Pubblicato nel B.U. 22 febbraio 1994, n. 8.
(1) Hanno diritto ai contributi di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, le associazioni e le istituzioni con sede in Provincia di Bolzano che:
(2) Possono beneficiare dei contributi anche le associazioni ed istituzioni che non raggiungono i limiti indicati alla lettera b) del comma 1, sempreché garantiscano libertà di partecipazione a tutti i lavoratori, rendendo pubblici i programmi, non perseguano scopi di lucro e diano opportune garanzie di continuità.
(3) Gli interventi formativi devono mirare ad impartire, secondo appropriati principi didattici e metodologici, da parte di personale qualificato, conoscenze di carattere professionale, sindacale o comunque attinenti al mercato del lavoro.
(4) L'unità temporale di formazione deve avere una durata minima di 45 minuti. Ad una unità temporale di formazione devono partecipare almeno otto persone.
(1) Gli studi e le ricerche scientifiche per i quali viene richiesto un contributo devono riferirsi alle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori in Provincia di Bolzano.
(1) Hanno diritto ai contributi di investimento di cui al comma 2 dell'articolo 32 della L.P. n. 39/1992 le associazioni ed istituzioni cui aderiscono almeno 5000 lavoratori. La relativa indicazione deve avvenire mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio.