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Sentenze della Corte costituzionale
2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 27.07.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 27.07.2001
Pretesa partecipazione al finanziamento dell´ARAN per la contrattazione collettiva per il comparto sanità
Attendere, processo in corso!
Sentenza (12 luglio) 27 luglio 2001, n. 315; Pres. Ruperto – Red. Mezzanotte
Ritenuto in fatto:
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Provincia autonomadi Trento solleva conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato inrelazione al decreto del Ministro della funzione pubblica 18 ottobre 1999,concernente "Modalità di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN peril comparto sanità, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del decreto legislativo3 febbraio 1993, n. 29".
Il decreto ministeriale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999,tutte le amministrazioni del comparto "Personale del Servizio sanitarionazionale" devono contribuire al finanziamento dell'Agenzia per larappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), includendoanche le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano tra isoggetti obbligati al finanziamento (art. 2, comma 1) e autorizzando ilMinistero del tesoro, in caso di inadempienza, a trattenere gli importirelativi sulle erogazioni ad esse spettanti a carico del Fondo sanitarionazionale, ovvero per le Regioni e le Province autonome, che non accedono alFondo sanitario, sulle somme ad esse spettanti a qualsiasi titolo (art. 2,comma 2).
Ad avviso della ricorrente, tale decreto sarebbe lesivo della autonomiafinanziaria, garantita alle Province autonome dal Titolo VI del d.P.R. 31agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionaliconcernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), delleattribuzioni ad esse spettanti in materia di ordinamento degli ufficiprovinciali e del personale e in materia di sanità, ai sensi dell'art. 8,numero 1, dell'art. 9, numero 10, e dell'art. 16 dello stesso d.P.R., nonchédelle relative norme di attuazione, e dell'art. 50, comma 16, del d.lgs. 3febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delleamministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia dipubblico impiego a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.421), che riconosce la specifica autonomia delle Province autonome inmateria di contrattazione collettiva.
La ricorrente rileva che la previsione dell'art. 50, comma 8, del d.lgs. n.29 del 1993, secondo il quale le risorse dell'ARAN derivano da contributiposti a carico delle singole amministrazioni dei vari comparti, corrispostiin misura fissa per dipendente in servizio, va coordinata con quella delcomma 16 dello stesso art. 50, il quale consente alle Regioni e alleProvince autonome di avvalersi, per la contrattazione collettiva di lorocompetenza, di agenzie tecniche istituite con legge regionale o provincialeovvero dell'assistenza dell'ARAN. La ricorrente precisa, a questo proposito,che, avvalendosi di tale facoltà, con
legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7
(Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma diTrento) ha disciplinato, tra l'altro, la contrattazione collettivaprovinciale, ivi compresa quella relativa al personale del serviziosanitario, affidando il compito di rappresentare l'amministrazioneprovinciale all'agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale,istituita con
legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23
. In tale quadro, lapretesa statale si risolverebbe nell'affermazione di un presunto onere dipartecipazione della Provincia alla gestione di una struttura statale e diun misconoscimento delle diverse autonomie che lo statuto assicura alleProvince autonome.
Autonomamente lesivo delle attribuzioni provinciali sarebbe poi, ad avvisodella ricorrente, l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro della funzionepubblica, il quale, in caso di inadempienza, autorizza il Ministero deltesoro a trattenere l'importo dovuto, precisando che, per le Regioni astatuto speciale e le Province autonome che non accedono al Fondo sanitarionazionale, il Ministero del tesoro è autorizzato a trattenere quanto dovutoa valere sulle somme alle stesse spettanti a qualsiasi titolo e a versarlodirettamente all'ARAN. La ricorrente rileva che la infondatezza dellapretesa statale di partecipazione delle Province autonome agli oneri digestione dell'ARAN dovrebbe comportare anche la inapplicabilità delmeccanismo di determinazione e di erogazione di tale partecipazione. In ognicaso, la Provincia ritiene che la disposizione in questione sia invasivadelle proprie attribuzioni, in quanto introduce un unilaterale potereministeriale di riduzione dei trasferimenti ad essa dovuti in spregioall'autonomia finanziaria provinciale.
2. Anche la Provincia autonoma di Bolzano solleva conflitto diattribuzione nei confronti dello Stato in relazione al citato decreto delMinistro della funzione pubblica 18 ottobre 1999.
La ricorrente ricorda che, nell'esercizio delle competenze ad essacostituzionalmente attribuite e fatte salve dall'art. 50, comma 16, edall'art. 73, comma 1, del d.lgs. n. 29 del 1993, è stata approvata la leggeprovinciale 10 agosto 1995, n. 16 (Riforma dell'ordinamento del personaledella Provincia), la quale prevede che la contrattazione collettivariguardante il personale provinciale si svolge in modo del tutto autonomo inambito provinciale e che la parte negoziale pubblica viene nominata dallaGiunta provinciale e deve attenersi alle direttive impartite dalla medesima.
Ciò premesso, la Provincia autonoma di Bolzano, affermando di non essersimai avvalsa dell'ARAN per la contrattazione collettiva in ambitoprovinciale, sostiene che la pretesa dello Stato di una contribuzione alfinanziamento dell'ARAN, sarebbe lesiva delle attribuzioni e dell'autonomiafinanziaria garantita dai già indicati parametri statutari.
La Provincia di Bolzano censura, in particolare, la previsione contenutanell'art. 2, comma 2, del decreto impugnato, essendo infatti evidente sia lamancanza di qualsiasi fondamento legislativo del potere di trattenere gliimporti ritenuti dovuti, sia la violazione dei principî che regolanol'esercizio dei poteri sostitutivi.
3. Si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio deiministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,chiedendo la reiezione dei ricorsi.
L'Avvocatura rileva in primo luogo che il decreto impugnato è stato adottatonel rispetto delle garanzie autonomistiche riconosciute dall'art. 50, comma8, lettera b), del d.lgs. n. 29 del 1993, successivamente all'acquisizionedell'intesa da parte della Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città.
Nel merito, la difesa erariale riconosce che l'art. 50, comma 16, del citatod.lgs. n. 29, introduce un meccanismo di contrattazione per l'assistenzadell'ARAN che presuppone una adesione da parte delle Province autonome,senza che ad esse venga comunque imposto un obbligo di corresponsionecoattiva dei relativi contributi. Il decreto impugnato, pertanto, dovrebbeessere interpretato nel senso che esso si limita a prevedere in generale lemodalità di corresponsione del contributo per il finanziamento dell'ARAN,nei limiti, come è ovvio, in cui esso è dovuto in base all'art. 50, comma16, del d.lgs. n. 29 del 1993. E che questa sia l'interpretazione deldecreto dovrebbe desumersi, ad avviso dell'Avvocatura, dal fatto che ilMinistero del tesoro non avrebbe attivato il meccanismo impositivo neiconfronti delle Province stesse.
L'Avvocatura conclude precisando che sono già state attivate le procedurenecessarie per introdurre modifiche nell'impugnato decreto che megliochiariscano la subordinazione dell'operatività dello stesso nei confrontidelle Province autonome alla concreta utilizzazione, da parte di queste,delle prestazioni dell'ARAN.
4. In prossimità dell'udienza tutte le parti hanno depositato memorie.
4.1. La Provincia autonoma di Trento rileva che l'Avvocatura dello Stato,nell'atto di costituzione, ha sostanzialmente condiviso la ricostruzione delsistema operata nel ricorso, spingendosi a prospettare la possibilità di unainterpretazione adeguatrice in forza della quale il decreto impugnatoimporrebbe alle Province autonome l'onere contributivo ivi previsto solo nelcaso in cui queste si avvalgano concretamente dell'ARAN. Tuttavia, sostienela Provincia di Trento, tale interpretazione sembrerebbe non tener contodella lettera delle disposizioni censurate, dal momento che questeindividuano espressamente le Province autonome come destinatarie delladisciplina in esse contenuta, senza fare eccezione per il caso in cui questeultime non si avvalgano dell'ARAN. Il fatto poi che il Ministero del tesoro,come afferma l'Avvocatura, non avrebbe ancora fatto valere nei confrontidelle Province autonome il meccanismo impositivo previsto dal decretoimpugnato, non farebbe in alcun modo venire meno l'oggetto e le ragioni delgiudizio. Non a caso, del resto, conclude la Provincia, i Ministricompetenti avrebbero già acquisito l'intesa della Conferenza unificata su undecreto volto a modificare quello impugnato per rendere esplicito che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome sono tenute a versare icontributi all'ARAN solo nel caso in cui si avvalgano dell'assistenza diquest'ultima.
4.2. Anche la difesa della Provincia autonoma di Bolzano prende attodella interpretazione in bonam partem prospettata dall'Avvocatura, purrilevando che, a suo giudizio, il tenore letterale del decreto sembrerebbedifficilmente conciliabile con tale interpretazione. Del resto, prosegue laricorrente, la stessa modifica del decreto impugnato proposta dai Ministricompetenti renderebbe evidente come non vi sia spazio per l'interpretazioneofferta dall'Avvocatura, sicché sarebbe del tutto irrilevante il fatto cheil Ministero del tesoro non abbia ancora attivato nei confronti delleProvince autonome il meccanismo per il trattenimento degli importi per lecontribuzioni non versate.
4.3. L'Avvocatura dello Stato, con due memorie di identico contenuto,rappresenta in entrambi i giudizi che, come preannunciato nell'atto dicostituzione, è ormai in via di perfezionamento la procedura di modifica deldecreto impugnato per meglio chiarire la subordinazione della suaoperatività nei confronti delle Province autonome al concreto avvalimento,da parte delle medesime, dell'assistenza tecnica dell'ARAN. L'Avvocaturaprecisa che sullo schema del decreto modificativo è già intervenuta l'intesain sede di Conferenza unificata.
Considerato in diritto 1. Le Province autonome di Trento e di Bolzano, con due distinti ricorsi,sollevano conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazioneal decreto del Ministro della funzione pubblica 18 ottobre 1999, concernente"Modalità di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il compartoSanità, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio1993, n. 29".
Il decreto ministeriale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999,tutte le amministrazioni del comparto "Personale del Servizio sanitarionazionale" devono contribuire al finanziamento dell'Agenzia per larappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), includendoanche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e diBolzano tra i soggetti obbligati al finanziamento (art. 2, comma 1) eautorizzando il Ministero del tesoro, in caso di inadempienza di queste, atrattenere gli importi relativi sulle somme ad esse spettanti a qualsiasititolo (art. 2, comma 2).
In relazione a tale disciplina, entrambe le ricorrenti deducono laviolazione della propria autonomia finanziaria, garantita dal Titolo VIdello statuto di autonomia, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lostatuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e delle rispettive competenzelegislative e amministrative in materia di ordinamento degli ufficiprovinciali e del personale, in materia di sanità e di stato giuridico edeconomico del personale addetto alle istituzioni e enti sanitari, garantitedagli articoli 8, numero 1, 9, numero 10, e 16 dello statuto e dallerelative norme di attuazione, approvate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474(Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige inmateria di igiene e sanità), come modificato dall'art. 1 del d.lgs. 16 marzo1992, n. 267 (Norme di attuazione dello statuto speciale per ilTrentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione giàemanate).
Poiché i ricorsi hanno ad oggetto il medesimo atto, i relativi giudizidevono essere riuniti per essere decisi congiuntamente.
2. I ricorsi sono fondati.
Giova premettere che il decreto ministeriale impugnato, come si rileva anchedal suo preambolo, è stato adottato ai sensi dell'art. 50, commi 8 e 9, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delleamministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia dipubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).La prima di tali disposizioni stabilisce che, per la sua attività, l'ARAN siavvale delle risorse derivanti dai contributi posti a carico delle singoleamministrazioni dei vari comparti, da corrispondersi in misura fissa perdipendente in servizio (lettera a), nonché di quote, a carico dei soggettiche se ne avvalgono, per l'assistenza alla contrattazione integrativa e perle altre prestazioni eventualmente richieste (lettera b). Il comma 9, a suavolta, dispone che la riscossione dei contributi di cui al comma precedenteè effettuata, per le amministrazioni dello Stato, direttamente attraverso laprevisione di spesa complessiva da iscrivere nell'apposito capitolo dellostato di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri(lettera a), e, per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante unsistema di trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per lafunzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio edella programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministricompetenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previaintesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città(lettera b).
Lo stesso art. 50, al comma 16, non indicato tra le disposizioni consideratenella adozione dell'impugnato decreto, stabilisce che "le Regioni a statutospeciale e le Province autonome possono avvalersi, per la contrattazionecollettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite con leggeregionale o provinciale ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma2".
Ed è proprio dalla mancata considerazione, nella adozione del decretoministeriale oggetto del presente conflitto, della particolare condizione diautonomia costituzionalmente spettante alle Regioni a statuto speciale e,per quel che qui direttamente rileva, alle Province autonome di Trento e diBolzano, che deriva la lesione delle attribuzioni loro garantite.
Il decreto impugnato, infatti, pretende di applicarsi non solo alleamministrazioni diverse dallo Stato per le quali la rappresentanza negozialeè affidata all'ARAN, ma anche alle Province autonome, alle quali l'art. 50,comma 16, del d.lgs. n. 29 del 1993 rimette la scelta tra la istituzione diagenzie tecniche per la contrattazione in ambito provinciale el'utilizzazione dell'ARAN, quale rappresentante della parte pubblica.Ebbene, sia la Provincia autonoma di Trento [
legge provinciale 3 aprile1997, n. 7
(Revisione dell'ordinamento del personale della Provinciaautonoma di Trento)], sia la Provincia autonoma di Bolzano [leggeprovinciale 10 agosto 1995, n. 16 (Riforma dell'ordinamento del personaledella Provincia)] hanno esercitato la facoltà loro riconosciuta nel senso diprovvedere autonomamente, attraverso propri organismi, alla contrattazionecollettiva in ambito provinciale. Pertanto, poiché non è contestato cheentrambe le Province autonome, per la contrattazione collettiva del compartosanità, non si sono avvalse della rappresentanza dell'ARAN, come pure inastratto sarebbe stato possibile, la pretesa dello Stato che contribuiscanoanch'esse al finanziamento dell'ARAN in relazione proprio allacontrattazione per il personale di quel comparto risulta lesiva, ad untempo, delle attribuzioni che statutariamente spettano alle ricorrenti inmateria di stato giuridico ed economico del personale addetto alleistituzioni e enti sanitari (art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975, comemodificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 267 del 1992) e della loro autonomiafinanziaria.
3. L'Avvocatura dello Stato, sia negli atti di costituzione che nel corsodella discussione in pubblica udienza, ha sostenuto che il decreto inquestione potrebbe essere interpretato in modo tale da salvaguardare laspeciale posizione di autonomia delle ricorrenti: ad avviso della difesaerariale, infatti, sarebbe evidente che il decreto in tanto potrebbeapplicarsi alle Province autonome, in quanto queste si siano in concretoavvalse delle prestazioni dell'ARAN. La Corte ritiene però che, inconsiderazione non solo della formulazione letterale delle disposizioni deldecreto del Ministro della funzione pubblica in data 18 ottobre 1999, maanche del suo contenuto, una soluzione meramente interpretativa non siapossibile. Il decreto impugnato, che è attuativo dell'art. 50, comma 8, lettera a), riguarda cioè la contribuzione ordinaria, include espressamentele Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzanotra i destinatari dell'obbligo di contribuzione secondo le modalità in essopreviste. Inoltre, proprio perché applicabile alle Province autonome, ilmedesimo decreto autorizza il Ministero del tesoro a trattenere gli importiritenuti dovuti a titolo di contribuzione in favore dell'ARAN sulle sommespettanti a qualunque titolo alle Province stesse, le quali, a differenzadelle Regioni a statuto ordinario, non ricevono apporti a carico del Fondosanitario nazionale.
Del resto, il fatto che, successivamente alla proposizione degli attualiricorsi per conflitto, il Ministro della funzione pubblica abbia richiesto,ed ottenuto, l'intesa della Conferenza unificata su un decreto ministerialevolto a modificare quello impugnato, per stabilire che le disposizioni inquesto contenute si applicano alle Regioni a statuto speciale e alleProvince autonome solo nel caso in cui si avvalgano, per la contrattazionecollettiva, dell'assistenza dell'ARAN, rende evidente la impossibilità diuna interpretazione del decreto impugnato che salvaguardi la specialeautonomia delle ricorrenti.
4. A seguito dell'accoglimento del motivo di ricorso, fondato sullaillegittimità dell'onere di contribuzione imposto dal decreto ministerialeimpugnato, resta assorbita l'ulteriore censura con la quale di quell'oneresi contestano le modalità di adempimento.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara che non spetta allo Stato imporre alle Province autonome di Trentoe di Bolzano l'obbligo di corrispondere contributi a favore dell'Agenzia perla rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), a titolodi partecipazione alle spese di gestione relative alla contrattazionecollettiva per il personale del comparto sanità e conseguentemente annullail decreto del Ministro della funzione pubblica in data 18 ottobre 1999concernente "Modalità di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN peril comparto Sanità, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del decreto legislativo3 febbraio 1993, n. 29", nella parte in cui si riferisce alle Provinceautonome di Trento e di Bolzano.
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
A Disciplina del commercio
B Provvidenze per il commercio ed i servizi
C C -Provvidenze per i prodotti locali di qualità
a) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 2005, n. 8
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4 (Tutela dei marchi "Südtirol" e "Alto Adige")
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12 (Abrogazione di norme)
b) Legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
A Provvidenze per l' ecomonia in generale
a) Legge provinciale 2 marzo 1973, n. 10
b) Legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79
c) Legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25
Art. 1-2
Art. 3
Art. 4-5
Art. 6
Art. 7 (Interventi finanziari)
Art. 8 (Requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni)
Art. 9
Art. 10
Art. 11-17
Art. 18 (Documenti)
Art. 19-27
Art. 28
Art. 29-36
Art. 37
Art. 38-39
Art. 40/41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47-54
Art. 55
Art. 56
Art. 57-58
Tabella A e B
d) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9
e) Legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44
f) Legge provinciale 5 aprile 1995, n. 8
g) Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4
h) Legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14
i) Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2008, n. 15
j) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 54
k) Decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2008 , n. 71
l) Legge provinciale 5 luglio 2011 , n. 5
m) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Requisiti delle Cooperative di garanzia fidi)
Art. 3 (Interventi di sostegno)
Art. 4 (Contributi per l’integrazione dei fondi rischi delle Cooperative di garanzia fidi)
Art. 5 (Contributi a riduzione dei tassi di interesse e delle commissioni)
Art. 6 (Contributi per il miglioramento organizzativo e dei sistemi informativi e per consulenze)
Art. 7 (Compatibilità con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato e metodo di calcolo degli aiuti derivanti dagli interventi delle Cooperative di garanzia fidi)
Art. 8 (Disposizione transitoria)
Art. 9 (Criteri)
Art. 10 (Abrogazioni)
Art. 11 (Disposizione finanziaria)
B Difesa dei consumatori
C Disposizioni varie
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
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Delibera N. 152 del 24.01.2000
Delibera N. 442 del 21.02.2000
Delibera N. 464 del 21.02.2000
Delibera N. 622 del 28.02.2000
Delibera N. 626 del 28.02.2000
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Delibera N. 3384 del 18.09.2000
Delibera N. 3489 del 25.09.2000
Delibera N. 3750 del 09.10.2000
Delibera N. 3926 del 23.10.2000
Delibera N. 4125 del 06.11.2000
Delibera N. 4606 del 04.12.2000
Delibera N. 4634 del 04.12.2000
Delibera N. 5141 del 29.12.2000
1999
Delibera N. 1399 del 19.04.1999
Delibera N. 1589 del 03.05.1999
Delibera N. 1698 del 10.05.1999
Delibera N. 1970 del 26.05.1999
Delibera N. 2049 del 26.05.1999
Delibera N. 2699 del 28.06.1999
Delibera N. 3289 del 13.08.1999
Delibera N. 3569 del 30.08.1999
Delibera N. 3825 del 06.09.1999
Delibera N. 3826 del 06.09.1999
Delibera N. 3886 del 13.09.1999
Delibera N. 3915 del 13.09.1999
Delibera N. 3919 del 13.09.1999
Delibera N. 4238 del 04.10.1999
Delibera N. 4337 del 04.10.1999
Delibera N. 4531 del 18.10.1999
Delibera N. 5297 del 29.11.1999
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Corte costituzionale - Sentenza N. 272 del 20.07.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 292 del 25.07.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 313 del 27.07.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 314 del 27.07.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 27.07.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 334 del 05.10.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 340 del 24.10.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 24.10.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 353 del 07.11.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 371 del 22.11.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 406 del 14.12.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 412 del 18.12.2001
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2008
2007
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 2 vom 08.01.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 5 del 08.01.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 6 del 08.01.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 7 del 08.01.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 18 del 15.01.2007
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 24 vom 16.01.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 32 del 19.01.2007
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 50 vom 08.02.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 51 del 08.02.2007
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 66 vom 21.02.2007
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 67 vom 21.02.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 69 del 23.02.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 71 del 27.02.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 75 del 28.02.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 95 del 13.03.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 102 del 13.03.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 103 del 14.03.2007
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Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 122 vom 03.04.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 256 del 07.04.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 138 del 11.04.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 143 del 17.04.2007
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 168 del 08.05.2007
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 139 vom 09.05.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 181 del 22.05.2007
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Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 193 vom 25.05.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 195 del 26.05.2007
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 198 del 26.05.2007
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 199 vom 26.05.2007
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 212 vom 06.06.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 213 del 06.06.2007
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 214 vom 06.06.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 235 del 26.06.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 238 del 26.06.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 239 del 26.06.2007
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 241 vom 26.06.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 244 del 27.06.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 247 del 28.06.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 249 del 29.06.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 252 del 04.07.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 253 del 04.07.2007
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 10.07.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 279 del 31.07.2007
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil N. 281 del 01.08.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 285 del 20.08.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 290 del 27.08.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 293 del 03.09.2007
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 304 vom 29.09.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 318 del 09.10.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 07.11.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 329 del 13.11.2007
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 331 del 13.11.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 332 del 15.11.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 333 del 15.11.2007
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 339 vom 22.11.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 354 del 05.12.2007
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 355 vom 06.12.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 372 del 11.12.2007
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 390 vom 21.12.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 394 del 21.12.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 396 del 21.12.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 397 del 24.12.2007
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 400 vom 27.12.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 405 del 28.12.2007
2006
2005
2004
2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 31 del 31.01.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 34 del 31.01.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 03.02.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 39 del 05.02.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 40 del 05.02.2003
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 41 vom 10.02.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 48 del 12.02.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 51 del 12.02.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 52 del 14.02.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 62 del 20.02.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 28.02.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 76 del 10.03.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 77 del 11.03.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 95 del 17.03.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 96 del 17.03.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 107 del 17.03.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 123 del 02.04.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 133 del 08.04.2003
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 150 vom 24.04.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 158 del 28.04.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 30.04.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 30.04.2003
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 172 vom 05.05.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 176 del 07.05.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 189 del 14.05.2003
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 194 vom 15.05.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 210 del 20.05.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 213 del 20.05.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 215 del 23.05.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 218 del 28.05.2003
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 259 vom 07.06.2003
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 251 vom 16.06.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 263 del 19.06.2003
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 280 vom 26.06.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 297 del 04.07.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 298 del 04.07.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 306 del 14.07.2003
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil N. 342 del 19.08.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 366 del 29.08.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 388 del 11.09.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 399 del 17.09.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 403 del 17.09.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 411 del 27.09.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 416 del 29.09.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 426 del 01.10.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 429 del 01.10.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 461 del 20.11.2003
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 474 vom 24.11.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 474 del 24.11.2003
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 475 vom 24.11.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 495 del 27.11.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 502 del 29.11.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 509 del 04.12.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 517 del 10.12.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 557 del 30.12.2003
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 375 del 01.09.2003
2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 33 vom 31.01.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 31.01.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 31.01.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 49 vom 31.01.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 64 del 02.02.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 59 del 05.02.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 08.02.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 82 del 15.02.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 94 del 25.02.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 97 del 25.02.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 98 del 25.02.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 04.03.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 121 del 05.03.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 131 del 12.03.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 154 del 28.03.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 158 del 28.03.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 164 vom 08.04.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 08.04.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 170 del 22.04.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 171 del 23.04.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 173 del 23.04.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 179 del 24.04.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 180 vom 24.04.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 182 del 24.04.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 188 del 29.04.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 07.05.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 200 del 07.05.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 201 vom 10.05.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 255 del 28.05.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 259 del 28.05.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 29.05.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 277 del 31.05.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 281 del 06.06.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 283 del 06.06.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 305 vom 20.06.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 28.06.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 339 del 09.07.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 347 del 15.07.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 349 vom 16.07.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 350 del 16.07.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 358 del 24.07.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 377 del 12.08.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 379 del 12.08.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 402 del 29.08.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 411 del 03.09.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 420 del 20.09.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 434 del 30.09.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 439 vom 30.09.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 439 del 30.09.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 440 del 07.10.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 446 del 15.10.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 465 vom 05.11.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 466 vom 05.11.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 468 del 07.11.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 474 del 07.11.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 494 vom 11.11.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 495 del 11.11.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 529 del 29.11.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 534 del 29.11.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 537 del 29.11.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 538 vom 29.11.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 579 del 18.12.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 584 vom 18.12.2002
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 595 del 23.12.2002
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 33 vom 31.01.2002
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