Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 3 al B.U. 5 novembre 1996, n. 50.
(1) I pascoli montani e le malghe appartenenti agli enti di cui all'articolo 13, comma 1, devono essere utilizzati in conformità di appositi piani di gestione del pascolo, approvati dal comitato forestale provinciale. A detti piani di gestione si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, della presente legge.
(2) Contro il piano di gestione approvato dal comitato forestale provinciale è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.
(3) In attesa dell'approvazione dei singoli piani di gestione, la Giunta provinciale, su proposta del comitato forestale provinciale, può emanare prescrizioni generali per l'esercizio del pascolo su terreno soggetto a vincolo.