(1) Per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.
(2) Gli avvisi di divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche devono essere esposti in luoghi ben visibili agli avventori, devono riportare gli estremi della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, e devono contenere la seguente dicitura: "È vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche ai minori di 16 anni e a coloro che si trovino in stato di manifesta ubriachezza".
(3) Gli avvisi di divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 16 anni negli esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio devono essere esposti sugli scaffali delle bevande alcoliche ed alla cassa e devono riportare gli estremi della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3.
(4) Per "materiale pubblicitario durevolmente installato" di cui all'articolo 6, comma 7, della legge provinciale del 18 maggio 2006, n. 3, si intende il materiale che pubblicizza marchi di bevande alcoliche e di aziende produttrici di bevande alcoliche, installato a pagamento prima dell'entrata in vigore della stessa legge.
(5) Le ripartizioni provinciali Sanità e Politiche sociali, in accordo con il Consiglio dei Comuni, elaborano uno schema tipo di regolamento in materia di alcol che i Sindaci possono adottare nel proprio comune.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.