(1) Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri appartenenti al gruppo linguistico italiano. Il consiglio di amministrazione è nominato dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore provinciale alla Cultura italiana. Di esso fanno parte l'Assessore provinciale alla Cultura italiana, il direttore della Biblioteca, due esperti in materia economico amministrativa, un rappresentante dell'Università di Bolzano scelto fra il corpo docente e designato dal Rettore.
(2) I componenti del consiglio di amministrazione rimangono in carica per la durata di quattro anni e possono essere riconfermati.
(3) Il consiglio di amministrazione si riunisce in sessione ordinaria ogni tre mesi e può riunirsi in sessione straordinaria su iniziativa del presidente oppure ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta almeno due membri.
(4) Alle riunioni assiste quale segretario un impiegato di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.
(5) Delle riunioni va data notizia al direttore dell'ufficio provinciale competente per le biblioteche italiane, che può parteciparvi senza diritto di voto.
(6) L'avviso di convocazione è inviato a cura del presidente ai singoli membri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, deve essere recapitato almeno 24 ore prima. L'avviso deve contenere l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.
(7) Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.