(1) La valutazione dell'idoneità statica degli elementi strutturali di cui all'articolo 1 è eseguita:
- a) ogni dieci anni dal rilascio del certificato di collaudo statico;
- b) qualora si verifichino sollecitazioni straordinarie che possano compromettere la capacità portante della struttura;
- c) qualora si verifichi una variazione di destinazione d' uso che comporti un incremento dei sovraccarichi utili.
(2) Per la valutazione degli elementi strutturali più importanti sono effettuati i seguenti adempimenti:
- a) ispezione dell' opera;
- b) analisi della storia dell' opera;
- c) controllo della documentazione relativa alla qualità e alle caratteristiche dei materiali e dei prodotti;
- d) esame delle caratteristiche geologiche del terreno;
- e) controllo della documentazione relativa alle prove di carico;
- f) esame del progetto dell' opera ed in particolare dei calcoli statici;
- g) esame e recepimento del piano di manutenzione dell' opera, ove previsto dalla normativa vigente, con riferimento alla vita utile dell'opera ed a quella delle sue parti strutturali;
- h) ove necessario, proposta di eventuali studi, accertamenti e monitoraggi periodici di elementi significativi da proseguire nell' ambito dell'esercizio dell'opera.
(3) Nel caso in cui sia disponibile la documentazione di progetto e di collaudo e non si riscontrino segni evidenti di degrado, di riduzione della capacità portante o di variazione delle condizioni d'uso, la valutazione dell'idoneità statica potrà avvenire attraverso una ispezione visiva e attraverso la valutazione della documentazione relativa al collaudo originario.
(4) Nel caso in cui non sia disponibile la documentazione di progetto e di collaudo, si dovrà procedere ad un'adeguata verifica statica comprendente la ricostruzione della storia dell'edificio, il rilievo geometrico dell'edificio e della struttura, prove ed indagini sui materiali, nonché eventuali prove di carico, ove ritenute necessarie.
(5) In caso di assenza o incompletezza della documentazione tecnica, questa verrà predisposta in occasione della prima valutazione di idoneità statica. Per gli elementi strutturali più significativi sono eseguiti opportuni calcoli statici secondo i metodi indicati dal tecnico incaricato o dalla tecnica incaricata, eventualmente ragguagliati all'epoca della costruzione.
(6) La certificazione decennale di idoneità statica, corredata della eventuale documentazione reperita o predisposta allo scopo, deve essere depositata presso il servizio provinciale competente per l'accettazione delle denunce di opere in cemento armato o di strutture metalliche.