(1) Ogni componente della comunità alloggio provvede al finanziamento della propria quota di affitto, di spese condominiali e domestiche, dell'assistenza personale, nonché dell'arredamento della propria stanza.
(2) L'ammontare dell'affitto è calcolato del gestore secondo il numero dei posti della comunità alloggio, prescindendo dal numero di quelli effettivamente occupati.
(3) I servizi sociali sostengono i costi per l'amministrazione del personale, provvedono al finanziamento della quota di affitto non pagata causa la mancata occupazione di uno o più posti della comunità alloggio, della supervisione, nonché, indipendentemente dal numero degli ospiti della comunità alloggio, del personale addetto all'assistenza generica, assunto con contratto di lavoro.
(4) Il personale che si occupa dell'assistenza generica dipende del gestore, il quale provvede anche al pagamento delle retribuzioni.
(5) I servizi sociali territorialmente competenti corrispondono al gestore il 90 per cento dei costi preventivati di cui al comma 3, liquidati in rate mensili, salvo eventuale conguaglio da liquidarsi a fine anno.
(6) L'assistenza medica ed infermieristica è a carico del distretto territorialmente competente.