Ritenuto che con ricorso notificato in data 23 giugno 2005, depositato il successivo 1° luglio ed iscritto al numero 68 del registro ricorsi dell'anno 2005 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 aprile 2005, n. 1 (Disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico);
che la Provincia autonoma di Bolzano si è costituita con atto di costituzione e controdeduzioni, con cui prospetta l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso;
che le parti hanno depositato successive memorie illustrative delle reciproche domande ed eccezioni.
Considerato che il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso e che la Provincia autonoma di Bolzano ha ritualmente accettato tale rinuncia;
che deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del processo.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.