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In vigore al: 21/11/2014

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 luglio 1993, n. 261)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 5 sulla modifica delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi e sull'assistenza creditizia ai coltivatori diretti assuntori di masi chiusi

1)

Pubblicato nel B.U. 7 settembre 1993, n. 42.

Art. 1 (Volume residenziale per l'agriturismo)

(1) Il volume a scopo residenziale di 250 m³ da destinare esclusivamente all'attività agrituristica può essere realizzato soltanto nella sede aziendale del maso. A tal fine l'interessato deve produrre un certificato di iscrizione nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici. 2)

2)

L'art. 1 è stato sostituito dall'art. 50 del D.P.G.P. 23 febbraio 1998, n. 5.

Art. 2 (Distacco di volume residenziale o rurale)

(1) Il presidente della commissione locale per i masi chiusi certifica in base ad estratti tavolari che dal 30 novembre 1980 non è stato distaccato volume residenziale dalla sede dell'azienda agricola e che dal 14 dicembre 1988 non è stato distaccato volume di fabbricati rurali.

Art. 3 (Esercizio dell'attività economica secondaria)

(1) La ripartizione provinciale agricoltura accerta ed attesta in base a criteri oggettivi che l'attuale volume dei fabbricati rurali non è sufficiente per l'esercizio dell'attività economica secondaria e che dal 14 dicembre 1988 non sono avvenute trasformazioni di cubatura di fabbricati rurali in cubatura residenziale.

Art. 4 (Attività agricola ed economica secondaria)

(1) Il reddito proveniente dall'azienda agricola deve essere a titolo principale e comportare almeno la metà del reddito totale. Il tempo lavorativo dedicato alle attività economiche secondarie deve essere inferiore alla metà del tempo lavorativo totale del proprietario del maso e dei familiari coadiuvanti.

Art. 5 (Documentazione)

(1) Alla domanda per il rilascio della concessione edilizia devono essere allegate le attestazioni e certificazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3.

(2) La concessione edilizia deve indicare la destinazione urbanistica del volume da realizzarsi.

(3) Il volume di cui ai precedenti articoli 1 e 3 può essere realizzato solo tramite l'ampliamento di costruzioni esistenti purché l'ampliamento non sia ritenuto incompatibile dalla sovraintendenza ai beni culturali.

Art. 6 (L'imprenditore agricolo)

(1) Ai fini dell'articolo 11 della legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 5 è considerato imprenditore agricolo colui il cui reddito proveniente dall'azienda agricola risulti pari o superiore al 50% del reddito totale ed il cui tempo di lavoro dedicato alle attività economiche secondarie sia inferiore alla metà del tempo di lavoro totale; tali requisiti sono accertati ed attestati dalla ripartizione provinciale agricoltura.

Art. 7 (Aiuti straordinari a favore di imprenditori agricoli)

(1) Per beneficiare degli aiuti straordinari devono sussistere i seguenti presupposti:

  • a)  La situazione debitoria deve essere dovuta ad investimenti effettuati nel settore agricolo e comprovata da contratti di mutuo regolarmente registrati;
  • b)  deve trattarsi di un' azienda agricola di montagna con almeno trentacinque punti di svantaggio risultanti dallo schedario dei masi.

Art. 8 (Divieti)

(1) I mutui agevolati mediante contributi provinciali non possono essere compresi nella trasformazione delle passività onerose.

(2) La concessione del contributo è esclusa qualora all'azienda agricola sia stato concesso un finanziamento di cui alla legge provinciale 3 novembre 1981, n. 29.

Art. 9 (Durata del mutuo)

(1) La durata del mutuo è fissata in anni cinque di ammortamento ed un anno di preammortamento.

Art. 10 (Termine di presentazione della domanda)

(1) Le domande per la concessione del mutuo agevolato devono essere presentate alla ripartizione provinciale agricoltura entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 11 (Durata della licenza)

(1) La licenza per prestazioni di ristoro nell'ambito di baite di cui all'articolo 12, comma 2, della legge provinicale 21 novembre 1983, n. 45, e successive modifiche, è rilasciata per un periodo di nove mesi all'anno. 3)

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare.

3)

Il comma 1 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 21 agosto 2008, n. 44.

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