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In vigore al: 21/11/2014

i) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 marzo 1993, n. 81)
Regolamento per la disciplina della formazione per assistenti dentali alla poltrona (operatori tecnici)

1)

Pubblicato nel B.U. 18 maggio 1993, n. 22.

Art. 1 (Finalità)

(1) L'assistente dentale alla poltrona è un operatore tecnico ausiliario odontoiatrico clinico.

(2) La formazione professionale dell'assistente dentale alla poltrona è diretta a fornire conoscenze tali, affinché l'operatore sia in grado di collaborare con il dentista o l'odontoiatra nel lavoro accanto alla poltrona al servizio del paziente.

(3) L'assistente dentale alla poltrona predispone la zona operativa ed il materiale d'uso impiegato negli interventi e svolge la sua attività in stretta dipendenza con il dentista e l'odontoiatra e non può svolgere operazioni autonomamente.

(4) L'assistente dentale alla poltrona ha la funzione di ricevere i pazienti, gestire gli appuntamenti e gli schedari dei pazienti.

Art. 2 (Scuola per assistenti dentali alla poltrona [operatori tecnici])

(1) La scuola per assistenti dentali alla poltrona si articola in due tipi di corso di studi, il corso di tipo A ed il corso di tipo B.

(2) Il corso di tipo A è indirizzato a persone che lavorano presso uno studio dentistico con mansioni di assistente odontoiatrico.

(3) Il corso di tipo B è indirizzato a persone che non hanno alcuna conoscenza specifica nel campo.

Art. 3 (Collaborazione con i servizi sanitari)

(1) Le unità sanitarie locali mettono a disposizione della scuola per assistenti dentali alla poltrona i servizi e le strutture in dotazione necessari per lo svolgimento dell'attività di formazione.

Art. 4 (Organi della Scuola)

(1) La direzione della scuola è affidata ad un medico preferibilmente specializzato in odontostomatologia o ad un odontoiatra.

(2) Il direttore è assistito da un istruttore didattico che ha il compito di coordinare le attività di tirocinio e di valutarne gli esiti in riferimento ai singoli allievi.

(3) Il segretario della scuola assolve gli affari amministrativi e cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo.

(4) Possono essere nominati docenti della scuola:

  • a)  medici abilitati all' esercizio della professione, esperti nella materia d'insegnamento;
  • b)  altri esperti, particolarmente preparati nelle materie e nelle tecniche che formano oggetto di insegnamento.

(5) Il consiglio dei docenti è composto dai docenti e dal direttore della scuola, con funzioni di presidente.

Art. 5 (Consiglio direttivo)

(1) La direzione didattica della scuola è affidata ad un consiglio composto da:

  • a)  il direttore della scuola con funzioni di presidente;
  • b)  un funzionario dell' ufficio provinciale per la formazione del personale sanitario e per l'educazione sanitaria, designato dal competente assessore provinciale;
  • c)  un rappresentante dell' ente eventualmente incaricato della gestione della scuola;
  • d)  l' istruttore didattico.

(2) Il consiglio direttivo si riunisce periodicamente per garantire la reciproca informazione sullo svolgimento delle attività formative. Esso è convocato dal direttore della scuola.

(3) Alle riunioni del consiglio direttivo prendono parte, con diritto di voto consultivo, i docenti di volta in volta interessati agli argomenti all'ordine del giorno.

(4) Il consiglio direttivo:

  • a)  nomina il corpo docente;
  • b)  determina le sedi e le modalità di espletamento del tirocinio;
  • c)  designa due docenti in seno alla commissione di esame per il conferimento del diploma;
  • d)  formula proposte di carattere organizzativo e didattico;
  • e)  esclude gli allievi dalla scuola e adotta gli altri provvedimenti disciplinari;
  • f)  adotta ogni altro provvedimento di natura programmatica, organizzativa e didattica che non rientri nelle esclusive competenze della direzione della scuola.

(5) Il consiglio direttivo delibera a maggioranza di voti espressi dai membri effettivi.

Art. 6 (Requisiti di ammissione)

(1) Sono ammessi alla scuola per assistenti dentali alla poltrona i cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea, ed i cittadini extracomunitari regolarmente residenti nel territorio provinciale che:

  • a)  per il corso di tipo A:
    • 1)  dimostrano di aver lavorato a tempo pieno per almeno due anni presso uno studio dentistico;
    • 2)  hanno compiuto i sedici anni di età;
    • 3)  sono idonei psichicamente e fisicamente a svolgere la professione
  • b)  per il corso di tipo B:
    • 1)  hanno frequentato con esito positivo il secondo anno di una scuola media di secondo grado o sono in possesso dell' attestato di qualifica conseguito al termine di corsi di durata almeno pari o superiore a due anni scolastici delle scuole statali, svolti presso scuole di formazione professionale istituite o autorizzate dalla Provincia, o comunque in possesso di certificato attestante l'ammissione al terzo anno di detti corsi;
    • 2)  hanno compiuto i sedici anni di età;
    • 3)  sono idonei psichicamente e fisicamente a svolgere la professione.

(2) I cittadini italiani residenti in provincia di Bolzano hanno diritto di precedenza.

(3) I documenti da produrre per l'ammissione al corso sono indicati nel bando di istituzione dei singoli corsi.

Art. 7 (Criteri di selezione)

(1) La Giunta provinciale determina il numero minimo e massimo degli allievi che possono essere ammessi ai corsi.

(2) Qualora il numero dei richiedenti sia superiore a quello dei posti di formazione stabiliti per ciascun corso, l'ammissione è subordinata al superamento di una prova scritta ed orale, o solo orale, o solo scritta, su tematiche di cultura generale, attinenti preferibilmente al settore dell'igiene e della sanità.

(3) L'esame d'ammissione è sostenuto davanti ad apposita commissione composta:

  • a)  dal direttore della scuola, con funzione di presidente;
  • b)  da un docente della scuola;
  • c)  da un rappresentante della provincia autonoma di Bolzano designato dall' assessore provinciale competente in materia di sanità.

(4) Sono ammessi alla frequenza della scuola i candidati utilmente collocati in graduatoria, in base alla valutazione dell'esito delle prove d'esame e del titolo di studio posseduto, secondo i seguenti criteri di massima:

  • a)  superamento della prova scritta o orale, fino a cinque punti;
  • b)  titolo di studio superiore a quello richiesto per l' ammissione, fino a tre punti;
  • c)  ultima valutazione o giudizio risultanti dal titolo richiesto per l' ammissione:
    • 1)  media di sei decimi: un punto;
    • 2)  media di sette decimi: due punti;
    • 3)  media di otto decimi: tre punti;
    • 4)  media di nove decimi e dieci decimi: quattro punti.

(5) A parità di punteggio, è data precedenza all'aspirante più anziano di età.

Art. 8 (Programma d'insegnamento)

(1) Il corso di tipo A di formazione per assistenti dentali alla poltrona ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 200 ore di insegnamento teorico ed il tirocinio pratico.

(2) Il tirocinio pratico di cui al comma 1 consiste in un impegno a tempo pieno in una struttura ospedaliera, in un ente pubblico specialistico o in uno studio dentistico privato.

(3) Il corso di tipo B di formazione per assistenti dentali alla poltrona ha la durata di due anni. Ciascuno anno di corso prevede almeno 900 ore di insegnamento, di cui almeno 650 ore di tirocinio pratico e 250 ore di insegnamento teorico.

(4) Le materie di insegnamento dei corsi di cui ai commi 1 e 3 sono:

  • a)  area amministrativa:
  • 1)  legislazione sanitaria;
  • 2)  contabilità e tecnica d' ufficio;
  • 3)  cultura generale;
  • 4)  seconda lingua;
  • 5)  informatica;
  • b)  area igiene:
    • 1)  microbiologia;
    • 2)  ecologia, tra cui smaltimento dei rifiuti;
    • 3)  radiologia;
    • 4)  igiene;
  • c)  area sanitaria:
    • 1)  anatomia generale e speciale;
    • 2)  patologia generale;
    • 3)  patologia orale;
    • 4)  psicologia;
  • d)  area ergonomica:
    • 1)  materiali odontoiatrici;
    • 2)  organizzazione ambulatoriale;
    • 3)  fotografia;
    • 4)  strumentario.

(5) Il tirocinio pratico verte sulle materie di cui al comma 4.

Art. 9 (Obbligo di frequenza e assenze)

(1) È obbligatoria la frequenza delle lezioni teoriche e del tirocinio pratico. Il tirocinio deve essere svolto per almeno un mese all'anno in una struttura pubblica specializzata.

(2) L'allievo che risulti assente a più di un terzo delle ore di insegnamento teorico complessivamente previste per ogni anno di corso deve ripetere l'anno.

(3) Le assenze, per qualsiasi motivo, devono essere immediatamente giustificate e motivate per iscritto; in caso di malattia, mediante certificato medico da presentarsi al direttore della scuola.

(4) Le ore di tirocinio pratico non svolte vanno in ogni caso recuperate.

Art. 10 (Orario settimanale)

(1) Per il corso di tipo A le ore riservate alle lezioni teoriche non possono superare le sei ore settimanali.

(2) Per il corso di tipo B le ore riservate alle lezioni teoriche ed al tirocinio pratico non possono superare complessivamente le 37 ore settimanali.

Art. 11 (Obbligo di assicurazione)

(1) Gli allievi sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e contro i danni arrecati a terzi durante la frequenza della scuola, comprese le attività di tirocinio.

Art. 12 (Verifica del profitto)

(1) I singoli docenti tengono un registro giornaliero dove annotano il programma di tutte le ore di insegnamento.

(2) I docenti verificano regolarmente il profitto degli allievi, mediante interrogazioni orali e prove scritte.

(3) La valutazione delle singole prove è espressa in decimi.

(4) La valutazione delle singole prove è annotata sul registro e delle stesse si tiene conto in sede di scrutinio finale.

Art. 13 (Scrutinio finale e esami di riparazione)

(1) Al termine di ciascun anno di corso, deve essere fatto lo scrutinio finale, calcolando la media dei voti riportati dall'allievo nel corso dell'anno per il profitto in ciascuna materia.

(2) L'allievo che non abbia raggiunto la media di sei decimi in ciascuna materia non ottiene il passaggio al secondo anno di corso, mentre se trattasi di allievo frequentante l'ultimo anno di corso, non è ammesso alla prima sessione dell'esame finale per il conseguimento del titolo di abilitazione.

(3) L'allievo che non abbia raggiunto la votazione di almeno sei decimi, in non più di tre materie è ammesso agli esami di riparazione, che si tengono in epoca non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi rispetto alla conclusione dell'anno del corso.

(4) Gli esami di riparazione sono sostenuti innanzi ad apposita commissione presieduta dal direttore della scuola e da tre docenti; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

(5) L'allievo che per due volte non dovesse ottenere il passaggio alla fase successiva, o non dovesse conseguire il diploma, deve lasciare la scuola.

(6) Il direttore della scuola, su conforme parere del collegio dei docenti, può indire una sessione straordinaria degli esami di riparazione, per gli allievi che non hanno potuto presentarsi a quella ordinaria, per gravi e giustificati motivi.

Art. 14 (Esame di diploma)

(1) L'esame per il conseguimento del titolo di abilitazione è indetto in due sessioni.

(2) Alla prima sessione sono ammessi gli allievi dell'ultimo anno di corso, che abbiano conseguito la media di almeno sei decimi in ciascuna materia di insegnamento in sede di scrutini finali. Alla seconda sessione sono ammessi gli allievi che hanno conseguito una votazione inferiore a sei decimi, in non più di tre materie.

(3) L'ammissione dell'allievo alla prima o seconda sessione è altresì subordinata al regolare espletamento del tirocinio pratico, con l'osservanza del monte ore minimo prestabilito.

(4) L'esame di diploma, che è diretto ad accertare le capacità teoriche e pratiche acquisite dall'allievo, consiste in una prova scritta su una materia di insegnamento a scelta della commissione ed una prova orale vertente sulle materie di insegnamento.

(5) L'esame di diploma è sostenuto innanzi ad apposita commissione, nominata dalla Giunta provinciale e composta da:

  • a)  il direttore della scuola, con funzioni di presidente;
  • b)  da un rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano designato dall' assessore provinciale competente in materia di sanità;
  • c)  l' istruttore didattico;
  • d)  due docenti della scuola.

(6) Funge da segretario il segretario della scuola.

Art. 15 (Assenza giustificata)

(1) Il consgilio direttivo può indire una sessione straordinaria dell'esame di diploma per gli allievi che, per gravi e giustificati motivi, non abbiano potuto partecipare alla prima o seconda sessione.

Art. 16 (Diploma di abilitazione)

(1) Ogni componente della commissione esaminatrice dispone di dieci punti per la valutazione delle prove di esame.

(2) Per conseguire il diploma, l'allievo deve riportare in ciascuna delle due prove almeno sei decimi del punteggio totale a disposizione della commissione.

(3) Il diploma è sottoscritto dal presidente della commissione esaminatrice e viene rilasciato dall'assessore provinciale competente in materia di sanità.

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