; per velocità variabili l' altezza minima è di metri 3; oppure da un muretto di adeguato spessore, di altezza non inferiore a metri 0,90, integrato, per una altezza complessiva compresa tra 2 e 3 metri, in rapporto alle velocità come innanzi detto, da una rete e da un sistema di cavi o tondini di acciaio disposti su file orizzontali e sorretti da pali metallici infissi in modo che il piano verticale dei cavi o tondini risulti continuo ed alquanto arretrato rispetto alla superficie di urto verso la pista; la rete deve essere applicata anteriormente ai cavi o tondini, oppure ove esista lo spazio necessario, la predetta rete ed il sistema di cavi o tondini possono essere posti, indipendentemente dal muretto, ad una distanza minima da esso di metri 5; in entrambi i casi qualora la fascia di sicurezza non sia a fondo erboso o di altro tipo a disposizione di energia e la sua larghezza sia inferiore al minimo stabilito dal comma 4, la protezione deve essere completata da un guardrail o da un rivestimento di balle di paglia o similari, posto in adiacenza del muro o muretto, verso la pista, a protezione dei piloti;
- e) in sostituzione dei dispositivi di cui alla lettera d), sono ammessi i seguenti tipi di protezione, per impiego sino alle sottoindicate velocità massime realizzabili, rispettivamente da ridurre o da maggiorare del venti per cento all' esterno od all'interno delle curve; tali tipi di protezione devono comunque rispondere ai requisiti di resistenza all'urto di cui alla lettera c):
- 1) velocità fino a 100 chilometri orari:
guardrail di tipo stradale a nervature multiple longitudinali, col bordo superiore almeno a metri 0,60 da terra fissato su pali in ferro, su di un piano normale a quello del terreno; per le competizioni motociclistiche il guardrail, se posto a distanza, dal bordo, inferiore ad una corsia, deve essere del tipo ricoprente i pali di sostegno, oppure rivestito con balle di paglia; il guardrail viene integrato da una rete metallica alta metri 1,80 a forte resistenza, fissata mediante fili di ferro del diametro di almeno 4 millimetri su robusti pali in ferro; oppure terrapieno a parete inclinata con pendenza, rapporto tra altezza e base, minima di 1:1 alto almeno metri 2; - 2) velocità fino a 150 chilometri orari:
guardrail come al punto 1) ma di tipo rinforzato, nello spessore delle lamiere, e integrato da una rete metallica come al punto 1), per un' altezza complessiva di 2 metri; oppure una rete come al punto 1), ma rinforzata con cavi o tondini di acciaio, alta 2 metri, posta ad una distanza minima di una corsia dal bordo; oppure terrapieno a parete inclinata, come al punto 1), alto almeno 2,50 metri; - 3) velocità fino a 200 chilometri orari:
guardrail rinforzato come al punto 2), integrato da rete come al punto 1) per un' altezza complessiva di metri 2,20; oppure rete rinforzata come al punto 2), alta metri 2,20; oppure terrapieno a parete inclinata, come al punto 1), alto almeno metri 1,50 con rete rinforzata come al punto 2), alta almeno metri 1,50, posta sul ciglio superiore, normalmente alla scarpata; oppure terrapieno a parete inclinata come al punto 1), alto 3,50 metri; - 4) velocità oltre 200 chilometri orari:
guardrail rinforzato come al punto 2), integrato da una rete rinforzata con cavi o tondini come al punto 2), per un' altezza complessiva di metri 2,50; oppure terrapieno a parete inclinata come al punto 1), alto almeno metri 2 con rete rinforzata con cavi o tondini come al punto 2), alta metri 1,50, fissata sul ciglio superiore, come al punto 3); in rettifilo ed all'esterno delle curve è richiesto anche un guardrail rinforzato od un muretto alto metri 0,80 posto ai piedi del terrapieno; oppure terrapieno a parete inclinata come al punto 1), alto almeno metri 4.
(5) L'ubicazione dei box e quella della fascia e dei raccordi di collegamento relativi agli stessi deve trovarsi su un tratto in rettifilo o all'interno di una curva a piena visibilità con pendenza longitudinale inferiore all'uno per cento. Il fronte di ciascun box verso la pista deve essere di metri 4 per gli autoveicoli e di metri 2 per i motoveicoli. La fascia di servizio antistante ai box, e cioè la zona box, deve avere una larghezza minima di metri 6 per autoveicoli e metri 4 per motoveicoli e all'estremità d'ingresso va collegata alla pista mediante un prolungamento della fascia stessa ed un successivo raccordo rastremato al cinque per cento, di larghezza complessiva tale da consentire l'arresto del veicolo alla massima velocità d'ingresso; all'estremità di uscita va collegata alla pista con un raccordo rastremato al 10 per cento. Il bordo della pista deve essere segnato con riga continua dipinta lungo la zona box e la fascia di prolungamento, e con riga discontinua lungo i raccordi di estremità. Per i rifornimenti di carburanti dovranno essere impiegati solo impianti fissi o mobili di sicurezza.
(6) I servizi di emergenza, antincendio e pronto soccorso, predisposti dagli organizzatori devono essere adeguati alle caratteristiche della competizione e disporre di efficienti, autonome comunicazioni telefoniche o radio-telefoniche, di appositi accessi alla pista ed adeguate strade di collegamento, gli uni e le altre da tenere sgombri per tutta la durata della competizione.
(7) Adeguate norme per il controllo e la selezione dei veicoli, il controllo medico e psicotecnico dei piloti, l'equipaggiamento di sicurezza degli stessi, la condotta e i regolamenti di gara, la disciplina e la protezione del personale addetto ai box ed il controllo sportivo della competizione, i servizi di segnalazione e di informazione e la copertura assicurativa, sono stabilite dall'Automobile Club d'Italia o dalla Federazione Motociclistica Italiana. Il numero dei veicoli da ammettere alle gare viene stabilito d'intesa tra la commissione provinciale per i pubblici spettacoli e il competente organo sportivo. Per ogni competizione gli organizzatori sono tenuti ad uniformarsi alle predette norme di cui ai commi da 1 a 7.
(8) Le norme di cui ai commi da 1 a 7 non si applicano per i tracciati di corse fuori strada, su ghiaccio, su sabbia, su cenere, su piste da karts e su piste speciali. Per quanto non precedentemente regolamentato nei riguardi delle competizioni motociclistiche, le norme di cui ai commi da 1 a 7 possono essere opportunamente temperate e modificate a giudizio della commissione provinciale per i pubblici spettacoli, tenuto conto del minor rischio che tali competizioni comportano nei confronti di terzi e sempre che sia salvaguardata la sicurezza del pubblico.
(9) L'impiego di sistemi di protezione differenti da quelli previsti nei commi da 1 a 8 ma che garantiscono la sicurezza equivalente possono essere autorizzate dalla commissione provinciale per i pubblici spettacoli, previo parere favorevole dei competenti organi.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.