Pubblicato nel B.U. 3 aprile 2001, n. 14.
(1) I membri della Giunta provinciale sono autorizzati all'uso della carta di credito per il pagamento delle spese di viaggio e di pernottamento per missioni eseguite al di fuori della Regione Trentino Alto-Adige, sia sul territorio nazionale che all'estero.
(1) Le spese per il rilascio e l'utilizzo delle carte di credito e quelle per la gestione del conto corrente gravano sugli appositi capitoli del bilancio provinciale.
(1) Le modalità e le condizioni dell'uso della carta di credito sono stabilite dal contratto di adesione al relativo servizio bancario.
(2) In sede di rendicontazione delle spese di missione, il titolare della carta di credito è tenuto ad allegare, in aggiunta alla documentazione giustificativa, la ricevuta rilasciata all'atto di pagamento tramite la carta di credito.
(3) Il rendiconto delle spese sostenute deve essere presentato all'Ufficio provinciale stipendi entro tre mesi dalla loro effettuazione.
(1) Per i pagamenti delle spese di missione tramite carta di credito è aperto presso il Tesoriere provinciale un apposito conto corrente bancario intestato alla Provincia Autonoma di Bolzano.
(2) Il funzionario delegato competente per il pagamento delle spese di missione provvede al trasferimento di fondi sul conto corrente bancario tramite ordinativi a favore di se stesso, avvalendosi dell'apertura di credito autorizzata a suo favore.
(1) Al rendiconto trimestrale del funzionario delegato devono essere allegati, oltre agli ordinativi estinti, gli estratti conto del conto corrente bancario e delle carte di credito, dai quali risultino i pagamenti effettuati tramite carta di credito e la relativa documentazione giustificativa.
(2) Ad avvenuto addebito sul conto corrente bancario delle spese del mese di dicembre, le somme non utilizzate sono versate nel bilancio provinciale.
(3) Nel caso in cui un membro della Giunta provinciale non rispetti, per la rendicontazione delle spese effettuate con carta di credito, il termine di cui all'articolo 5, ovvero usi la carta di credito per effettuare spese non inerenti alla missione, il direttore dell'Ufficio provinciale stipendi è autorizzato a decurtare i relativi importi dall'indennità di carica ad esso spettante.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.