Pubblicato nel B.U. 18 settembre 2001, n. 38.
(1) Il presente regolamento determina l'ammontare dell'assegno mensile che viene concesso agli studenti di medicina che frequentano un ospedale della provincia di Bolzano e determina le modalità di pagamento dello stesso, in attuazione dell'articolo 1, comma 4 della legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche, recante norme a favore di neolaureati in medicina.
(1) L'ammontare dell'assegno mensile corrisponde al 50 per cento dell'assegno concesso ai medici che svolgono il tirocinio pratico o l'internato in un ospedale della provincia di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge provinciale 17 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche.
(1) La domanda volta ad ottenere la concessione dell'assegno va presentata alla competente azienda sanitaria. Nella domanda l'interessato deve dichiarare:
(2) Alla domanda va allegata l'attestazione rilasciata dall'Università di appartenenza dalla quale risulta il numero degli esami dell'intero corso di studio, fino alla laurea, e gli esami già sostenuti.
(1) L'assegno viene concesso dalla competente azienda sanitaria.
(1) Le aziende sanitarie presentano, con scadenza annuale, all'ufficio provinciale competente, un rendiconto della spesa sostenuta per la concessione degli assegni, indicando:
(1) Il decreto del Presidente della giunta provinciale 16 maggio 1977, n. 20, è abrogato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.